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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 943 /2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina ZEFFIRO,
ATTORE
Contro
, p.iva. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania INTERDONATO;
già Controparte_2 [...] numero di iscrizione Controparte_3 nel Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. p.iva , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Scotti GALLETTA;
CONVENUTI
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 27.2.23 Parte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
n°09420190019812634001, notificata da per il Controparte_1 pagamento della somma di € 43.083,61 per conto di Controparte_4 a titolo di escussione di garanzia personale. L'opponente deduceva
[...]
i seguenti motivi di impugnazione: 1)mancata escussione del debitore principale;
2) erroneo utilizzo del ruolo esattoriale per credito di natura privatistica;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1°) Annullare la cartella di pagamento n. 09420190019812634001 emessa dall' Controparte_1
o, comunque, dichiararne la nullità ed inefficacia della stessa e di ogni
[...] altro atto del procedimento presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni soprarichiamate;
2°) Condannare le controparti al pagamento di spese ed onorari di causa – ivi comprese le spese per l'iscrizione al ruolo della causa medesima – da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta, con ogni altra statuizione di rito.”
II. si costituiva con comparsa depositata Controparte_1 il 01.6.23 e deduceva: 1)l'inammissibilità della domanda per decorrenza del termine di impugnazione della cartella;
2) il difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa impositiva avanzata dall'TE PO , in merito al Controparte_5 quale chiedeva di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità derivante dal rapporto sottostante;
3) la legittimità del proprio operato, in particolare con riferimento alla legittima iscrizione a ruolo del credito e, dunque, l'infondatezza della domanda;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la conferma della cartella opposta, con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
III. (di seguito Controparte_2
“ ) si costituiva il 22.5.2023 e chiedeva di: “1) rigettare l'opposizione CP_6
e, quindi, in via di eccezione, confermare il diritto di Controparte_2 di procedere esecutivamente, tramite l'
[...] [...]
nei confronti di Controparte_7 Parte_1 confermando altresì la validità e legittimità della cartella di pagamento cartella di pagamento n. 0942019 019812634001 di euro 43.083,61; 3) condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari del giudizio.”
IV. Su richiesta di parte, le udienze si svolgevano in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc. Alla prima udienza del 28.6.2023 il Giudice concedeva termini ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie e rinviava al 18.10.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza del 18.10.23, il Giudice rilevava la natura documentale della causa e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.24, poi differita al 30.10.24 e, in ultimo, all'udienza 11.12.24, ove, rilevata la mancata comunicazione del rinvio alle parti non comparse, rinviava al 29.01.25. All'udienza del 29.01.25 la causa era trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 cpc per deposito di note conclusionali.
V. Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è infondata e va respinta. Infatti ““In tema di Controparte_1 riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 )”.
VI. In ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione, occorre rilevare quanto segue.
L'opponente ha inteso proporre una opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma, cpc, al fine di contestare il diritto del creditore a procedere in executivis nei suoi confronti per due motivi:
a) Il primo motivo di opposizione investe l'illegittimità della pretesa azionata limitatamente alla mancata escussione del debitore principale, atteso che non
è controversa né l'esistenza del credito, né la sottoscrizione della garanzia.
b) Il secondo motivo riguarda l'illegittimo ricorso alla procedura di riscossione esattoriale, in relazione all'accertamento della natura privatistica del credito azionato da cui discende la necessità di precostituire un titolo esecutivo.
L'agente della riscossione ha dato prova della notifica della cartella opposta in data
3.9.2019 a mezzo pec, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento del
8.6.22 e dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 19.12.22, che non sono stati impugnati.
Anteriormente alla notifica della cartella esattoriale, l'opposta ha CP_2 portato a ruolo l' “avviso 4187-480551 del 02/04/2019 recupero agevolaz. l.
662/96comunicazione surroga mcc per escussione garanzia sull'operazione n.
48055. partita: 2019002000000005001av201904024187-480551 recupero agevolaz. l. 662/96.”. L'avviso è stato notificato all'opponente con racc. a/r del
2.4.2019 e prodotto in atti dell'ente impositore (doc. all. n.17, costituzione di
). I medesimi dati sono riportati nella cartella esattoriale, ove è indicata CP_2 la possibilità di impugnare tale provvedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ( “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”, (cartella pag.5).
Orbene il rimedio ex art. 615 cpc può essere proposto senza limiti temporali, ma soltanto con riferimento a fatti diversi da quelli preesistenti che avrebbero potuto impedire l'iscrizione a ruolo o fatti sopravvenuti all'iscrizione a ruolo della cartella, ovvero vizi che riguardano l'attività dell'agente della riscossione. Infatti, l'opposizione può avere natura recuperatoria solo nel caso in cui la cartella non sia stata preceduta da atto presupposto autonomamente impugnabile o questo non sia stato correttamente notificato. Nel caso di specie vi è stato un atto presupposto, costituito dall'avviso di pagamento notificato dall'ente impositore con racc. del 2.4.2019, che non è stato oggetto di impugnazione. Tuttavia, nel merito della questione sollevata con riferimento al beneficio di preventiva escussione si deve sottolineare come l'opponente in questa sede non sia chiamato a rispondere del debito sociale derivante dal titolo contrattuale societario, ma sulla base di un diverso titolo contrattuale che è specificamente identificato nel contratto di fideiussione. Pertanto, l'eccezione appare priva di pregio. Tra l'altro l'interpretazione proposta dall'opponente sarebbe impossibile giuridicamente in quanto la società è stata dichiarata fallita e, di conseguenza, è sottoposta alle procedure fallimentari per l'accertamento del credito in quanto tutti i rapporti sono attratti dalla vis del fallimento.
VII. Invece, il secondo motivo di opposizione rientra nell'alveo di cui all'art. 615 I comma cpc e deve essere esaminato in questa sede, poiché attiene alla regolarità della procedura di riscossione. Sul punto, l'opponente lamenta l'irregolarità della procedura di riscossione esattoriale per mancata precostituzione del titolo esecutivo da portare a ruolo, sul presupposto della natura privatistica e non pubblicistica del credito. L'opposta ha prodotto ampia documentazione Controparte_4 attestante l'origine del credito, ovvero il finanziamento erogato da Unicredit in favore della ., assistito da garanzia pubblica, attraverso il fondo di garanzia per Parte_2
PMI ex lege 662/96; l'attivazione, da parte di Unicredit, del fondo di garanzia a mezzo di , quale mandataria e gestore del fondo;
la successiva surroga Controparte_4 di ed escussione della garanzia prestata, tra gli altri, Controparte_4 dall'opponente, per la restituzione delle somme versate (doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta di ). Tale motivo di opposizione è infondato e CP_2 va rigettato.
VIII. Dall'esame della documentazione in atti, si rileva quanto segue. È vero che il rapporto di finanziamento con garanzia pubblica assume le sembianze di natura civilistica del mutuo di scopo (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 26/01/2016, n. 1369 (rv. 638483). La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione (cd.
"contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio. (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2009)). Avendo tale rapporto natura privatistica, troverebbe applicazione l'art. 21 del dlgs. 46/1999
e, pertanto, dovrebbe essere posto alla base dell'esecuzione un titolo avente efficacia esecutiva. Tuttavia, la norma in questione esordisce stabilendo che “ salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge” e, nel caso di specie, esiste una norma specifica che legittima il recupero con l'iscrizione a ruolo che è l'art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 il quale prevede espressamente che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Pertanto, alla luce del combinato disposto della disciplina sopra indicata, non vi è necessità della precostituzione del titolo esecutivo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione al ruolo, ma è possibile il recupero con iscrizione a ruolo secondo la speciale disciplina. Infatti, anche la giurisprudenza ha confermato che “ In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_4 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (Rv. 666687 - 01)
IX. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.943/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 23.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 943 /2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina ZEFFIRO,
ATTORE
Contro
, p.iva. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania INTERDONATO;
già Controparte_2 [...] numero di iscrizione Controparte_3 nel Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. p.iva , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Scotti GALLETTA;
CONVENUTI
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 27.2.23 Parte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
n°09420190019812634001, notificata da per il Controparte_1 pagamento della somma di € 43.083,61 per conto di Controparte_4 a titolo di escussione di garanzia personale. L'opponente deduceva
[...]
i seguenti motivi di impugnazione: 1)mancata escussione del debitore principale;
2) erroneo utilizzo del ruolo esattoriale per credito di natura privatistica;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1°) Annullare la cartella di pagamento n. 09420190019812634001 emessa dall' Controparte_1
o, comunque, dichiararne la nullità ed inefficacia della stessa e di ogni
[...] altro atto del procedimento presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni soprarichiamate;
2°) Condannare le controparti al pagamento di spese ed onorari di causa – ivi comprese le spese per l'iscrizione al ruolo della causa medesima – da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta, con ogni altra statuizione di rito.”
II. si costituiva con comparsa depositata Controparte_1 il 01.6.23 e deduceva: 1)l'inammissibilità della domanda per decorrenza del termine di impugnazione della cartella;
2) il difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa impositiva avanzata dall'TE PO , in merito al Controparte_5 quale chiedeva di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità derivante dal rapporto sottostante;
3) la legittimità del proprio operato, in particolare con riferimento alla legittima iscrizione a ruolo del credito e, dunque, l'infondatezza della domanda;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la conferma della cartella opposta, con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
III. (di seguito Controparte_2
“ ) si costituiva il 22.5.2023 e chiedeva di: “1) rigettare l'opposizione CP_6
e, quindi, in via di eccezione, confermare il diritto di Controparte_2 di procedere esecutivamente, tramite l'
[...] [...]
nei confronti di Controparte_7 Parte_1 confermando altresì la validità e legittimità della cartella di pagamento cartella di pagamento n. 0942019 019812634001 di euro 43.083,61; 3) condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari del giudizio.”
IV. Su richiesta di parte, le udienze si svolgevano in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc. Alla prima udienza del 28.6.2023 il Giudice concedeva termini ex art. 183 comma 6 cpc per il deposito di memorie e rinviava al 18.10.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza del 18.10.23, il Giudice rilevava la natura documentale della causa e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.24, poi differita al 30.10.24 e, in ultimo, all'udienza 11.12.24, ove, rilevata la mancata comunicazione del rinvio alle parti non comparse, rinviava al 29.01.25. All'udienza del 29.01.25 la causa era trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 cpc per deposito di note conclusionali.
V. Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è infondata e va respinta. Infatti ““In tema di Controparte_1 riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 )”.
VI. In ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione, occorre rilevare quanto segue.
L'opponente ha inteso proporre una opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma, cpc, al fine di contestare il diritto del creditore a procedere in executivis nei suoi confronti per due motivi:
a) Il primo motivo di opposizione investe l'illegittimità della pretesa azionata limitatamente alla mancata escussione del debitore principale, atteso che non
è controversa né l'esistenza del credito, né la sottoscrizione della garanzia.
b) Il secondo motivo riguarda l'illegittimo ricorso alla procedura di riscossione esattoriale, in relazione all'accertamento della natura privatistica del credito azionato da cui discende la necessità di precostituire un titolo esecutivo.
L'agente della riscossione ha dato prova della notifica della cartella opposta in data
3.9.2019 a mezzo pec, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento del
8.6.22 e dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 19.12.22, che non sono stati impugnati.
Anteriormente alla notifica della cartella esattoriale, l'opposta ha CP_2 portato a ruolo l' “avviso 4187-480551 del 02/04/2019 recupero agevolaz. l.
662/96comunicazione surroga mcc per escussione garanzia sull'operazione n.
48055. partita: 2019002000000005001av201904024187-480551 recupero agevolaz. l. 662/96.”. L'avviso è stato notificato all'opponente con racc. a/r del
2.4.2019 e prodotto in atti dell'ente impositore (doc. all. n.17, costituzione di
). I medesimi dati sono riportati nella cartella esattoriale, ove è indicata CP_2 la possibilità di impugnare tale provvedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ( “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile”, (cartella pag.5).
Orbene il rimedio ex art. 615 cpc può essere proposto senza limiti temporali, ma soltanto con riferimento a fatti diversi da quelli preesistenti che avrebbero potuto impedire l'iscrizione a ruolo o fatti sopravvenuti all'iscrizione a ruolo della cartella, ovvero vizi che riguardano l'attività dell'agente della riscossione. Infatti, l'opposizione può avere natura recuperatoria solo nel caso in cui la cartella non sia stata preceduta da atto presupposto autonomamente impugnabile o questo non sia stato correttamente notificato. Nel caso di specie vi è stato un atto presupposto, costituito dall'avviso di pagamento notificato dall'ente impositore con racc. del 2.4.2019, che non è stato oggetto di impugnazione. Tuttavia, nel merito della questione sollevata con riferimento al beneficio di preventiva escussione si deve sottolineare come l'opponente in questa sede non sia chiamato a rispondere del debito sociale derivante dal titolo contrattuale societario, ma sulla base di un diverso titolo contrattuale che è specificamente identificato nel contratto di fideiussione. Pertanto, l'eccezione appare priva di pregio. Tra l'altro l'interpretazione proposta dall'opponente sarebbe impossibile giuridicamente in quanto la società è stata dichiarata fallita e, di conseguenza, è sottoposta alle procedure fallimentari per l'accertamento del credito in quanto tutti i rapporti sono attratti dalla vis del fallimento.
VII. Invece, il secondo motivo di opposizione rientra nell'alveo di cui all'art. 615 I comma cpc e deve essere esaminato in questa sede, poiché attiene alla regolarità della procedura di riscossione. Sul punto, l'opponente lamenta l'irregolarità della procedura di riscossione esattoriale per mancata precostituzione del titolo esecutivo da portare a ruolo, sul presupposto della natura privatistica e non pubblicistica del credito. L'opposta ha prodotto ampia documentazione Controparte_4 attestante l'origine del credito, ovvero il finanziamento erogato da Unicredit in favore della ., assistito da garanzia pubblica, attraverso il fondo di garanzia per Parte_2
PMI ex lege 662/96; l'attivazione, da parte di Unicredit, del fondo di garanzia a mezzo di , quale mandataria e gestore del fondo;
la successiva surroga Controparte_4 di ed escussione della garanzia prestata, tra gli altri, Controparte_4 dall'opponente, per la restituzione delle somme versate (doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta di ). Tale motivo di opposizione è infondato e CP_2 va rigettato.
VIII. Dall'esame della documentazione in atti, si rileva quanto segue. È vero che il rapporto di finanziamento con garanzia pubblica assume le sembianze di natura civilistica del mutuo di scopo (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 26/01/2016, n. 1369 (rv. 638483). La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione (cd.
"contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio. (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2009)). Avendo tale rapporto natura privatistica, troverebbe applicazione l'art. 21 del dlgs. 46/1999
e, pertanto, dovrebbe essere posto alla base dell'esecuzione un titolo avente efficacia esecutiva. Tuttavia, la norma in questione esordisce stabilendo che “ salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge” e, nel caso di specie, esiste una norma specifica che legittima il recupero con l'iscrizione a ruolo che è l'art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 il quale prevede espressamente che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Pertanto, alla luce del combinato disposto della disciplina sopra indicata, non vi è necessità della precostituzione del titolo esecutivo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione al ruolo, ma è possibile il recupero con iscrizione a ruolo secondo la speciale disciplina. Infatti, anche la giurisprudenza ha confermato che “ In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_4 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (Rv. 666687 - 01)
IX. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.943/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 23.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè