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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica: FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7664/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Pettineo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370552 13000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5965/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente 1 ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 295 2024 00370552 13000 notificata in data 10 settembre 2024, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ente creditore Resistente_1
1 SpA in liquidazione, inerente la tassa per il servizio raccolta rifiuti per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto presupposto (fatture, richieste di pagamento, ecc.) sul quale si fonderebbe la pretesa creditoria relativa alla raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Viene eccepita anche la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Il primo motivo è fondato ed assorbente di ogni altro.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che rivesta la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti,
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie la cartella impugnata reca l'indicazione di una intimazione di pagamento notificata nel 2019.
L'ente impositore è rimasto contumace mentre DE si è costituito contestando la fondatezza del ricorso e, in prima battuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di ricorso proposti.
Nessuna prova è stata, tuttavia, data dell'esistenza e regolare notifica della detta intimazione, né di altro atto prodromico con conseguente derivata illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'Resistente_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato;
compensa le spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica: FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7664/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Pettineo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370552 13000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5965/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente 1 ricorre avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 295 2024 00370552 13000 notificata in data 10 settembre 2024, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ente creditore Resistente_1
1 SpA in liquidazione, inerente la tassa per il servizio raccolta rifiuti per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto presupposto (fatture, richieste di pagamento, ecc.) sul quale si fonderebbe la pretesa creditoria relativa alla raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Viene eccepita anche la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Il primo motivo è fondato ed assorbente di ogni altro.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che rivesta la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti,
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie la cartella impugnata reca l'indicazione di una intimazione di pagamento notificata nel 2019.
L'ente impositore è rimasto contumace mentre DE si è costituito contestando la fondatezza del ricorso e, in prima battuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di ricorso proposti.
Nessuna prova è stata, tuttavia, data dell'esistenza e regolare notifica della detta intimazione, né di altro atto prodromico con conseguente derivata illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna l'Resistente_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato;
compensa le spese del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera