Art. 3. Art 3.
All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvedera' il Ministro per le finanze con propri decreti.
All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvedera' il Ministro per le finanze con propri decreti.