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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3326/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n. 48, in persona dell'Amministratore delegato CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi (c.f.: ) per
[...] C.F._1
procura generale alle liti ai rogiti del Notaro di Firenze in data 4.12.2014, rep. Persona_1
83393 - fasc. 14265, registrata a Firenze in data 5.12.2014 al n. 19705 serie 1T, nonché dall'Avv.
Massimo Ausiello (c.f.: ) per procura generale alle liti ai rogiti del Notaro C.F._2
di Firenze in data 5.3.2018, rep. 86808 - fasc. 15725, registrata a Firenze in data Persona_1
5.3.2018 al n. 6956 serie 1T, procure allegate all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo Fusco (c.f.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5.7.2019 ed iscritta a ruolo il 12.7.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Napoli, con cui era stato dichiarato usurario il contratto di finanziamento dell'importo di euro 30.000,00 stipulato con in data 9.2.2009, con conseguente condanna di essa società a pagare, in favore di Controparte_2
quest'ultimo, la somma di euro 2.636,80, con gli interessi al tasso legale sino al soddisfo, oltre alle spese processuali.
L'appellante chiedeva, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto delle avverse domande e, per l'effetto, la condanna di a rimborsare la somma di euro 2.636,80, oltre agli Controparte_2
interessi dal versamento al saldo, e dell'Avv. Vincenzo Fusco, suo procuratore antistatario, a restituire quanto ricevuto. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi.
La causa veniva assegnata alla terza sezione per effetto dello scardinamento di n. 458 cause ultrabiennali dalla settima sezione civile, in conseguenza del decreto della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientranti nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 12.2.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 19.2.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione. A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto nell'anno 2014, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3326/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), già con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n. 48, in persona dell'Amministratore delegato CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi (c.f.: ) per
[...] C.F._1
procura generale alle liti ai rogiti del Notaro di Firenze in data 4.12.2014, rep. Persona_1
83393 - fasc. 14265, registrata a Firenze in data 5.12.2014 al n. 19705 serie 1T, nonché dall'Avv.
Massimo Ausiello (c.f.: ) per procura generale alle liti ai rogiti del Notaro C.F._2
di Firenze in data 5.3.2018, rep. 86808 - fasc. 15725, registrata a Firenze in data Persona_1
5.3.2018 al n. 6956 serie 1T, procure allegate all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo Fusco (c.f.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5.7.2019 ed iscritta a ruolo il 12.7.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di Napoli, con cui era stato dichiarato usurario il contratto di finanziamento dell'importo di euro 30.000,00 stipulato con in data 9.2.2009, con conseguente condanna di essa società a pagare, in favore di Controparte_2
quest'ultimo, la somma di euro 2.636,80, con gli interessi al tasso legale sino al soddisfo, oltre alle spese processuali.
L'appellante chiedeva, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto delle avverse domande e, per l'effetto, la condanna di a rimborsare la somma di euro 2.636,80, oltre agli Controparte_2
interessi dal versamento al saldo, e dell'Avv. Vincenzo Fusco, suo procuratore antistatario, a restituire quanto ricevuto. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi.
La causa veniva assegnata alla terza sezione per effetto dello scardinamento di n. 458 cause ultrabiennali dalla settima sezione civile, in conseguenza del decreto della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientranti nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 12.2.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 19.2.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione. A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto nell'anno 2014, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi