Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2025, proposto da
MA EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Forlì n. 100/2025, depositata e resa pubblica il 22.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa SS TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio provando che la sentenza in discussione era già stata ottemperata dall’Amministrazione in data 11.12.2025, e cioè anteriormente all’instaurazione del giudizio del 16.12.2025.
Ciò premesso, il Collegio respinge il ricorso, con condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del Ministero, atteso che la sentenza in discussione era già stata ottemperata dall’Amministrazione al momento di instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS TT | GO Di EN |
IL SEGRETARIO