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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.4.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.2.2024 nell'interesse del ricorrente OR
[...]
, cittadino egiziano, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di REGGIO EMILIA emesso in data 6.2.2024, notificatogli il giorno
7.2.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 27.2.2023, il ricorrente chiedeva il rilascio del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 17.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di essere arrivato in
Italia in data 7.10.2020, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di star lavorando con la propria impresa artigiana. Con decreto del 13.3.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Confermata all'esito dell'udienza del 30.4.2024, celebratasi ex art.127 ter cpc, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'udienza del giorno 8.1.2025, fissata per la comparizione dei soli Procuratori delle parti, ed anticipata rispetto al calendario previsto (come da istanza motivata del ricorrente), compariva il Procuratore del ricorrente, che si riportava alla documentazione già prodotta ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilevando che “il ricorrente vive in Italia ormai da 4 anni;
vive in autonomia avendo acquistato un immobile come da documentazione prodotta;
ha sempre lavorato dal 2023 come dipendente e ha aperto partita Iva per la sua impresa artigiana edile in data
24.5.2023; lavora tuttora in proprio come si evince dalle fatture in atti;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza B1 frequentando corsi di formazione come da documentazione prodotta;
sta prendendo la patente di guida;
è incensurato come da certificati penali in atti;
in Patria ha la seguente situazione: ha la moglie e due figli piccoli, la moglie soffre di una depressione maggiore”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione ex art.281 sexies cpc.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del giorno 6.2.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 27.02.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che lo stesso viva in Italia dal 7.10.2020, dunque da orami quattro anni.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente: ha acquistato, nelle more del giudizio, un immobile, dove risiede (come risulta dalla documentazione notarile in atti - doc.17 prodotto dal ricorrente); ha sempre lavorato dal 2023 come dipendente, come risulta dall'estratto versato in CP_2
atti, che riporta redditi per euro 7.300,00 circa per il 2023; ha poi aperto partita Iva per avviare la sua impresa artigiana edile in data 24.5.2023 e lavora tuttora in proprio come si evince dalle fatture in atti;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza B1 frequentando corsi di formazione come da documentazione prodotta;
sta prendendo la patente di guida;
è incensurato come da certificati penali in atti.
Infine, e quanto alla condizione del ricorrente in Algeria, non si può che rilevare che il medesimo manca dal suo Paese da diversi anni, avendo stabilito in Italia il centro dei suoi interessi, pur mantenendo contatti con la moglie e i figli.
Ebbene, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sul fatto che il ricorrente non avesse dimostrato alcun indice di integrazione sul territorio nazionale, essendo stata respinta la sua domanda di sanatoria per il lavoro svolto e vivendo in ospitalità.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente il percorso del ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2020; conosce la lingua italiana ad un livello elevato;
vive in autonomia in un immobile che ha acquistato;
lavora ora in proprio con buoni guadagni (come risulta dalle fatture versate in atti – doc.14); ha frequentato corsi di formazione professionale;
sta conseguendo la patente di guida, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale.
Ne consegue che, a fronte di tali circostanze, si deve ritenere integrata una consolidata vita privata in
Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui la Questura non dava conto e che non emergono dai certificati penali versati in atti.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.4.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.2.2024 nell'interesse del ricorrente OR
[...]
, cittadino egiziano, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di REGGIO EMILIA emesso in data 6.2.2024, notificatogli il giorno
7.2.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 27.2.2023, il ricorrente chiedeva il rilascio del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 17.8.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di essere arrivato in
Italia in data 7.10.2020, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di star lavorando con la propria impresa artigiana. Con decreto del 13.3.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Confermata all'esito dell'udienza del 30.4.2024, celebratasi ex art.127 ter cpc, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'udienza del giorno 8.1.2025, fissata per la comparizione dei soli Procuratori delle parti, ed anticipata rispetto al calendario previsto (come da istanza motivata del ricorrente), compariva il Procuratore del ricorrente, che si riportava alla documentazione già prodotta ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilevando che “il ricorrente vive in Italia ormai da 4 anni;
vive in autonomia avendo acquistato un immobile come da documentazione prodotta;
ha sempre lavorato dal 2023 come dipendente e ha aperto partita Iva per la sua impresa artigiana edile in data
24.5.2023; lavora tuttora in proprio come si evince dalle fatture in atti;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza B1 frequentando corsi di formazione come da documentazione prodotta;
sta prendendo la patente di guida;
è incensurato come da certificati penali in atti;
in Patria ha la seguente situazione: ha la moglie e due figli piccoli, la moglie soffre di una depressione maggiore”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione ex art.281 sexies cpc.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del giorno 6.2.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 27.02.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che lo stesso viva in Italia dal 7.10.2020, dunque da orami quattro anni.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente: ha acquistato, nelle more del giudizio, un immobile, dove risiede (come risulta dalla documentazione notarile in atti - doc.17 prodotto dal ricorrente); ha sempre lavorato dal 2023 come dipendente, come risulta dall'estratto versato in CP_2
atti, che riporta redditi per euro 7.300,00 circa per il 2023; ha poi aperto partita Iva per avviare la sua impresa artigiana edile in data 24.5.2023 e lavora tuttora in proprio come si evince dalle fatture in atti;
ha seguito corsi di formazione professionale come da documentazione prodotta;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza B1 frequentando corsi di formazione come da documentazione prodotta;
sta prendendo la patente di guida;
è incensurato come da certificati penali in atti.
Infine, e quanto alla condizione del ricorrente in Algeria, non si può che rilevare che il medesimo manca dal suo Paese da diversi anni, avendo stabilito in Italia il centro dei suoi interessi, pur mantenendo contatti con la moglie e i figli.
Ebbene, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sul fatto che il ricorrente non avesse dimostrato alcun indice di integrazione sul territorio nazionale, essendo stata respinta la sua domanda di sanatoria per il lavoro svolto e vivendo in ospitalità.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente il percorso del ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2020; conosce la lingua italiana ad un livello elevato;
vive in autonomia in un immobile che ha acquistato;
lavora ora in proprio con buoni guadagni (come risulta dalle fatture versate in atti – doc.14); ha frequentato corsi di formazione professionale;
sta conseguendo la patente di guida, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale.
Ne consegue che, a fronte di tali circostanze, si deve ritenere integrata una consolidata vita privata in
Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui la Questura non dava conto e che non emergono dai certificati penali versati in atti.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso