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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
AR LU AR PRESIDENTE RELATRICE
EL OI CONSIGLIERA
IO RU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 353 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
nella persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore , con sede in elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1
presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di Pt_1 procura speciale alle liti che si trasmette telematicamente su foglio separato unitamente al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in presso lo Controparte_1 Pt_1 studio dell'Avv. Roberto Matta che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale depositata nel fascicolo informatico del procedimento Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, n. R.G. 2561/2023
APPELLATO
Conclusioni: PE l'appellante: voglia la Corte “- in via principale: previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione accordata alla sentenza impugnata, inaudita altera parte, ovvero previa, se del caso, fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431 c.p.c. 3° comma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta dall'odierno appellato nell'ambito del giudizio di primo grado oltreché la prova testimoniale autonomamente dedotta nella presente sede di appello - in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PE l'appellato: Voglia la Corte“preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto in applicazione dell'art.
348 bis c.p.c., richiamato dall'art. 436 bis c.p.c., e dell'art. 434 c.p.c.; in subordine, dichiarare inammissibili le produzioni
e le istanze di prova dispiegate in atto di appello. Nel merito, laddove non fossero accolte le domande preliminari, rigettare
l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile, improcedibile o come meglio. Rigettare in ogni caso
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di Avvocato per questo grado di appello.”
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023, aveva agito in giudizio davanti alla Sezione Controparte_1
Lavoro del Tribunale di Cagliari per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera datata
22 febbraio 2023 dall' , di cui era dipendente a tempo pieno e indeterminato dal 21 novembre 1989, Pt_1 inquadrato nel livello D3 del CCNL per i dipendenti dell con mansioni di educatore, adibito al servizio Pt_1 di psichiatria esistente presso il Centro di US, deducendo l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso e domandando l'applicazione delle tutele di cui al novellato art. 18 l. n. 300 del 1970.
Era infatti accaduto che il 21 gennaio 2023 la coordinatrice del centro, , gli avesse riferito a Testimone_1 voce che da quel giorno, e fino al 29 gennaio successivo, si sarebbe dovuto considerare in “ferie d'ufficio”, imposte cioè unilateralmente dal datore di lavoro, senza però fornirgli alcuna motivazione della scelta, con decisione poi confermata per iscritto da con nota n. 177 del 24 gennaio 2023 e con nota n. 203 del 28 Pt_1 gennaio 2023, che tali ferie aveva prorogato fino al 1 febbraio 2023, senza ulteriormente spiegarne le ragioni, né alcuna spiegazione egli aveva ricevuto quando, con pec del 30 gennaio 2023 a firma del suo difensore, rimasta priva di risposta, aveva domandato ad di esplicitare le ragioni del suo collocamento in ferie, Pt_1 segnalando che l'organico degli educatori nella struttura di assegnazione “non è tale da rendere necessaria una rotazione dei lavoratori con tale qualifica”, e che tra l'altro, era l'unico dipendente “al quale è stato imposto di stare in ferie”, con misura “estremamente afflittiva” per lui dato che, avendo già fruito delle ferie maturate nel 2022, gli avrebbe di fatto impedito “di fruire di giornate di riposo secondo le sue esigenze, posto che la scelta aziendale ha quasi dimezzato le ferie per l'intero anno in corso, pur essendo trascorso soltanto il primo mese del 2023”.
Il 31 gennaio 2023, aveva proseguito egli aveva invece ricevuto una nota di addebito disciplinare, prot. CP_1
n. 824-2023, con la quale l' gli aveva contestato che: “il 17 gennaio 2023, tra le ore 9 e le ore 11,30, durante Pt_1 il Suo turno di lavoro, il Dott. nell'accedere al Salone socio riabilitativo B, ove Lei prestava servizio, ha PEsona_1 potuto vedere il paziente seduto accanto alla paziente la quale si trovava contenuta su PEsona_2 PEsona_3 una sedia a rotelle in ragione dei gravi disturbi comportamentali tendenti all'autolesionismo da cui risulta affetta.
Considerato che tale vicinanza era contraria alle richiamate direttive aziendali, il Dott. Le domandava per quali PE_1 PE PE ragioni il si trovasse pericolosamente vicino alla paziente Di talché, Lei, candidamente ammetteva non solo che PE si fosse verificato l'avvicinamento ma anche che ancora una volta il paziente aveva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti ed aveva toccato reiteratamente il corpo della paziente , così violando “i PEsona_3 precetti dell'art. 68 e 69, lettere c, g, aa e cc, nonché gli ordinari doveri civici”, accompagnata dall'indicazione del termine di legge entro il quale rendere le opportune giustificazioni e dall'applicazione della” immediata sospensione cautelare e non disciplinare della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 70 dello stesso CCNL”.
A tale nota di addebito, aveva proseguito aveva risposto con nota del 2 febbraio 2023, nella quale CP_1 aveva rilevato l'infondatezza e la pretestuosità della contestazione disciplinare, segnalando che non PE PE_ corrispondeva al vero che i fosse seduto accanto alla paziente tanto più all'interno della sala B agli ospiti era assegnato un posto fisso dagli operatori unicamente a tavola, per consumare i pasti, mentre venivano PE lasciati liberi di muoversi all'interno del locale nel restante tempo e che i norma restava prevalentemente in piedi, spostandosi di continuo all'interno della sala.
Nell'occasione peraltro il direttore sanitario, recatosi in sala B, gli aveva richiesto di prestare particolare
2 PE attenzione al paziente adducendo a motivo gravi comportamenti tenuti da questi nei giorni precedenti,
PE che non aveva descritto nel dettaglio, essendosi limitato in quel momento a chiedergli se quel giorno vesse tenuto comportamenti sconvenienti, domanda alla quale egli aveva risposto precisando che, mentre era
PE PE_ impegnato ad occuparsi di un'altra paziente, i era avvicinato alla paziente nel tentativo di toccarla, in questo però prontamente fermato da lui che era l'unico educatore presente in sala. aveva altresì aggiunto che l'antefatto della condotta contestata si era verificato diversi giorni prima, e CP_1 cioè nelle prime ore del 15 gennaio 2023, quando egli non era al lavoro, così come non era presente al lavoro, perché fruiva del riposo settimanale, il 16 gennaio successivo, quando il direttore sanitario avrebbe fornito
PE rigide indicazioni volte ad evitare che i avvicinasse a pazienti di sesso femminile.
Ed infatti, aveva proseguito egli aveva appreso dell'esistenza dell'episodio del 15 gennaio solo quando CP_1 il direttore sanitario, il dott. , lo aveva raggiunto nella sala B, mentre svolgeva la sua PEsona_1 prestazione, senza avere mai in precedenza ricevuto segnalazioni in merito a particolari accorgimenti da PE adottare nei confronti del paziente di altri, con la conseguenza che nessuna violazione dei propri doveri PE professionali poteva essergli ascritta per non avere tenuto separato il paziente dalle pazienti di sesso femminile, separazione peraltro di fatto impossibile quando l'operatore era da solo, come era lui in quel momento, e doveva badare a numerosi ospiti, molti dei quali tenevano condotte violente o tentavano in continuazione di fuggire all'esterno dell'aula o della struttura.
Né, aveva segnalato potevano comunque essergli attribuite mancanze professionali in merito a CP_1 precedenti episodi a lui sconosciuti e a consegne a lui mai prima di quel momento riferite, dato che non aveva ricevuto relazioni di servizio o comunicazioni scritte in merito al fatto avvenuto il 15 gennaio, né specifiche direttive.
Dopo avere rammentato le difficoltà degli educatori, soprattutto nel gestire le reazioni violente del paziente PE ben note all'azienda, aveva quindi ribadito di non avere in alcun modo violato i propri doveri professionali, evidenziando che comunque le mancanze richiamate, con particolare riferimento alle voci a.a) e c.c) dell'art. 69 del CCNL, non potevano integrare mancanze di particolare gravità, non potendo essere nemmeno applicata la recidiva, in assenza di precedenti sospensioni, tanto più che erano contestate davanti al
Tribunale le sanzioni disciplinari che il datore di lavoro gli aveva in precedenza indirizzato.
Difettavano, pertanto, aveva rilevato i presupposti del licenziamento per giusta causa, che era CP_1 evidentemente frutto della volontà datoriale di utilizzare lo strumento disciplinare per colpire la persona del lavoratore, al di là della qualità del suo apporto professionale, esponendolo peraltro a gravi danni psicologici e ad un sensibile stress lavorativo.
Nonostante le predette giustificazioni, aveva rilevato l' a conclusione del procedimento CP_1 Pt_1 disciplinare, aveva confermato gli addebiti e disposto il provvedimento espulsivo con nota del 22 febbraio
2023, da lui ricevuta il 24 febbraio successivo.
Di tale licenziamento aveva dedotto l'illegittimità, evidenziando che erano note al datore di lavoro le CP_1 PE reazioni violente del paziente e le sua compulsive condotte sessualmente orientate, dato che erano estremamente frequenti e che per tale motivo gli operatori tutti erano sempre molto attenti alla sua sorveglianza, e che la struttura ospitante non aveva mai fatto nulla di quello che era nelle sue facoltà per
3 scongiurare episodi come quello verificatosi nella notte del 15 gennaio 2023, nonché la criticità della situazione di promiscuità tra i reparti maschile e femminile, in merito ai quali non esisteva alcuna valida distinzione, né alcun allarme che potesse allertare gli operatori presenti ed indurli ad intervenire tempestivamente, e tanto cioè era vero che proprio la datrice di lavoro aveva chiesto tra il mese di dicembre 2022 ed il mese di gennaio
2023 agli operatori una particolare attenzione nella sorveglianza dei pazienti durante il periodo festivo, con pretesa censurata addirittura dal sindacato con nota del 3 gennaio 2023.
Nonostante tale situazione l' era rimasto inerte, ed infatti non aveva adottato nei confronti degli operatori Pt_1 PE PE_ presenti al momento dello stupro consumato da ella struttura ai danni della paziente - e cioè gli OSS
e - alcuna iniziativa disciplinare, che aveva invece rivolto unicamente a PEsona_4 PEsona_5 PE che nessun ruolo aveva avuto nella vicenda, imputandogli la colpa di non aver impedito che il CP_1 PE_ potesse avvicinarsi alla paziente senza affatto considerare che non solo non era presente nella notte in cui si era consumata la violenza, ma che era anche assente per riposo il giorno successivo, quello in cui sarebbero state date oralmente le consegne agli operatori presenti in conseguenza dell'atto di violenza, dato che aveva ripreso il servizio solo il 17 gennaio 2023 ed era del tutto ignaro delle rigide indicazioni, volte ad PE evitare l'avvicinamento del a pazienti di sesso femminile, che il direttore sanitario avrebbe rivolto il 16 gennaio ai dipendenti, che non gli erano state neppure rappresentate il giorno 17 gennaio alla ripresa del servizio.
Nè poteva trascurarsi, aveva proseguito che per ogni classe di pazienti vi era solo un educatore per CP_1 turno, con la conseguenza che di fatto la pretesa del datore di lavoro di impedire ad un solo paziente la vicinanza con quelle di sesso femminile era del tutto inattuabile e la prova plastica di tale situazione risiedeva in un altro episodio che gli era stato contestato, nel quale era accusato di non aver impedito l'uscita dall'aula di una paziente poiché era impegnato a seguirne un'altra, senza tenere conto che egli, in quella occasione, aveva seguito quelle che in seguito avrebbe formalizzato come istruzioni all'educatore, ma era stato Pt_1 sanzionato per aver tenuto quella condotta, segno evidente della natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimatogli, mirato unicamente all'espulsione di un lavoratore sgradito, tanto più che nessun PE_ altro era stato sanzionato, neppure per il verificarsi della grave violenza sessuale ai danni della paziente e men che meno era stato licenziato.
Tutto ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Giudice, in via principale di accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimatogli dall' in quanto ritorsivo, discriminatorio e Pt_1 determinato da motivo illecito determinante, dichiarandolo nullo e/o annullandolo, ordinando alla convenuta l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannando l' al pagamento delle Pt_1 mensilità stipendiali maturate dalla data del licenziamento fino alla pronuncia, e al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con condanna al pagamento della relativa contribuzione.
In via subordinata, aveva chiesto di accertare, in ogni caso, l'annullabilità del recesso in difetto di giusta CP_1 causa, per sproporzione della sanzione o come meglio, dichiarando per l'effetto risolto il rapporto di lavoro e perciò di condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura Pt_1
4 ritenuta equa dal giudicante. aveva poi dedotto di avere subito, per effetto dell'illegittima condotta posta in essere dal datore di CP_1 lavoro, anche un grave danno di natura non patrimoniale, e cioè gravi disturbi psicologici, con croniche conseguenze di natura psichiatrica, come attestato dalle certificazioni mediche allegate agli atti, oltre che un pregiudizio alla sua qualità di vita, e conseguentemente un danno non patrimoniale di notevole rilievo ed incidenza, che avrebbe dovuto essere risarcito nella sua componente biologica e di danno dinamico relazionale in misura quantomeno pari al 15% di invalidità permanente, con condanna dell' alla corresponsione Pt_1 dell'importo, stimato a tale titolo, di euro 68.162,00 oltre all'ulteriore danno maturando da valutarsi e all'invalidità temporanea.
Il ricorrente aveva infine allegato di essere rimasto creditore nei confronti di degli importi di 24.055,25 € Pt_1 per stipendi non pagati e di 47.285,87 € per TFR maturato e, a fini istruttori, aveva anche dedotto CP_1 interrogatorio formale del legale rappresentante di e prova per testi sulle circostanze di fatto esposte Pt_1 nel ricorso, oltre che consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, quale conseguenza della condotta del datore di lavoro e procedere alla quantificazione dello stesso.
*
L' nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si era costituita in giudizio ed era stata, Pt_1 perciò, dichiarata contumace dal Tribunale che, all'udienza del 11 ottobre 2023, dopo avere richiamato gli artt.
103, 104 e 279 c.p.c. e disposto la separazione delle cause, con formazione di un autonomo fascicolo per l'oggetto del processo relativo al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva invece trattenuto la causa a decisione sulle domande relative al licenziamento e al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Più precisamente il Tribunale, con sentenza n. 1263 del 11 ottobre 2023, aveva così statuito: “annulla il licenziamento per cui è causa;
condanna la parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.415,54, a titolo di indennità risarcitoria, corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dal giorno 31 gennaio 2023 al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione”, compensando per un quinto le spese di lite tra le parti e ponendo la restante parte a carico della parte resistente, rimasta contumace.
Il Tribunale, esclusa la natura discriminatoria del licenziamento, ed anche la nullità del recesso per finalità ritorsiva, aveva poi ritenuto l'illegittimità del recesso per insussistenza del fatto contestato.
Secondo il primo giudice, infatti, il lavoratore aveva dato prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, producendo copia della busta paga di gennaio 2023 e della sua cessazione, producendo la lettera di licenziamento del 22 febbraio 2023, mentre l'associazione convenuta, restando contumace, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che, stante l'accertata illegittimità del licenziamento ed il relativo annullamento, il datore di lavoro doveva essere condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento già posseduti prima del licenziamento, in applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
5 Il Tribunale aveva, inoltre, condannato l' ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, al pagamento di Pt_1 un'indennità risarcitoria di misura comunque non superiore a dodici mensilità che aveva quantificato, posto che dal licenziamento erano trascorsi nove mesi, nell'importo di 17.415,54 €, ottenuto moltiplicando per nove l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con gli accessori di legge, mentre aveva escluso che fosse dovuto il T.F.R. in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, vertendosi in questo caso in area di tutela reale.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito , che ne ha anche dedotto Pt_1 Controparte_1
l'inammissibilità per violazione degli artt. 348 bis, 436 bis e 434 c.p.c.
Motivi della decisione
L' prima di entrare nello specifico dei motivi di appello, ha ricostruito la vicenda fattuale e processuale Pt_1
(pagg. 4/14) e, dopo avere illustrato le finalità dei servizi svolti dall' la sua complessa organizzazione, Pt_1
a livello nazionale e regionale, ha descritto lo specifico contesto lavorativo, in cui si erano svolti i fatti di causa, quello del Centro di US, struttura in cui sono ospitati simultaneamente soggetti in regime socio- riabilitativo e assistiti psichiatrici e in cui operano varie figure di operatori, tra cui quella degli educatori, i quali, coordinati dallo psicologo e dal pedagogista, hanno il compito di esercitare “una costante sorveglianza degli ospiti, parametrata al grado di autosufficienza di ciascuno”, occupandosi di attuare interventi educativi per il recupero e il potenziamento dell'autonomia in varie attività quotidiane e ricreative, allo scopo di migliorarne la qualità di vita.
PE il perseguimento di tali finalità, ha dedotto l'appellante, l' di opererebbe nel pieno rispetto Pt_1 Pt_1 degli standard richiesti dalla normativa riguardo al rapporto numerico educatori-ospiti e, nel Centro di
US, in particolare, ha dedotto l'appellante, sarebbe presente un numero di risorse addirittura superiore. E in tale contesto, ha proseguito l'appellante, si erano svolti gli eventi contestati a il quale, CP_1 nello specifico, doveva occuparsi di assistere tredici pazienti presenti nel salone “B”, di cui sei in sedia a rotelle, sovente coadiuvato dal personale O.S.S.
PEciò, ha contestato l'appellante, non corrispondeva al vero quanto affermato da nel ricorso, CP_1 nell'evidente tentativo di attribuire ad la responsabilità circa le sue mancanze, ovvero che nella Pt_1 struttura vi fosse carenza di personale, tanto gravosa da impedire di fatto il corretto svolgimento delle mansioni assegnategli.
Al fine di comprendere il quadro in cui era inserita la fattispecie in esame, occorreva, poi, prendere in considerazione quanto accaduto due giorni prima dell'evento oggetto della contestazione disciplinare, quando PE nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2023, il paziente ra stato visto uscire svestito dalla camera della paziente PE_
costretta a letto da misure di contenimento e, successivamente, era stato accertato dagli operatori socio sanitari in servizio, che la medesima aveva subito, presumibilmente, atti di violenza sessuale. PE Il paziente affetto da disabilità cognitiva grave, con complessi disturbi comportamentali, violenti e, ultimamente, sessualmente disinibiti, era noto a tutto il personale impiegato, a vario titolo, presso il Centro di
US e, in particolare, alle figure degli educatori.
PEtanto, a seguito di tale grave episodio, aveva immediatamente provveduto a reiterare le direttive, Pt_1
6 PE già in essere, al fine di rinnovare la rigida indicazione di evitare l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile. Nonostante tutto ciò, ha proseguito l' era giunta la segnalazione da parte del direttore Pt_1 sanitario, il dott. che, in data 17 gennaio 2023, mentre accedeva nel salone B, egli aveva visto PEsona_1 PE PE_ il paziente seduto accanto alla paziente che si trovava contenuta sulla sedia a rotelle e, interrogato sulla pericolosa vicinanza , in quel momento addetto alla sorveglianza, non solo “aveva Controparte_1 ammesso candidamente” che si fosse verificato il predetto avvicinamento, ma aveva affermato, altresì, che ancora PE una volta il paziente veva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti, “toccando reiteratamente il corpo della paziente . PEsona_3 PE Quindi, era emerso che, nonostante fosse a conoscenza del temperamento di e delle direttive CP_1 impartite, anche a seguito del grave episodio avvenuto nella giornata del 15 gennaio 2023, quel giorno avesse omesso “di vigilare correttamente sui pazienti sottoposti alle sue cure”, di fatto costringendo l' aveva sostenuto Pt_1
l'appellante, attesa la gravità dell'episodio, ad avviare il procedimento disciplinare a suo carico, per contestargli l'addebito poi sfociato nel licenziamento per giusta causa, in quanto lo stesso si era reso responsabile, con la sua condotta, contraria al precetto di cui agli artt. 68 e 69, lett. c), g), a.a) e c.c) del CCNL
Aias, di un grave inadempimento ai doveri di diligenza, disattendendo le direttive datoriali impartite in ordine al controllo e alla gestione dei pazienti.
Alla pacifica conoscenza da parte di delle direttive aziendali volte ad evitare il contatto tra pazienti CP_1 problematici, antecedenti a quelle impartite dal direttore sanitario a seguito dell'episodio del 15 gennaio 2023, doveva poi aggiungersi la circostanza che, nel registro delle consegne (doc. 8 allegato all'appello), citato nella contestazione disciplinare, fosse stato annotato, dagli operatori in servizio, l'episodio accaduto nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 2023, con la conseguenza che, stante l'obbligo per gli operatori di aggiornarsi sugli accadimenti avvenuti nei turni precedenti, era evidente che anche fosse assolutamente a conoscenza, CP_1 PE_ il giorno dell'evento contestatogli, dell'aggressione subita dalla paziente due giorni prima, nonché che anche dalle consegne redatte dagli educatori (doc. 9 allegato all'appello) si potesse evincere che, sin dal 1° PE gennaio 2023, il paziente aveva manifestato un comportamento sessualmente molesto proprio nei PE_ confronti della medesima paziente
Ed il lavoratore non era nuovo alla condotta omissiva contestatagli, ha aggiunto l'appellante, dato che si era già verificata più volte, con gravi inadempienze circa gli obblighi di sorveglianza, che avevano portato alle contestazioni disciplinari, documentate in atti, in data 8 luglio 2020 e 23 giugno 2020.
Tali premesse erano necessarie secondo per comprendere l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva statuito l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' rimasta contumace, senza considerare che la stessa era stata Pt_1 invece provata per tabulas.
Il primo giudice non aveva, infatti, considerato che non aveva negato il verificarsi dei fatti contestatigli, CP_1 circostanza che faceva automaticamente emergere il mancato esercizio della benché minima diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa dal momento che egli, lungi dal negare di aver permesso al PE PE_ paziente di avvicinarsi alla signora e che lo stesso avesse assunto comportamenti sessualmente molesti, si era limitato ad attribuire all per il tramite di allegazioni generiche, irrilevanti e non veritiere, Pt_1
7 la responsabilità circa i fatti contestati, riportando peraltro l'infondata circostanza secondo cui non avrebbe avuto notizia delle direttive impartite dalla direzione, sostanzialmente cadendo in contraddizione, dal momento che nel tentativo di negare le sue responsabilità e di addossarle alla società non aveva potuto comunque negare che tutto il personale impiegato nel centro di US fosse tenuto ad adoperare una PE vigilanza rafforzata sul paziente circostanza questa più volte riportata nel ricorso introduttivo del giudizio
- per esempio alle pagine 9 e 10 e poi alle pagine 12 e 16 - in cui aveva fatto riferimento alle peculiari cautele PE previste per il paziente n ragione delle patologie dal medesimo sofferte e del temperamento sessualmente disinibito dello stesso.
Essendo quindi pacifico, in forza delle sue stesse evidenze documentali, che egli il 17 gennaio 2023 non aveva esercitato la sorveglianza dovuta nei confronti dei pazienti a lui affidati, non prestando il livello di vigilanza richiesto, alla luce delle pacifiche risultanze documentali, ha dedotto l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la giusta causa di licenziamento a fronte di una condotta omissiva riconducibile a quelle punibili con il licenziamento disciplinare dal CCNL AIAS secondo gli artt. 68 e 69.
Ed una volta acclarata la sussistenza, la gravità e la rilevanza giuridica della condotta addebitata all'appellato, il primo giudice secondo l' avrebbe dovuto ritenere la manifesta proporzionalità della sanzione Pt_1 espulsiva irrogata rispetto alla gravità dei fatti commessi dal lavoratore, a prescindere dalle indicazioni presenti nel CCNL, meramente esemplificative, essendo comunque consentito al datore di lavoro di adottare la sanzione espulsiva in presenza di una violazione del vincolo fiduciario tale da impedire, come nel caso di specie, la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, tanto più che la contrattazione collettiva non Pt_1 aveva ricollegato alle condotte poste in essere dal lavoratore, ed a lui contestate, alcuna sanzione conservativa.
Ancora, secondo l'appellante, il primo giudice aveva errato sull'onere della prova, laddove aveva pronunciato la sentenza in assenza di riscontri probatori, non ammettendo ed espletando i mezzi di prova dedotti da senza considerare che l'indispensabilità dell'ammissione e dell'espletamento di tali mezzi di prova CP_1 risultava “perdurantemente sussistente vieppiù se si considerava la contumacia della nel primo grado del Parte_1 giudizio”, al fine “di consentire il rispetto del principio della ricerca della verità processuale” dal momento che le risultanze dell'istruttoria avrebbero potuto consentire l'accertamento della verità storica dei fatti e confermare la piena sussistenza dell'invocata giusta causa, rappresentando di voler dedurre in questo grado del giudizio
“una propria autonoma prova testimoniale” e di confidare nella sua ammissione “in ragione della manifesta ingiustizia della sentenza gravata in tema di ripartizione dell'onere probatorio”.
L'appellante ha poi dedotto nullità, inesistenza e comunque illegittimità della porzione di sentenza impugnata in ragione della sua evidente carenza motivazionale, perché palesemente priva di tutti gli elementi idonei a far comprendere non solo il ragionamento sotteso alle decisione, ma anche quale fosse il fondamento della decisione di non procedere con gli atti “di cognizione probatoria previsti dalle disposizioni in materia processuale richiesti dall'allora ricorrente”, di fatto contravvenendo al disposto dell'art. 115 c.p.c. senza neppure indicare le ragioni per cui aveva assunto la determinazione di ignorare le deduzioni probatorie di parte ricorrente e omettendo di decidere “iuxta alligata et probata”.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda del lavoratore o, in via subordinata, l'ammissione delle prove testimoniali e documentali autonomamente dedotte in questo grado
8 del giudizio
Infine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, l'appellante ha dichiarato di voler proporre eccezione di aliunde perceptum vel percipiendum, per ottenere la detrazione dall'indennità risarcitoria degli
“emolumenti che l'appellato non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, tra i quali, redditi da lavoro autonomo o subordinato percepiti successivamente alla data del licenziamento e fino alla decisione del giudizio”, ed ha perciò domandato alla corte di “ordinare al ricorrente di esibire i modelli della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2022
e seguenti;
copia delle buste paga o delle fatture relative ai rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorsi aliunde fin dalla data del licenziamento”; copia dei suoi estratti contributivi e della scheda professionale aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego”.
*
I motivi posti a fondamento dell'appello, che pure il collegio ritiene ammissibile per le ragioni di seguito esposte, e che data la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Rileva, infatti, il collegio che l'appello deve essere esaminato nel merito sulla preliminare premessa che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di e fondata sul richiamo agli artt. 348 CP_1 bis e 436 bis c.p.c., è stata disattesa dalla Corte già con la scelta, effettuata alla prima udienza fissata per il giorno 3 luglio 2024, di disporre l'acquisizione d'ufficio di alcuni documenti, senza pronunciare l'ordinanza di inammissibilità invocata.
Deve anche escludersi, a parere del collegio, che sia stata violata la previsione dell'art. 434 c.p.c. dato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che ha dedotto che avrebbe omesso di indicare il capo Pt_1 della sentenza di primo grado che intendeva impugnare e di indicare singolarmente i motivi di censura, il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, quale previsto dall'art. 434 c.p.c., può ritenersi soddisfatto dall'appello, diffuso nelle argomentazioni, contenute in diversi capi di impugnazione (capi da IV a VI alle pagg. 14/18), che investono in modo evidente la decisione censurata nella sola parte in cui ha ritenuto ingiustificato il recesso.
Nel caso specifico, infatti, l'atto di appello contiene una critica mirata alla parte della sentenza che ha ritenuto ingiustificato il recesso, in linea con i principi che governano la materia secondo cui “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza), esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi” (cfr. Cass. n. 23742/2004, n. 21566/2017) e nel riprodurre gli atti li accompagna ad una parte espositiva, che contiene una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (cfr: Cass. Sez. U, ord. n.4324 del 24/02/2014; Cass. ord. n. 20393 del
22/09/2009).
9 Va, infine, ricordato che la sentenza impugnata non risulta contestata da nella parte in cui ha escluso CP_1 la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento intimato a e negato il diritto al TFR, pur Controparte_1 maturato, e che su tali due punti è quindi ormai passata in giudicato.
La principale censura attiene, infatti, a quella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte del datore di lavoro, rimasto contumace, e che ne avrebbe avuto l'onere, l'onere di allegare e provare la sussistenza del giustificato motivo di recesso, errando nello statuire perciò nel senso dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento, benché questa fosse provata per tabulas, dal momento che, pur “ferme le considerazioni esplicitate dal primo giudicante in ordine al rispetto dell'onere probatorio in capo alla datrice di lavoro, dalle mere difese riportate nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge con lampante evidenza la sussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo”, valorizzando invece, erroneamente, la contumacia della convenuta e non considerando che non aveva mai negato il CP_1 verificarsi dei fatti contestati, al contrario affermando di essere stato ben a conoscenza della situazione del PE paziente affetto da gravi patologie psichiatriche, del suo comportamento sessualmente disinibito e quindi della necessità di un'attenta sorveglianza nei suoi confronti, così confermando il mancato esercizio da parte sua della “benchè minima diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
Le ammissioni contenute in tal senso nelle pagine 9, 10, 12 e 16 del ricorso avrebbero ben dovuto portare il PE Tribunale a rilevare che il ricorrente era consapevole del temperamento del paziente e che doveva riservargli una vigilanza molto attenta, tanto più che i documenti dimostravano che il 17 gennaio 2023, quando PE PE_ aveva posto in essere condotte moleste nei confronti della paziente non aveva esercitato la dovuta sorveglianza nei confronti dei pazienti a lui affidati e che, come contestatogli, aveva realizzato una condotta così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con manifesta proporzionalità della sanzione irrogata.
Ed invece la sentenza, secondo l'appellante, era del tutto immotivata, soprattutto con riferimento alle ragioni per cui si era deciso di “non procedere con gli atti di cognizione probatoria”, e cioè senza espletare i mezzi di prova dedotti da che avrebbero consentito il rispetto del principio della ricerca della verità materiale. CP_1
*
Ciò premesso, il collegio non condivide la prospettazione della società appellante e ritiene che la sentenza sia frutto di una corretta valutazione degli oneri sia assertori che probatori gravanti sulle parti, oltre che sorretta da un'adeguata motivazione nel ritenere non dimostrata la giusta causa di recesso, la cui sussistenza non avrebbe potuto essere ricavata né per tabulas, né attraverso l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti tempestivamente dal ricorrente, che non avrebbero potuto confermare la condotta contestata al lavoratore e da questi strenuamente negata, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante. PE E' vero che il ricorrente ha riconosciuto che era un grave paziente psichiatrico, che teneva regolarmente comportamenti violenti e da ultimo anche sessualmente orientati, in modo compulsivo, nei confronti di individui di sesso sia maschile che femminile, compresi gli operatori del centro e che nel corso degli ultimi anni era stato spesso ricoverato per i suoi comportamenti pericolosi presso il reparto psichiatrico di diversi ospedali del territorio, come segnalato dagli stessi educatori nelle relazioni di servizio redatte (doc. 11 prodotto da , così come è vero che aveva specificato nel ricorso introduttivo del giudizio che, a fronte CP_1 CP_1
10 PE delle condotte o delle reazioni violente del paziente tutti gli operatori erano sempre molto attenti nella sua sorveglianza (così il ricorso a pag. 16), nonché che l'associazione, in assenza di una distinzione dei reparti maschili e femminili, o di allarmi, era ben conscia di questa situazione tanto da avere richiesto agli operatori, durante il periodo festivo tra il 2022 ed il 2003, una particolare attenzione nella sorveglianza dei pazienti (doc.ti
13/14 di , ma è altresì vero che ha strenuamente contestato, in coerenza con i documenti allegati CP_1 CP_1 al ricorso, di aver realizzato le condotte oggetto dell'addebito disciplinare e che la prova dal medesimo dedotta nel giudizio di primo grado nulla avrebbe consentito di provare in tal senso, come può evincersi da un'attenta lettura delle deduzioni istruttorie contenute nei numerosi capi riportati alle pagine da 34 a 40 del ricorso di primo grado, dalle quali non emerge alcuna ammissione della condotta contestata, essendo invece evidente che ciascun capo mira a provare l'esatto contrario, che non può neppure dirsi provata documentalmente.
Ciò che l'associazione aveva infatti contestato a - dopo avere ricordato che i gravi fatti di Controparte_1 PE_ PE natura sessuale accaduti ai danni della paziente ad opera del paziente nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 2023, erano stati appuntati nel registro delle consegne degli OSS da e PEsona_4 PE_5
, operatori socio sanitari in servizio quella notte e posto che a seguito di tale episodio il direttore
[...] sanitario, , in data 16 gennaio 2023, aveva fornito rigide indicazioni volte ad evitare PEsona_1 PE l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile, così da scongiurare il compimento di molestie ai loro danni - è il fatto che, come a dire dell' avrebbe segnalato il 17 gennaio 2023 il direttore sanitario , Pt_1 PE_1 con nota a sua firma, quel giorno , “nell'accedere al salone socio riabilitativo B”, tra le ore 9 e le ore 11.30, PE_1 dove prestava servizio, avesse “potuto vedere il paziente seduto accanto alla paziente CP_1 PEsona_2 [...]
che si trovava contenuta su una sedia a rotelle in ragione dei gravi disturbi comportamentali tendenti PEsona_3 all'autolesionismo da cui risulta affetta”, in contrasto con le direttive da lui impartite il giorno prima, che infatti PE PE aveva domandato a “per quali ragioni si trovasse pericolosamente vicino alla paziente , domanda CP_1 alla quale avrebbe risposto ammettendo “candidamente non solo che si fosse verificato l'avvicinamento ma CP_1 PE anche che ancora una volta il paziente aveva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti ed aveva toccato reiteratamente il corpo della paziente . PEsona_3
Tale condotta era stata poi ricondotta dall'associazione alla violazione del precetto di cui agli artt. 68 e 69, lett.
c), g), a.a) e c.c.) del nuovo CCNL AIAS, riferiti il primo ai doveri del personale, con specificazione del comportamento che il dipendente era obbligato a tenere ed il secondo ai provvedimenti disciplinari, specificamente precisando che incorre nei provvedimenti disciplinari dal richiamo verbale alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni (punti da 1 a 4 dell'art. 69), il dipendente che, per quanto richiamato nella contestazione mossa, “commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati” (lettera c), o “compia in genere atti che possono arrecare pregiudizi all'economia, all'ordine e all'immagine dell'associazione” (lettera g), mentre nella sanzione disciplinare del licenziamento si incorre “nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità” (lettera a.a) e “in caso di recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco degli ultimi dodici mesi” (lettera c.c), oltre che alla violazione degli ordinari civici doveri ed a quelli di correttezza, buona fede e diligenza da tenersi nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ebbene di tali addebiti non può dirsi affatto raggiunta la prova, per tabulas, cioè alla luce della documentazione
11 tempestivamente prodotta dal lavoratore e neppure alla luce di quella non tempestivamente prodotta dall'associazione, che ha scelto di restare contumace nel giudizio di primo grado ed è quindi incorsa nelle note preclusioni di legge, ma successivamente acquisita dal collegio nell'esercizio dei doverosi poteri d'ufficio ed al fine della ricerca della invocata verità processuale, perché menzionata specificamente nella nota di addebito disciplinare prodotta da (doc. 6) - e cioè il registro delle consegne degli OOS, limitatamente alla notte CP_1 tra il 14 ed il 15 gennaio 2023 - che menziona anche una delle segnalazioni a firma del direttore sanitario PE_1
del 17 gennaio 2023.
[...]
Il registro degli OSS riporta nella consegna della notte del 14 gennaio 2023 effettivamente che gli operatori socio sanitari di turno, e , mentre facevano il giro di controllo al centro infermeria avevano PE_5 PE_2 PE_ trovato il paziente che usciva dalla camera di e e che, dopo averlo incontrato, erano PE_6 CP_2 PE_ entrati nella stanza e avevano trovato “ con la tuta strappata e la maglietta sollevata (intorno alle 04:30)”, PE mentre nella consegna della mattina del 15 gennaio 2023 si legge, con riferimento al paziente “leggere la consegna della notte” ed in quella del pomeriggio del 15 gennaio 2023 “vedi consegna infermieristica”.
in merito, ha documentato di non essere stato presente nella struttura nella notte tra il 14 ed il 15 CP_1 gennaio 2023, rilevando di avere ricoperto il turno regolarmente nel pomeriggio del 15 gennaio 2023, per poi fruire del riposo settimanale il giorno 16 gennaio 2023 (doc. 10), quando a dire dell' e di questi Pt_1 PE_1 PE avrebbe fornito agli operatori rigide indicazioni – verbali - volte ad evitare l'avvicinamento del pazienti di sesso femminile, giorno in cui non è contestato che fosse assente ed ha anche segnalato fin dal CP_1 principio di avere appreso dei gravi episodi accaduti nei giorni precedenti soltanto la mattina del 17 gennaio
2023, in occasione dell'ingresso del dottor all'interno della sala B in cui si lavorava quel giorno PEsona_1 in turno, precisando che solo in quell'occasione gli aveva dato raccomandazioni in merito al paziente PE_1 PE chiedendogli di prestare particolare attenzione al suo comportamento, circostanza nella quale gli aveva PE PE_ precisato che i era avvicinato anche quella mattina alla paziente nel tentativo di toccarla, ma che era stato prontamente fermato dal suo intervento.
E nella prima difesa utile in questo grado del giudizio, ha altresì riconosciuto che il registro degli OSS acquisito d'ufficio dal collegio, menzionato nella contestazione disciplinare quale unica fonte di conoscenza della violenza sessuale consumata nel centro di US nella notte fra il 14 ed il 15 gennaio 2023, ma non delle direttive asseritamente impartite da - verbalmente - il 16 gennaio 2023, quando pacificamente egli non PE_1 era in servizio o presente nella struttura, effettivamente riportava un episodio al quale non aveva assistito, ma ha in ogni caso anche precisato, e senza incorrere in contestazione alcuna da parte di che il registro delle Pt_1 consegne degli OSS è differente da quello degli educatori, trattandosi di registro che gli operatori socio sanitari redigono quotidianamente annotando i fatti salienti verificatisi durante il turno e di cui solo gli operatori socio sanitari, e non gli educatori, sono tenuti a conoscere il contenuto.
Agli educatori è risultato, quindi, fare capo uno specifico e differente registro delle consegne, che tali figure professionali hanno l'onere di compilare a fine turno e di leggere al momento in cui entrano in servizio perché contengono le note redatte dai colleghi che hanno coperto i turni precedenti (così nella note in data 20 CP_1 settembre 2024), non essendo invece risultato che l' avesse mai previsto uno specifico obbligo degli Pt_1 educatori di visionare i registri degli OSS, solo a tali figure riservati, neppure specificamente allegato con il
12 ricorso in appello.
E di ciò egli, fin dal principio, aveva dato prova producendo una parte di quel registro degli educatori (doc. PE 11) per evidenziare le precedenti condotte cui erano stati esposti gli educatori ad opera del paziente registro la cui esistenza non è stata mai messa in dubbio dall'associazione appellante che, a dire il vero, neppure in questo grado del giudizio, e dopo le osservazioni del lavoratore in merito, ha ritenuto di dover contestare che l'educatore fosse tenuto a consultare solo il proprio registro professionale, come sostenuto da essendosi limitata ad affermare in proposito che aveva l'obbligo di consultare il registro degli CP_1 CP_1 operatori socio sanitari e che perciò non poteva non essere a conoscenza dell'aggressione subita dalla paziente PE_ PE ad opera del note del 18 ottobre 2024), senza indicare specifiche circostanze idonee a provare di fatto l'esistenza di un siffatto obbligo, benchè contestato da non soccorrendo in tal senso neppure i capi di CP_1 prova riferiti nel ricorso in appello al registro delle consegne, che gli operatori, secondo le istruzioni operative del manuale di qualità, erano tenuti a verificare, che non tiene conto dell'esistenza di registi delle consegne distinti per categorie professionali, operatori socio sanitari ed educatori (capi 15/16).
Deve, perciò, ritenersi privo di rilievo probatorio il riferimento ad registro delle consegne di categorie professionali diverse dalla sua, quello degli OSS, dato che l'associazione appellante non ha neppure domandato di provare che avesse avuto conoscenza di consegne presenti nei registri degli OSS o che CP_1 fosse tenuto a consultarli, prova tanto più necessaria posto che fin dal giudizio di primo grado aveva CP_1 rilevato di non avere ricevuto alcuna informazione o avviso di quanto avvenuto qualche notte prima o PE direttive in merito alla necessità di una più stringente vigilanza sul paziente dato che egli non era neppure in servizio il 16 gennaio 2023 quando, a dire della stessa associazione, avrebbe immediatamente PE_1 provveduto a reiterare le direttive aziendali già in essere, richiamando il dovere di vigilanza del personale dipendente nei confronti di pazienti e ad evidenziare l'esigenza di una più rigida sorveglianza riferita al PE paziente rivolgendo tale direttiva “oralmente”, e quindi a chi era presente quel giorno, e cioè non a CP_1 assente nel turno del 16 gennaio 2023, in assenza di direttive scritte in tal senso, che la gravità dei fatti accaduti avrebbero reso necessarie al fine di evitare il ripetersi degli incresciosi episodi accaduti (a indicazioni orali fa riferimento la nota a firma di del 17 gennaio 2023 di cui al doc. 8 prodotto da . PE_1 Pt_1
Né dirimente in tal senso si profilerebbe - anche qualora fosse ritenuta una produzione ammissibile d'ufficio benchè tardiva, che viene qui comunque utilizzata per quanto favorevole per il lavoratore - una volta appurato che non era presente il 16 gennaio 2023 nella struttura, la segnalazione dattiloscritta a firma di CP_1 PE_1
indirizzata il 17 gennaio 2023 alla direzione di prodotta dall'appellante nella quale, se
[...] Pt_1 Pt_1 si prescinde dalla singolare aggiunta riportata a penna nell'oggetto, e si bada solo al contenuto, nulla viene detto in merito ad presunto comportamento inadeguato ascritto all'operatore , in contrasto con Controparte_1 presunte direttive impartite nei giorni precedenti dal datore di lavoro, di cui peraltro non vi è traccia in atti, rinvenendosi anzi nella stessa una sostanziale conferma della circostanza che fino a quel giorno non CP_1 avesse avuto cognizione di ciò che era accaduto nei giorni precedenti, tanto più se si considera la contestazione mossa da in proposito e che la società non ha neppure ritenuto di produrre, nell'ottica dell'accertamento CP_1 dell'invocata verità processuale, il distinto registro degli educatori dei giorni 15 e 16 gennaio 2023, la cui esistenza è stata documentata in atti dal lavoratore.
13 Ed in proposito è anche significativo che l'associazione, nel dedurre prova in merito a circostanze ritenute dirimenti perché finalizzate all'accertamento della verità processuale, si sia limitata a domandare genericamente di provare che “il registro delle consegne è uno strumento previsto dalle istruzioni operative del manuale di qualità e viene utilizzato per il passaggio di notizie, informazioni, accadimenti tra gli operatori in servizio su un turno agli operatori operanti sui turni successivi” (capo 15 a pag. 24 del ricorso in appello), e che “gli operatori, ogni giorno e in particolar modo in caso di assenza nelle giornate precedenti, sono tenuti ad aggiornarsi sulle vicissitudini che hanno interessato i pazienti del Centro mediante le informazioni riportate dagli operatori dei turni precedenti”, senza adeguatamente rappresentare l'esistenza di diversi registri delle consegne, distinti per tipologia di operatori, benché del registro degli educatori avesse dato notizia, seppure ad altri fini, con la produzione del documento
11, già dal primo grado del giudizio e benchè dello stesso abbia cercato di avvalersi in Controparte_1 Pt_1 questo grado del giudizio, producendone con il ricorso in appello solo una parte, che si ferma significativamente al 14 gennaio 2023 (doc. 9 , dopo avere più volte lamentato la mancata ricerca della Pt_1 verità processuale. PE La segnalazione di poi riporta che quella mattina l'ospite “nonostante la raccomandazione e le PE_1 segnalazioni fatte oralmente al personale sul suo reiterare un comportamento disinibito rivolto verso l'altra ospite dello stesso gruppo, sig.ra – si comprende riferendosi all'episodio verificatosi nella notte tra il 14 ed il 15 CP_3 gennaio 2023 e a direttive a suo dire verbalmente impartite il 16 gennaio 2023 al personale presente (così Pt_1 nella contestazione disciplinare e lo stesso nell'altra nota redatta il 17 gennaio 2023), ma senza affatto PE_1 precisare le avesse ricevute anche che quel giorno non era in servizio – “al mio arrivo era seduto vicino a CP_1 PE lei”, aggiungendo che “poco dopo l'educatore sig ha avvisato che il sig aveva reiterato l'atto di toccare il PE_7 corpo della sig.ra” e che aveva quindi “provveduto a raccomandare al sig. di tenere i due ospiti a distanza PE_7 tale da impedire i comportamenti inopportuni del sig (doc. 11 , che nulla dice di un comportamento CP_4 Pt_1
“inadeguato” come quello poi contestato a né smentisce quanto fin dal principio rappresentato da CP_1 PE PE_ ovvero che quel giorno vesse effettivamente reiterato il tentativo di toccare la paziente ma CP_1 che non fosse riuscito nel suo intento grazie al suo tempestivo intervento (così anche nelle difese svolte in sede disciplinare, riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), non avendo neppure PE_1 rappresentato nel testo scritto che quel giorno avesse tenuto un comportamento tanto grave da CP_1 PE integrare una colpevole omissione nella vigilanza di per la quale avrebbe dovuto censurarlo nell'immediatezza, che emerge solo da quanto aggiunto a penna nella citata nota, ma al contrario serenamente scrivendo di avere a quel punto “provveduto a raccomandargli”, cioè ad informarlo, come era logico aspettarsi data la sua assenza del giorno precedente, di tenere i due ospiti a distanza tale da impedire i comportamenti PE inopportuni del paziente
Nel testo dattiloscritto della nota, quindi, sono assenti riferimenti a condotte del lavoratore dotate di rilevanza disciplinare, anche minima, quali quelle poi descritte dalla datrice di lavoro nella contestazione mossa, e se nella nota vi è riferimento a direttive impartite oralmente al personale in servizio, peraltro pacificamente date in un giorno, quello del 16 gennaio 2023, in cui non era in servizio perché godeva del riposo settimanale, CP_1 nella stessa non vi è invece traccia che una simile direttiva sia stata data prima di quella mattina a o CP_1 che sia stata riportata per iscritto nei registri delle consegne degli OSS e degli educatori, né sul punto sono
14 state formulate deduzioni istruttorie.
Ed in tal senso non solo è significativo, e comunque non dirimente nel senso ipotizzato dall'appellante,
l'utilizzo da parte di del verbo raccomandare, che certamente non sottende un rimprovero per un PE_1 comportamento poi ritenuto tanto grave da motivare il licenziamento intimato, ma anche la circostanza che nessuna deduzione istruttoria sia stata formulata in merito alle pretese direttive verbalmente impartite il giorno 16 gennaio da agli operatori, educatori compresi, presenti nella struttura ed alla circostanza PE_1 che ne avesse avuto reale cognizione prima della mattina del 17 gennaio 2023, quando aveva ripreso CP_1 servizio dopo un giorno di assenza, e avesse perciò consapevolmente voluto operare in contrasto rispetto alle direttive ricevute, essendo al contrario documentato che aveva, solo a quel punto, ricevuto raccomandazioni PE PE_ da , dopo che gli aveva riferito dei tentativi di di toccare la paziente verificatisi in sua PE_1 presenza, come dimostra anche il fatto che le deduzioni istruttorie formulate con l'atto di appello siano mirate PE a dimostrare una consapevolezza della pericolosità dimostrata da n precedente ai fatti contestati, CP_1 che peraltro stride nei termini fatti oggetto di censura con il tenore della seconda segnalazione fatta da PE_1 il 17 gennaio 2023 all'associazione (doc. 8), che viene qui utilizzata per quanto di favorevole dice per il PE lavoratore, nella quale è testualmente affermato che in precedenza non aveva mai posto in essere PE_ comportamenti analoghi a quelli perpetrati nella notte del 15 gennaio 2023 ai danni della (“saltuarie manifestazioni di comportamento sessualmente disinibito, ma non ha mai compiuto atti analoghi in passato” ha scritto
). PE_1
E nessuno dei documenti prodotti conferma che già dal 15 gennaio 2023 la datrice di lavoro avesse provveduto a reiterare – in modo più stringente - le direttive aziendali già in essere e ad informare il personale della PE vicenda di risalendo tale informazione, per espressa ammissione contenuta nella contestazione disciplinare dell'associazione, alla data del giorno 16 gennaio 2023, che è indicata come quella in cui il direttore sanitario, , avrebbe fornito “oralmente” al personale presente indicazioni più severe, volte ad PEsona_1 PE evitare l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile, come dal medesimo attestato nella nota del 17 gennaio 2023 di cui al documento 11 (né su tale specifico punto, a dire il vero, risultano formulate Pt_1 deduzioni istruttorie).
Alla luce di tali considerazioni, quindi, deve escludersi che possa dirsi provata per tabulas la sussistenza della giusta causa di recesso, che emergerebbe dalle difese riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dallo stesso lavoratore, essendo rimasto privo di supporto probatorio, anche a causa della scelta dell'associazione di rimanere contumace nel giudizio di primo grado - che le ha precluso di onorare i propri oneri prima assertori e poi probatori, peraltro pacifici tra le parti, come giustamente rilevato dal primo giudice
- non solo che fosse consapevole di quanto accaduto nei giorni in cui era assente e delle rigide CP_1 indicazioni asseritamente impartite verbalmente dalla direzione sanitaria agli operatori presenti in servizio già prima del 17 gennaio 2023 e che avesse quindi consapevolmente contravvenuto alle rigide indicazioni che PE sarebbero state oralmente impartite, in sua assenza, il 16 gennaio 2023 al personale in merito al paziente dal direttore , come ascrittogli. PE_1 PE Né può giungersi all'affermazione di tale consapevolezza sul presupposto che il paziente già da tempo dovesse essere strettamente sorvegliato per i suoi comportamenti compulsivi e talvolta sessualmente orientati,
15 essendo un paziente ben noto agli operatori per le sue violente condotte, tanto che gli era riservata una vigilanza molto attenta, come affermato dallo stesso data la rilevante gravità dei fatti verificatisi nella CP_1 notte del 15 gennaio 2023, per come ricostruiti dall' che sembrerebbero essere sconfinati in quello che può Pt_1 PE essere definito uno stupro vero e proprio, evidentemente inaspettato se si considera che lo ha potuto perpetrare quando la sorveglianza era delegata a ben due operatori socio sanitari presenti nel turno notturno,
e che aveva costretto ad imporre ulteriori ed ancora più rigide prescrizioni, mirate però ad evitare Pt_1 PE PE_ l'avvicinamento di solo a pazienti di sesso femminile, ed in particolare alla paziente come non era mai stato fatto prima, per evitare che realizzasse molestie nei loro confronti.
E che fosse una condotta inattesa anche rispetto al suo solito operare lo dimostra sia il fatto che abbia colto di PE sorpresa i due OSS presenti nel turno notturno, che erano tenuti al pari degli educatori a tenere otto stretta PE sorveglianza, sia il fatto che lo stesso direttore sanitario avesse attestato il 17 gennaio 2023 che n PE_1 passato mai aveva compiuto atti analoghi, di siffatta gravità (doc. 8 , avendo manifestato gravi disturbi Pt_1 comportamentali, ma solo “saltuarie manifestazioni di comportamento sessualmente disinibito”, mai prima però sfociate in una violenta aggressione a sfondo sessuale come quella avvenuta il 15 gennaio 2023.
Nessuno degli atti di causa dimostra poi che avesse omesso, il giorno 17 gennaio 2023, nella CP_1 consapevolezza degli stringenti ordini aziendali verbalmente impartiti il 16 gennaio 2023 e volutamente disattendendo gli stessi, di esercitare la “benché “minima sorveglianza” nei confronti dei pazienti a lui affidati, non prestando neppure un minimo livello di vigilanza, come avrebbe dovuto in ragione delle sue peculiari mansioni lavorative, secondo quanto imputatogli dalla società, trattandosi di affermazione non contenuta neppure nella citata nota del 17 gennaio 2023 a firma del dottor , che si è limitato più semplicemente PE_1 PE PE_ ad attestare di avere rinvenuto eduto vicino alla signora e di avere appreso da che egli aveva CP_1 PE_ nuovamente cercato di toccare il corpo della signora condotta a fronte della quale si era limitato PE_1
a raccomandare a come a suo dire aveva fatto il giorno prima con il restante personale presente nella CP_1 PE struttura, di tenere i due ospiti a distanza in modo da impedire a comportamenti inopportuni del paziente
Nella sostanza, quindi, il primo motivo di appello, secondo cui la sussistenza della giusta causa potrebbe evincersi dai documenti prodotti e dalle difese formulate da , per le ragioni sopra evidenziate risulta CP_1 privo di fondamento, dovendosi escludere che sia risultata provata nel caso di specie una condotta ricompresa tra quelle punibili con il licenziamento disciplinare dal CCNL AIAS, ai sensi degli invocati articoli 68 e 69.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, dopo avere distinto gli oneri probatori gravanti sulle parti - ricordando che è il lavoratore a dover offrire allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione di impugnazione del licenziamento e cioè dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'esistenza di un atto dismissivo dello stesso che si assume illegittimo, mentre compete al datore di lavoro provare l'esistenza di una valida causa di recesso - ha poi concluso che l'associazione convenuta, restando contumace, non aveva assolto l'onere, primario, di allegare e successivamente di provare la sussistenza della giusta causa di recesso nei termini indicati nella contestazione disciplinare, non consentendo perciò al Tribunale di valutare la sussistenza della stessa ed intimando quello che era risultato, in quel grado del giudizio, un licenziamento illegittimo.
E lo ha fatto con una motivazione che, pur succinta, risulta perfettamente adeguata con quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, evidentemente ritenendo che a fronte delle spiegazioni offerte da CP_1
16 soprattutto in merito al momento in cui aveva appreso, per la prima volta, dei gravi fatti accaduti nei giorni precedenti e in cui aveva avuto conoscenza delle nuove e più stringenti raccomandazioni impartite dal direttore sanitario, che aveva fatto risalire al 17 gennaio 2023, non fosse emersa alcuna alternativa a tale spiegazione, che sarebbe stato onere dell'associazione convenuta offrire, che restando contumace non aveva quindi onorato non solo i propri oneri probatori, ma ancor prima i propri oneri assertori, essendo evidente che a fronte delle contestazioni mosse a era solo ad avere l'onere processuale di provare la fondatezza CP_1 Pt_1 degli addebiti e a dover provare i fatti fondanti la responsabilità disciplinare del lavoratore.
E si comprende, dal tenore della motivazione, che il primo giudice ha valutato che a diversi risultati non si sarebbe neppure giunti qualora fossero stati ammessi i mezzi istruttori richiesti da contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dalla difesa appellante, che sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori ha fondato uno specifico motivo di appello.
Va in proposito, infatti, considerato che il lavoratore aveva puntualmente contestato il fatto storico, che aveva ricostruito in modo incompatibile con quello posto a fondamento della contestazione disciplinare, dispiegando nel ricorso tutta una serie di argomentazioni (oneri assertori) e supportandole con specifici capi di prova (oneri probatori), formulati in positivo ma evidentemente per giungere alla negazione dei fatti in ciascun capo riportati perché contestati nel ricorso, che non è dato comprendere, dato che l' non lo ha specificamente Pt_1 spiegato, in che modo avrebbero potuto portare a supportare la motivazione posta a fondamento del recesso, se si considera che gli stessi sono fondati su una prospettazione esattamente contraria a quella dell'associazione appellante, che sarebbe stato comunque onere del datore di lavoro smentire al fine di provare l'esistenza di una valida causa per il licenziamento, onorando i propri oneri assertori, oltre che probatori, cosa che non partecipando al giudizio di primo grado, non ha fatto, così rinunciando a dimostrare la Pt_1 legittimità del provvedimento sanzionatorio, che avrebbe richiesto prima una compiuta allegazione e poi la dimostrazione dei fatti contestati, e lo dimostra il tenore letterale dei capi di prova dedotti dal lavoratore, che per la gran parte risultano fondati su circostanze di segno contrario rispetto alla prospettazione dell'associazione resistente (così per esempio i dirimenti capi 13 e 14).
E a considerare che anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento, dal momento che può porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato, ciò comunque presuppone che dalle risultanze di causa emerga che il licenziamento era giustificato (Cass. n. 3961/1996 e le conformi successive), come non avvenuto nel caso di specie in cui la prospettazione del lavoratore ha trovato conferma nei documenti dal medesimo prodotti ed anche nella documentazione prodotta da che non consente di ritenere affatto provato il Pt_1 comportamento omissivo e volutamente negligente addebitato al lavoratore, in contrasto con le direttive aziendali, ma al contrario supporta nella convinzione che i fatti si siano verificati in termini ben differenti da come contestati.
E di ciò ha correttamente tenuto conto il primo giudice, come si comprende dalla motivazione della sentenza, laddove dopo avere sottolineato gli oneri di ciascuna delle parti, valutate evidentemente le allegazioni anche documentali di parte ricorrente, ha poi non solo ritenuto la causa matura per la decisione, implicitamente
17 rigettando le istanze istruttorie del lavoratore, ma ha anche tratto la conclusione della mancata prova da parte dell'associazione, rimasta contumace, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, evidentemente escludendo che la documentazione allegata dal lavoratore, al pari delle relative deduzioni istruttorie, fosse idonea a dimostrare la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, certamente contestata e non ammessa da e ritenendo che le stesse non potessero quindi supplire all'onere probatorio gravante sulla CP_1 parte datoriale, anche perché, se la contumacia non comporta automatica soccombenza, neppure consente di ritenere provati i fatti che la parte assente avrebbe dovuto prima compiutamente allegare e poi provare.
Ed il collegio ritiene la sentenza corretta anche sul punto dal momento che il primo giudice si è mosso nel rispetto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (cfr. Cass. n. 15502/2009 e n. 23194/2017), come accaduto nel caso di specie in ragione della scelta dell'associazione di rimanere contumace, dovendosi escludere per le ragioni già sopra evidenziate che dalle risultanze di causa sia emerso che il licenziamento era giustificato.
Né al mancato assolvimento degli oneri assertori, e conseguentemente di quelli probatori, da parte della associazione rimasta contumace potrebbe supplire il collegio, al fine della ricerca della verità processuale, attraverso l'ammissione della autonoma prova testimoniale, dedotta solo nel giudizio di appello dall'associazione datrice di lavoro, a fronte dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda, attraverso precisi oneri assertori e di indicare le prove di cui intende avvalersi.
Infatti, anche se il rigoroso sistema di preclusioni previsto dal legislatore può trovare un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, che deve garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti coinvolti - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, previsti ai sensi dell'art. 437, comma due, c.p.c., ove però siano indispensabili ai fini della decisione della causa, deve però considerarsi che tali poteri possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le stesse, come non è avvenuto nel caso di specie in ragione della scelta della associazione appellante di restare contumace (Cass. Sez. Un. n. 8202/2005 tra le tante e n. 20055/2016).
Alla luce di tali complessive ragioni ritiene, inoltre, il collegio che la sentenza, pur succintamente motivata, non sia affetta dalle lamentate carenze motivazionali, avendo il giudice chiarito il proprio percorso motivatorio, sottolineando che il lavoratore aveva offerto la piena prova degli elementi sui quali era fondata la sua domanda, onorando così i propri oneri assertori e probatori, mentre il datore di lavoro non aveva fornito prova alcuna, restando contumace, idonea a supportare la legittimità del licenziamento, implicitamente rigettando la deduzione di prova testimoniale fatta dal lavoratore, evidentemente ritenuta non dirimente, in mancanza di un apporto probatorio contrario da parte dell'associazione resistente, tanto più che gran parte delle circostanze oggetto di prova orale erano volte a dimostrare esattamente fatti di segno contrario rispetto alla prospettazione contenuta nei documenti emessi dall'associazione e prodotti dal lavoratore.
18 In conclusione, alla luce dei fatti così considerati e, in assenza di una prova contraria della datrice di lavoro, giustamente il Tribunale di primo grado ha ritenuto il fatto contestato, posto alla base della giusta causa del licenziamento, insussistente e irrilevante sotto il profilo disciplinare, tanto da annullare il provvedimento espulsivo e condannare l' alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento Pt_1 CP_1 dell'indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali ed assistenziali, con gli accessori di legge, come previsto dal novellato articolo 18, comma 4 della L. n. 300/1970.
Né può darsi corso all'eccezione di aliunde perceptum vel percipiendum, genericamente formulata dall'appellante,
e comunque contestata dal lavoratore, se si considera che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte,
“in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'“aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative” (cfr. Cass. n. 2499/2017 e 30330/2019), dal momento che l'eccezione non risulta supportata affatto dall'allegazione di circostanze di fatto specifiche o da indicazioni puntuali, ma si è risolta in una richiesta probatoria generica, dall'evidente finalità esplorativa.
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato con D.M. n. 147 del 2022, secondo i valori medi previsti dalla tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello per ciascuna fase (compresa la fase di trattazione/istruttoria che si è qui svolta), per le controversie di valore indeterminabile basso, devono essere perciò poste a carico dell' appellante, che è Pt_1 tenuta alla loro rifusione in favore di . Controparte_1
Sussistono, altresì, i presupposti processuali per ritenere l'appellante tenuto a versare nuovamente il contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 1263 in data 11 ottobre 2023 che, per l'effetto, conferma.
Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in complessivi 9.991,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori Controparte_1 dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228-2012.
Cagliari, 30 ottobre 2025
La Presidente relatrice
AR LU AR
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
AR LU AR PRESIDENTE RELATRICE
EL OI CONSIGLIERA
IO RU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 353 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
nella persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore , con sede in elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1
presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di Pt_1 procura speciale alle liti che si trasmette telematicamente su foglio separato unitamente al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in presso lo Controparte_1 Pt_1 studio dell'Avv. Roberto Matta che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale depositata nel fascicolo informatico del procedimento Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, n. R.G. 2561/2023
APPELLATO
Conclusioni: PE l'appellante: voglia la Corte “- in via principale: previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione accordata alla sentenza impugnata, inaudita altera parte, ovvero previa, se del caso, fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431 c.p.c. 3° comma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta dall'odierno appellato nell'ambito del giudizio di primo grado oltreché la prova testimoniale autonomamente dedotta nella presente sede di appello - in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PE l'appellato: Voglia la Corte“preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto in applicazione dell'art.
348 bis c.p.c., richiamato dall'art. 436 bis c.p.c., e dell'art. 434 c.p.c.; in subordine, dichiarare inammissibili le produzioni
e le istanze di prova dispiegate in atto di appello. Nel merito, laddove non fossero accolte le domande preliminari, rigettare
l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile, improcedibile o come meglio. Rigettare in ogni caso
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di Avvocato per questo grado di appello.”
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2023, aveva agito in giudizio davanti alla Sezione Controparte_1
Lavoro del Tribunale di Cagliari per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera datata
22 febbraio 2023 dall' , di cui era dipendente a tempo pieno e indeterminato dal 21 novembre 1989, Pt_1 inquadrato nel livello D3 del CCNL per i dipendenti dell con mansioni di educatore, adibito al servizio Pt_1 di psichiatria esistente presso il Centro di US, deducendo l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso e domandando l'applicazione delle tutele di cui al novellato art. 18 l. n. 300 del 1970.
Era infatti accaduto che il 21 gennaio 2023 la coordinatrice del centro, , gli avesse riferito a Testimone_1 voce che da quel giorno, e fino al 29 gennaio successivo, si sarebbe dovuto considerare in “ferie d'ufficio”, imposte cioè unilateralmente dal datore di lavoro, senza però fornirgli alcuna motivazione della scelta, con decisione poi confermata per iscritto da con nota n. 177 del 24 gennaio 2023 e con nota n. 203 del 28 Pt_1 gennaio 2023, che tali ferie aveva prorogato fino al 1 febbraio 2023, senza ulteriormente spiegarne le ragioni, né alcuna spiegazione egli aveva ricevuto quando, con pec del 30 gennaio 2023 a firma del suo difensore, rimasta priva di risposta, aveva domandato ad di esplicitare le ragioni del suo collocamento in ferie, Pt_1 segnalando che l'organico degli educatori nella struttura di assegnazione “non è tale da rendere necessaria una rotazione dei lavoratori con tale qualifica”, e che tra l'altro, era l'unico dipendente “al quale è stato imposto di stare in ferie”, con misura “estremamente afflittiva” per lui dato che, avendo già fruito delle ferie maturate nel 2022, gli avrebbe di fatto impedito “di fruire di giornate di riposo secondo le sue esigenze, posto che la scelta aziendale ha quasi dimezzato le ferie per l'intero anno in corso, pur essendo trascorso soltanto il primo mese del 2023”.
Il 31 gennaio 2023, aveva proseguito egli aveva invece ricevuto una nota di addebito disciplinare, prot. CP_1
n. 824-2023, con la quale l' gli aveva contestato che: “il 17 gennaio 2023, tra le ore 9 e le ore 11,30, durante Pt_1 il Suo turno di lavoro, il Dott. nell'accedere al Salone socio riabilitativo B, ove Lei prestava servizio, ha PEsona_1 potuto vedere il paziente seduto accanto alla paziente la quale si trovava contenuta su PEsona_2 PEsona_3 una sedia a rotelle in ragione dei gravi disturbi comportamentali tendenti all'autolesionismo da cui risulta affetta.
Considerato che tale vicinanza era contraria alle richiamate direttive aziendali, il Dott. Le domandava per quali PE_1 PE PE ragioni il si trovasse pericolosamente vicino alla paziente Di talché, Lei, candidamente ammetteva non solo che PE si fosse verificato l'avvicinamento ma anche che ancora una volta il paziente aveva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti ed aveva toccato reiteratamente il corpo della paziente , così violando “i PEsona_3 precetti dell'art. 68 e 69, lettere c, g, aa e cc, nonché gli ordinari doveri civici”, accompagnata dall'indicazione del termine di legge entro il quale rendere le opportune giustificazioni e dall'applicazione della” immediata sospensione cautelare e non disciplinare della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 70 dello stesso CCNL”.
A tale nota di addebito, aveva proseguito aveva risposto con nota del 2 febbraio 2023, nella quale CP_1 aveva rilevato l'infondatezza e la pretestuosità della contestazione disciplinare, segnalando che non PE PE_ corrispondeva al vero che i fosse seduto accanto alla paziente tanto più all'interno della sala B agli ospiti era assegnato un posto fisso dagli operatori unicamente a tavola, per consumare i pasti, mentre venivano PE lasciati liberi di muoversi all'interno del locale nel restante tempo e che i norma restava prevalentemente in piedi, spostandosi di continuo all'interno della sala.
Nell'occasione peraltro il direttore sanitario, recatosi in sala B, gli aveva richiesto di prestare particolare
2 PE attenzione al paziente adducendo a motivo gravi comportamenti tenuti da questi nei giorni precedenti,
PE che non aveva descritto nel dettaglio, essendosi limitato in quel momento a chiedergli se quel giorno vesse tenuto comportamenti sconvenienti, domanda alla quale egli aveva risposto precisando che, mentre era
PE PE_ impegnato ad occuparsi di un'altra paziente, i era avvicinato alla paziente nel tentativo di toccarla, in questo però prontamente fermato da lui che era l'unico educatore presente in sala. aveva altresì aggiunto che l'antefatto della condotta contestata si era verificato diversi giorni prima, e CP_1 cioè nelle prime ore del 15 gennaio 2023, quando egli non era al lavoro, così come non era presente al lavoro, perché fruiva del riposo settimanale, il 16 gennaio successivo, quando il direttore sanitario avrebbe fornito
PE rigide indicazioni volte ad evitare che i avvicinasse a pazienti di sesso femminile.
Ed infatti, aveva proseguito egli aveva appreso dell'esistenza dell'episodio del 15 gennaio solo quando CP_1 il direttore sanitario, il dott. , lo aveva raggiunto nella sala B, mentre svolgeva la sua PEsona_1 prestazione, senza avere mai in precedenza ricevuto segnalazioni in merito a particolari accorgimenti da PE adottare nei confronti del paziente di altri, con la conseguenza che nessuna violazione dei propri doveri PE professionali poteva essergli ascritta per non avere tenuto separato il paziente dalle pazienti di sesso femminile, separazione peraltro di fatto impossibile quando l'operatore era da solo, come era lui in quel momento, e doveva badare a numerosi ospiti, molti dei quali tenevano condotte violente o tentavano in continuazione di fuggire all'esterno dell'aula o della struttura.
Né, aveva segnalato potevano comunque essergli attribuite mancanze professionali in merito a CP_1 precedenti episodi a lui sconosciuti e a consegne a lui mai prima di quel momento riferite, dato che non aveva ricevuto relazioni di servizio o comunicazioni scritte in merito al fatto avvenuto il 15 gennaio, né specifiche direttive.
Dopo avere rammentato le difficoltà degli educatori, soprattutto nel gestire le reazioni violente del paziente PE ben note all'azienda, aveva quindi ribadito di non avere in alcun modo violato i propri doveri professionali, evidenziando che comunque le mancanze richiamate, con particolare riferimento alle voci a.a) e c.c) dell'art. 69 del CCNL, non potevano integrare mancanze di particolare gravità, non potendo essere nemmeno applicata la recidiva, in assenza di precedenti sospensioni, tanto più che erano contestate davanti al
Tribunale le sanzioni disciplinari che il datore di lavoro gli aveva in precedenza indirizzato.
Difettavano, pertanto, aveva rilevato i presupposti del licenziamento per giusta causa, che era CP_1 evidentemente frutto della volontà datoriale di utilizzare lo strumento disciplinare per colpire la persona del lavoratore, al di là della qualità del suo apporto professionale, esponendolo peraltro a gravi danni psicologici e ad un sensibile stress lavorativo.
Nonostante le predette giustificazioni, aveva rilevato l' a conclusione del procedimento CP_1 Pt_1 disciplinare, aveva confermato gli addebiti e disposto il provvedimento espulsivo con nota del 22 febbraio
2023, da lui ricevuta il 24 febbraio successivo.
Di tale licenziamento aveva dedotto l'illegittimità, evidenziando che erano note al datore di lavoro le CP_1 PE reazioni violente del paziente e le sua compulsive condotte sessualmente orientate, dato che erano estremamente frequenti e che per tale motivo gli operatori tutti erano sempre molto attenti alla sua sorveglianza, e che la struttura ospitante non aveva mai fatto nulla di quello che era nelle sue facoltà per
3 scongiurare episodi come quello verificatosi nella notte del 15 gennaio 2023, nonché la criticità della situazione di promiscuità tra i reparti maschile e femminile, in merito ai quali non esisteva alcuna valida distinzione, né alcun allarme che potesse allertare gli operatori presenti ed indurli ad intervenire tempestivamente, e tanto cioè era vero che proprio la datrice di lavoro aveva chiesto tra il mese di dicembre 2022 ed il mese di gennaio
2023 agli operatori una particolare attenzione nella sorveglianza dei pazienti durante il periodo festivo, con pretesa censurata addirittura dal sindacato con nota del 3 gennaio 2023.
Nonostante tale situazione l' era rimasto inerte, ed infatti non aveva adottato nei confronti degli operatori Pt_1 PE PE_ presenti al momento dello stupro consumato da ella struttura ai danni della paziente - e cioè gli OSS
e - alcuna iniziativa disciplinare, che aveva invece rivolto unicamente a PEsona_4 PEsona_5 PE che nessun ruolo aveva avuto nella vicenda, imputandogli la colpa di non aver impedito che il CP_1 PE_ potesse avvicinarsi alla paziente senza affatto considerare che non solo non era presente nella notte in cui si era consumata la violenza, ma che era anche assente per riposo il giorno successivo, quello in cui sarebbero state date oralmente le consegne agli operatori presenti in conseguenza dell'atto di violenza, dato che aveva ripreso il servizio solo il 17 gennaio 2023 ed era del tutto ignaro delle rigide indicazioni, volte ad PE evitare l'avvicinamento del a pazienti di sesso femminile, che il direttore sanitario avrebbe rivolto il 16 gennaio ai dipendenti, che non gli erano state neppure rappresentate il giorno 17 gennaio alla ripresa del servizio.
Nè poteva trascurarsi, aveva proseguito che per ogni classe di pazienti vi era solo un educatore per CP_1 turno, con la conseguenza che di fatto la pretesa del datore di lavoro di impedire ad un solo paziente la vicinanza con quelle di sesso femminile era del tutto inattuabile e la prova plastica di tale situazione risiedeva in un altro episodio che gli era stato contestato, nel quale era accusato di non aver impedito l'uscita dall'aula di una paziente poiché era impegnato a seguirne un'altra, senza tenere conto che egli, in quella occasione, aveva seguito quelle che in seguito avrebbe formalizzato come istruzioni all'educatore, ma era stato Pt_1 sanzionato per aver tenuto quella condotta, segno evidente della natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimatogli, mirato unicamente all'espulsione di un lavoratore sgradito, tanto più che nessun PE_ altro era stato sanzionato, neppure per il verificarsi della grave violenza sessuale ai danni della paziente e men che meno era stato licenziato.
Tutto ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Giudice, in via principale di accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimatogli dall' in quanto ritorsivo, discriminatorio e Pt_1 determinato da motivo illecito determinante, dichiarandolo nullo e/o annullandolo, ordinando alla convenuta l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannando l' al pagamento delle Pt_1 mensilità stipendiali maturate dalla data del licenziamento fino alla pronuncia, e al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con condanna al pagamento della relativa contribuzione.
In via subordinata, aveva chiesto di accertare, in ogni caso, l'annullabilità del recesso in difetto di giusta CP_1 causa, per sproporzione della sanzione o come meglio, dichiarando per l'effetto risolto il rapporto di lavoro e perciò di condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura Pt_1
4 ritenuta equa dal giudicante. aveva poi dedotto di avere subito, per effetto dell'illegittima condotta posta in essere dal datore di CP_1 lavoro, anche un grave danno di natura non patrimoniale, e cioè gravi disturbi psicologici, con croniche conseguenze di natura psichiatrica, come attestato dalle certificazioni mediche allegate agli atti, oltre che un pregiudizio alla sua qualità di vita, e conseguentemente un danno non patrimoniale di notevole rilievo ed incidenza, che avrebbe dovuto essere risarcito nella sua componente biologica e di danno dinamico relazionale in misura quantomeno pari al 15% di invalidità permanente, con condanna dell' alla corresponsione Pt_1 dell'importo, stimato a tale titolo, di euro 68.162,00 oltre all'ulteriore danno maturando da valutarsi e all'invalidità temporanea.
Il ricorrente aveva infine allegato di essere rimasto creditore nei confronti di degli importi di 24.055,25 € Pt_1 per stipendi non pagati e di 47.285,87 € per TFR maturato e, a fini istruttori, aveva anche dedotto CP_1 interrogatorio formale del legale rappresentante di e prova per testi sulle circostanze di fatto esposte Pt_1 nel ricorso, oltre che consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, quale conseguenza della condotta del datore di lavoro e procedere alla quantificazione dello stesso.
*
L' nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si era costituita in giudizio ed era stata, Pt_1 perciò, dichiarata contumace dal Tribunale che, all'udienza del 11 ottobre 2023, dopo avere richiamato gli artt.
103, 104 e 279 c.p.c. e disposto la separazione delle cause, con formazione di un autonomo fascicolo per l'oggetto del processo relativo al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva invece trattenuto la causa a decisione sulle domande relative al licenziamento e al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Più precisamente il Tribunale, con sentenza n. 1263 del 11 ottobre 2023, aveva così statuito: “annulla il licenziamento per cui è causa;
condanna la parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.415,54, a titolo di indennità risarcitoria, corrispondente a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dal giorno 31 gennaio 2023 al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione”, compensando per un quinto le spese di lite tra le parti e ponendo la restante parte a carico della parte resistente, rimasta contumace.
Il Tribunale, esclusa la natura discriminatoria del licenziamento, ed anche la nullità del recesso per finalità ritorsiva, aveva poi ritenuto l'illegittimità del recesso per insussistenza del fatto contestato.
Secondo il primo giudice, infatti, il lavoratore aveva dato prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, producendo copia della busta paga di gennaio 2023 e della sua cessazione, producendo la lettera di licenziamento del 22 febbraio 2023, mentre l'associazione convenuta, restando contumace, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che, stante l'accertata illegittimità del licenziamento ed il relativo annullamento, il datore di lavoro doveva essere condannato a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento già posseduti prima del licenziamento, in applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
5 Il Tribunale aveva, inoltre, condannato l' ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, al pagamento di Pt_1 un'indennità risarcitoria di misura comunque non superiore a dodici mensilità che aveva quantificato, posto che dal licenziamento erano trascorsi nove mesi, nell'importo di 17.415,54 €, ottenuto moltiplicando per nove l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con gli accessori di legge, mentre aveva escluso che fosse dovuto il T.F.R. in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, vertendosi in questo caso in area di tutela reale.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito , che ne ha anche dedotto Pt_1 Controparte_1
l'inammissibilità per violazione degli artt. 348 bis, 436 bis e 434 c.p.c.
Motivi della decisione
L' prima di entrare nello specifico dei motivi di appello, ha ricostruito la vicenda fattuale e processuale Pt_1
(pagg. 4/14) e, dopo avere illustrato le finalità dei servizi svolti dall' la sua complessa organizzazione, Pt_1
a livello nazionale e regionale, ha descritto lo specifico contesto lavorativo, in cui si erano svolti i fatti di causa, quello del Centro di US, struttura in cui sono ospitati simultaneamente soggetti in regime socio- riabilitativo e assistiti psichiatrici e in cui operano varie figure di operatori, tra cui quella degli educatori, i quali, coordinati dallo psicologo e dal pedagogista, hanno il compito di esercitare “una costante sorveglianza degli ospiti, parametrata al grado di autosufficienza di ciascuno”, occupandosi di attuare interventi educativi per il recupero e il potenziamento dell'autonomia in varie attività quotidiane e ricreative, allo scopo di migliorarne la qualità di vita.
PE il perseguimento di tali finalità, ha dedotto l'appellante, l' di opererebbe nel pieno rispetto Pt_1 Pt_1 degli standard richiesti dalla normativa riguardo al rapporto numerico educatori-ospiti e, nel Centro di
US, in particolare, ha dedotto l'appellante, sarebbe presente un numero di risorse addirittura superiore. E in tale contesto, ha proseguito l'appellante, si erano svolti gli eventi contestati a il quale, CP_1 nello specifico, doveva occuparsi di assistere tredici pazienti presenti nel salone “B”, di cui sei in sedia a rotelle, sovente coadiuvato dal personale O.S.S.
PEciò, ha contestato l'appellante, non corrispondeva al vero quanto affermato da nel ricorso, CP_1 nell'evidente tentativo di attribuire ad la responsabilità circa le sue mancanze, ovvero che nella Pt_1 struttura vi fosse carenza di personale, tanto gravosa da impedire di fatto il corretto svolgimento delle mansioni assegnategli.
Al fine di comprendere il quadro in cui era inserita la fattispecie in esame, occorreva, poi, prendere in considerazione quanto accaduto due giorni prima dell'evento oggetto della contestazione disciplinare, quando PE nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2023, il paziente ra stato visto uscire svestito dalla camera della paziente PE_
costretta a letto da misure di contenimento e, successivamente, era stato accertato dagli operatori socio sanitari in servizio, che la medesima aveva subito, presumibilmente, atti di violenza sessuale. PE Il paziente affetto da disabilità cognitiva grave, con complessi disturbi comportamentali, violenti e, ultimamente, sessualmente disinibiti, era noto a tutto il personale impiegato, a vario titolo, presso il Centro di
US e, in particolare, alle figure degli educatori.
PEtanto, a seguito di tale grave episodio, aveva immediatamente provveduto a reiterare le direttive, Pt_1
6 PE già in essere, al fine di rinnovare la rigida indicazione di evitare l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile. Nonostante tutto ciò, ha proseguito l' era giunta la segnalazione da parte del direttore Pt_1 sanitario, il dott. che, in data 17 gennaio 2023, mentre accedeva nel salone B, egli aveva visto PEsona_1 PE PE_ il paziente seduto accanto alla paziente che si trovava contenuta sulla sedia a rotelle e, interrogato sulla pericolosa vicinanza , in quel momento addetto alla sorveglianza, non solo “aveva Controparte_1 ammesso candidamente” che si fosse verificato il predetto avvicinamento, ma aveva affermato, altresì, che ancora PE una volta il paziente veva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti, “toccando reiteratamente il corpo della paziente . PEsona_3 PE Quindi, era emerso che, nonostante fosse a conoscenza del temperamento di e delle direttive CP_1 impartite, anche a seguito del grave episodio avvenuto nella giornata del 15 gennaio 2023, quel giorno avesse omesso “di vigilare correttamente sui pazienti sottoposti alle sue cure”, di fatto costringendo l' aveva sostenuto Pt_1
l'appellante, attesa la gravità dell'episodio, ad avviare il procedimento disciplinare a suo carico, per contestargli l'addebito poi sfociato nel licenziamento per giusta causa, in quanto lo stesso si era reso responsabile, con la sua condotta, contraria al precetto di cui agli artt. 68 e 69, lett. c), g), a.a) e c.c) del CCNL
Aias, di un grave inadempimento ai doveri di diligenza, disattendendo le direttive datoriali impartite in ordine al controllo e alla gestione dei pazienti.
Alla pacifica conoscenza da parte di delle direttive aziendali volte ad evitare il contatto tra pazienti CP_1 problematici, antecedenti a quelle impartite dal direttore sanitario a seguito dell'episodio del 15 gennaio 2023, doveva poi aggiungersi la circostanza che, nel registro delle consegne (doc. 8 allegato all'appello), citato nella contestazione disciplinare, fosse stato annotato, dagli operatori in servizio, l'episodio accaduto nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 2023, con la conseguenza che, stante l'obbligo per gli operatori di aggiornarsi sugli accadimenti avvenuti nei turni precedenti, era evidente che anche fosse assolutamente a conoscenza, CP_1 PE_ il giorno dell'evento contestatogli, dell'aggressione subita dalla paziente due giorni prima, nonché che anche dalle consegne redatte dagli educatori (doc. 9 allegato all'appello) si potesse evincere che, sin dal 1° PE gennaio 2023, il paziente aveva manifestato un comportamento sessualmente molesto proprio nei PE_ confronti della medesima paziente
Ed il lavoratore non era nuovo alla condotta omissiva contestatagli, ha aggiunto l'appellante, dato che si era già verificata più volte, con gravi inadempienze circa gli obblighi di sorveglianza, che avevano portato alle contestazioni disciplinari, documentate in atti, in data 8 luglio 2020 e 23 giugno 2020.
Tali premesse erano necessarie secondo per comprendere l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva statuito l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' rimasta contumace, senza considerare che la stessa era stata Pt_1 invece provata per tabulas.
Il primo giudice non aveva, infatti, considerato che non aveva negato il verificarsi dei fatti contestatigli, CP_1 circostanza che faceva automaticamente emergere il mancato esercizio della benché minima diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa dal momento che egli, lungi dal negare di aver permesso al PE PE_ paziente di avvicinarsi alla signora e che lo stesso avesse assunto comportamenti sessualmente molesti, si era limitato ad attribuire all per il tramite di allegazioni generiche, irrilevanti e non veritiere, Pt_1
7 la responsabilità circa i fatti contestati, riportando peraltro l'infondata circostanza secondo cui non avrebbe avuto notizia delle direttive impartite dalla direzione, sostanzialmente cadendo in contraddizione, dal momento che nel tentativo di negare le sue responsabilità e di addossarle alla società non aveva potuto comunque negare che tutto il personale impiegato nel centro di US fosse tenuto ad adoperare una PE vigilanza rafforzata sul paziente circostanza questa più volte riportata nel ricorso introduttivo del giudizio
- per esempio alle pagine 9 e 10 e poi alle pagine 12 e 16 - in cui aveva fatto riferimento alle peculiari cautele PE previste per il paziente n ragione delle patologie dal medesimo sofferte e del temperamento sessualmente disinibito dello stesso.
Essendo quindi pacifico, in forza delle sue stesse evidenze documentali, che egli il 17 gennaio 2023 non aveva esercitato la sorveglianza dovuta nei confronti dei pazienti a lui affidati, non prestando il livello di vigilanza richiesto, alla luce delle pacifiche risultanze documentali, ha dedotto l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la giusta causa di licenziamento a fronte di una condotta omissiva riconducibile a quelle punibili con il licenziamento disciplinare dal CCNL AIAS secondo gli artt. 68 e 69.
Ed una volta acclarata la sussistenza, la gravità e la rilevanza giuridica della condotta addebitata all'appellato, il primo giudice secondo l' avrebbe dovuto ritenere la manifesta proporzionalità della sanzione Pt_1 espulsiva irrogata rispetto alla gravità dei fatti commessi dal lavoratore, a prescindere dalle indicazioni presenti nel CCNL, meramente esemplificative, essendo comunque consentito al datore di lavoro di adottare la sanzione espulsiva in presenza di una violazione del vincolo fiduciario tale da impedire, come nel caso di specie, la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, tanto più che la contrattazione collettiva non Pt_1 aveva ricollegato alle condotte poste in essere dal lavoratore, ed a lui contestate, alcuna sanzione conservativa.
Ancora, secondo l'appellante, il primo giudice aveva errato sull'onere della prova, laddove aveva pronunciato la sentenza in assenza di riscontri probatori, non ammettendo ed espletando i mezzi di prova dedotti da senza considerare che l'indispensabilità dell'ammissione e dell'espletamento di tali mezzi di prova CP_1 risultava “perdurantemente sussistente vieppiù se si considerava la contumacia della nel primo grado del Parte_1 giudizio”, al fine “di consentire il rispetto del principio della ricerca della verità processuale” dal momento che le risultanze dell'istruttoria avrebbero potuto consentire l'accertamento della verità storica dei fatti e confermare la piena sussistenza dell'invocata giusta causa, rappresentando di voler dedurre in questo grado del giudizio
“una propria autonoma prova testimoniale” e di confidare nella sua ammissione “in ragione della manifesta ingiustizia della sentenza gravata in tema di ripartizione dell'onere probatorio”.
L'appellante ha poi dedotto nullità, inesistenza e comunque illegittimità della porzione di sentenza impugnata in ragione della sua evidente carenza motivazionale, perché palesemente priva di tutti gli elementi idonei a far comprendere non solo il ragionamento sotteso alle decisione, ma anche quale fosse il fondamento della decisione di non procedere con gli atti “di cognizione probatoria previsti dalle disposizioni in materia processuale richiesti dall'allora ricorrente”, di fatto contravvenendo al disposto dell'art. 115 c.p.c. senza neppure indicare le ragioni per cui aveva assunto la determinazione di ignorare le deduzioni probatorie di parte ricorrente e omettendo di decidere “iuxta alligata et probata”.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda del lavoratore o, in via subordinata, l'ammissione delle prove testimoniali e documentali autonomamente dedotte in questo grado
8 del giudizio
Infine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, l'appellante ha dichiarato di voler proporre eccezione di aliunde perceptum vel percipiendum, per ottenere la detrazione dall'indennità risarcitoria degli
“emolumenti che l'appellato non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, tra i quali, redditi da lavoro autonomo o subordinato percepiti successivamente alla data del licenziamento e fino alla decisione del giudizio”, ed ha perciò domandato alla corte di “ordinare al ricorrente di esibire i modelli della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2022
e seguenti;
copia delle buste paga o delle fatture relative ai rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorsi aliunde fin dalla data del licenziamento”; copia dei suoi estratti contributivi e della scheda professionale aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego”.
*
I motivi posti a fondamento dell'appello, che pure il collegio ritiene ammissibile per le ragioni di seguito esposte, e che data la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Rileva, infatti, il collegio che l'appello deve essere esaminato nel merito sulla preliminare premessa che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di e fondata sul richiamo agli artt. 348 CP_1 bis e 436 bis c.p.c., è stata disattesa dalla Corte già con la scelta, effettuata alla prima udienza fissata per il giorno 3 luglio 2024, di disporre l'acquisizione d'ufficio di alcuni documenti, senza pronunciare l'ordinanza di inammissibilità invocata.
Deve anche escludersi, a parere del collegio, che sia stata violata la previsione dell'art. 434 c.p.c. dato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che ha dedotto che avrebbe omesso di indicare il capo Pt_1 della sentenza di primo grado che intendeva impugnare e di indicare singolarmente i motivi di censura, il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, quale previsto dall'art. 434 c.p.c., può ritenersi soddisfatto dall'appello, diffuso nelle argomentazioni, contenute in diversi capi di impugnazione (capi da IV a VI alle pagg. 14/18), che investono in modo evidente la decisione censurata nella sola parte in cui ha ritenuto ingiustificato il recesso.
Nel caso specifico, infatti, l'atto di appello contiene una critica mirata alla parte della sentenza che ha ritenuto ingiustificato il recesso, in linea con i principi che governano la materia secondo cui “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza), esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi” (cfr. Cass. n. 23742/2004, n. 21566/2017) e nel riprodurre gli atti li accompagna ad una parte espositiva, che contiene una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (cfr: Cass. Sez. U, ord. n.4324 del 24/02/2014; Cass. ord. n. 20393 del
22/09/2009).
9 Va, infine, ricordato che la sentenza impugnata non risulta contestata da nella parte in cui ha escluso CP_1 la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento intimato a e negato il diritto al TFR, pur Controparte_1 maturato, e che su tali due punti è quindi ormai passata in giudicato.
La principale censura attiene, infatti, a quella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte del datore di lavoro, rimasto contumace, e che ne avrebbe avuto l'onere, l'onere di allegare e provare la sussistenza del giustificato motivo di recesso, errando nello statuire perciò nel senso dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento, benché questa fosse provata per tabulas, dal momento che, pur “ferme le considerazioni esplicitate dal primo giudicante in ordine al rispetto dell'onere probatorio in capo alla datrice di lavoro, dalle mere difese riportate nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge con lampante evidenza la sussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo”, valorizzando invece, erroneamente, la contumacia della convenuta e non considerando che non aveva mai negato il CP_1 verificarsi dei fatti contestati, al contrario affermando di essere stato ben a conoscenza della situazione del PE paziente affetto da gravi patologie psichiatriche, del suo comportamento sessualmente disinibito e quindi della necessità di un'attenta sorveglianza nei suoi confronti, così confermando il mancato esercizio da parte sua della “benchè minima diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
Le ammissioni contenute in tal senso nelle pagine 9, 10, 12 e 16 del ricorso avrebbero ben dovuto portare il PE Tribunale a rilevare che il ricorrente era consapevole del temperamento del paziente e che doveva riservargli una vigilanza molto attenta, tanto più che i documenti dimostravano che il 17 gennaio 2023, quando PE PE_ aveva posto in essere condotte moleste nei confronti della paziente non aveva esercitato la dovuta sorveglianza nei confronti dei pazienti a lui affidati e che, come contestatogli, aveva realizzato una condotta così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con manifesta proporzionalità della sanzione irrogata.
Ed invece la sentenza, secondo l'appellante, era del tutto immotivata, soprattutto con riferimento alle ragioni per cui si era deciso di “non procedere con gli atti di cognizione probatoria”, e cioè senza espletare i mezzi di prova dedotti da che avrebbero consentito il rispetto del principio della ricerca della verità materiale. CP_1
*
Ciò premesso, il collegio non condivide la prospettazione della società appellante e ritiene che la sentenza sia frutto di una corretta valutazione degli oneri sia assertori che probatori gravanti sulle parti, oltre che sorretta da un'adeguata motivazione nel ritenere non dimostrata la giusta causa di recesso, la cui sussistenza non avrebbe potuto essere ricavata né per tabulas, né attraverso l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti tempestivamente dal ricorrente, che non avrebbero potuto confermare la condotta contestata al lavoratore e da questi strenuamente negata, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante. PE E' vero che il ricorrente ha riconosciuto che era un grave paziente psichiatrico, che teneva regolarmente comportamenti violenti e da ultimo anche sessualmente orientati, in modo compulsivo, nei confronti di individui di sesso sia maschile che femminile, compresi gli operatori del centro e che nel corso degli ultimi anni era stato spesso ricoverato per i suoi comportamenti pericolosi presso il reparto psichiatrico di diversi ospedali del territorio, come segnalato dagli stessi educatori nelle relazioni di servizio redatte (doc. 11 prodotto da , così come è vero che aveva specificato nel ricorso introduttivo del giudizio che, a fronte CP_1 CP_1
10 PE delle condotte o delle reazioni violente del paziente tutti gli operatori erano sempre molto attenti nella sua sorveglianza (così il ricorso a pag. 16), nonché che l'associazione, in assenza di una distinzione dei reparti maschili e femminili, o di allarmi, era ben conscia di questa situazione tanto da avere richiesto agli operatori, durante il periodo festivo tra il 2022 ed il 2003, una particolare attenzione nella sorveglianza dei pazienti (doc.ti
13/14 di , ma è altresì vero che ha strenuamente contestato, in coerenza con i documenti allegati CP_1 CP_1 al ricorso, di aver realizzato le condotte oggetto dell'addebito disciplinare e che la prova dal medesimo dedotta nel giudizio di primo grado nulla avrebbe consentito di provare in tal senso, come può evincersi da un'attenta lettura delle deduzioni istruttorie contenute nei numerosi capi riportati alle pagine da 34 a 40 del ricorso di primo grado, dalle quali non emerge alcuna ammissione della condotta contestata, essendo invece evidente che ciascun capo mira a provare l'esatto contrario, che non può neppure dirsi provata documentalmente.
Ciò che l'associazione aveva infatti contestato a - dopo avere ricordato che i gravi fatti di Controparte_1 PE_ PE natura sessuale accaduti ai danni della paziente ad opera del paziente nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 2023, erano stati appuntati nel registro delle consegne degli OSS da e PEsona_4 PE_5
, operatori socio sanitari in servizio quella notte e posto che a seguito di tale episodio il direttore
[...] sanitario, , in data 16 gennaio 2023, aveva fornito rigide indicazioni volte ad evitare PEsona_1 PE l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile, così da scongiurare il compimento di molestie ai loro danni - è il fatto che, come a dire dell' avrebbe segnalato il 17 gennaio 2023 il direttore sanitario , Pt_1 PE_1 con nota a sua firma, quel giorno , “nell'accedere al salone socio riabilitativo B”, tra le ore 9 e le ore 11.30, PE_1 dove prestava servizio, avesse “potuto vedere il paziente seduto accanto alla paziente CP_1 PEsona_2 [...]
che si trovava contenuta su una sedia a rotelle in ragione dei gravi disturbi comportamentali tendenti PEsona_3 all'autolesionismo da cui risulta affetta”, in contrasto con le direttive da lui impartite il giorno prima, che infatti PE PE aveva domandato a “per quali ragioni si trovasse pericolosamente vicino alla paziente , domanda CP_1 alla quale avrebbe risposto ammettendo “candidamente non solo che si fosse verificato l'avvicinamento ma CP_1 PE anche che ancora una volta il paziente aveva posto in essere comportamenti sessualmente disinibiti ed aveva toccato reiteratamente il corpo della paziente . PEsona_3
Tale condotta era stata poi ricondotta dall'associazione alla violazione del precetto di cui agli artt. 68 e 69, lett.
c), g), a.a) e c.c.) del nuovo CCNL AIAS, riferiti il primo ai doveri del personale, con specificazione del comportamento che il dipendente era obbligato a tenere ed il secondo ai provvedimenti disciplinari, specificamente precisando che incorre nei provvedimenti disciplinari dal richiamo verbale alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni (punti da 1 a 4 dell'art. 69), il dipendente che, per quanto richiamato nella contestazione mossa, “commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati” (lettera c), o “compia in genere atti che possono arrecare pregiudizi all'economia, all'ordine e all'immagine dell'associazione” (lettera g), mentre nella sanzione disciplinare del licenziamento si incorre “nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità” (lettera a.a) e “in caso di recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco degli ultimi dodici mesi” (lettera c.c), oltre che alla violazione degli ordinari civici doveri ed a quelli di correttezza, buona fede e diligenza da tenersi nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ebbene di tali addebiti non può dirsi affatto raggiunta la prova, per tabulas, cioè alla luce della documentazione
11 tempestivamente prodotta dal lavoratore e neppure alla luce di quella non tempestivamente prodotta dall'associazione, che ha scelto di restare contumace nel giudizio di primo grado ed è quindi incorsa nelle note preclusioni di legge, ma successivamente acquisita dal collegio nell'esercizio dei doverosi poteri d'ufficio ed al fine della ricerca della invocata verità processuale, perché menzionata specificamente nella nota di addebito disciplinare prodotta da (doc. 6) - e cioè il registro delle consegne degli OOS, limitatamente alla notte CP_1 tra il 14 ed il 15 gennaio 2023 - che menziona anche una delle segnalazioni a firma del direttore sanitario PE_1
del 17 gennaio 2023.
[...]
Il registro degli OSS riporta nella consegna della notte del 14 gennaio 2023 effettivamente che gli operatori socio sanitari di turno, e , mentre facevano il giro di controllo al centro infermeria avevano PE_5 PE_2 PE_ trovato il paziente che usciva dalla camera di e e che, dopo averlo incontrato, erano PE_6 CP_2 PE_ entrati nella stanza e avevano trovato “ con la tuta strappata e la maglietta sollevata (intorno alle 04:30)”, PE mentre nella consegna della mattina del 15 gennaio 2023 si legge, con riferimento al paziente “leggere la consegna della notte” ed in quella del pomeriggio del 15 gennaio 2023 “vedi consegna infermieristica”.
in merito, ha documentato di non essere stato presente nella struttura nella notte tra il 14 ed il 15 CP_1 gennaio 2023, rilevando di avere ricoperto il turno regolarmente nel pomeriggio del 15 gennaio 2023, per poi fruire del riposo settimanale il giorno 16 gennaio 2023 (doc. 10), quando a dire dell' e di questi Pt_1 PE_1 PE avrebbe fornito agli operatori rigide indicazioni – verbali - volte ad evitare l'avvicinamento del pazienti di sesso femminile, giorno in cui non è contestato che fosse assente ed ha anche segnalato fin dal CP_1 principio di avere appreso dei gravi episodi accaduti nei giorni precedenti soltanto la mattina del 17 gennaio
2023, in occasione dell'ingresso del dottor all'interno della sala B in cui si lavorava quel giorno PEsona_1 in turno, precisando che solo in quell'occasione gli aveva dato raccomandazioni in merito al paziente PE_1 PE chiedendogli di prestare particolare attenzione al suo comportamento, circostanza nella quale gli aveva PE PE_ precisato che i era avvicinato anche quella mattina alla paziente nel tentativo di toccarla, ma che era stato prontamente fermato dal suo intervento.
E nella prima difesa utile in questo grado del giudizio, ha altresì riconosciuto che il registro degli OSS acquisito d'ufficio dal collegio, menzionato nella contestazione disciplinare quale unica fonte di conoscenza della violenza sessuale consumata nel centro di US nella notte fra il 14 ed il 15 gennaio 2023, ma non delle direttive asseritamente impartite da - verbalmente - il 16 gennaio 2023, quando pacificamente egli non PE_1 era in servizio o presente nella struttura, effettivamente riportava un episodio al quale non aveva assistito, ma ha in ogni caso anche precisato, e senza incorrere in contestazione alcuna da parte di che il registro delle Pt_1 consegne degli OSS è differente da quello degli educatori, trattandosi di registro che gli operatori socio sanitari redigono quotidianamente annotando i fatti salienti verificatisi durante il turno e di cui solo gli operatori socio sanitari, e non gli educatori, sono tenuti a conoscere il contenuto.
Agli educatori è risultato, quindi, fare capo uno specifico e differente registro delle consegne, che tali figure professionali hanno l'onere di compilare a fine turno e di leggere al momento in cui entrano in servizio perché contengono le note redatte dai colleghi che hanno coperto i turni precedenti (così nella note in data 20 CP_1 settembre 2024), non essendo invece risultato che l' avesse mai previsto uno specifico obbligo degli Pt_1 educatori di visionare i registri degli OSS, solo a tali figure riservati, neppure specificamente allegato con il
12 ricorso in appello.
E di ciò egli, fin dal principio, aveva dato prova producendo una parte di quel registro degli educatori (doc. PE 11) per evidenziare le precedenti condotte cui erano stati esposti gli educatori ad opera del paziente registro la cui esistenza non è stata mai messa in dubbio dall'associazione appellante che, a dire il vero, neppure in questo grado del giudizio, e dopo le osservazioni del lavoratore in merito, ha ritenuto di dover contestare che l'educatore fosse tenuto a consultare solo il proprio registro professionale, come sostenuto da essendosi limitata ad affermare in proposito che aveva l'obbligo di consultare il registro degli CP_1 CP_1 operatori socio sanitari e che perciò non poteva non essere a conoscenza dell'aggressione subita dalla paziente PE_ PE ad opera del note del 18 ottobre 2024), senza indicare specifiche circostanze idonee a provare di fatto l'esistenza di un siffatto obbligo, benchè contestato da non soccorrendo in tal senso neppure i capi di CP_1 prova riferiti nel ricorso in appello al registro delle consegne, che gli operatori, secondo le istruzioni operative del manuale di qualità, erano tenuti a verificare, che non tiene conto dell'esistenza di registi delle consegne distinti per categorie professionali, operatori socio sanitari ed educatori (capi 15/16).
Deve, perciò, ritenersi privo di rilievo probatorio il riferimento ad registro delle consegne di categorie professionali diverse dalla sua, quello degli OSS, dato che l'associazione appellante non ha neppure domandato di provare che avesse avuto conoscenza di consegne presenti nei registri degli OSS o che CP_1 fosse tenuto a consultarli, prova tanto più necessaria posto che fin dal giudizio di primo grado aveva CP_1 rilevato di non avere ricevuto alcuna informazione o avviso di quanto avvenuto qualche notte prima o PE direttive in merito alla necessità di una più stringente vigilanza sul paziente dato che egli non era neppure in servizio il 16 gennaio 2023 quando, a dire della stessa associazione, avrebbe immediatamente PE_1 provveduto a reiterare le direttive aziendali già in essere, richiamando il dovere di vigilanza del personale dipendente nei confronti di pazienti e ad evidenziare l'esigenza di una più rigida sorveglianza riferita al PE paziente rivolgendo tale direttiva “oralmente”, e quindi a chi era presente quel giorno, e cioè non a CP_1 assente nel turno del 16 gennaio 2023, in assenza di direttive scritte in tal senso, che la gravità dei fatti accaduti avrebbero reso necessarie al fine di evitare il ripetersi degli incresciosi episodi accaduti (a indicazioni orali fa riferimento la nota a firma di del 17 gennaio 2023 di cui al doc. 8 prodotto da . PE_1 Pt_1
Né dirimente in tal senso si profilerebbe - anche qualora fosse ritenuta una produzione ammissibile d'ufficio benchè tardiva, che viene qui comunque utilizzata per quanto favorevole per il lavoratore - una volta appurato che non era presente il 16 gennaio 2023 nella struttura, la segnalazione dattiloscritta a firma di CP_1 PE_1
indirizzata il 17 gennaio 2023 alla direzione di prodotta dall'appellante nella quale, se
[...] Pt_1 Pt_1 si prescinde dalla singolare aggiunta riportata a penna nell'oggetto, e si bada solo al contenuto, nulla viene detto in merito ad presunto comportamento inadeguato ascritto all'operatore , in contrasto con Controparte_1 presunte direttive impartite nei giorni precedenti dal datore di lavoro, di cui peraltro non vi è traccia in atti, rinvenendosi anzi nella stessa una sostanziale conferma della circostanza che fino a quel giorno non CP_1 avesse avuto cognizione di ciò che era accaduto nei giorni precedenti, tanto più se si considera la contestazione mossa da in proposito e che la società non ha neppure ritenuto di produrre, nell'ottica dell'accertamento CP_1 dell'invocata verità processuale, il distinto registro degli educatori dei giorni 15 e 16 gennaio 2023, la cui esistenza è stata documentata in atti dal lavoratore.
13 Ed in proposito è anche significativo che l'associazione, nel dedurre prova in merito a circostanze ritenute dirimenti perché finalizzate all'accertamento della verità processuale, si sia limitata a domandare genericamente di provare che “il registro delle consegne è uno strumento previsto dalle istruzioni operative del manuale di qualità e viene utilizzato per il passaggio di notizie, informazioni, accadimenti tra gli operatori in servizio su un turno agli operatori operanti sui turni successivi” (capo 15 a pag. 24 del ricorso in appello), e che “gli operatori, ogni giorno e in particolar modo in caso di assenza nelle giornate precedenti, sono tenuti ad aggiornarsi sulle vicissitudini che hanno interessato i pazienti del Centro mediante le informazioni riportate dagli operatori dei turni precedenti”, senza adeguatamente rappresentare l'esistenza di diversi registri delle consegne, distinti per tipologia di operatori, benché del registro degli educatori avesse dato notizia, seppure ad altri fini, con la produzione del documento
11, già dal primo grado del giudizio e benchè dello stesso abbia cercato di avvalersi in Controparte_1 Pt_1 questo grado del giudizio, producendone con il ricorso in appello solo una parte, che si ferma significativamente al 14 gennaio 2023 (doc. 9 , dopo avere più volte lamentato la mancata ricerca della Pt_1 verità processuale. PE La segnalazione di poi riporta che quella mattina l'ospite “nonostante la raccomandazione e le PE_1 segnalazioni fatte oralmente al personale sul suo reiterare un comportamento disinibito rivolto verso l'altra ospite dello stesso gruppo, sig.ra – si comprende riferendosi all'episodio verificatosi nella notte tra il 14 ed il 15 CP_3 gennaio 2023 e a direttive a suo dire verbalmente impartite il 16 gennaio 2023 al personale presente (così Pt_1 nella contestazione disciplinare e lo stesso nell'altra nota redatta il 17 gennaio 2023), ma senza affatto PE_1 precisare le avesse ricevute anche che quel giorno non era in servizio – “al mio arrivo era seduto vicino a CP_1 PE lei”, aggiungendo che “poco dopo l'educatore sig ha avvisato che il sig aveva reiterato l'atto di toccare il PE_7 corpo della sig.ra” e che aveva quindi “provveduto a raccomandare al sig. di tenere i due ospiti a distanza PE_7 tale da impedire i comportamenti inopportuni del sig (doc. 11 , che nulla dice di un comportamento CP_4 Pt_1
“inadeguato” come quello poi contestato a né smentisce quanto fin dal principio rappresentato da CP_1 PE PE_ ovvero che quel giorno vesse effettivamente reiterato il tentativo di toccare la paziente ma CP_1 che non fosse riuscito nel suo intento grazie al suo tempestivo intervento (così anche nelle difese svolte in sede disciplinare, riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), non avendo neppure PE_1 rappresentato nel testo scritto che quel giorno avesse tenuto un comportamento tanto grave da CP_1 PE integrare una colpevole omissione nella vigilanza di per la quale avrebbe dovuto censurarlo nell'immediatezza, che emerge solo da quanto aggiunto a penna nella citata nota, ma al contrario serenamente scrivendo di avere a quel punto “provveduto a raccomandargli”, cioè ad informarlo, come era logico aspettarsi data la sua assenza del giorno precedente, di tenere i due ospiti a distanza tale da impedire i comportamenti PE inopportuni del paziente
Nel testo dattiloscritto della nota, quindi, sono assenti riferimenti a condotte del lavoratore dotate di rilevanza disciplinare, anche minima, quali quelle poi descritte dalla datrice di lavoro nella contestazione mossa, e se nella nota vi è riferimento a direttive impartite oralmente al personale in servizio, peraltro pacificamente date in un giorno, quello del 16 gennaio 2023, in cui non era in servizio perché godeva del riposo settimanale, CP_1 nella stessa non vi è invece traccia che una simile direttiva sia stata data prima di quella mattina a o CP_1 che sia stata riportata per iscritto nei registri delle consegne degli OSS e degli educatori, né sul punto sono
14 state formulate deduzioni istruttorie.
Ed in tal senso non solo è significativo, e comunque non dirimente nel senso ipotizzato dall'appellante,
l'utilizzo da parte di del verbo raccomandare, che certamente non sottende un rimprovero per un PE_1 comportamento poi ritenuto tanto grave da motivare il licenziamento intimato, ma anche la circostanza che nessuna deduzione istruttoria sia stata formulata in merito alle pretese direttive verbalmente impartite il giorno 16 gennaio da agli operatori, educatori compresi, presenti nella struttura ed alla circostanza PE_1 che ne avesse avuto reale cognizione prima della mattina del 17 gennaio 2023, quando aveva ripreso CP_1 servizio dopo un giorno di assenza, e avesse perciò consapevolmente voluto operare in contrasto rispetto alle direttive ricevute, essendo al contrario documentato che aveva, solo a quel punto, ricevuto raccomandazioni PE PE_ da , dopo che gli aveva riferito dei tentativi di di toccare la paziente verificatisi in sua PE_1 presenza, come dimostra anche il fatto che le deduzioni istruttorie formulate con l'atto di appello siano mirate PE a dimostrare una consapevolezza della pericolosità dimostrata da n precedente ai fatti contestati, CP_1 che peraltro stride nei termini fatti oggetto di censura con il tenore della seconda segnalazione fatta da PE_1 il 17 gennaio 2023 all'associazione (doc. 8), che viene qui utilizzata per quanto di favorevole dice per il PE lavoratore, nella quale è testualmente affermato che in precedenza non aveva mai posto in essere PE_ comportamenti analoghi a quelli perpetrati nella notte del 15 gennaio 2023 ai danni della (“saltuarie manifestazioni di comportamento sessualmente disinibito, ma non ha mai compiuto atti analoghi in passato” ha scritto
). PE_1
E nessuno dei documenti prodotti conferma che già dal 15 gennaio 2023 la datrice di lavoro avesse provveduto a reiterare – in modo più stringente - le direttive aziendali già in essere e ad informare il personale della PE vicenda di risalendo tale informazione, per espressa ammissione contenuta nella contestazione disciplinare dell'associazione, alla data del giorno 16 gennaio 2023, che è indicata come quella in cui il direttore sanitario, , avrebbe fornito “oralmente” al personale presente indicazioni più severe, volte ad PEsona_1 PE evitare l'avvicinamento di a pazienti di sesso femminile, come dal medesimo attestato nella nota del 17 gennaio 2023 di cui al documento 11 (né su tale specifico punto, a dire il vero, risultano formulate Pt_1 deduzioni istruttorie).
Alla luce di tali considerazioni, quindi, deve escludersi che possa dirsi provata per tabulas la sussistenza della giusta causa di recesso, che emergerebbe dalle difese riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dallo stesso lavoratore, essendo rimasto privo di supporto probatorio, anche a causa della scelta dell'associazione di rimanere contumace nel giudizio di primo grado - che le ha precluso di onorare i propri oneri prima assertori e poi probatori, peraltro pacifici tra le parti, come giustamente rilevato dal primo giudice
- non solo che fosse consapevole di quanto accaduto nei giorni in cui era assente e delle rigide CP_1 indicazioni asseritamente impartite verbalmente dalla direzione sanitaria agli operatori presenti in servizio già prima del 17 gennaio 2023 e che avesse quindi consapevolmente contravvenuto alle rigide indicazioni che PE sarebbero state oralmente impartite, in sua assenza, il 16 gennaio 2023 al personale in merito al paziente dal direttore , come ascrittogli. PE_1 PE Né può giungersi all'affermazione di tale consapevolezza sul presupposto che il paziente già da tempo dovesse essere strettamente sorvegliato per i suoi comportamenti compulsivi e talvolta sessualmente orientati,
15 essendo un paziente ben noto agli operatori per le sue violente condotte, tanto che gli era riservata una vigilanza molto attenta, come affermato dallo stesso data la rilevante gravità dei fatti verificatisi nella CP_1 notte del 15 gennaio 2023, per come ricostruiti dall' che sembrerebbero essere sconfinati in quello che può Pt_1 PE essere definito uno stupro vero e proprio, evidentemente inaspettato se si considera che lo ha potuto perpetrare quando la sorveglianza era delegata a ben due operatori socio sanitari presenti nel turno notturno,
e che aveva costretto ad imporre ulteriori ed ancora più rigide prescrizioni, mirate però ad evitare Pt_1 PE PE_ l'avvicinamento di solo a pazienti di sesso femminile, ed in particolare alla paziente come non era mai stato fatto prima, per evitare che realizzasse molestie nei loro confronti.
E che fosse una condotta inattesa anche rispetto al suo solito operare lo dimostra sia il fatto che abbia colto di PE sorpresa i due OSS presenti nel turno notturno, che erano tenuti al pari degli educatori a tenere otto stretta PE sorveglianza, sia il fatto che lo stesso direttore sanitario avesse attestato il 17 gennaio 2023 che n PE_1 passato mai aveva compiuto atti analoghi, di siffatta gravità (doc. 8 , avendo manifestato gravi disturbi Pt_1 comportamentali, ma solo “saltuarie manifestazioni di comportamento sessualmente disinibito”, mai prima però sfociate in una violenta aggressione a sfondo sessuale come quella avvenuta il 15 gennaio 2023.
Nessuno degli atti di causa dimostra poi che avesse omesso, il giorno 17 gennaio 2023, nella CP_1 consapevolezza degli stringenti ordini aziendali verbalmente impartiti il 16 gennaio 2023 e volutamente disattendendo gli stessi, di esercitare la “benché “minima sorveglianza” nei confronti dei pazienti a lui affidati, non prestando neppure un minimo livello di vigilanza, come avrebbe dovuto in ragione delle sue peculiari mansioni lavorative, secondo quanto imputatogli dalla società, trattandosi di affermazione non contenuta neppure nella citata nota del 17 gennaio 2023 a firma del dottor , che si è limitato più semplicemente PE_1 PE PE_ ad attestare di avere rinvenuto eduto vicino alla signora e di avere appreso da che egli aveva CP_1 PE_ nuovamente cercato di toccare il corpo della signora condotta a fronte della quale si era limitato PE_1
a raccomandare a come a suo dire aveva fatto il giorno prima con il restante personale presente nella CP_1 PE struttura, di tenere i due ospiti a distanza in modo da impedire a comportamenti inopportuni del paziente
Nella sostanza, quindi, il primo motivo di appello, secondo cui la sussistenza della giusta causa potrebbe evincersi dai documenti prodotti e dalle difese formulate da , per le ragioni sopra evidenziate risulta CP_1 privo di fondamento, dovendosi escludere che sia risultata provata nel caso di specie una condotta ricompresa tra quelle punibili con il licenziamento disciplinare dal CCNL AIAS, ai sensi degli invocati articoli 68 e 69.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, dopo avere distinto gli oneri probatori gravanti sulle parti - ricordando che è il lavoratore a dover offrire allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'azione di impugnazione del licenziamento e cioè dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'esistenza di un atto dismissivo dello stesso che si assume illegittimo, mentre compete al datore di lavoro provare l'esistenza di una valida causa di recesso - ha poi concluso che l'associazione convenuta, restando contumace, non aveva assolto l'onere, primario, di allegare e successivamente di provare la sussistenza della giusta causa di recesso nei termini indicati nella contestazione disciplinare, non consentendo perciò al Tribunale di valutare la sussistenza della stessa ed intimando quello che era risultato, in quel grado del giudizio, un licenziamento illegittimo.
E lo ha fatto con una motivazione che, pur succinta, risulta perfettamente adeguata con quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, evidentemente ritenendo che a fronte delle spiegazioni offerte da CP_1
16 soprattutto in merito al momento in cui aveva appreso, per la prima volta, dei gravi fatti accaduti nei giorni precedenti e in cui aveva avuto conoscenza delle nuove e più stringenti raccomandazioni impartite dal direttore sanitario, che aveva fatto risalire al 17 gennaio 2023, non fosse emersa alcuna alternativa a tale spiegazione, che sarebbe stato onere dell'associazione convenuta offrire, che restando contumace non aveva quindi onorato non solo i propri oneri probatori, ma ancor prima i propri oneri assertori, essendo evidente che a fronte delle contestazioni mosse a era solo ad avere l'onere processuale di provare la fondatezza CP_1 Pt_1 degli addebiti e a dover provare i fatti fondanti la responsabilità disciplinare del lavoratore.
E si comprende, dal tenore della motivazione, che il primo giudice ha valutato che a diversi risultati non si sarebbe neppure giunti qualora fossero stati ammessi i mezzi istruttori richiesti da contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dalla difesa appellante, che sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori ha fondato uno specifico motivo di appello.
Va in proposito, infatti, considerato che il lavoratore aveva puntualmente contestato il fatto storico, che aveva ricostruito in modo incompatibile con quello posto a fondamento della contestazione disciplinare, dispiegando nel ricorso tutta una serie di argomentazioni (oneri assertori) e supportandole con specifici capi di prova (oneri probatori), formulati in positivo ma evidentemente per giungere alla negazione dei fatti in ciascun capo riportati perché contestati nel ricorso, che non è dato comprendere, dato che l' non lo ha specificamente Pt_1 spiegato, in che modo avrebbero potuto portare a supportare la motivazione posta a fondamento del recesso, se si considera che gli stessi sono fondati su una prospettazione esattamente contraria a quella dell'associazione appellante, che sarebbe stato comunque onere del datore di lavoro smentire al fine di provare l'esistenza di una valida causa per il licenziamento, onorando i propri oneri assertori, oltre che probatori, cosa che non partecipando al giudizio di primo grado, non ha fatto, così rinunciando a dimostrare la Pt_1 legittimità del provvedimento sanzionatorio, che avrebbe richiesto prima una compiuta allegazione e poi la dimostrazione dei fatti contestati, e lo dimostra il tenore letterale dei capi di prova dedotti dal lavoratore, che per la gran parte risultano fondati su circostanze di segno contrario rispetto alla prospettazione dell'associazione resistente (così per esempio i dirimenti capi 13 e 14).
E a considerare che anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento, dal momento che può porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato, ciò comunque presuppone che dalle risultanze di causa emerga che il licenziamento era giustificato (Cass. n. 3961/1996 e le conformi successive), come non avvenuto nel caso di specie in cui la prospettazione del lavoratore ha trovato conferma nei documenti dal medesimo prodotti ed anche nella documentazione prodotta da che non consente di ritenere affatto provato il Pt_1 comportamento omissivo e volutamente negligente addebitato al lavoratore, in contrasto con le direttive aziendali, ma al contrario supporta nella convinzione che i fatti si siano verificati in termini ben differenti da come contestati.
E di ciò ha correttamente tenuto conto il primo giudice, come si comprende dalla motivazione della sentenza, laddove dopo avere sottolineato gli oneri di ciascuna delle parti, valutate evidentemente le allegazioni anche documentali di parte ricorrente, ha poi non solo ritenuto la causa matura per la decisione, implicitamente
17 rigettando le istanze istruttorie del lavoratore, ma ha anche tratto la conclusione della mancata prova da parte dell'associazione, rimasta contumace, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, evidentemente escludendo che la documentazione allegata dal lavoratore, al pari delle relative deduzioni istruttorie, fosse idonea a dimostrare la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, certamente contestata e non ammessa da e ritenendo che le stesse non potessero quindi supplire all'onere probatorio gravante sulla CP_1 parte datoriale, anche perché, se la contumacia non comporta automatica soccombenza, neppure consente di ritenere provati i fatti che la parte assente avrebbe dovuto prima compiutamente allegare e poi provare.
Ed il collegio ritiene la sentenza corretta anche sul punto dal momento che il primo giudice si è mosso nel rispetto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (cfr. Cass. n. 15502/2009 e n. 23194/2017), come accaduto nel caso di specie in ragione della scelta dell'associazione di rimanere contumace, dovendosi escludere per le ragioni già sopra evidenziate che dalle risultanze di causa sia emerso che il licenziamento era giustificato.
Né al mancato assolvimento degli oneri assertori, e conseguentemente di quelli probatori, da parte della associazione rimasta contumace potrebbe supplire il collegio, al fine della ricerca della verità processuale, attraverso l'ammissione della autonoma prova testimoniale, dedotta solo nel giudizio di appello dall'associazione datrice di lavoro, a fronte dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda, attraverso precisi oneri assertori e di indicare le prove di cui intende avvalersi.
Infatti, anche se il rigoroso sistema di preclusioni previsto dal legislatore può trovare un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, che deve garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti coinvolti - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, previsti ai sensi dell'art. 437, comma due, c.p.c., ove però siano indispensabili ai fini della decisione della causa, deve però considerarsi che tali poteri possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le stesse, come non è avvenuto nel caso di specie in ragione della scelta della associazione appellante di restare contumace (Cass. Sez. Un. n. 8202/2005 tra le tante e n. 20055/2016).
Alla luce di tali complessive ragioni ritiene, inoltre, il collegio che la sentenza, pur succintamente motivata, non sia affetta dalle lamentate carenze motivazionali, avendo il giudice chiarito il proprio percorso motivatorio, sottolineando che il lavoratore aveva offerto la piena prova degli elementi sui quali era fondata la sua domanda, onorando così i propri oneri assertori e probatori, mentre il datore di lavoro non aveva fornito prova alcuna, restando contumace, idonea a supportare la legittimità del licenziamento, implicitamente rigettando la deduzione di prova testimoniale fatta dal lavoratore, evidentemente ritenuta non dirimente, in mancanza di un apporto probatorio contrario da parte dell'associazione resistente, tanto più che gran parte delle circostanze oggetto di prova orale erano volte a dimostrare esattamente fatti di segno contrario rispetto alla prospettazione contenuta nei documenti emessi dall'associazione e prodotti dal lavoratore.
18 In conclusione, alla luce dei fatti così considerati e, in assenza di una prova contraria della datrice di lavoro, giustamente il Tribunale di primo grado ha ritenuto il fatto contestato, posto alla base della giusta causa del licenziamento, insussistente e irrilevante sotto il profilo disciplinare, tanto da annullare il provvedimento espulsivo e condannare l' alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento Pt_1 CP_1 dell'indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali ed assistenziali, con gli accessori di legge, come previsto dal novellato articolo 18, comma 4 della L. n. 300/1970.
Né può darsi corso all'eccezione di aliunde perceptum vel percipiendum, genericamente formulata dall'appellante,
e comunque contestata dal lavoratore, se si considera che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte,
“in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'“aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative” (cfr. Cass. n. 2499/2017 e 30330/2019), dal momento che l'eccezione non risulta supportata affatto dall'allegazione di circostanze di fatto specifiche o da indicazioni puntuali, ma si è risolta in una richiesta probatoria generica, dall'evidente finalità esplorativa.
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato con D.M. n. 147 del 2022, secondo i valori medi previsti dalla tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello per ciascuna fase (compresa la fase di trattazione/istruttoria che si è qui svolta), per le controversie di valore indeterminabile basso, devono essere perciò poste a carico dell' appellante, che è Pt_1 tenuta alla loro rifusione in favore di . Controparte_1
Sussistono, altresì, i presupposti processuali per ritenere l'appellante tenuto a versare nuovamente il contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 1263 in data 11 ottobre 2023 che, per l'effetto, conferma.
Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in complessivi 9.991,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori Controparte_1 dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228-2012.
Cagliari, 30 ottobre 2025
La Presidente relatrice
AR LU AR
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