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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 23254 /2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RE LEOPOLDO e Parte_1
RE UC
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia il T.F.R. nell'importo accertato in sede giudiziale
e già ammesso al passivo del fallimento n.99/22 Trib. Napoli;
Controparte_2 CP_ 2) condanni l' al pagamento, in suo favore, della somma di € 34.354,76 oltre interessi e rivalutazione dal
30/6/17, epoca di risoluzione del rapporto di lavoro, al soddisfo”; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva che:
- con ricorso R.G.n.20266/20 aveva convenuto in giudizio la e Controparte_3 la r sentirle condannare al pagamento di pregresse Parte_2 spettanze di lavoro, e che con sentenza n.7208/21 il Tribunale di Napoli aveva condannato la
[...]
ed il Parte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 34.354,76 a titolo di T.F.R;
- il Tribunale di Napoli Sez. Fallimentare con sentenza n.99/22, aveva dichiarato il fallimento del
[...]
, mentre con sentenza n.7/2023 aveva disposto la liquidazione giudiziale di Controparte_2
. Parte_4
Tanto premesso, l'istante deduceva di concorrere allo stato passivo della prima procedura e di essere CP_ ammessa in via definitiva per € 108.068,69 di cui € 34.354,76 per TFR;
di aver inoltrato all' domanda per l'intervento del Fondo di Garanzia sussistendo le condizioni di cui alla L.297/82.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l' che, stante la liquidazione della pretesa azionata avvenuta in data 22.12.2024, chiedeva cessarsi la materia del contendere.
All'udienza del 1.10.2025 la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della somma dovuta alla ricorrente soltanto nella parziale misura di euro 10.631,97. Pertanto, insisteva nell'accoglimento della domanda per la parte residua, pari ad euro 23.722,79. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/11/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione della provvidenza per cui è causa soltanto nella misura di euro 10.631,97 nelle more del presente giudizio va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Per la somma residua il ricorso va accolto, in quanto fondato.
Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia CP_ dell' sulla base dell'art 2 della legge n.297/82.
La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero, ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
CP_ La legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero, quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto, senza esito, ad esecuzione forzata
CP_ il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro e/o il tfr, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare),
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare CP_ la domanda all
La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ciò posto, va affermato invero che nel caso in esame l'ammontare del credito di a titolo di tfr di Parte_1
Euro 34.354,76 risulta dall'ammissione al passivo fallimentare, documentata in atti .
in ragione del provvedimento negativo emesso, deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto della alla Pt_1 CP_ liquidazione del Tfr da parte dell' - Fondo di Garanzia per l' importo euro € 23.722,79 ( somma cui si perviene CP_ detraendo da quanto ammesso al passivo, euro 34.354,76 l'importo di euro 10.631,97, erogato dall' in corso
2 CP_ di causa ) condannando l' al pagamento di tale importo come in dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di effettivo pagamento.
Circa il governo delle spese pare opportuno considerare circa il pagamento parziale intervenuto in corso di causa che lo stesso è immotivamente tardivo rispetto alla domanda amministrativa ( di cui non è mai stata contestata la lacunosità) e contiene implicito riconoscimento delle ragioni del ricorrente;
non va omesso che l' non ha, CP_5 all'atto del pagamento in corso di causa, indicato i motivi di una liquidazione inferiore rispetto all'importo di tfr ammesso al passivo fallimentare. Pertanto applicando alla parte della domanda per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere il principio della soccombenza virtuale, nei termini di cui appena sopra, e per la residua parte di domanda, per cui vi è condanna in dispositivo, la regola della soccombenza, le spese di lite, CP_ liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PQM
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale di euro 10.631,97; CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.722,79 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione agli Avv.ti Spedaliere Leopoldo e Spedaliere Luciano anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 23254 /2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti RE LEOPOLDO e Parte_1
RE UC
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia il T.F.R. nell'importo accertato in sede giudiziale
e già ammesso al passivo del fallimento n.99/22 Trib. Napoli;
Controparte_2 CP_ 2) condanni l' al pagamento, in suo favore, della somma di € 34.354,76 oltre interessi e rivalutazione dal
30/6/17, epoca di risoluzione del rapporto di lavoro, al soddisfo”; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva che:
- con ricorso R.G.n.20266/20 aveva convenuto in giudizio la e Controparte_3 la r sentirle condannare al pagamento di pregresse Parte_2 spettanze di lavoro, e che con sentenza n.7208/21 il Tribunale di Napoli aveva condannato la
[...]
ed il Parte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 34.354,76 a titolo di T.F.R;
- il Tribunale di Napoli Sez. Fallimentare con sentenza n.99/22, aveva dichiarato il fallimento del
[...]
, mentre con sentenza n.7/2023 aveva disposto la liquidazione giudiziale di Controparte_2
. Parte_4
Tanto premesso, l'istante deduceva di concorrere allo stato passivo della prima procedura e di essere CP_ ammessa in via definitiva per € 108.068,69 di cui € 34.354,76 per TFR;
di aver inoltrato all' domanda per l'intervento del Fondo di Garanzia sussistendo le condizioni di cui alla L.297/82.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l' che, stante la liquidazione della pretesa azionata avvenuta in data 22.12.2024, chiedeva cessarsi la materia del contendere.
All'udienza del 1.10.2025 la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della somma dovuta alla ricorrente soltanto nella parziale misura di euro 10.631,97. Pertanto, insisteva nell'accoglimento della domanda per la parte residua, pari ad euro 23.722,79. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/11/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione della provvidenza per cui è causa soltanto nella misura di euro 10.631,97 nelle more del presente giudizio va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Per la somma residua il ricorso va accolto, in quanto fondato.
Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia CP_ dell' sulla base dell'art 2 della legge n.297/82.
La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero, ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
CP_ La legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero, quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto, senza esito, ad esecuzione forzata
CP_ il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro e/o il tfr, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare),
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare CP_ la domanda all
La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ciò posto, va affermato invero che nel caso in esame l'ammontare del credito di a titolo di tfr di Parte_1
Euro 34.354,76 risulta dall'ammissione al passivo fallimentare, documentata in atti .
in ragione del provvedimento negativo emesso, deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto della alla Pt_1 CP_ liquidazione del Tfr da parte dell' - Fondo di Garanzia per l' importo euro € 23.722,79 ( somma cui si perviene CP_ detraendo da quanto ammesso al passivo, euro 34.354,76 l'importo di euro 10.631,97, erogato dall' in corso
2 CP_ di causa ) condannando l' al pagamento di tale importo come in dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di effettivo pagamento.
Circa il governo delle spese pare opportuno considerare circa il pagamento parziale intervenuto in corso di causa che lo stesso è immotivamente tardivo rispetto alla domanda amministrativa ( di cui non è mai stata contestata la lacunosità) e contiene implicito riconoscimento delle ragioni del ricorrente;
non va omesso che l' non ha, CP_5 all'atto del pagamento in corso di causa, indicato i motivi di una liquidazione inferiore rispetto all'importo di tfr ammesso al passivo fallimentare. Pertanto applicando alla parte della domanda per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere il principio della soccombenza virtuale, nei termini di cui appena sopra, e per la residua parte di domanda, per cui vi è condanna in dispositivo, la regola della soccombenza, le spese di lite, CP_ liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PQM
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale di euro 10.631,97; CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.722,79 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione agli Avv.ti Spedaliere Leopoldo e Spedaliere Luciano anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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