Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Bonatesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento emesso dalla M.C.T.C. di Ancona - n. -OMISSIS- di revoca della patente di guida n. -OMISSIS-di categ. B, rilasciata in data 21.2.2023 alla signora -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. OM IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- come il Tribunale ha evidenziato nelle sentenze nn. -OMISSIS- (confermata dal Consiglio di Stato) e -OMISSIS- (non appellata), i ricorsi avverso i provvedimenti di revoca della patente di guida appartengono alla giurisdizione dell’A.G.O. Il difensore della ricorrente, presente alla discussione orale, sul punto si è rimesso alla decisione del Collegio;
- il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente declaratoria della giurisdizione dell’A.G.O. competente per territorio, davanti alla quale la causa potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
OM IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM IO | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.