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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
sRGAC 219/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. CO GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2022 posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._1
(C.F.: ); Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Bruno Buozzi n. 8/A presso lo studio dell'avv. Matteo M. Riso che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori- contro
(P.IVA/C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro-tempore, curatore speciale ex art. 78, 79 e 79 c.p.c., dott.ssa Controparte_2 giusta nomina del Tribunale di Reggio Calabria del 26.09.2023, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Giuseppe Battaglia n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cotroneo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
(C.F.: ) elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 in Reggio Calabria alla via Nicola Giunta n. 33 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fascì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti –
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_4
, in proprio e n.q. di erede di
[...] Persona_1
- Convenuti contumaci - OGGETTO: altri contratti tipici
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 giugno 2025
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione gli odierni attori convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società (di seguito “ ”), in Controparte_1 CP_1 Controparte_3 proprio e nella qualità di erede di nonché Persona_1 Controparte_4 PE
1 e n.q. di eredi di , al fine di ivi sentire CP_5 Controparte_4 Persona_1 accolte le seguenti conclusioni “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare riconoscere e statuire l'inadempimento di Controparte_6 in proprio e quale erede di n.q. di erede di Persona_1 Controparte_4
, n.q. di erede di , Persona_1 Controparte_5 Persona_1 CP_4
n.q. di erede di , agli obblighi rispettivamente assunti con
[...] Persona_1 l'atto notarile del 03/4/1990 e con la scrittura privata del 10/2/2010 e conseguentemente: a) condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in CP_1 persona del legale rappr. p.t., n.q. di erede di , Controparte_3 Persona_1
n.q. di erede di , n.q. di Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 erede di , n.q. di erede di , in Persona_1 Controparte_4 Persona_1 solido tra di loro, al pagamento in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 190.000,00 oltre interessi dalla domanda sino
[...] al soddisfo ex art. 1284 c.c. al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in persona del legale rappr. p.t., CP_1 CP_3
in proprio e n.q. di erede di , n.q. di erede
[...] Persona_1 Controparte_4 di n.q. di erede di Persona_1 Controparte_5 Persona_1
n.q. di erede di , in solido tra di loro, al pagamento Controparte_4 Persona_1 in favore del Sig. della complessiva somma di € 315.000,00 oltre Parte_3 interessi dalla domanda sino al soddisfo ex art. 1284 c.c. al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, cpa ed iva”.
In particolare, rappresentavano che in data 03.04.1990 con atto per notaio Per_2 n. Rep. 9138 Raccolta n. 4625, gli odierni attori – germani – avevano
[...] Pt_1 venduto alla un terreno sito in Reggio Calabria, località Eremo della CP_1 superficie complessiva di 5150 mq, “riportato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla partita 20508 intestata ai venditori foglio di mappa 70 nella consistenza delle particelle 703 e704, e indicato con le neo-formate particelle 703, 2000 e 2001 (derivanti rispettivamente dalle particelle 703/a, 703/b e 703/c) e con le neoformate particelle 704 e 2002 (derivate rispettivamente dalle particelle 704/a e 704/b)”.
Nello stesso rogito notarile, le parti avevano pattuito, tra l'altro, che i fratelli Pt_1
“si riservavano l'area di due delle cinque villette a schiera nel complesso edilizio che
[sarebbe stato] costruito sul terreno compravenduto”. In prima istanza, il progetto aveva previsto la realizzazione di un albergo e cinque villette. Successivamente, a causa di alcune difficoltà burocratiche/amministrative, l'iniziale progetto veniva abbandonato, e veniva creato un nuovo progetto per la realizzazione di un complesso residenziale;
permaneva l'obbligo nei confronti dei sigg. Pt_1
Al momento della stipula dell'atto notarile, la era costituita dai soci CP_1
con una quota del 33,34%, con una quota del Parte_3 Parte_4 33,33% e con una quota del 33,33%; la società aveva stipulato un Persona_1 accordo con l'impresa GN UI per la realizzazione di quanto previsto nel nuovo progetto.
Successivamente, l'odierno attore aveva rilevato la quota sociale di Parte_3
divenendo così titolare di quota pari al 66,67% che poi aveva ceduto Parte_4 a nella misura del 16,17% ed a GN UI nella misura del Persona_1 restante 50%.
2 In data 10 febbraio 2010, l'odierno attore aveva sottoscritto con Pt_3 PE
e GN UI una scrittura privata con cui avevano ribadito che
[...] CP_3
“il Sig. con costi a suo carico dovrà provvedere a costruire due Persona_1 appartamenti per rispettare la permuta prevista a favore dei fratelli ”; nella Pt_1 medesima scrittura privata avevano previsto che “che il Sig. ... Controparte_3 riconosce(va) e contestualmente liquida(va) al Sig. debiti crediti, Parte_3 concedendo a saldo di tutto la proprietà di tre appartamenti, corredati di certificati di abitabilità e con altrettanti posti auto annessi al suddetto corpo di fabbrica e tre garages di 25 mq ciascuno;
i predetti fabbricati dovranno essere consegnati al Sig.
, o a chi per lui, entro 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia Parte_3 ed, in caso di ritardo, i fratelli dovranno pagare a PE Parte_3 un'indennità pari all'affitto degli stessi un periodo pari al ritardo della consegna, secondo equo canone … che il Sig. accetta la rescissione degli impegni Pt_3 assunti nei suoi confronti dal Sig. GN UI, in cambio dell'impegno assunto, con la presente scrittura privata, da in proprio e n.q. e da Persona_1 CP_3
dopo aver saldato il debito verso i fratelli e
[...] Parte_1 [...]
, quest'ultimo consistente nella cessione di due appartamenti già Parte_2 precedentemente concordati”.
Tuttavia, la e i fratelli e non si erano mai CP_1 PE Controparte_3 fattivamente adoperati per ottenere la concessione edilizia per la realizzazione del complesso residenziale. Nello specifico, i convenuti, pur avendo ottenuto le preventive comunicazioni positive ai fini del rilascio della concessione edilizia, non avevano posto in essere alcuna attività. E più precisamente, l'ultima attività posta in essere dalla convenuta società doveva farsi risalire all'anno 2012, per come era emerso dagli inviti del Comune di Reggio Calabria con riferimento alla presentazione dei necessari documenti per il prosieguo della procedura amministrativa;
financo la convenzione di lottizzazione risultava scaduta, “le opere di sostegno e di sistemazione idraulica delle aree dedicate alle opere di urbanizzazione, da cedere gratuitamente al Comune in conformità al progetto di cui al parere dell'Ufficio del Genio Civile, a tutt'oggi non sono state ancora realizzate;
le aree non ancora cedute gratuitamente al Comune sono ancora di proprietà della ditta lottizzante”.
Tutti i solleciti erano rimasti privi di riscontro. Vane erano rimaste le proposte formulate parte di imprenditori disponibili a subentrare, previo riconoscimento di un congruo controvalore ai , nel disbrigo della pratica per l'ottenimento Pt_5 PE della concessione edilizia e successiva realizzazione dell'opera. Tali offerte erano state sempre rifiutate dalla e dai fratelli . CP_1 PE
L'inerzia della convenuta aveva fatto sorgere in capo agli attori il diritto al risarcimento dei danni patiti che venivano quantificati nella somma di € 190.000 nei confronti dei fratelli e di complessivi € 315.000,00 nei confronti del sig. Detti Pt_1 Pt_3 importi erano stati quantificati secondo i parametri di cui alla Banca Dati quotazioni OMI.
Infine, atteso che il legale rappresentante della società convenuta era deceduto in data 28.10.2017 celibe e senza figli, precisavano che gli eredi avrebbero dovuto identificarsi nel fratello , nella sorella e nei nipoti (figli del Controparte_3 Controparte_4 fratello deceduto) e . Controparte_5 Controparte_4
Rassegnavano le conclusioni per come riportate e producevano documentazione.
3 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.05.2022, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva, assumendo di non aver acquistato la qualità di erede del fratello PE (deceduto in data 28.10.2017) non avendo né lui personalmente né gli altri
[...] parenti provveduto a depositare “domanda di successione”.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver mai assunto la qualità di socio della CP_1
In proposito rappresentava che la scrittura privata del 10.02.2010 con la cui sottoscrizione, secondo parte attrice, egli avrebbe assunto la qualità di socio di CP_1
era priva di ogni valore giuridico in quanto gli impegni ivi previsti avrebbero
[...] dovuto essere trasfusi in un verbale societario ed inserito nel libro dei soci.
In ogni caso il GN, il quale gli aveva conferito apposita procura a vendere, nel corso dell'incontro tenutosi nella data del 10.02.2010, era morto prima che l'accordo di cessione fosse formalizzato con conseguente inefficacia della procura e neppure risultava versate le quote societarie previste nell'atto costitutivo in euro 248.999,00, sicché non si sarebbe potuto procedere ad una modifica societaria.
Deduceva ancora che l'ultima modifica societaria risaliva all'anno 2003 allorquando era divenuto socio il GN.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
3. Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.09.2022 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_4
Nelle more, con decreto del 26.09.2023, a scioglimento della riserva assunto procedimento cautelare 219/2022-1, veniva nominata quale Controparte_2 curatrice speciale di . CP_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.03.2024, si costituiva in giudizio la società in persona del curatore speciale, rimettendosi agli CP_1 approfondimenti contabili ed amministrativi riportati nella relazione particolareggiata redatta dal predetto curatore speciale e “alla sicura ed approfondita valutazione dell'On.le Tribunale adito ogni decisione in merito alla fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalle parti attrici”.
5. All'udienza del 3.4.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 19.04.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto due distinte domande.
La prima domanda - proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della società nonchè nei confronti degli eredi di , ossia CP_1 Persona_1 di , e - Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 trae origine dal mancato adempimento da parte della predetta società degli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 3.4.1990 e dal mancato adempimento da parte di (deceduto in data 28.10.2017) degli obblighi da questi assunti, in Persona_1 proprio, con scrittura privata del 10.02.2010.
4 La seconda domanda è, invece, quella proposta da nei confronti della Parte_3 società di in proprio e degli eredi di Controparte_1 Controparte_3 PE
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_4
), la quale trova origine nel mancato adempimento degli obblighi assunti dalla
[...] predetta società, da e da con la scrittura privata Persona_1 Controparte_3 del 10.02.2010.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal convenuto sul presupposto della Controparte_3 mancata sussistenza in capo al medesimo della qualità di erede di . Persona_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
Com'è noto, nel caso di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 codice civile, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Cass. civ. n. 21436/2018; Cass. civ. n. 13491/2014).
Orbene, nel caso di specie, dunque, era onere di parte attrice, dare prova dell'avvenuta assunzione della qualità di erede in capo al convenuto per avere gli stessi accettato espressamente o tacitamente accettato l'eredità.
Siffatto onere non può, tuttavia ritenersi soddisfatto atteso che parte attrice, al fine di dimostrare la sussistenza in capo al convenuto della predetta qualità, si è limitata a produrre, con la seconda memoria istruttoria, la relata di notifica del ricorso in riassunzione con cui - a seguito dell'interruzione del giudizio n. Parte_3 2086/2015 (promosso dal nei confronti di e Pt_3 Controparte_3 PE
per l'intervenuto decesso di – ha riassunto il predetto
[...] Persona_1 giudizio nei confronti di e degli eredi di . Controparte_3 Persona_1
Ora, sebbene risulti che la citata relata di notifica sia stata consegnata a CP_3
“nella qualità di erede del defunto fratello”, tanto non è sufficiente a ritenere
[...] che l'odierno convenuto abbia acquisito la qualità di erede del fratello tenuto PE conto che, come chiarito dalla Suprema Corte assume esclusivo rilievo, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., la circostanza che il chiamato abbia espressamente assunto il titolo di erede in un atto scritto, ovvero che abbia posto in essere un atto che presupponeva necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013) e che comunque la mera accettazione e ricezione della notifica dell'atto in riassunzione non implica accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. civ. n. 17445/2019).
Alla luce di quanto precede, il convenuto deve ritenersi carente di Controparte_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti nella sua (presunta e non provata) qualità di erede di . Persona_1
Dalle considerazioni che precedono si può affermare anche la carenza di legittimazione passiva in capo agli ulteriori convenuti rimasti contumaci, tutti evocati in lite nella qualità di eredi di . Persona_1
5 Come è noto, infatti, la contumacia è un comportamento neutro che non consente di considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947) ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Dunque, considerato che nel caso di specie, parte attrice si è limitata a provare la sussistenza in capo ai convenuti della sola qualità di chiamati all'eredità di PE
deve concludersi per l'insussistenza di un elemento costituivo delle pretese
[...] fatte valere nei confronti di costoro.
Conseguentemente debbono essere rigettate tutte le domande attoree svolte nei confronti dei convenuti evocati in lite nella qualità di eredi di . Persona_1
3. Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da sul presupposto della mancata assunzione della qualità di socio Controparte_3 di . L'assunzione della predetta qualità risulta dal tenore della scrittura CP_1 privata del 10.02.2010 mai disconosciuta dal predetto convenuto e che, comunque, questi non ha adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della qualità in parola (cfr. sul punto Cassazione civile , sez. I , 03/04/2008, n. 8531 secondo cui “In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova, la cooperativa che agisca per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi inerenti alla qualità di socio del convenuto è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla qualità di socio del convenuto;
nel caso in cui quest'ultimo alleghi il fatto estintivo della qualità di socio è tenuto a fornire la prova del recesso e della sua legittimità, mentre la società che contesti la sussistenza o efficacia del recesso può limitarsi a proporre una mera difesa, senza dover introdurre nel processo fatti ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che la società attrice non avesse fornito la relativa prova, invertendo in tal modo l'onere della prova che, in virtù del principio enunciato, incombeva sul socio che aveva eccepito l'esistenza di un valido recesso)”.
Ad ogni buon conto si rammenta che le società a responsabilità limitata, quale è CP_1
, godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione
[...] assoluta fra il patrimonio della società e quello personale dei singoli soci.
Questi ultimi, dunque, non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria, come si desume dall' art. 2462 c.c., in forza del quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
4. Ciò posto, procedendo a questo punto ad esaminare la domanda risarcitoria svolta da e , si osserva che la stessa si fonda sul mancato Parte_1 Parte_2 adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con il contratto Controparte_1 stipulato in data 03.4.1990 a rogito del Notaio (n. Rep. 9138 Persona_3
Raccolta n. 4625) con cui e hanno ceduto alla Parte_1 Parte_2 società la proprietà di un terreno con destinazione urbanistica sito in Reggio CP_1 Calabria, località Eremo della superficie complessiva di mq 5150 “riportato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla partita 20508 intestata ai venditori foglio di mappa 70
6 nella consistenza delle particelle 703 e704, e indicato con le neo-formate particelle
703, 2000 e 2001 (derivanti rispettivamente dalle particelle 703/a, 703/b e 703/c) e con le neoformate particelle 704 e 2002 (derivate rispettivamente dalle particelle 704/a e
704/b” al prezzo di acquisito indicato in lire 100.000.000 (cento milioni) e con cui venditori si riservarono altresì “l'area di due delle cinque villette a schiera del complesso edilizio che sarà costruito sul terreno compravenduto con il presente atto…”.
In proposito giova sin d'ora chiarire che, la Suprema Corte, ha più volte affermato che il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area edificabile in cambio di un fabbricato, o di alcuna sue parti da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario, può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto, costituito con elementi della vendita e dell'appalto (cfr. Cass. n. 11656/2008).
Avuto riguardo al caso in esame, si ritiene che il contratto concluso inter partes non possa essere qualificato come permuta di cosa futura non ravvisandosi gli estremi di un accordo teso al trasferimento reciproco della proprietà attuale con cosa futura, quanto piuttosto un accordo con cui la parte venditrice si è riservata l'area corrispondente alle porzioni immobiliari da tenere per sé e con cui ha contestualmente appaltato la relativa costruzione alla società acquirente – odierna convenuta.
Dunque, facendo applicazione del c.d. criterio del contratto prevalente cui fare ricorso ai fini di individuare la disciplina applicabile nel caso di contratto costituito da elementi di tipi contrattuali diversi (ex multis cfr. Cass. n. 13399/2005), il contratto in esame deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente, ossia la compravendita.
Tanto chiarito, si evidenzia che risulta altresì documentalmente che con scrittura privata del 10.02.2010 si è personalmente assunto l'obbligo di Persona_1 provvedere, con costi a proprio carico, alla costruzione di “due appartamenti per rispettare la permuta prevista a favore dei fratelli ”. Pt_1
Dunque, l'obbligo di provvedere alla costruzione delle due villette in favore dei fratelli è stato assunto dapprima da e poi – senza liberazione della prima – Pt_1 CP_1 anche da in proprio. Persona_1
Ciò posto, eliminate dal thema decidendum le pretese che si fondando sul presunto inadempimento di , alla base della ragione del contendere vi è la Persona_1 mancata attivazione da parte di per l'ottenimento della concessione edilizia, CP_1 necessaria per l'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto di provvedere alla costruzione delle due già citate villette.
La doglianza attorea risulta fondata.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua, in punto di riparto dell'onus probandi consegue che spetta a parte attrice, che si assume creditrice allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade, sulla parte convenuta l'onere di contestare il diritto azionato in giudizio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso in esame, parte attrice ha fornito la prova dell'esistenza dei due titoli su cui si fonda la pretesa svolta nei confronti della società convenuta ed ha compiutamente allegato l'inadempimento fondante la responsabilità risarcitoria fatta valere,
7 provvedendo altresì a produrre in giudizio la documentazione emessa dal Comune di Reggio Calabria da cui risulta che i lavori di edificazione non hanno mai avuto inizio.
Per contro, la società , costituendosi nella persona del curatore speciale, non CP_1 ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della domanda svolta dagli attori.
Alla luce di quanto precede la società deve ritenersi inadempiente Controparte_1 rispetto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita n. Rep. 9138 Raccolta n. 4625 del 3.04.1990.
Tuttavia, la domanda risarcitoria svolta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della predetta società non può essere accolta in quanto proposta senza alcuna allegazione a supporto e senza prova dei danni richiesti.
Va, invero, ricordato che, il danno non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Ne consegue che è onere del danneggiato provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio e che alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso, tenuto conto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia determinata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di provare l'an debeatur del diritto al risarcimento.
I fratelli non hanno dedotto da quali circostanze sarebbe derivato un loro un Pt_1 danno in conseguenza della mancata edificazione delle n. 2 villette previste nei contratto di compravendita misto ad appalto del 3.04.1990 né tantomeno si sono offerti di provare tali danni.
Pertanto, la domanda risarcitoria svolta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della società deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto sin qui argomentato, tenuto conto del principio della ragione più liquida, conduce altresì al rigetto della domanda risarcitoria svolta da nei Parte_3 confronti della società convenuta e di in proprio. Controparte_3
Invero, il ha dedotto l'inadempimento da parte dei convenuti degli obblighi Pt_3 assunti con la scrittura privata del 10.02.2010 ed in particolare quelli di cui alla clausola che prevede in proprio favore “a saldo di tutto la proprietà di tre appartamenti, corredati di certificati di abitabilità e con altrettanti posti auto annessi al suddetto corpo di fabbrica e tre garages di 25 mq. circa cadauno”, stabilendo che “i predetti fabbricati dovranno essere consegnati al sig. o a chi per lui, entro Parte_3 ventiquattro mesi dal rilascio della concessione edilizia e, in caso di ritardi, i fratelli
dovranno pagare a un'indennità pari all'affitto degli stessi PE Parte_3 per un periodo pari al ritardo della consegna, secondo equo canone”.
Ora, sebbene i convenuti costituitisi in giudizio non abbiano contestato le allegazioni attoree in ordine al denunciato inadempimento, non può tuttavia evidenziarsi come il si sia limitato a richiedere la corresponsione in proprio favore, a titolo di Pt_3 risarcimento del danno, della complessiva somma di “euro 315.000,00 ovvero € 285.000,00 per gli appartamenti (€ 95.000 x 3 appartamenti) oltre al valore di tre posti
8 auto e n.3 garages ciascun di 25 mq, che può stimarsi complessivamente in € 30.000,00 (€ 10.000,00 x ciascun garage)” omettendo tuttavia financo di allegare gli elementi costituivi del danno patito.
Al riguardo va ribadito che il danno da lucro cessante, o mancato guadagno non è
“in re ipsa”, dovendone invece essere rigorosamente dimostrati dal richiedente tutti i presupposti, nonché l'entità del danno subito.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che “il danno patrimoniale da mancato guadagno…concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta” (Cass. n. 11254/2011).
Alla luce di quanto precede anche la domanda svolta da deve essere Parte_3 rigettata.
In definitiva, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Gli esiti complessivi della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria 7.11.25
Il giudice
CO GN
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. CO GN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2022 posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._1
(C.F.: ); Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Bruno Buozzi n. 8/A presso lo studio dell'avv. Matteo M. Riso che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori- contro
(P.IVA/C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro-tempore, curatore speciale ex art. 78, 79 e 79 c.p.c., dott.ssa Controparte_2 giusta nomina del Tribunale di Reggio Calabria del 26.09.2023, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Giuseppe Battaglia n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cotroneo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
(C.F.: ) elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 in Reggio Calabria alla via Nicola Giunta n. 33 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Fascì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti –
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_4
, in proprio e n.q. di erede di
[...] Persona_1
- Convenuti contumaci - OGGETTO: altri contratti tipici
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 giugno 2025
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione gli odierni attori convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società (di seguito “ ”), in Controparte_1 CP_1 Controparte_3 proprio e nella qualità di erede di nonché Persona_1 Controparte_4 PE
1 e n.q. di eredi di , al fine di ivi sentire CP_5 Controparte_4 Persona_1 accolte le seguenti conclusioni “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare riconoscere e statuire l'inadempimento di Controparte_6 in proprio e quale erede di n.q. di erede di Persona_1 Controparte_4
, n.q. di erede di , Persona_1 Controparte_5 Persona_1 CP_4
n.q. di erede di , agli obblighi rispettivamente assunti con
[...] Persona_1 l'atto notarile del 03/4/1990 e con la scrittura privata del 10/2/2010 e conseguentemente: a) condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in CP_1 persona del legale rappr. p.t., n.q. di erede di , Controparte_3 Persona_1
n.q. di erede di , n.q. di Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 erede di , n.q. di erede di , in Persona_1 Controparte_4 Persona_1 solido tra di loro, al pagamento in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 190.000,00 oltre interessi dalla domanda sino
[...] al soddisfo ex art. 1284 c.c. al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in persona del legale rappr. p.t., CP_1 CP_3
in proprio e n.q. di erede di , n.q. di erede
[...] Persona_1 Controparte_4 di n.q. di erede di Persona_1 Controparte_5 Persona_1
n.q. di erede di , in solido tra di loro, al pagamento Controparte_4 Persona_1 in favore del Sig. della complessiva somma di € 315.000,00 oltre Parte_3 interessi dalla domanda sino al soddisfo ex art. 1284 c.c. al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, cpa ed iva”.
In particolare, rappresentavano che in data 03.04.1990 con atto per notaio Per_2 n. Rep. 9138 Raccolta n. 4625, gli odierni attori – germani – avevano
[...] Pt_1 venduto alla un terreno sito in Reggio Calabria, località Eremo della CP_1 superficie complessiva di 5150 mq, “riportato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla partita 20508 intestata ai venditori foglio di mappa 70 nella consistenza delle particelle 703 e704, e indicato con le neo-formate particelle 703, 2000 e 2001 (derivanti rispettivamente dalle particelle 703/a, 703/b e 703/c) e con le neoformate particelle 704 e 2002 (derivate rispettivamente dalle particelle 704/a e 704/b)”.
Nello stesso rogito notarile, le parti avevano pattuito, tra l'altro, che i fratelli Pt_1
“si riservavano l'area di due delle cinque villette a schiera nel complesso edilizio che
[sarebbe stato] costruito sul terreno compravenduto”. In prima istanza, il progetto aveva previsto la realizzazione di un albergo e cinque villette. Successivamente, a causa di alcune difficoltà burocratiche/amministrative, l'iniziale progetto veniva abbandonato, e veniva creato un nuovo progetto per la realizzazione di un complesso residenziale;
permaneva l'obbligo nei confronti dei sigg. Pt_1
Al momento della stipula dell'atto notarile, la era costituita dai soci CP_1
con una quota del 33,34%, con una quota del Parte_3 Parte_4 33,33% e con una quota del 33,33%; la società aveva stipulato un Persona_1 accordo con l'impresa GN UI per la realizzazione di quanto previsto nel nuovo progetto.
Successivamente, l'odierno attore aveva rilevato la quota sociale di Parte_3
divenendo così titolare di quota pari al 66,67% che poi aveva ceduto Parte_4 a nella misura del 16,17% ed a GN UI nella misura del Persona_1 restante 50%.
2 In data 10 febbraio 2010, l'odierno attore aveva sottoscritto con Pt_3 PE
e GN UI una scrittura privata con cui avevano ribadito che
[...] CP_3
“il Sig. con costi a suo carico dovrà provvedere a costruire due Persona_1 appartamenti per rispettare la permuta prevista a favore dei fratelli ”; nella Pt_1 medesima scrittura privata avevano previsto che “che il Sig. ... Controparte_3 riconosce(va) e contestualmente liquida(va) al Sig. debiti crediti, Parte_3 concedendo a saldo di tutto la proprietà di tre appartamenti, corredati di certificati di abitabilità e con altrettanti posti auto annessi al suddetto corpo di fabbrica e tre garages di 25 mq ciascuno;
i predetti fabbricati dovranno essere consegnati al Sig.
, o a chi per lui, entro 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia Parte_3 ed, in caso di ritardo, i fratelli dovranno pagare a PE Parte_3 un'indennità pari all'affitto degli stessi un periodo pari al ritardo della consegna, secondo equo canone … che il Sig. accetta la rescissione degli impegni Pt_3 assunti nei suoi confronti dal Sig. GN UI, in cambio dell'impegno assunto, con la presente scrittura privata, da in proprio e n.q. e da Persona_1 CP_3
dopo aver saldato il debito verso i fratelli e
[...] Parte_1 [...]
, quest'ultimo consistente nella cessione di due appartamenti già Parte_2 precedentemente concordati”.
Tuttavia, la e i fratelli e non si erano mai CP_1 PE Controparte_3 fattivamente adoperati per ottenere la concessione edilizia per la realizzazione del complesso residenziale. Nello specifico, i convenuti, pur avendo ottenuto le preventive comunicazioni positive ai fini del rilascio della concessione edilizia, non avevano posto in essere alcuna attività. E più precisamente, l'ultima attività posta in essere dalla convenuta società doveva farsi risalire all'anno 2012, per come era emerso dagli inviti del Comune di Reggio Calabria con riferimento alla presentazione dei necessari documenti per il prosieguo della procedura amministrativa;
financo la convenzione di lottizzazione risultava scaduta, “le opere di sostegno e di sistemazione idraulica delle aree dedicate alle opere di urbanizzazione, da cedere gratuitamente al Comune in conformità al progetto di cui al parere dell'Ufficio del Genio Civile, a tutt'oggi non sono state ancora realizzate;
le aree non ancora cedute gratuitamente al Comune sono ancora di proprietà della ditta lottizzante”.
Tutti i solleciti erano rimasti privi di riscontro. Vane erano rimaste le proposte formulate parte di imprenditori disponibili a subentrare, previo riconoscimento di un congruo controvalore ai , nel disbrigo della pratica per l'ottenimento Pt_5 PE della concessione edilizia e successiva realizzazione dell'opera. Tali offerte erano state sempre rifiutate dalla e dai fratelli . CP_1 PE
L'inerzia della convenuta aveva fatto sorgere in capo agli attori il diritto al risarcimento dei danni patiti che venivano quantificati nella somma di € 190.000 nei confronti dei fratelli e di complessivi € 315.000,00 nei confronti del sig. Detti Pt_1 Pt_3 importi erano stati quantificati secondo i parametri di cui alla Banca Dati quotazioni OMI.
Infine, atteso che il legale rappresentante della società convenuta era deceduto in data 28.10.2017 celibe e senza figli, precisavano che gli eredi avrebbero dovuto identificarsi nel fratello , nella sorella e nei nipoti (figli del Controparte_3 Controparte_4 fratello deceduto) e . Controparte_5 Controparte_4
Rassegnavano le conclusioni per come riportate e producevano documentazione.
3 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.05.2022, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva, assumendo di non aver acquistato la qualità di erede del fratello PE (deceduto in data 28.10.2017) non avendo né lui personalmente né gli altri
[...] parenti provveduto a depositare “domanda di successione”.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver mai assunto la qualità di socio della CP_1
In proposito rappresentava che la scrittura privata del 10.02.2010 con la cui sottoscrizione, secondo parte attrice, egli avrebbe assunto la qualità di socio di CP_1
era priva di ogni valore giuridico in quanto gli impegni ivi previsti avrebbero
[...] dovuto essere trasfusi in un verbale societario ed inserito nel libro dei soci.
In ogni caso il GN, il quale gli aveva conferito apposita procura a vendere, nel corso dell'incontro tenutosi nella data del 10.02.2010, era morto prima che l'accordo di cessione fosse formalizzato con conseguente inefficacia della procura e neppure risultava versate le quote societarie previste nell'atto costitutivo in euro 248.999,00, sicché non si sarebbe potuto procedere ad una modifica societaria.
Deduceva ancora che l'ultima modifica societaria risaliva all'anno 2003 allorquando era divenuto socio il GN.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
3. Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.09.2022 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_4
Nelle more, con decreto del 26.09.2023, a scioglimento della riserva assunto procedimento cautelare 219/2022-1, veniva nominata quale Controparte_2 curatrice speciale di . CP_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.03.2024, si costituiva in giudizio la società in persona del curatore speciale, rimettendosi agli CP_1 approfondimenti contabili ed amministrativi riportati nella relazione particolareggiata redatta dal predetto curatore speciale e “alla sicura ed approfondita valutazione dell'On.le Tribunale adito ogni decisione in merito alla fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalle parti attrici”.
5. All'udienza del 3.4.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 19.04.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto due distinte domande.
La prima domanda - proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della società nonchè nei confronti degli eredi di , ossia CP_1 Persona_1 di , e - Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 trae origine dal mancato adempimento da parte della predetta società degli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 3.4.1990 e dal mancato adempimento da parte di (deceduto in data 28.10.2017) degli obblighi da questi assunti, in Persona_1 proprio, con scrittura privata del 10.02.2010.
4 La seconda domanda è, invece, quella proposta da nei confronti della Parte_3 società di in proprio e degli eredi di Controparte_1 Controparte_3 PE
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_4
), la quale trova origine nel mancato adempimento degli obblighi assunti dalla
[...] predetta società, da e da con la scrittura privata Persona_1 Controparte_3 del 10.02.2010.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal convenuto sul presupposto della Controparte_3 mancata sussistenza in capo al medesimo della qualità di erede di . Persona_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
Com'è noto, nel caso di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 codice civile, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Cass. civ. n. 21436/2018; Cass. civ. n. 13491/2014).
Orbene, nel caso di specie, dunque, era onere di parte attrice, dare prova dell'avvenuta assunzione della qualità di erede in capo al convenuto per avere gli stessi accettato espressamente o tacitamente accettato l'eredità.
Siffatto onere non può, tuttavia ritenersi soddisfatto atteso che parte attrice, al fine di dimostrare la sussistenza in capo al convenuto della predetta qualità, si è limitata a produrre, con la seconda memoria istruttoria, la relata di notifica del ricorso in riassunzione con cui - a seguito dell'interruzione del giudizio n. Parte_3 2086/2015 (promosso dal nei confronti di e Pt_3 Controparte_3 PE
per l'intervenuto decesso di – ha riassunto il predetto
[...] Persona_1 giudizio nei confronti di e degli eredi di . Controparte_3 Persona_1
Ora, sebbene risulti che la citata relata di notifica sia stata consegnata a CP_3
“nella qualità di erede del defunto fratello”, tanto non è sufficiente a ritenere
[...] che l'odierno convenuto abbia acquisito la qualità di erede del fratello tenuto PE conto che, come chiarito dalla Suprema Corte assume esclusivo rilievo, ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., la circostanza che il chiamato abbia espressamente assunto il titolo di erede in un atto scritto, ovvero che abbia posto in essere un atto che presupponeva necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013) e che comunque la mera accettazione e ricezione della notifica dell'atto in riassunzione non implica accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. civ. n. 17445/2019).
Alla luce di quanto precede, il convenuto deve ritenersi carente di Controparte_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti nella sua (presunta e non provata) qualità di erede di . Persona_1
Dalle considerazioni che precedono si può affermare anche la carenza di legittimazione passiva in capo agli ulteriori convenuti rimasti contumaci, tutti evocati in lite nella qualità di eredi di . Persona_1
5 Come è noto, infatti, la contumacia è un comportamento neutro che non consente di considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947) ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Dunque, considerato che nel caso di specie, parte attrice si è limitata a provare la sussistenza in capo ai convenuti della sola qualità di chiamati all'eredità di PE
deve concludersi per l'insussistenza di un elemento costituivo delle pretese
[...] fatte valere nei confronti di costoro.
Conseguentemente debbono essere rigettate tutte le domande attoree svolte nei confronti dei convenuti evocati in lite nella qualità di eredi di . Persona_1
3. Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da sul presupposto della mancata assunzione della qualità di socio Controparte_3 di . L'assunzione della predetta qualità risulta dal tenore della scrittura CP_1 privata del 10.02.2010 mai disconosciuta dal predetto convenuto e che, comunque, questi non ha adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della qualità in parola (cfr. sul punto Cassazione civile , sez. I , 03/04/2008, n. 8531 secondo cui “In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova, la cooperativa che agisca per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi inerenti alla qualità di socio del convenuto è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla qualità di socio del convenuto;
nel caso in cui quest'ultimo alleghi il fatto estintivo della qualità di socio è tenuto a fornire la prova del recesso e della sua legittimità, mentre la società che contesti la sussistenza o efficacia del recesso può limitarsi a proporre una mera difesa, senza dover introdurre nel processo fatti ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che la società attrice non avesse fornito la relativa prova, invertendo in tal modo l'onere della prova che, in virtù del principio enunciato, incombeva sul socio che aveva eccepito l'esistenza di un valido recesso)”.
Ad ogni buon conto si rammenta che le società a responsabilità limitata, quale è CP_1
, godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione
[...] assoluta fra il patrimonio della società e quello personale dei singoli soci.
Questi ultimi, dunque, non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria, come si desume dall' art. 2462 c.c., in forza del quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
4. Ciò posto, procedendo a questo punto ad esaminare la domanda risarcitoria svolta da e , si osserva che la stessa si fonda sul mancato Parte_1 Parte_2 adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con il contratto Controparte_1 stipulato in data 03.4.1990 a rogito del Notaio (n. Rep. 9138 Persona_3
Raccolta n. 4625) con cui e hanno ceduto alla Parte_1 Parte_2 società la proprietà di un terreno con destinazione urbanistica sito in Reggio CP_1 Calabria, località Eremo della superficie complessiva di mq 5150 “riportato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla partita 20508 intestata ai venditori foglio di mappa 70
6 nella consistenza delle particelle 703 e704, e indicato con le neo-formate particelle
703, 2000 e 2001 (derivanti rispettivamente dalle particelle 703/a, 703/b e 703/c) e con le neoformate particelle 704 e 2002 (derivate rispettivamente dalle particelle 704/a e
704/b” al prezzo di acquisito indicato in lire 100.000.000 (cento milioni) e con cui venditori si riservarono altresì “l'area di due delle cinque villette a schiera del complesso edilizio che sarà costruito sul terreno compravenduto con il presente atto…”.
In proposito giova sin d'ora chiarire che, la Suprema Corte, ha più volte affermato che il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area edificabile in cambio di un fabbricato, o di alcuna sue parti da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario, può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto, costituito con elementi della vendita e dell'appalto (cfr. Cass. n. 11656/2008).
Avuto riguardo al caso in esame, si ritiene che il contratto concluso inter partes non possa essere qualificato come permuta di cosa futura non ravvisandosi gli estremi di un accordo teso al trasferimento reciproco della proprietà attuale con cosa futura, quanto piuttosto un accordo con cui la parte venditrice si è riservata l'area corrispondente alle porzioni immobiliari da tenere per sé e con cui ha contestualmente appaltato la relativa costruzione alla società acquirente – odierna convenuta.
Dunque, facendo applicazione del c.d. criterio del contratto prevalente cui fare ricorso ai fini di individuare la disciplina applicabile nel caso di contratto costituito da elementi di tipi contrattuali diversi (ex multis cfr. Cass. n. 13399/2005), il contratto in esame deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente, ossia la compravendita.
Tanto chiarito, si evidenzia che risulta altresì documentalmente che con scrittura privata del 10.02.2010 si è personalmente assunto l'obbligo di Persona_1 provvedere, con costi a proprio carico, alla costruzione di “due appartamenti per rispettare la permuta prevista a favore dei fratelli ”. Pt_1
Dunque, l'obbligo di provvedere alla costruzione delle due villette in favore dei fratelli è stato assunto dapprima da e poi – senza liberazione della prima – Pt_1 CP_1 anche da in proprio. Persona_1
Ciò posto, eliminate dal thema decidendum le pretese che si fondando sul presunto inadempimento di , alla base della ragione del contendere vi è la Persona_1 mancata attivazione da parte di per l'ottenimento della concessione edilizia, CP_1 necessaria per l'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto di provvedere alla costruzione delle due già citate villette.
La doglianza attorea risulta fondata.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua, in punto di riparto dell'onus probandi consegue che spetta a parte attrice, che si assume creditrice allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade, sulla parte convenuta l'onere di contestare il diritto azionato in giudizio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso in esame, parte attrice ha fornito la prova dell'esistenza dei due titoli su cui si fonda la pretesa svolta nei confronti della società convenuta ed ha compiutamente allegato l'inadempimento fondante la responsabilità risarcitoria fatta valere,
7 provvedendo altresì a produrre in giudizio la documentazione emessa dal Comune di Reggio Calabria da cui risulta che i lavori di edificazione non hanno mai avuto inizio.
Per contro, la società , costituendosi nella persona del curatore speciale, non CP_1 ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della domanda svolta dagli attori.
Alla luce di quanto precede la società deve ritenersi inadempiente Controparte_1 rispetto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita n. Rep. 9138 Raccolta n. 4625 del 3.04.1990.
Tuttavia, la domanda risarcitoria svolta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della predetta società non può essere accolta in quanto proposta senza alcuna allegazione a supporto e senza prova dei danni richiesti.
Va, invero, ricordato che, il danno non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Ne consegue che è onere del danneggiato provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio e che alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso, tenuto conto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia determinata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di provare l'an debeatur del diritto al risarcimento.
I fratelli non hanno dedotto da quali circostanze sarebbe derivato un loro un Pt_1 danno in conseguenza della mancata edificazione delle n. 2 villette previste nei contratto di compravendita misto ad appalto del 3.04.1990 né tantomeno si sono offerti di provare tali danni.
Pertanto, la domanda risarcitoria svolta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della società deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto sin qui argomentato, tenuto conto del principio della ragione più liquida, conduce altresì al rigetto della domanda risarcitoria svolta da nei Parte_3 confronti della società convenuta e di in proprio. Controparte_3
Invero, il ha dedotto l'inadempimento da parte dei convenuti degli obblighi Pt_3 assunti con la scrittura privata del 10.02.2010 ed in particolare quelli di cui alla clausola che prevede in proprio favore “a saldo di tutto la proprietà di tre appartamenti, corredati di certificati di abitabilità e con altrettanti posti auto annessi al suddetto corpo di fabbrica e tre garages di 25 mq. circa cadauno”, stabilendo che “i predetti fabbricati dovranno essere consegnati al sig. o a chi per lui, entro Parte_3 ventiquattro mesi dal rilascio della concessione edilizia e, in caso di ritardi, i fratelli
dovranno pagare a un'indennità pari all'affitto degli stessi PE Parte_3 per un periodo pari al ritardo della consegna, secondo equo canone”.
Ora, sebbene i convenuti costituitisi in giudizio non abbiano contestato le allegazioni attoree in ordine al denunciato inadempimento, non può tuttavia evidenziarsi come il si sia limitato a richiedere la corresponsione in proprio favore, a titolo di Pt_3 risarcimento del danno, della complessiva somma di “euro 315.000,00 ovvero € 285.000,00 per gli appartamenti (€ 95.000 x 3 appartamenti) oltre al valore di tre posti
8 auto e n.3 garages ciascun di 25 mq, che può stimarsi complessivamente in € 30.000,00 (€ 10.000,00 x ciascun garage)” omettendo tuttavia financo di allegare gli elementi costituivi del danno patito.
Al riguardo va ribadito che il danno da lucro cessante, o mancato guadagno non è
“in re ipsa”, dovendone invece essere rigorosamente dimostrati dal richiedente tutti i presupposti, nonché l'entità del danno subito.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che “il danno patrimoniale da mancato guadagno…concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta” (Cass. n. 11254/2011).
Alla luce di quanto precede anche la domanda svolta da deve essere Parte_3 rigettata.
In definitiva, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Gli esiti complessivi della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria 7.11.25
Il giudice
CO GN
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