TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dall'avvocato Inguscio Anna Cosima, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno ordinario di invalidità;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 01.02.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di accertare che il proprio stato patologico sia tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario, il consulente tecnico, dott.
, dopo aver significativamente rilevato che “il sig. Persona_1 Parte_1 autista di camion, soggetto di anni 51 in buone condizioni generali, risulta affetto dalle seguenti patologie: - Cardiopatia ipertensiva in I classe funzionale NYHA in buon
1 compenso emodinamico. - Bronchite cronica con lieve insufficienza respiratoria. - Sindrome da conflitto spalla destra con tendinosi del sovra-spinoso ed artrosi acromion- claveare. - Spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple ed ernie del disco L1-L2, L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con moderato impegno funzionale. - Sindrome vertiginosa. - Ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale di modesta entità..” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “per le malattie diagnosticate si debba riconoscere il ricorrente invalido causa presenza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
… Per quanto concerne la decorrenza del diritto suddetto ritengo che essa debba farsi risalire al settembre 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 01.02.2024, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di settembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
2
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dall'avvocato Inguscio Anna Cosima, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno ordinario di invalidità;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 01.02.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di accertare che il proprio stato patologico sia tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario, il consulente tecnico, dott.
, dopo aver significativamente rilevato che “il sig. Persona_1 Parte_1 autista di camion, soggetto di anni 51 in buone condizioni generali, risulta affetto dalle seguenti patologie: - Cardiopatia ipertensiva in I classe funzionale NYHA in buon
1 compenso emodinamico. - Bronchite cronica con lieve insufficienza respiratoria. - Sindrome da conflitto spalla destra con tendinosi del sovra-spinoso ed artrosi acromion- claveare. - Spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple ed ernie del disco L1-L2, L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con moderato impegno funzionale. - Sindrome vertiginosa. - Ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale di modesta entità..” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “per le malattie diagnosticate si debba riconoscere il ricorrente invalido causa presenza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
… Per quanto concerne la decorrenza del diritto suddetto ritengo che essa debba farsi risalire al settembre 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 01.02.2024, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di settembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
2