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Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24502 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da RR UC nato a [...] il [...] AD GI nata a [...] il [...] MA AT nato a [...] il [...] ON MI nato a [...] il [...] ED GO nato a [...] il [...] SC BE nato a [...] il [...] ER AR nata a [...] il [...] DU CA nato a [...] il [...] NA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 24/1/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24502 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/04/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Andrea Venegoni ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi di ON MI, RR UC, IR BE, MA AT, ER AR, AD GI, ED GO e NA AN e l'accoglimento del ricorso di DU CA con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dell'avv. BE Delogu , difensore di DU CA/ che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e dell'avv. Antonino Ordile,difensore di MA AT,che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento• RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 24/1/2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari del 10/11/2020, che aveva condannato gli odierni ricorrenti, ed altri imputati non ricorrenti, per vari reati di rapina aggravata, riciclaggio, furto aggravato, detenzione illegale di sostanze stupefacenti e porto di armi, rideterminando la sola pecuniaria irrogata a ED GO e SC BE, sostituendo la pena accessoria applicata a MA AT (interdizione temporanea per la durata della pena e non interdizione perpetua) confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione RI UC e SC BE i quali, con un unico atto impugnatorio, deducono: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione al capo 27 ( art. 73 d.p.r. 309/90): la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti sulla base di un conversazione in cui SC faceva riferimento al numero 8, affermando, in maniera apodittica, che si trattasse di 800 grammi di cocaina. Le affermazioni della Corte d'appello sarebbero generiche e prive di riscontri, la fattispecie andava comunque riqualificata ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.p.r. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la partecipazione di SC alla rapina posta in essere, in concorso con altri, in danno delle p.o. Littera e Bratz. Il percorso logico della Corte d'appello che àncora il giudizio di responsabilità alle conversazioni intercorse con ED e DA, sarebbe ambiguo, posto che SC aveva, normalmente, frequenti contatti quotidiani con i due imputati e dalle conversazioni intercettate ( in particolare quella del 13.3.2029 valorizzata dalla Corte), non si ricaverebbe affatto il ruolo di basista attribuito a SC. 2.3. Con il terzo motivo, relativo al capo 24) (detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco), si contesta l'omessa motivazione non avendo la Corte d'appello preso in considerazione le doglianze difensive con le quali si censurava la valenza dimostrativa dell'intercettazione ambientale in cui si ode un colpo d'arma da fuoco posto che la difesa aveva dimostrato che si era trattato di un petardo. 2.4. Con l'ultimo motivo si contesta, l'applicazione della recidiva posto che l'imputato vanta un solo precedente penale a pena patteggiata che non ha rilevo ai fini della aggravante. 3. MA 3onata articola otto motivi di ricorso. In data 14.3.2023 il difensore ha depositato 2 una memoria contenente sette motivi nuovi e in data 15/4/2023 ha depositato una memoria difensiva di replica. In sintesi, negli atti difensivi, si avanzano censure concernenti il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i due episodi di spaccio di sostanza stupefacente (capi 19 e 25), a dire del difensore fondata su labili indizi e non su prove certe. 3.1. In particolare, con il primo motivo, si censura la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate tra RR e SC all'interno dell'abitacolo dell'autovettura in cui essi viaggiavano, da cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente ricavato la prova dell'intervenuta cessione ( da MA a RR e SC) di un chilo di cocaina ( capo 19). Dalla conversazione potrebbe logicamente desumersi che essi acquistarono da MA solo 5 grammi di cocaina posto che il riferimento all'importo di euro 38.000,00 quale prezzo della partita di droga, sarebbe una mera congettura della Corte di merito dato che nella conversazione i correi si limitavano a citare il numero 38. Aggiunge il ricorrente che solo RR, e non anche SC, si presentò al cospetto di MA per procedere al presunto acquisto, pertanto doveva escludersi che l'incontro avesse avuto ad oggetto la consegna del chilo di cocaina di cui entrambi, SC ed RR, parlavano. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ( art. 530 c. 2 c.p.p.) . La Corte d'appello, pur mancando la prova di reità, avrebbe omesso di pronunciare sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato. 3.3.Con il terzo motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 73, c. 1, d.p.r. 309/90 (capo 19). Mancherebbe la prova della quantità e della qualità della sostanza stupefacente asseritamente ceduta da MA. L'unico elemento certo sarebbe la cessione, in una occasione, di 5 grammi di cocaina e in un'altra occasione, di 1 grammo. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte avrebbe valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale n. 498 in cui SC ed RR parlavano della bontà della droga acquistata da MA (5 gr.) e del prezzo, per ricavarne la prova della successiva cessione, di un chilo di cocaina, ritenendo che quello precedente fosse stato un "provino"; mancherebbe ad avviso del ricorrente la prova che si due si fossero recati, successivamente, da MA per acquistare lo stupefacente, pertanto non poteva ritenersi integrato il reato contestato . 3.5 Il quinto e sesto motivo riguardano il capo 25 (cessione da MA a RR e SC di 800 grammi di cocaina), si eccepisce il vizio di violazione di legge. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, sulla base di !abili indizi quando invece le regole di comune esperienza avrebbero dovuto portare la Corte ad assolvere l'imputato,. essendo illogico che un quantitativo come quello ipotizzato in sentenza potesse essere trasportato dall'acquirente in mano o indosso. 3.6. Alla luce di tali considerazioni la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato mancando elementi certi del dato ponderale, della qualità della sostanza, del corrispettivo pagato per l'acquisto della sostanza stupefacente, l'omessa pronuncia assolutoria integra il vizio violazione di legge. 3 3.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che la Corte avrebbe erroneamente ricavato dalla conversazione n. 518 del 26/4/2019, posto che il riferimento a "pastiglia" e "all'elefante", secondo la difesa, riguardavano droga leggera. 3.8. Con l'ultimo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge non avendo la Corte d'appello, in mancanza di elementi certi circa il dato ponderale, derubricato i reati contestati nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, co.5, d.p.r. 309/90. 3.9. Come detto il ricorrente ha articolato motivi nuovi e depositato una memoria di replica con i quali insiste nei motivi del ricorso principale. 4.DU CA articola due motivi di ricorso, con il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alli art. 602, co. 1, bis c.p.p., da cui deriverebbe la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p. La Corte d'appello a fronte della richiesta di pena concordata, non avrebbe disposto la prosecuzione del giudizio ma avrebbe rigettato la proposta pronunciando direttamente la sentenza. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione ala mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., ovvero all'applicazione dell'istituto della continuazione con altro reato, già giudicato con sentenza del Tribunale di Cagliari del 4/5/2019, che la Corte ha rigettato assumendo, erroneamente, che si trattava di sostanza stupefacente di natura diversa. 5.NA AN con unico articolato motivo deduce il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha omesso di rispondere alle osservazioni difensive con le quali si contestava la valenza dimostrativa delle intercettazioni che attestavano i rapporti tra NA e SC ed RR, posto che dalle stesse emergeva che NA fungeva da venditore e dunque non poteva essere (anche) l'acquirente della partita di droga asseritamente consegnata da SC ed RR. In ogni caso l'assenza di sequestri o servizi di osservazione, avrebbe lasciato indimostrata la sussistenza della fattispecie di reato contestata. 6.0nnis Massimilano deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di furto aggravato di cui al capo 36 che la Corte d'appello avrebbe ricavato da una conversazione telefonica in cui si menziona "MA" la cui abitazione è ubicata a Pimpisu, elementi che , *lire della difesa, non consentirebbero di identificare, con certezza, il soggetto citato dai correi, con il ricorrente. Deduce, poi, in relazione al capo 37 l'omessa motivazione. La sentenza gravata si limiterebbe ad un generico riferimento alla conversazione intercettata il 10/7/2019 senza soffermarsi sulle doglianze difensive che avevano contestato l'identificazione del soggetto cui si riferivano gli interlocutori, con il ricorrente. 7. AD GI e ER AR con unico atto di impugnazione lamentano vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al capo 27. Il giudice di merito avrebbe ritenuto le imputate responsabili del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 a loro contestato in concorso, senza considerare che lo stupefacente poteva essere destinato ad uso personale;
inoltre, in mancanza di elementi indicativi del dato quantitativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto 4 derubricare il reato nell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. 8. ED GO deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, nel riconoscere la fondatezza delle censure difensive, in merito all'intervenuto assorbimento del capo 4 nel capo 10, non ha però eliminato la relativa pena, mantenendo inalterata l'entità della sanzione finale (anni 8 d reclusione), ma partendo da una pena base per il reato più grave (capo 8) di anni 9 e mesi 6 di reclusione, più elevata rispetto a quella stabilita dal primo giudice ( anni 9), ciò integrerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597„ co. 4, c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono perlopiù inammissibili perché reiterativi di censure già avanzate in grado di appello ed ivi superate con argomentazioni coerenti con i dati processuali e giuridicamente corrette, solo i ricorsi di DU e ED sono fondati. Va anzitutto rimarcato che nel caso di specie ci si trova, sostanzialmente. di fronte ad una "doppia conforme", poiché tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello concordano sul nucleo centrale dell'accusa rinvenendo, sulla base di un corposo materiale probatorio dato da intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, una serie di illeciti di vario genere che vanno dalla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al furto aggravato, al riciclaggio, alla rapina, al porto illegale di armi. Ne consegue che le doglianze difensive in particolare quelle contenute nei ricorsi di RR e SC ( primi tre motivi), ON, NA, MA, AD e ER, nonostante la petizione di principio con la quale si asserisce di voler sindacare la sentenza muovendo rilievi di legittimità, sono inammissibili perché si limitano a rivisitare il materiale probatorio (il contenuto delle intercettazioni), concordemente valutato dai giudici di merito, ai fini della sussistenza della fattispecie illecita, sollecitando alla Corte una diversa lettura del materiale captativo, invero, approfonditamente valutato, senza confrontarsi con le spiegazioni fornite dal giudice di appello, ampie ed esaustive su ogni motivo di gravame. Nella specie, infatti, esiste adeguata giustificazione sulla qualità grave degli indizi rilevati a carico degli imputati, i quali tutti sono stati sinergicamente valorizzati, con una integrazione logica, reciproca e convergente, in punto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di consumazione dei vari altri reati furti, rapina e porto di armi) rispettivamente ascritti, sia in termini di elemento oggettivo, sia in punto di profili soggettivi. Conclusione questa che non può essere invalidata dalla pretesa errata valutazione probatoria del tenore delle intercettazioni, considerato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017,Rv. 272558).Ed invero, non si ravvisano difformità connotate da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non 5 concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno dei ricorrenti. appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità. 2. Fatta questa premessa e partendo dal ricorso ON che propone censure su capi di imputazione in cui non sono coinvolti altri ricorrenti, si segnala che la sentenza, in merito all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i capi 36 e 37 ( fu-ti aggravati in concorso) ha evidenziato ( pag. 23) che il coinvolgimento dell'imputato nella consumazione degli illeciti, era oggettivamente dimostrato dal tenore delle intercettazioni in cui i correi ( IA e Vaccaro) parlavano di "MA" o" Massi" che abita a Pimpisu, sicchè non appare illogico che la Corte di merito abbia desunto da questi elementi certi, l'identificazione, quale complice dei furti, del ricorrente che appunto si chiama MA e abita a Pimpisu. Va ricordato, infatti, che in materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez.6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 4, n. 117/2006, Rv. 232626, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). 3.Le medesime considerazioni valgono a rendere inammissibili i ricorsi di NA, RR, SC, MA, AD e ER i quali contestano la ricostruzione effettuata dai giudici di merito dell'episodio relativo alla detenzione di 800 grammi di cocaina da parte di NA ( capo 29), a lui ceduta da RR e SC ( capo 27) che a loro volta l'avevano acquistata da MA ( capo 25) trasportandola insieme a AD e ER (capo 27). I ricorrenti infatti articolano censure in fatto, che si riducono alla mera rilettura del materiale probatorio. La Corte d'appello, anche in questo caso, ha valorizzato il contenuto di intercettazioni in cui in maniera esplicita si fa riferimento al dato quantitativo ("gli otto"), che SC e RR si erano determinati ad acquistare da MA dopo che, qualche giorno prima, avevano effettuato, presso lo stesso MA, un " provino" di 5 grammi di cocaina così che era indubitabile che si trattasse di cocaina ed in grossa quantità visto che, come emerso dalle intercettazioni, essi si preoccupavano di come occultare la merce durante il trasporto in auto, salvo poi decidere di tenersela addosso, contando sull'apporto delle complici AD e ER che fungevano da staffetta e della cui presenza si era sincerato lo stesso MA ( pagg. 25 - 27). Sul ruolo fondamentale delle due donne ai fini della integrazione del reato, la Corte si diffonde a pag. 34 e 35 della sentenza escludendo che la detenzione dello stupefacente potesse essere destinata ad uso personale, così come a pag. 25, in via generale, è stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73. Che poi lo scambio fosse avvenuto e che l'acquirente fosse effettivamente NA, la Corte d'appello, contrariamente a quanto assume NA, ha puntualmente motivato (pag. 26 della sentenza), valorizzando intercettazioni da cui si evinceva chiaramente il riferimento a tale "Ghighen" che è soprannome di NA, al locale da questi gestito, sottolineando, a riscontro, che le utenze telefoniche di SC ed RR, il giorno della consegna, avevano agganciato le celle in cui si trovava il locale dello stesso NA. 6 • A fronte di tale apparato motivazionale, fondato su dati oggettivi, i rilievi difensivi sulla responsabilità dei ricorrenti per tale episodio delittuoso, risultano inammissibili perché volti a dimostrare l'inconsistenza di dati probatori e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti invero correttamente vagliati dalla Corte d'appello e con motivazione logicamente ineccepibile posti a base della affermazione di penale responsabilità (la Corte d'appello ha anche spiegato l'inconsistenza del rilievo difensivo riguardante il fatto che NA, in tale circostanza, fosse acquirente e non venditore ed ha spiegato che il dato ponderale impediva la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73 cc. 5 d.p.r. 309/90, pagg. 26 e 27). 4.Quanto poi all'episodio 19), contestato a MA e che vede SC e RR come acquirenti,di un fitul chilo di cocaina, la sentenza di appello non presenta i denunciati vizi di motivazione o violazione di legge poiché con argomenti logici, coerenti con i dati processuali ( intercettazioni) e giuridicamente corretti, ha indicato elementi concreti dai quali ricavare il dato quantitativo della sostanza acquistata da SC e RR presso MA ("il chilo") la qualità dello stupefacente (cocaina), il prezzo di acquisto ( eunD 39 al grammo per un totale di euro 39.000,00 ), sicchè, anche in questo caso, le censure difensive appaiono destituite di fondamento, sia con riguardo agli elementi costituitivi del reato, sia in relazione alla sua qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/90. ( pag. 33 della sentenza in cui la Corte ha spiegato anche l'inconferenza del richiamo alla termine pastiglia o al simbolo dell'elefante, avulsi dal contesto complessivo della conversazione). 5. Privo di pregio è anche il rilievo censorio fondato su una asserita illogicità o carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, nonostante il mancato rinvenimento dello stupefacente. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni (Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Rv. 245738; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263544; Sez. 4, n. 46299 del 28/10/2005, Rv. 232826; Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710). A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte d'appello di Cagliari che, con motivazione concreta e diffusa, in modo logico, senza irragionevolezze, ha dato completa e coerente giustificazione della affermazione di responsabilità. A fronte di quella, i ricorrenti propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, il che porta inevitabilmente a dover dichiarare inammissibili i ricorsi. 6. Occorre precisare, in via generale, e le considerazioni valgono per tutti i ricorrenti coinvolti in episodi delittuosi posti in essere in violazione della disciplina in materia di stupefacenti, che l'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, d.p.r., n. 309 del 1990, può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale. 7 Tanto premesso ritiene il Collegio adeguata la motivazione che, per ciascuno dei ricorrenti, ha reso la Corte di appello. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'ari:. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione ( Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391). In particolare la Corte territoriale, quanto ai ricorrenti RR, SC, MA, AD, ER e NA, in risposta alle censure formulate in sede di gravame, ha fornito logica e completa motivazione (pag. 27 e 34 della sentenza della Corte di appello) spiegando perché la condotta dei rei non potesse ritenersi scarsamente offensiva tale da integrare la più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr. 309/1990/ trattandosi di condotta complessivamente tale da far emergere, sulla base degli univoci elementi emergenti dalle intercettazioni (peso, prezzo modalità di trasporto), che costoro fossero responsabili di acquisti e poi di cessioni di significativi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il Collegio di merito ha, altresì, apprezzato la consistenza degli approvvigionamenti che erano anche ben organizzati, con la pianificazione del trasporto per mezzo di un pertinente sistema staffetta, la ricerca del prezzo più conveniente, la disponibilità di ingenti risorse finanziarie per gli acquisti, idonei a confutare,in quanto complessivamente ed unitariamente apprezzati, le censure tese a minimizzare l'entità del quantitativo e l'esatta consistenza della condotta. Non risulta invece determinante che non sia stato possibile accertare concretamente l'effettivo dato ponderale riconducibile ad ogni ipotesi illecita, ben potendo il dato quantitativo essere apprezzato, in mancanza di sequestro, attraverso il riferimento ad elementi di prova certi che consentano di pervenire, per via indiretta, all'individuazione del dato ponderale come accaduto nel caso di specie. 7.Completata la disamina dei delitti concernenti gli stupefacenti, occorre evidenziare, quanto al motivo di ricorso di SC relativo al capo 24) detenzione e porto illegale di arma , che la Corte d'appello a pag. 31, ha fornito congrua spiegazione sul perché lo scoppio di un colpo, udito nelle intercettazioni, dovesse essere ricondotto ad un colpo d'arma da fuoco e non ad un petardo;
mentre con riferimento al concorso nella rapina in danno delle persone offese Littera e Bratzu, la sentenza ha valorizzato il tenore delle intercettazioni, oggettivamente dimostrative del ruolo di primissimo piano svolto dallo SC ( pag. 30). Per cui anche in questo caso le censure appaiono generiche perché reiterative di doglianze in fatto. Inammissibile / perché generico l'ultimo motivo di ricorso proposto di SC ed RR, poichè non si comprende se la censura, relativa alla recidiva, si riferisca alla posizione di SC o a quella di RR, in ogni caso il motivo non è scrutinabile perché non proposto in appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/20:1, Rv. 255577). 8. Il ricorso di DU è fondato. Ha affermato questa Corte, con orientamento che il collegio condivide, che è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1- 8 bis, c.p.p. ( Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 Rv. 277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv. 274866). Nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo avere acquisito la richiesta di concordato non l'ha rigettata disponendo la prosecuzione del dibattimento, ma l'ha trattenuta in decisione e poi rigettata pronunciando direttamente la sentenza, senza consentire alla parte di concludere nel merito, deve pertanto ritenersi conc:retizzata una violazione delle prerogative difensive. La mancata prosecuzione del dibattimento, dopo il rigetta della richiesta di pena concordata tra le parti, determina infatti l'impossibilità per le stesse di formulare ed illustrare le conclusioni mediante discussine e, quindi, la violazione delle disposizioni concernenti sia la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, a norma dell'art. 178 comma, lett. B), c.p.p., sia l'intervento dell'imputato e delle altre parti private a norma dell'art 178 comma 1 , lett. C), c.p.p., previste a pena di nullità di ordine generale. La nullità kin questione, poi, è sicuramente rilevabile mediante impugnazione della sentenza pronunciata in difetto di discussione, perché non deducibile in precedenza (Sez.6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv.274866). La fondatezza del primo motivo di ricorso rende superflua la disamina del secondo motivo che rimane assorbito. 9. Anche il ricorso di ED GO è fondato. La Corte d'appello non si è conformata al principio di diritto affermato dalle Sez. Unite n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 (il cui orientamento non è contraddetto da Sez. Unite 16208/2015, Rv. 258653 riguardanti il diverso caso in cui si ha una mutamento nella struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima) secondo cui, immutata la struttura del reato continuato, il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità delle pena finale ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tra i quali appunto, anche la pena base. Hanno osservato le Sezioni Unite con la sentenza da ultimo citata che il dictum della sentenza Morales, vale, proprio nell' ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo ( cfr. anche Sez. 2, n. 222954 del 31/5/2022, non massimata). Rispetto alla vicenda qui in esame occorre rilevare che il peso specifico di ciascuna componente del reato continuato non è stato modificato rispetto al giudizio di primo grado, sicchè il giudice di appello era vincolato non solo all'entità della pena finale ma anche al quantum di pena indicato per il reato più grave nella misura di anni 9 di reclusione ( e non anni 9 e mesi 6), ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio potendo la Corte procedere alla rideterminazione delle pena base, ai sensi dell'art. 621 u.c. lett. I) c.p.p., in anni in anni 9 di reclusione, cui vanno aggiunti 30 mesi a titolo di continuazione addivenendo alla pena finale d01 mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito, ad anni 7 e mesi 8 di reclusione. 9 Il consigliere est. Il presidente
P.q.m.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DU CA con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ED GO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di RR UC, AD GI, MA AT, ON MI, SC BE, ER AR e NA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023
preso atto che preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24502 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/04/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Andrea Venegoni ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi di ON MI, RR UC, IR BE, MA AT, ER AR, AD GI, ED GO e NA AN e l'accoglimento del ricorso di DU CA con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dell'avv. BE Delogu , difensore di DU CA/ che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e dell'avv. Antonino Ordile,difensore di MA AT,che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento• RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 24/1/2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari del 10/11/2020, che aveva condannato gli odierni ricorrenti, ed altri imputati non ricorrenti, per vari reati di rapina aggravata, riciclaggio, furto aggravato, detenzione illegale di sostanze stupefacenti e porto di armi, rideterminando la sola pecuniaria irrogata a ED GO e SC BE, sostituendo la pena accessoria applicata a MA AT (interdizione temporanea per la durata della pena e non interdizione perpetua) confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione RI UC e SC BE i quali, con un unico atto impugnatorio, deducono: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione al capo 27 ( art. 73 d.p.r. 309/90): la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti sulla base di un conversazione in cui SC faceva riferimento al numero 8, affermando, in maniera apodittica, che si trattasse di 800 grammi di cocaina. Le affermazioni della Corte d'appello sarebbero generiche e prive di riscontri, la fattispecie andava comunque riqualificata ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.p.r. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la partecipazione di SC alla rapina posta in essere, in concorso con altri, in danno delle p.o. Littera e Bratz. Il percorso logico della Corte d'appello che àncora il giudizio di responsabilità alle conversazioni intercorse con ED e DA, sarebbe ambiguo, posto che SC aveva, normalmente, frequenti contatti quotidiani con i due imputati e dalle conversazioni intercettate ( in particolare quella del 13.3.2029 valorizzata dalla Corte), non si ricaverebbe affatto il ruolo di basista attribuito a SC. 2.3. Con il terzo motivo, relativo al capo 24) (detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco), si contesta l'omessa motivazione non avendo la Corte d'appello preso in considerazione le doglianze difensive con le quali si censurava la valenza dimostrativa dell'intercettazione ambientale in cui si ode un colpo d'arma da fuoco posto che la difesa aveva dimostrato che si era trattato di un petardo. 2.4. Con l'ultimo motivo si contesta, l'applicazione della recidiva posto che l'imputato vanta un solo precedente penale a pena patteggiata che non ha rilevo ai fini della aggravante. 3. MA 3onata articola otto motivi di ricorso. In data 14.3.2023 il difensore ha depositato 2 una memoria contenente sette motivi nuovi e in data 15/4/2023 ha depositato una memoria difensiva di replica. In sintesi, negli atti difensivi, si avanzano censure concernenti il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i due episodi di spaccio di sostanza stupefacente (capi 19 e 25), a dire del difensore fondata su labili indizi e non su prove certe. 3.1. In particolare, con il primo motivo, si censura la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate tra RR e SC all'interno dell'abitacolo dell'autovettura in cui essi viaggiavano, da cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente ricavato la prova dell'intervenuta cessione ( da MA a RR e SC) di un chilo di cocaina ( capo 19). Dalla conversazione potrebbe logicamente desumersi che essi acquistarono da MA solo 5 grammi di cocaina posto che il riferimento all'importo di euro 38.000,00 quale prezzo della partita di droga, sarebbe una mera congettura della Corte di merito dato che nella conversazione i correi si limitavano a citare il numero 38. Aggiunge il ricorrente che solo RR, e non anche SC, si presentò al cospetto di MA per procedere al presunto acquisto, pertanto doveva escludersi che l'incontro avesse avuto ad oggetto la consegna del chilo di cocaina di cui entrambi, SC ed RR, parlavano. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ( art. 530 c. 2 c.p.p.) . La Corte d'appello, pur mancando la prova di reità, avrebbe omesso di pronunciare sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato. 3.3.Con il terzo motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 73, c. 1, d.p.r. 309/90 (capo 19). Mancherebbe la prova della quantità e della qualità della sostanza stupefacente asseritamente ceduta da MA. L'unico elemento certo sarebbe la cessione, in una occasione, di 5 grammi di cocaina e in un'altra occasione, di 1 grammo. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte avrebbe valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale n. 498 in cui SC ed RR parlavano della bontà della droga acquistata da MA (5 gr.) e del prezzo, per ricavarne la prova della successiva cessione, di un chilo di cocaina, ritenendo che quello precedente fosse stato un "provino"; mancherebbe ad avviso del ricorrente la prova che si due si fossero recati, successivamente, da MA per acquistare lo stupefacente, pertanto non poteva ritenersi integrato il reato contestato . 3.5 Il quinto e sesto motivo riguardano il capo 25 (cessione da MA a RR e SC di 800 grammi di cocaina), si eccepisce il vizio di violazione di legge. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, sulla base di !abili indizi quando invece le regole di comune esperienza avrebbero dovuto portare la Corte ad assolvere l'imputato,. essendo illogico che un quantitativo come quello ipotizzato in sentenza potesse essere trasportato dall'acquirente in mano o indosso. 3.6. Alla luce di tali considerazioni la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato mancando elementi certi del dato ponderale, della qualità della sostanza, del corrispettivo pagato per l'acquisto della sostanza stupefacente, l'omessa pronuncia assolutoria integra il vizio violazione di legge. 3 3.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che la Corte avrebbe erroneamente ricavato dalla conversazione n. 518 del 26/4/2019, posto che il riferimento a "pastiglia" e "all'elefante", secondo la difesa, riguardavano droga leggera. 3.8. Con l'ultimo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge non avendo la Corte d'appello, in mancanza di elementi certi circa il dato ponderale, derubricato i reati contestati nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, co.5, d.p.r. 309/90. 3.9. Come detto il ricorrente ha articolato motivi nuovi e depositato una memoria di replica con i quali insiste nei motivi del ricorso principale. 4.DU CA articola due motivi di ricorso, con il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alli art. 602, co. 1, bis c.p.p., da cui deriverebbe la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p. La Corte d'appello a fronte della richiesta di pena concordata, non avrebbe disposto la prosecuzione del giudizio ma avrebbe rigettato la proposta pronunciando direttamente la sentenza. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione ala mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., ovvero all'applicazione dell'istituto della continuazione con altro reato, già giudicato con sentenza del Tribunale di Cagliari del 4/5/2019, che la Corte ha rigettato assumendo, erroneamente, che si trattava di sostanza stupefacente di natura diversa. 5.NA AN con unico articolato motivo deduce il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha omesso di rispondere alle osservazioni difensive con le quali si contestava la valenza dimostrativa delle intercettazioni che attestavano i rapporti tra NA e SC ed RR, posto che dalle stesse emergeva che NA fungeva da venditore e dunque non poteva essere (anche) l'acquirente della partita di droga asseritamente consegnata da SC ed RR. In ogni caso l'assenza di sequestri o servizi di osservazione, avrebbe lasciato indimostrata la sussistenza della fattispecie di reato contestata. 6.0nnis Massimilano deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di furto aggravato di cui al capo 36 che la Corte d'appello avrebbe ricavato da una conversazione telefonica in cui si menziona "MA" la cui abitazione è ubicata a Pimpisu, elementi che , *lire della difesa, non consentirebbero di identificare, con certezza, il soggetto citato dai correi, con il ricorrente. Deduce, poi, in relazione al capo 37 l'omessa motivazione. La sentenza gravata si limiterebbe ad un generico riferimento alla conversazione intercettata il 10/7/2019 senza soffermarsi sulle doglianze difensive che avevano contestato l'identificazione del soggetto cui si riferivano gli interlocutori, con il ricorrente. 7. AD GI e ER AR con unico atto di impugnazione lamentano vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al capo 27. Il giudice di merito avrebbe ritenuto le imputate responsabili del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 a loro contestato in concorso, senza considerare che lo stupefacente poteva essere destinato ad uso personale;
inoltre, in mancanza di elementi indicativi del dato quantitativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto 4 derubricare il reato nell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. 8. ED GO deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, nel riconoscere la fondatezza delle censure difensive, in merito all'intervenuto assorbimento del capo 4 nel capo 10, non ha però eliminato la relativa pena, mantenendo inalterata l'entità della sanzione finale (anni 8 d reclusione), ma partendo da una pena base per il reato più grave (capo 8) di anni 9 e mesi 6 di reclusione, più elevata rispetto a quella stabilita dal primo giudice ( anni 9), ciò integrerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597„ co. 4, c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono perlopiù inammissibili perché reiterativi di censure già avanzate in grado di appello ed ivi superate con argomentazioni coerenti con i dati processuali e giuridicamente corrette, solo i ricorsi di DU e ED sono fondati. Va anzitutto rimarcato che nel caso di specie ci si trova, sostanzialmente. di fronte ad una "doppia conforme", poiché tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello concordano sul nucleo centrale dell'accusa rinvenendo, sulla base di un corposo materiale probatorio dato da intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, una serie di illeciti di vario genere che vanno dalla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al furto aggravato, al riciclaggio, alla rapina, al porto illegale di armi. Ne consegue che le doglianze difensive in particolare quelle contenute nei ricorsi di RR e SC ( primi tre motivi), ON, NA, MA, AD e ER, nonostante la petizione di principio con la quale si asserisce di voler sindacare la sentenza muovendo rilievi di legittimità, sono inammissibili perché si limitano a rivisitare il materiale probatorio (il contenuto delle intercettazioni), concordemente valutato dai giudici di merito, ai fini della sussistenza della fattispecie illecita, sollecitando alla Corte una diversa lettura del materiale captativo, invero, approfonditamente valutato, senza confrontarsi con le spiegazioni fornite dal giudice di appello, ampie ed esaustive su ogni motivo di gravame. Nella specie, infatti, esiste adeguata giustificazione sulla qualità grave degli indizi rilevati a carico degli imputati, i quali tutti sono stati sinergicamente valorizzati, con una integrazione logica, reciproca e convergente, in punto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di consumazione dei vari altri reati furti, rapina e porto di armi) rispettivamente ascritti, sia in termini di elemento oggettivo, sia in punto di profili soggettivi. Conclusione questa che non può essere invalidata dalla pretesa errata valutazione probatoria del tenore delle intercettazioni, considerato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017,Rv. 272558).Ed invero, non si ravvisano difformità connotate da "decisività ed incontestabilità", qualità queste che presuppongono una realtà manifesta e priva di ambiguità, non 5 concretizzabile nella vicenda di specie, laddove l'esito interpretativo in danno dei ricorrenti. appare ragionevolmente sostenuto, con un giudizio di merito privo di incoerenze od illogicità. 2. Fatta questa premessa e partendo dal ricorso ON che propone censure su capi di imputazione in cui non sono coinvolti altri ricorrenti, si segnala che la sentenza, in merito all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i capi 36 e 37 ( fu-ti aggravati in concorso) ha evidenziato ( pag. 23) che il coinvolgimento dell'imputato nella consumazione degli illeciti, era oggettivamente dimostrato dal tenore delle intercettazioni in cui i correi ( IA e Vaccaro) parlavano di "MA" o" Massi" che abita a Pimpisu, sicchè non appare illogico che la Corte di merito abbia desunto da questi elementi certi, l'identificazione, quale complice dei furti, del ricorrente che appunto si chiama MA e abita a Pimpisu. Va ricordato, infatti, che in materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez.6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 4, n. 117/2006, Rv. 232626, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). 3.Le medesime considerazioni valgono a rendere inammissibili i ricorsi di NA, RR, SC, MA, AD e ER i quali contestano la ricostruzione effettuata dai giudici di merito dell'episodio relativo alla detenzione di 800 grammi di cocaina da parte di NA ( capo 29), a lui ceduta da RR e SC ( capo 27) che a loro volta l'avevano acquistata da MA ( capo 25) trasportandola insieme a AD e ER (capo 27). I ricorrenti infatti articolano censure in fatto, che si riducono alla mera rilettura del materiale probatorio. La Corte d'appello, anche in questo caso, ha valorizzato il contenuto di intercettazioni in cui in maniera esplicita si fa riferimento al dato quantitativo ("gli otto"), che SC e RR si erano determinati ad acquistare da MA dopo che, qualche giorno prima, avevano effettuato, presso lo stesso MA, un " provino" di 5 grammi di cocaina così che era indubitabile che si trattasse di cocaina ed in grossa quantità visto che, come emerso dalle intercettazioni, essi si preoccupavano di come occultare la merce durante il trasporto in auto, salvo poi decidere di tenersela addosso, contando sull'apporto delle complici AD e ER che fungevano da staffetta e della cui presenza si era sincerato lo stesso MA ( pagg. 25 - 27). Sul ruolo fondamentale delle due donne ai fini della integrazione del reato, la Corte si diffonde a pag. 34 e 35 della sentenza escludendo che la detenzione dello stupefacente potesse essere destinata ad uso personale, così come a pag. 25, in via generale, è stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73. Che poi lo scambio fosse avvenuto e che l'acquirente fosse effettivamente NA, la Corte d'appello, contrariamente a quanto assume NA, ha puntualmente motivato (pag. 26 della sentenza), valorizzando intercettazioni da cui si evinceva chiaramente il riferimento a tale "Ghighen" che è soprannome di NA, al locale da questi gestito, sottolineando, a riscontro, che le utenze telefoniche di SC ed RR, il giorno della consegna, avevano agganciato le celle in cui si trovava il locale dello stesso NA. 6 • A fronte di tale apparato motivazionale, fondato su dati oggettivi, i rilievi difensivi sulla responsabilità dei ricorrenti per tale episodio delittuoso, risultano inammissibili perché volti a dimostrare l'inconsistenza di dati probatori e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti invero correttamente vagliati dalla Corte d'appello e con motivazione logicamente ineccepibile posti a base della affermazione di penale responsabilità (la Corte d'appello ha anche spiegato l'inconsistenza del rilievo difensivo riguardante il fatto che NA, in tale circostanza, fosse acquirente e non venditore ed ha spiegato che il dato ponderale impediva la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73 cc. 5 d.p.r. 309/90, pagg. 26 e 27). 4.Quanto poi all'episodio 19), contestato a MA e che vede SC e RR come acquirenti,di un fitul chilo di cocaina, la sentenza di appello non presenta i denunciati vizi di motivazione o violazione di legge poiché con argomenti logici, coerenti con i dati processuali ( intercettazioni) e giuridicamente corretti, ha indicato elementi concreti dai quali ricavare il dato quantitativo della sostanza acquistata da SC e RR presso MA ("il chilo") la qualità dello stupefacente (cocaina), il prezzo di acquisto ( eunD 39 al grammo per un totale di euro 39.000,00 ), sicchè, anche in questo caso, le censure difensive appaiono destituite di fondamento, sia con riguardo agli elementi costituitivi del reato, sia in relazione alla sua qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/90. ( pag. 33 della sentenza in cui la Corte ha spiegato anche l'inconferenza del richiamo alla termine pastiglia o al simbolo dell'elefante, avulsi dal contesto complessivo della conversazione). 5. Privo di pregio è anche il rilievo censorio fondato su una asserita illogicità o carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, nonostante il mancato rinvenimento dello stupefacente. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni (Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Rv. 245738; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263544; Sez. 4, n. 46299 del 28/10/2005, Rv. 232826; Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710). A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte d'appello di Cagliari che, con motivazione concreta e diffusa, in modo logico, senza irragionevolezze, ha dato completa e coerente giustificazione della affermazione di responsabilità. A fronte di quella, i ricorrenti propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, il che porta inevitabilmente a dover dichiarare inammissibili i ricorsi. 6. Occorre precisare, in via generale, e le considerazioni valgono per tutti i ricorrenti coinvolti in episodi delittuosi posti in essere in violazione della disciplina in materia di stupefacenti, che l'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, d.p.r., n. 309 del 1990, può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale. 7 Tanto premesso ritiene il Collegio adeguata la motivazione che, per ciascuno dei ricorrenti, ha reso la Corte di appello. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'ari:. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione ( Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391). In particolare la Corte territoriale, quanto ai ricorrenti RR, SC, MA, AD, ER e NA, in risposta alle censure formulate in sede di gravame, ha fornito logica e completa motivazione (pag. 27 e 34 della sentenza della Corte di appello) spiegando perché la condotta dei rei non potesse ritenersi scarsamente offensiva tale da integrare la più tenue fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr. 309/1990/ trattandosi di condotta complessivamente tale da far emergere, sulla base degli univoci elementi emergenti dalle intercettazioni (peso, prezzo modalità di trasporto), che costoro fossero responsabili di acquisti e poi di cessioni di significativi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il Collegio di merito ha, altresì, apprezzato la consistenza degli approvvigionamenti che erano anche ben organizzati, con la pianificazione del trasporto per mezzo di un pertinente sistema staffetta, la ricerca del prezzo più conveniente, la disponibilità di ingenti risorse finanziarie per gli acquisti, idonei a confutare,in quanto complessivamente ed unitariamente apprezzati, le censure tese a minimizzare l'entità del quantitativo e l'esatta consistenza della condotta. Non risulta invece determinante che non sia stato possibile accertare concretamente l'effettivo dato ponderale riconducibile ad ogni ipotesi illecita, ben potendo il dato quantitativo essere apprezzato, in mancanza di sequestro, attraverso il riferimento ad elementi di prova certi che consentano di pervenire, per via indiretta, all'individuazione del dato ponderale come accaduto nel caso di specie. 7.Completata la disamina dei delitti concernenti gli stupefacenti, occorre evidenziare, quanto al motivo di ricorso di SC relativo al capo 24) detenzione e porto illegale di arma , che la Corte d'appello a pag. 31, ha fornito congrua spiegazione sul perché lo scoppio di un colpo, udito nelle intercettazioni, dovesse essere ricondotto ad un colpo d'arma da fuoco e non ad un petardo;
mentre con riferimento al concorso nella rapina in danno delle persone offese Littera e Bratzu, la sentenza ha valorizzato il tenore delle intercettazioni, oggettivamente dimostrative del ruolo di primissimo piano svolto dallo SC ( pag. 30). Per cui anche in questo caso le censure appaiono generiche perché reiterative di doglianze in fatto. Inammissibile / perché generico l'ultimo motivo di ricorso proposto di SC ed RR, poichè non si comprende se la censura, relativa alla recidiva, si riferisca alla posizione di SC o a quella di RR, in ogni caso il motivo non è scrutinabile perché non proposto in appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/20:1, Rv. 255577). 8. Il ricorso di DU è fondato. Ha affermato questa Corte, con orientamento che il collegio condivide, che è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1- 8 bis, c.p.p. ( Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 Rv. 277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv. 274866). Nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo avere acquisito la richiesta di concordato non l'ha rigettata disponendo la prosecuzione del dibattimento, ma l'ha trattenuta in decisione e poi rigettata pronunciando direttamente la sentenza, senza consentire alla parte di concludere nel merito, deve pertanto ritenersi conc:retizzata una violazione delle prerogative difensive. La mancata prosecuzione del dibattimento, dopo il rigetta della richiesta di pena concordata tra le parti, determina infatti l'impossibilità per le stesse di formulare ed illustrare le conclusioni mediante discussine e, quindi, la violazione delle disposizioni concernenti sia la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, a norma dell'art. 178 comma, lett. B), c.p.p., sia l'intervento dell'imputato e delle altre parti private a norma dell'art 178 comma 1 , lett. C), c.p.p., previste a pena di nullità di ordine generale. La nullità kin questione, poi, è sicuramente rilevabile mediante impugnazione della sentenza pronunciata in difetto di discussione, perché non deducibile in precedenza (Sez.6, n. 52196 del 03/10/2018, Rv.274866). La fondatezza del primo motivo di ricorso rende superflua la disamina del secondo motivo che rimane assorbito. 9. Anche il ricorso di ED GO è fondato. La Corte d'appello non si è conformata al principio di diritto affermato dalle Sez. Unite n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 (il cui orientamento non è contraddetto da Sez. Unite 16208/2015, Rv. 258653 riguardanti il diverso caso in cui si ha una mutamento nella struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima) secondo cui, immutata la struttura del reato continuato, il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità delle pena finale ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tra i quali appunto, anche la pena base. Hanno osservato le Sezioni Unite con la sentenza da ultimo citata che il dictum della sentenza Morales, vale, proprio nell' ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo ( cfr. anche Sez. 2, n. 222954 del 31/5/2022, non massimata). Rispetto alla vicenda qui in esame occorre rilevare che il peso specifico di ciascuna componente del reato continuato non è stato modificato rispetto al giudizio di primo grado, sicchè il giudice di appello era vincolato non solo all'entità della pena finale ma anche al quantum di pena indicato per il reato più grave nella misura di anni 9 di reclusione ( e non anni 9 e mesi 6), ne deriva che la sentenza va annullata sul punto senza rinvio potendo la Corte procedere alla rideterminazione delle pena base, ai sensi dell'art. 621 u.c. lett. I) c.p.p., in anni in anni 9 di reclusione, cui vanno aggiunti 30 mesi a titolo di continuazione addivenendo alla pena finale d01 mesi 6 di reclusione, ridotta di un terzo per il rito, ad anni 7 e mesi 8 di reclusione. 9 Il consigliere est. Il presidente
P.q.m.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DU CA con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ED GO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di RR UC, AD GI, MA AT, ON MI, SC BE, ER AR e NA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023