CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1651/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13733/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Greza 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060065349 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 956/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 27.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071 2025 00600653 49 000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 451,00
Parte ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici 2. Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv. Difensore 1
Si costituisce l'ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti prodromici e chiede di essere estromessa dal giudizio con compensazione delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che evidenzia di aver provveduto ad annullare in autotutela in data
18/12/2025 l'avviso n. 964191608371 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento impugnata per difetto di notifica.
Chiede quindi che venga dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, riscontrato che la Regione Campania ha dato prova di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento prodromico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
Essendo comunque l'annullamento in autotutela sopravvenuto solo alla notifica ed alla successiva iscrizione a ruolo del ricorso, il giudice ritiene equo condannare la Regione Campania al pagamento delle spese di lite come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinta la lite per cessata materia del contendere, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si quantifica in € 150,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Difensore _1.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13733/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Greza 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060065349 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 956/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 27.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071 2025 00600653 49 000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 451,00
Parte ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici 2. Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv. Difensore 1
Si costituisce l'ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti prodromici e chiede di essere estromessa dal giudizio con compensazione delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che evidenzia di aver provveduto ad annullare in autotutela in data
18/12/2025 l'avviso n. 964191608371 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento impugnata per difetto di notifica.
Chiede quindi che venga dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, riscontrato che la Regione Campania ha dato prova di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento prodromico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
Essendo comunque l'annullamento in autotutela sopravvenuto solo alla notifica ed alla successiva iscrizione a ruolo del ricorso, il giudice ritiene equo condannare la Regione Campania al pagamento delle spese di lite come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinta la lite per cessata materia del contendere, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si quantifica in € 150,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Difensore _1.