Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2024, proposto da
MA AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall''Amministrazione, in relazione alla richiesta presentata dal ricorrente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per il tramite del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, in data 6 aprile 2023 (prot. n. 5643), diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento, in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che ha esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il disposto dell’art.1 della legge 29 marzo 2001, n° 86, già previsto per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del personale della carriera prefettizia;
nonché accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in relazione alla medesima richiesta, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nonché per la condanna della stessa al risarcimento del danno da ritardo, ed altresì alla corresponsione della relativa indennità, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del relativo quantum debeatur.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa NC OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 17 maggio 2024, il sig. MA AD ha adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento, in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che ha esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il disposto dell’art.1 della legge 29 marzo 2001, n° 86, già previsto per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del personale della carriera prefettizia, come da istanza presentata in data 6 aprile 2023.
2. Il ricorrente è dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la qualifica di Capo Reparto Esperto AIB (Anti Incendio Boschivo), in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, a decorrere dal 1° gennaio 2017; anteriormente al 1° gennaio 2017, il sig. AD era dipendente del Corpo Forestale dello Stato.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono stati inquadrati nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tramite decreto ministeriale 28 dicembre 2016, prot. n. 3198, in attuazione del decreto legislativo sulla razionalizzazione delle Forze di polizia (d. lgs. n. 177/2016) e dell'articolo 8 comma 1 lettera a) della riforma MA (L. 124/2015).
L'art.9 del d.lgs. 177/2016 ha, più in particolare, previsto che « al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi ».
In forza del succitato d.m. 28 dicembre 2016, il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato è stato, quindi, inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento dei ruoli AIB, ed assegnato autoritativamente nelle sedi dei Comandi provinciali e/o Direzioni regionali, in prevalenza ricadenti nella medesima Provincia dove già prestavano servizio.
Il ricorrente, pertanto, in forza dei succitati provvedimenti normativi, veniva trasferito d’ufficio, dalla sede di originaria appartenenza, Nucleo Operativo Speciale (NOS) di Sabaudia al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, sede centrale, Piazzale G. Carturan, n. 1 Latina.
In data 6 aprile 2023 (prot. n. 5643), il ricorrente presentava richiesta al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per il tramite del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento, in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che ha esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il disposto dell’art.1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, già previsto per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del personale della carriera prefettizia.
3. In mancanza di risposta, da parte dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della suddetta indennità sulla base dei seguenti motivi di gravame:
I. Violazione dell’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 1, legge n. 86 del 2001, essendo decorsi i trenta giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 1, l. n. 86/2001.
II. Violazione degli artt.1 e 2 della l. 241/1990 e degli artt.3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
III. Domanda diretta al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata adozione dell’atto amministrativo richiesto, nonché al pagamento dell’indennità di trasferimento dovuta.
4. Si è costituito in giudizio la resistente amministrazione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, vertendosi in materia di diritto soggettivi.
Nel merito ha poi eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86/2001, che si compirebbe nel termine breve di cinque anni, nonché l’infondatezza del gravame ai sensi della circolare del Dipartimento dei vigili del Fuoco n. 23908 del 28 luglio 2015.
5. All’esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2024, con ordinanza collegiale n. 705/2024 è stata disposta la conversione del rito sul silenzio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in rito ordinario, in quanto “ per giurisprudenza costante è inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull’istanza presentata all’amministrazione e in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente, per come richiesto dall’art. 2 comma 1, l. n. 241 del 1990, allorché si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (ex multis, Tar Lazio Latina, ord. coll. 4 maggio 2021, n. 70 e giurisprudenza ivi richiamata); ciò perché l’istituto del giudizio sul “silenzio” è uno strumento diretto a superare l’inerzia della p.a. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al soggetto interessato, con la conseguenza che, in presenza di una posizione di diritto soggettivo, la tutela giurisdizionale è ammissibile solo attraverso la proposizione di un’azione di accertamento o di condanna davanti al giudice munito di giurisdizione ”, che in questo caso, trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato è il giudice amministrativo.
6. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
1. Con riguardo all’ an , la pretesa del ricorrente è fondata.
Il Collegio rileva di essersi già pronunciato su fattispecie del tutto coincidenti con quella odierna (TAR Lazio, Latina, 1° luglio 2022, n. 594; 10 novembre 2022, n. 880), per cui si riporta ad esse, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
“Il Collegio osserva che il Dipartimento dei VVFF presso il Ministero nell’Interno, nell’indirizzare al Comando provinciale dei VVFF di Latina la nota dell’8 febbraio 2019 depositata in atti, ha affermato che ostava alla corresponsione dell’indennità richiesta, in base alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16 e all’art. 1, comma 1 bis, l. n. 86/01, la circostanza per la quale l’assegnazione del personale ‘ex C.F.S.’ nelle sedi del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco era di carattere temporaneo, con conseguente attribuzione della sola indennità ‘di trasferta’, nel limite temporale di legge, e di ‘prima sistemazione’, nel caso di ricorrenza dei presupposti.
Il Collegio, prendendo a riferimento la normativa in esame, rileva che emerge la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16, secondo la quale: ‘ Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ’.
Si rileva che l’art. 1 della l. n. 86/01, che descrive l’indennità di trasferimento, al comma 1, come modificato dall’art. 14 bis d.l. n. 195/09 e dall’art. 10, comma 10, d.lgs. n. 148/12, stabilisce che: ‘ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare… trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ’.
Il successivo comma 1 bis, come introdotto dall’art. 1, comma 163, l n. 228/12, prevede che: ‘ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ’.
La tesi dell’Amministrazione è che nel caso di specie si sarebbe dato luogo a un trasferimento temporaneo – secondo quanto indicato nella suddetta nota – e che, comunque, era intervenuta una ‘soppressione’ del Corpo Forestale dello Stato e, quindi, del relativo Comando di precedente assegnazione dei ricorrenti – secondo quanto in sostanza illustrato negli scritti difensivi – per cui operava la deroga di cui all’art. 1 bis cit.
Il Collegio rileva che entrambe le tesi non sono condivisibili.
Per quanto riguarda la circostanza del trasferimento ‘temporaneo’, non può non osservarsi come – in realtà – esso stia durando dal 1 gennaio 2017, ben oltre il limite di legge.
L’intervenuto pagamento dell’indennità di trasferta, poi, come riferito dai ricorrenti, non fa che confermare quantomeno il presupposto oggettivo che la sede di servizio è stata considerata distante almeno 10 chilometri dal quella ordinaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. cit.
Per quanto riguarda, poi, l’applicabilità o meno della deroga di cui al comma 1 bis cit., che implicherebbe una soppressione o dislocazione del reparto e dell’articolazione di provenienza, il Collegio rileva che tale “soppressione” del C.F.S. non è configurabile.
In disparte quanto riconosciuto da altre Amministrazioni dello Stato – (…) – la giurisprudenza ha evidenziato che si è in presenza di un trasferimento di ufficio o di autorità, ogniqualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'amministrazione di appartenenza, con conseguente riconoscimento dell’indennità in questione (Tar Abruzzo, Aq, 3.7.20, n. 260).
Nel caso di specie, il trasferimento rispondeva a esigenze logistiche dell'Amministrazione e non si evince in alcun modo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato.
I precedenti Comandi sono rimasti presso le stesse strutture e hanno continuato a svolgere le funzioni di protezione ambientale, mutando, per l’intervenuto assorbimento all’Arma dei Carabinieri, il nome in Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale.
Lo stesso decreto legislativo n. 177/2026, nella sua epigrafe, esplicitamente illustra che detta ‘ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e ‘assorbimento’ del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ’.
La legge-delega n. 124/15, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, per quel che rileva in questa sede, il ‘… riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:… 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche …’.
Non vi è alcun punto della normativa che fa esplicito richiamo alla “soppressione” del C.F.S., bensì riscontrandosi riferimento al suo ‘assorbimento’.
A ciò si aggiunga che l’art. 7 del decreto delegato in questione prevede che: ‘ Il Corpo forestale dello Stato é assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9 …’.
Tale art. 9, a sua volta, nel testo integrato dal dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 228/17, specifica che: ‘ In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi …’.
Anche in questo caso non vi è alcun accenno alla soppressione del Corpo Forestale ma si fa esclusivo riferimento all’attribuzione di competenze.
A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato in sede consultiva (Ad. Comm. Spec., 18.4.16, n. 1183/16 e 14.10.16, n. 2112/16) ha valorizzato, come elemento escludente la soppressione, la permanenza delle funzioni già esercitate dal Corpo forestale e attribuite ad altre strutture e la consistenza legislativa confluente in una operazione di riassorbimento di una pubblica amministrazione, ‘… assimilabile ad una successione o - ancor meglio - ad una incorporazione ’.
La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza in argomento n. 170 del 2020, ha sempre fatto riferimento alla nozione di assorbimento e di accorpamento, senza mai considerare la mera soppressione del C.F.S., come invece ritenuta dall’Amministrazione.
Né può assumere rilevanza, come invece esposto dall’Amministrazione, il mancato trasferimento al Comando dei Vigili del Fuoco degli immobili in cui avevano sede i Comandi Stazione Forestale di provenienza dei ricorrenti, immobili assegnati all’Arma dei Carabinieri.
Come condivisibilmente osservato anche dai ricorrenti, il trasferimento in questione ha confermato proprio la sopravvivenza delle articolazioni che ivi avevano sede.
Vi è stata, quindi, una mera riorganizzazione delle Amministrazioni considerate nella riforma, che comunque ha dato luogo, oggettivamente, al trasferimento del luogo di lavoro dei ricorrenti in un Comune diverso, ad oltre 10 chilometri dal precedente.
D’altro canto solo in relazione a tale impostazione assume logica e coerenza la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16, altrimenti non necessaria se già dall’esame della normativa di delega si evinceva che era disposta ‘tout court’ la soppressione del Corpo Forestale dello Stato.
Valga richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, confermando proprio una sentenza di questo Tribunale (n. 40/2019), ha avuto modo di chiarire che l'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1, comma 1, l. cit., si applica anche al militare trasferito d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e ubicata in un comune diverso, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico ‘de quo’ la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio (Cons. Stato, Sez. III, 7.10.2020, n. 5941).
In assenza di una dimostrata soppressione del Corpo in questione, quindi, si applicano i principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, disciplinante l'indennità di trasferimento d'autorità, i presupposti per l'erogazione di tale indennità sono solo: a) un provvedimento di trasferimento d'ufficio, b) sedi di servizio collocate in Comuni differenti; c) una distanza tra tali sedi superiore a 10 km (per tutte: TAR Lazio, Sez. II, 12.11.19, n. 12965, sulla base di Cons. Stato, Ad. Plen. 29.1.16, n. 1)”.
Nel caso di specie tali presupposti ricorrono tutti, per cui la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all’indennità di trasferimento de qua, quanto all’an, risulta essere fondata.
2. Ciò posto, merita tuttavia accoglimento, in parte, l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, sollevata dalla resistente amministrazione.
Con riguardo al regime della prescrizione dell’indennità di trasferimento, non si ravvisa unicità degli orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento, infatti, ritiene che l'indennità di trasferimento non ha il carattere sinallagmatico della prestazione di lavoro, ma riveste la funzione di mitigare i disagi, anche economici, connessi al mutamento della sede, disposto d'autorità e, dunque, il relativo diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione. La medesima indennità, infatti, non ha natura periodica, ma appartiene alla categoria delle indennità 'una tantum', spettanti solo una volta in relazione ad un determinato avvenimento e non avente natura retributiva, ma di ristoro dei disagi subiti a causa del trasferimento, conseguentemente ad essa si applicherebbe la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) cod. civ. (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/01/2019, n. 41; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928).
Il Collegio, tuttavia, ritiene di aderire ad un diverso indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi più di recente, secondo cui il termine di prescrizione in questione è quinquennale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 28/04/2017, n. 419, 20/04/2017, n. 383, 20/04/2017; n. 382, 14/04/2017, n. 374; 13/04/2017, n. 363; 12/04/2017, n. 362).
In particolare, il Collegio richiama in tal senso la più recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 04/03/2019, n. 1470, a cui ritiene di dover aderire, che ribadisce come il diritto alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 legge n. 86 del 2001 si prescrive in cinque anni.
Quest’ultima decisione, infatti, rileva come “l’art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295 del 1939 – nel testo modificato dalla legge n. 428 del 1985 - stabilisce che “le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni”.
La disposizione è stata così sostituita dall’art. 2 della legge citata n. 428 del 1985, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1981, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma precedentemente contenuta nel medesimo art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, la quale fissava in due anni il termine di prescrizione delle rate di stipendio ovvero di pensione, nonché degli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278.
Ora, se è vero che l’allegato 1 del decreto legge n. 200 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2009, ha abrogato il D.L.Lgt. n. 1297 del 1917 (che fa riferimento anche alle indennità di tramutamento e consimili), è altrettanto vero che il contenuto di tale norma è stato recepito, attraverso un c.d. rinvio statico, nell’art. 2, comma 1, R.D.L. n. 295 del 1939 e nell’art. 2 della legge n. 428 del 1985 che non hanno costituito oggetto di abrogazione.
In altri termini, l’art. 2 della legge n. 428 del 1985, nel sostituire il primo comma dell’art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, che fa riferimento agli assegni indicati nel D.L.Lgt. n. 1278 del 1917, ha operato un rinvio statico a tale disposizione, con conseguente incorporazione della norma oggetto del rinvio in quella rinviante e con l’ulteriore conseguenza che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso.
Né, è possibile ritenere che dalla natura non retributiva dell’indennità in questione possa di per sé derivarne l’applicazione del termine prescrizionale di dieci anni (applicabile ai sensi dell’art. 2946 c.c. “salvi i casi in cui la legge disponga diversamente”), e ciò in presenza di una normativa di carattere speciale, che prevede al riguardo l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, la natura indennitaria e non retributiva dell’indennità di trasferimento non esclude, ovviamente, che anche tale emolumento trovi la sua fonte nel rapporto di lavoro, per cui, in senso lato, è legato esso stesso da vincolo sinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In definitiva, già nel vigore della legge n. 100 del 1987, come poi della n. 86 del 2001, l'indennità di trasferimento è sempre stata assoggettata a prescrizione quinquennale.
Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
L'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, infatti, non opera alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito del dipendente sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione, ma, al contrario, il quarto comma dello stesso stabilisce che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato”.
Nel caso di specie, la spettanza dell'indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001 integra una posizione di diritto soggettivo in capo all'avente titolo, che trova diretto fondamento nel dettato legislativo, a fronte della quale l’attività amministrativa si presenta del tutto vincolata ed è subordinata alla mera verifica della sussistenza dei relativi presupposti, peraltro estremamente semplici da accertare (distanza superiore a 10 chilometri tra la nuova sede e la sede originaria ed ubicazione delle stesse in Comuni diversi).
Ne deriva che il momento dal quale il diritto può essere fatto valere deve essere individuato in ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, fino alla scadenza dei ventiquattro mesi in cui, in base all’art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, deve essere corrisposta l’indennità in questione ”.
Atteso, quindi, che la prescrizione è quinquennale, nel caso in esame il diritto alla percezione dell’indennità di trasferimento si è prescritto, anche se solo in parte.
Il trasferimento del ricorrente dal NOS di Sabaudia al Comando Provinciale dei VV. F. di Latina è avvenuto, in virtù del Decreto del Ministero dell’Interno n. 3198 del 28 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il ricorrente ha interrotto la prescrizione con la richiesta inoltrata a mezzo pec il 6 aprile 2023.
L’indennità in questione viene pagata, come previsto dall’art.1 della legge n. 86/2001, in 24 rate mensili a partire dall’avvenuto trasferimento e, ai sensi dell’art. 2963 c.c., la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale e anche l'indennità di trasferimento si prescrive secondo la regola generale da quando il credito può essere fatto valere, vale a dire da ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento (T.A.R. Veneto n. 233/2017).
Il diritto all’indennità di trasferimento de qua , risulta pertanto prescritto, per il periodo antecedente il 6 aprile 2018, per cui, considerando la prima scadenza mensile successiva alla data di trasferimento (gennaio 2017) e la scadenza ultima dell’indennità (gennaio 2019), il diritto residua per il periodo che va dal 6 aprile 2018 alla scadenza mensile ultima del gennaio 2019, periodo ricadente nei secondi dodici mesi, per i quali l’indennità in questione è ridotta nella misura del 30 per cento rispetto a quanto stabilito per i primi dodici mesi, ai sensi della circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno.
3. In conclusione, deve essere affermato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità in questione per l’indicata parte residua, con aggiunta degli interessi legali dalla data della domanda. Su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere non retributivo delle indennità in questione (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 22/06/2020, n. 261; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 01/03/2007, n. 584).
4. La domanda di risarcimento del danno da ritardo non è, invece, meritevole di accoglimento, essendo stata prospettata in modo del tutto generico, non avendo, peraltro, il ricorrente dedotto conseguenze ulteriori che non trovino già ristoro nella corresponsione dei citati accessori del credito principale, in conseguenza dell’omessa tempestiva liquidazione dell’indennità per cui è causa.
5. Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante l’accoglimento solo parziale della pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, ai sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON LA, Presidente
NC OM, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC OM | ON LA |
IL SEGRETARIO