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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 655/2021
VERBALE D'UDIENZA del 28/03/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 28/03/2025, alle ore 10.43, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Pietro
Minutella e l'attrice personalmente, per i convenuti l'avv. Pietro Siragusa in sostituzione dell'avv. Laura Calì.
Esibisce autodichiarazione comprovante la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato, riservandosi di depositarla telematicamente.
Entrambi i difensori insistono nelle domande proposte e si ripotano ai rispettivi atti difensivi depositati, da ultimo alle note conclusive.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Pietro Minutella, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
(cf: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Laura Calì, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Sac. Controparte_2
sono elettivamente domiciliati
[...]
CONVENUTI
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da reato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
: Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_1
7.784,98, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in
€ 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; indica nelle parti convenute i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al risarcimento del Controparte_1 Parte_2 danno patrimoniale e non – pari ad € 19.656,67 o da liquidarsi in via equitativa – patito a seguito delle condotte delittuose accertate nella sentenza penale di condanna n. 222/2017 del Tribunale di Termini Imerese – divenuta irrevocabile il 18.9.2019 –, con cui gli odierni convenuti erano stati condannati alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 582 c.p, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (odierna attrice), da liquidarsi in sede civile.
A fondamento della domanda, allegava che il 16.12.2011 intorno alle 15.30, mentre si trovava davanti la porta d'ingresso dell'abitazione dei propri genitori, sita a Castelbuono, in via L. Piraino n. 47, intenta a riempire la vaschetta tergicristalli della propria autovettura, veniva avvicinata da che, dopo averla rimproverata per aver CP_3 lasciato aperta la porta dell'abitazione dove entrambe vivevano, dapprima la ingiuriava proferendo nei suoi confronti frasi offensive e le sputava contro per ben tre volte per poi allontanarsi. Ma, “alla naturale verbale reazione dell'attrice”, la convenuta “le si avvicinava altezzosamente e ne nasceva un “battibecco” più o meno animato nel corso del quale, inaspettatamente, sopraggiungeva il fratello il quale senza farsi scrupolo d'alcun Parte_2 tipo, si scagliava insieme alla sorella contro l'attrice, strattonandola ripetutamente, spingendola, tirandole i capelli e sferrandole ripetuti colpi, tanto da provocarne la caduta e poi continuare a colpirla anche mentre si trovava a terra”.
Aggiungeva che i convenuti, in seguito, si erano allontanati senza prestarle soccorso.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.7.2021, e Controparte_1 eccepivano, preliminarmente, “la nullità, improponibilità, improcedibilità e/o Parte_2 inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione promossa”, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte.
Domandavano il rigetto delle domande attoree, negando la riconducibilità dei pregiudizi azionati ai fatti oggetto dell'accertamento svolto in sede penale, invocando in ogni caso il concorso di colpa di nella causazione del danno, di cui affermavano Parte_1
l'esorbitanza. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del 19.10.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica medico legale d'ufficio sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 28.3.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
********
Così brevemente prospettate le ragioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, in quanto preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. n. 18 all'atto di citazione), cui i convenuti non hanno aderito.
Ciò chiarito, va detto che non si profila alcuna causa di nullità dell'atto introduttivo, né di improponibilità della domanda, dovendosi disattendere le generiche domande svolte in tal senso dai convenuti.
Venendo al merito, gli attori a sostegno della tesi difensiva prospettata invocano la sentenza penale n. 222/2017 – confermata dalla Corte d'appello di Palermo e passata in giudicato il 18.9.2019, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità proposto dai convenuti –, con la quale e CP_1 sono stati condannati ai sensi degli artt. 110 e 582 cp, <perché in concorso Parte_2 tra loro sferrando svariati colpi sul corpo di e facendola cadere a terra ed urtare la Parte_1 testa contro un muro le cagionavano lesioni personal consistite in “cervicalgia post traumatica, trauma contusivo dito mano sx” con prognosi superiore a gg 20 […]>>.
Viene in rilievo a tale riguardo l'art. 651 cpp, ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Deve precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità,
“per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen” (cfr. Cass. sent. n. 15392/2018).
Orbene, la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (cfr. da ultimo Cass., n.
5660/2018).
La risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e
185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Nel caso di specie i convenuti sono stati condannati con sentenza penale irrevocabile per il delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) perpetrato in danno dell'attrice.
Si osserva, sul punto che “l'accertamento dell'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso” (cfr. Cass., S.U., n. 4549/2010).
Nel caso sub iudice l'attrice ha fornito adeguata prova del pregiudizio patito e della sua riconducibilità alle condotte dei convenuti, non potendosi condividere le allegazioni di questi ultimi secondo le quali difetterebbe la prova del danno, insita nella copiosa documentazione medica prodotta da , oggetto di indagine da parte del ctu Parte_1 nominato, come si dirà infra.
Non essendovi, dunque, alcun dubbio sull'an debeatur, è opportuno soffermarsi sulle voci di danno in relazione alle quali l'attrice ha chiesto il risarcimento.
Deve a tale riguardo richiamarsi la relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. , che, in seguito all'esame della perizianda e della Persona_1 documentazione medica offerta, ha dato conto che “Le lesioni refertate all'attrice dopo il trauma per cui è causa, e successivamente certificate, sono ad esso casualmente riconducibili per cui sono da considerare compatibili con il sinistro in esame”, accertando i postumi invalidanti consistenti nella “cervicalgia post traumatica e trauma contusivo I dito mano sx”.
L'ausiliario ha quantificato in cinque giorni la durata dell'inabilità temporanea assoluta, in dodici giorni quella temporanea parziale al 75% e in dieci giorni quella parziale al 50%, quantificando in un danno biologico del 2% i postumi stabilizzati – al rachide cervicale: modesto ipertono dei muscoli paravertebrali cervicali;
dolenzia alla digito-pressione sui processi spinosi e sulle docce paravertebrali cervicali;
modicamente limitati e poco dolenti ai massimi gradi i movimenti, attivi e passivi, di flesso-estensione, rotazione e lateralizzazione della cerniera cervicale;
a mano e polso sinistro: notevoli scrosci articolari ai movimenti di flesso-estensione della metacarpo falangea del I dito con discreto deficit della forza muscolare ai movimenti contro resistenza;
chiusura a pugno del I dito completa ma con riduzione della forza muscolare – , tenuto conto della Tabella delle menomazioni c.d. delle micro-permanenti, di cui al D.M. 3 Luglio 2003.
Ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu – frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica – sono pienamente condivisibili, non avendo peraltro le parti formulato osservazioni in seguito alla trasmissione della bozza.
Ciò chiarito, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a , tenuto conto dei postumi stabilizzati Parte_1 implicanti un danno biologico di lieve entità, il Tribunale ritiene che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano – cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto vocazione nazionale nella liquidazione del danno alla persona (cfr. Cass., n. 12408/2011,
Cass., n. 12787/2017) –, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass., n. 24161/2018,
Cass., n. 10263/2015, Cass. n. 14402 /2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti sanitari e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal ctu, va liquidata la somma di € 115,00 al giorno
(da ridurre per i giorni di invalidità relativa in proporzione alla percentuale di inabilità accertata dall'ausiliario) per un totale di € 2.185,00.
Quanto al danno biologico, tenuto conto dell'età della parte lesa al momento del sinistro (20 anni), del grado di invalidità permanente (2%) e del valore base (€ 1.850,45) per punto di danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va liquidata la somma pari ad € 3.349,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 5.534,00, senza che possano liquidarsi ulteriori somme a titolo di personalizzazione del danno in assenza di qualsivoglia allegazione in tal senso negli atti processuali. L'importo in questione ricomprende, dunque, l'intero pregiudizio patito dall'attrice in conseguenza delle condotte aggressive poste in essere dai convenuti anche sub specie di sofferenza e patema d'animo, da valutare avuto riguardo al contesto nel quale esse sono state realizzate ossia un piccolo centro abitativo, alle modalità del fatto e ai motivi dell'aggressione, seguita ad un diverbio tra le parti verificatosi dopo che l'attrice aveva lasciato aperta la porta dell'abitazione (cfr. Cass., n. 1992/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”;
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n° 1712/1995, sulla "somma capitale", devalutata al momento del sinistro, e rivalutata di anno in anno (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005).
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa Parte_1 devalutazione al momento del fatto, ammonta ad € 6.396,58 di cui 862,58 per interessi, cui vanno aggiunti € 960,07 a titolo di spese sanitarie documentate, ritenute congrue dal ctu, oltre ad € 300,00 per la ctp (da devalutare ad una data “intermedia” tra quelle nelle quali sono stati fatti gli esborsi, che vanno dal 17.12.2011 al 10.2.2020 e poi rivalutate alla data odierna), pervenendo quindi all'importo di € 1.388,4, di cui € 128,4 per interessi, per un totale di € 7.784,98.
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Va per altro verso osservato che, ad avviso di chi giudica, non ricorrono i presupposti per applicare al caso di specie l'art. 1227 c.c, non cogliendo nel segno il riferimento contenuto nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti al concorso di colpa di
[...]
nella causazione del pregiudizio, che non si ricava neanche dall'accertamento Parte_1 contenuto nel giudicato penale, dal quale, in mancanza di elementi contrari, non vi è ragione per discostarsi.
Nessuna incidenza ha, infine, la mancata adesione dell'attrice alla proposta transattiva formulata dalla controparte solo in prossimità dell'udienza fissata per la decisione della causa sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti d.m. n. 55/2014, disponendo il pagamento in favore dell'erario essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Non si provvede invece a liquidare le spese per l'occorsa ctu non avendo l'ausiliario, contattato anche dalla cancelleria a tal fine, depositato la relativa istanza.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d,
e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti delle parti convenute (Cass., n.
33242/2023).
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 655/2021
VERBALE D'UDIENZA del 28/03/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 28/03/2025, alle ore 10.43, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Pietro
Minutella e l'attrice personalmente, per i convenuti l'avv. Pietro Siragusa in sostituzione dell'avv. Laura Calì.
Esibisce autodichiarazione comprovante la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato, riservandosi di depositarla telematicamente.
Entrambi i difensori insistono nelle domande proposte e si ripotano ai rispettivi atti difensivi depositati, da ultimo alle note conclusive.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.10, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Pietro Minutella, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
(cf: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Laura Calì, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Sac. Controparte_2
sono elettivamente domiciliati
[...]
CONVENUTI
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da reato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
: Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_1
7.784,98, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in
€ 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; indica nelle parti convenute i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al risarcimento del Controparte_1 Parte_2 danno patrimoniale e non – pari ad € 19.656,67 o da liquidarsi in via equitativa – patito a seguito delle condotte delittuose accertate nella sentenza penale di condanna n. 222/2017 del Tribunale di Termini Imerese – divenuta irrevocabile il 18.9.2019 –, con cui gli odierni convenuti erano stati condannati alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 582 c.p, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (odierna attrice), da liquidarsi in sede civile.
A fondamento della domanda, allegava che il 16.12.2011 intorno alle 15.30, mentre si trovava davanti la porta d'ingresso dell'abitazione dei propri genitori, sita a Castelbuono, in via L. Piraino n. 47, intenta a riempire la vaschetta tergicristalli della propria autovettura, veniva avvicinata da che, dopo averla rimproverata per aver CP_3 lasciato aperta la porta dell'abitazione dove entrambe vivevano, dapprima la ingiuriava proferendo nei suoi confronti frasi offensive e le sputava contro per ben tre volte per poi allontanarsi. Ma, “alla naturale verbale reazione dell'attrice”, la convenuta “le si avvicinava altezzosamente e ne nasceva un “battibecco” più o meno animato nel corso del quale, inaspettatamente, sopraggiungeva il fratello il quale senza farsi scrupolo d'alcun Parte_2 tipo, si scagliava insieme alla sorella contro l'attrice, strattonandola ripetutamente, spingendola, tirandole i capelli e sferrandole ripetuti colpi, tanto da provocarne la caduta e poi continuare a colpirla anche mentre si trovava a terra”.
Aggiungeva che i convenuti, in seguito, si erano allontanati senza prestarle soccorso.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.7.2021, e Controparte_1 eccepivano, preliminarmente, “la nullità, improponibilità, improcedibilità e/o Parte_2 inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione promossa”, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte.
Domandavano il rigetto delle domande attoree, negando la riconducibilità dei pregiudizi azionati ai fatti oggetto dell'accertamento svolto in sede penale, invocando in ogni caso il concorso di colpa di nella causazione del danno, di cui affermavano Parte_1
l'esorbitanza. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del 19.10.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica medico legale d'ufficio sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 28.3.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
********
Così brevemente prospettate le ragioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, in quanto preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. n. 18 all'atto di citazione), cui i convenuti non hanno aderito.
Ciò chiarito, va detto che non si profila alcuna causa di nullità dell'atto introduttivo, né di improponibilità della domanda, dovendosi disattendere le generiche domande svolte in tal senso dai convenuti.
Venendo al merito, gli attori a sostegno della tesi difensiva prospettata invocano la sentenza penale n. 222/2017 – confermata dalla Corte d'appello di Palermo e passata in giudicato il 18.9.2019, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità proposto dai convenuti –, con la quale e CP_1 sono stati condannati ai sensi degli artt. 110 e 582 cp, <perché in concorso Parte_2 tra loro sferrando svariati colpi sul corpo di e facendola cadere a terra ed urtare la Parte_1 testa contro un muro le cagionavano lesioni personal consistite in “cervicalgia post traumatica, trauma contusivo dito mano sx” con prognosi superiore a gg 20 […]>>.
Viene in rilievo a tale riguardo l'art. 651 cpp, ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Deve precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità,
“per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale)
e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen” (cfr. Cass. sent. n. 15392/2018).
Orbene, la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (cfr. da ultimo Cass., n.
5660/2018).
La risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e
185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Nel caso di specie i convenuti sono stati condannati con sentenza penale irrevocabile per il delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) perpetrato in danno dell'attrice.
Si osserva, sul punto che “l'accertamento dell'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso” (cfr. Cass., S.U., n. 4549/2010).
Nel caso sub iudice l'attrice ha fornito adeguata prova del pregiudizio patito e della sua riconducibilità alle condotte dei convenuti, non potendosi condividere le allegazioni di questi ultimi secondo le quali difetterebbe la prova del danno, insita nella copiosa documentazione medica prodotta da , oggetto di indagine da parte del ctu Parte_1 nominato, come si dirà infra.
Non essendovi, dunque, alcun dubbio sull'an debeatur, è opportuno soffermarsi sulle voci di danno in relazione alle quali l'attrice ha chiesto il risarcimento.
Deve a tale riguardo richiamarsi la relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. , che, in seguito all'esame della perizianda e della Persona_1 documentazione medica offerta, ha dato conto che “Le lesioni refertate all'attrice dopo il trauma per cui è causa, e successivamente certificate, sono ad esso casualmente riconducibili per cui sono da considerare compatibili con il sinistro in esame”, accertando i postumi invalidanti consistenti nella “cervicalgia post traumatica e trauma contusivo I dito mano sx”.
L'ausiliario ha quantificato in cinque giorni la durata dell'inabilità temporanea assoluta, in dodici giorni quella temporanea parziale al 75% e in dieci giorni quella parziale al 50%, quantificando in un danno biologico del 2% i postumi stabilizzati – al rachide cervicale: modesto ipertono dei muscoli paravertebrali cervicali;
dolenzia alla digito-pressione sui processi spinosi e sulle docce paravertebrali cervicali;
modicamente limitati e poco dolenti ai massimi gradi i movimenti, attivi e passivi, di flesso-estensione, rotazione e lateralizzazione della cerniera cervicale;
a mano e polso sinistro: notevoli scrosci articolari ai movimenti di flesso-estensione della metacarpo falangea del I dito con discreto deficit della forza muscolare ai movimenti contro resistenza;
chiusura a pugno del I dito completa ma con riduzione della forza muscolare – , tenuto conto della Tabella delle menomazioni c.d. delle micro-permanenti, di cui al D.M. 3 Luglio 2003.
Ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu – frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica – sono pienamente condivisibili, non avendo peraltro le parti formulato osservazioni in seguito alla trasmissione della bozza.
Ciò chiarito, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a , tenuto conto dei postumi stabilizzati Parte_1 implicanti un danno biologico di lieve entità, il Tribunale ritiene che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano – cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto vocazione nazionale nella liquidazione del danno alla persona (cfr. Cass., n. 12408/2011,
Cass., n. 12787/2017) –, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass., n. 24161/2018,
Cass., n. 10263/2015, Cass. n. 14402 /2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti sanitari e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal ctu, va liquidata la somma di € 115,00 al giorno
(da ridurre per i giorni di invalidità relativa in proporzione alla percentuale di inabilità accertata dall'ausiliario) per un totale di € 2.185,00.
Quanto al danno biologico, tenuto conto dell'età della parte lesa al momento del sinistro (20 anni), del grado di invalidità permanente (2%) e del valore base (€ 1.850,45) per punto di danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va liquidata la somma pari ad € 3.349,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 5.534,00, senza che possano liquidarsi ulteriori somme a titolo di personalizzazione del danno in assenza di qualsivoglia allegazione in tal senso negli atti processuali. L'importo in questione ricomprende, dunque, l'intero pregiudizio patito dall'attrice in conseguenza delle condotte aggressive poste in essere dai convenuti anche sub specie di sofferenza e patema d'animo, da valutare avuto riguardo al contesto nel quale esse sono state realizzate ossia un piccolo centro abitativo, alle modalità del fatto e ai motivi dell'aggressione, seguita ad un diverbio tra le parti verificatosi dopo che l'attrice aveva lasciato aperta la porta dell'abitazione (cfr. Cass., n. 1992/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”;
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n° 1712/1995, sulla "somma capitale", devalutata al momento del sinistro, e rivalutata di anno in anno (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005).
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a
, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa Parte_1 devalutazione al momento del fatto, ammonta ad € 6.396,58 di cui 862,58 per interessi, cui vanno aggiunti € 960,07 a titolo di spese sanitarie documentate, ritenute congrue dal ctu, oltre ad € 300,00 per la ctp (da devalutare ad una data “intermedia” tra quelle nelle quali sono stati fatti gli esborsi, che vanno dal 17.12.2011 al 10.2.2020 e poi rivalutate alla data odierna), pervenendo quindi all'importo di € 1.388,4, di cui € 128,4 per interessi, per un totale di € 7.784,98.
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Va per altro verso osservato che, ad avviso di chi giudica, non ricorrono i presupposti per applicare al caso di specie l'art. 1227 c.c, non cogliendo nel segno il riferimento contenuto nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti al concorso di colpa di
[...]
nella causazione del pregiudizio, che non si ricava neanche dall'accertamento Parte_1 contenuto nel giudicato penale, dal quale, in mancanza di elementi contrari, non vi è ragione per discostarsi.
Nessuna incidenza ha, infine, la mancata adesione dell'attrice alla proposta transattiva formulata dalla controparte solo in prossimità dell'udienza fissata per la decisione della causa sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti d.m. n. 55/2014, disponendo il pagamento in favore dell'erario essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Non si provvede invece a liquidare le spese per l'occorsa ctu non avendo l'ausiliario, contattato anche dalla cancelleria a tal fine, depositato la relativa istanza.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d,
e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti delle parti convenute (Cass., n.
33242/2023).
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.