Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 27147
CASS
Sentenza 9 maggio 2023

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Massime1

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

Commentario1

  • 1Costituzione di parte civile, volontà punitiva per procedibilità (Cass. 6016/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2024

    La costituzione di parte civile costituisce espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale: quando il reato era quindi in origine procedibile d'ufficio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 9 gennaio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 27147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27147
Data del deposito : 9 maggio 2023

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