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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3051 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. , bracciante agricolo, ha adito Parte_1 questo Tribunale esponendo di avere svolto, nell'anno 2017, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Mari e Monti srls, per complessive 102 giornate lavorative, come da buste paga e dichiarazioni rese in suo CP_2 favore, con conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e liquidazione da parte dell' della relativa indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento.
L'odierno ricorrente ha impugnato la nota del 24.09.2019, con cui CP_1
l' gli comunicava che, nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, erano CP_3 stati corrisposti € 5.308,67 in più sulla prestazione di disoccupazione agricola (cat. DSAGR n. 2018770109518), evidenziando che le prestazioni erano da ritenersi
“non spettanti” sia per mancanza del requisito della prevalenza dell'attività agricola nel biennio, sia per mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
con il medesimo atto l' richiedeva la CP_1 restituzione della somma indicata.
Nel ricorso, ha dedotto, in sintesi: Parte_1
1. nullità del provvedimento per indeterminatezza ed erroneità delle somme e per difetto di motivazione, non essendo chiara la causale dei pagamenti, le date, né la prova dell'effettiva erogazione in suo favore;
2. insussistenza dell'indebito, assumendo di avere effettivamente lavorato per
102 giornate nel 2017 e di essere stato legittimamente iscritto negli elenchi anagrafici;
3. applicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991, con conseguente irripetibilità delle somme percepite, in assenza di dolo del percettore;
4. in via subordinata, il riconoscimento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2017 per 102 giornate, con correlato diritto alla prestazione;
5. prescrizione del diritto dell' alla ripetizione di quanto richiesto. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , il quale, con memoria di costituzione, CP_1 ha:
• eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Patti in favore del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444, comma 1,
c.p.c., sul presupposto che il ricorrente risiede in Biancavilla (CT), come da risultanze dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e come desumibile dalla stessa nota di contestazione dell'indebito, nonché dalle posizioni assicurative ed elenchi agricoli riferiti al Comune di Biancavilla;
• dedotto la decadenza sostanziale dal diritto e dall'azione tesa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 22
d.l.
3.2.1970 n. 7, conv. in L. 83/1970, assumendo che è Parte_1 stato cancellato dagli elenchi per l'anno 2017 con la 1ª variazione trimestrale 2019, pubblicata nel periodo 15.06.2019 – 15.07.2019, senza che fosse stato proposto tempestivo ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA, sicché alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio (09.10.2020) sarebbe già maturata la decadenza dai termini per l'azione giudiziaria;
• contestato il dedotto difetto di motivazione della nota del CP_1
24.09.2019, ritenendo chiaro sia il periodo sia la causale dell'indebito, e negato la prescrizione, inquadrando la fattispecie nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con termine decennale.
All'esito della trattazione, il giudizio è stato regolato con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., con invito alle parti a depositare note scritte.
Con note del 25.11.2025, il difensore del ricorrente ha:
• insistito integralmente nelle difese già svolte;
• quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, chiesto espressamente la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale ritenuto territorialmente competente.
Con note del 24.11.2025, l' ha ribadito tutte le eccezioni e difese, CP_1 insistendo in particolare sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Catania ex art. 444, comma 1, c.p.c., nonché sulla dedotta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle note ex art. 127-ter c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La controversia attiene all'indennità di disoccupazione agricola e alla pretesa dell' di recuperare una somma ritenuta indebitamente corrisposta per CP_1
l'anno 2017; essa rientra, indubbiamente, tra le controversie in materia di previdenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c.
Per tali controversie, l'art. 444 c.p.c. prevede che la competenza territoriale spetti al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, e la relativa competenza territoriale ha carattere inderogabile.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: • la competenza ex art. 444 c.p.c. si radica nel foro della residenza dell'assicurato/attore, quale forum actoris speciale in materia previdenziale;
• tale competenza ha carattere inderogabile, sicché deve essere rilevata anche d'ufficio e prescinde da eventuali proroghe convenzionali o comportamenti processuali delle parti.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che è residente Parte_1 in Biancavilla (CT), in Via Francia n. 26, come risulta dalla consultazione ANPR prodotta dall' e dalla stessa nota di contestazione dell'indebito, indirizzata al CP_1 ricorrente presso tale residenza, oltre che dalla posizione assicurativa e dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli riferiti al medesimo Comune.
Il Comune di Biancavilla rientra nel circondario del Tribunale di Catania, sicché, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., giudice territorialmente competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro,
e non il Tribunale di Patti.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' deve CP_1 essere accolta.
La questione di competenza territoriale, in quanto attiene ad una condizione di esercizio dell'azione e presenta carattere di inderogabilità in materia previdenziale, deve essere esaminata e definita in via pregiudiziale rispetto alle ulteriori questioni, anche di rito, sollevate dalle parti (in particolare la dedotta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970).
Una volta accolta l'eccezione di incompetenza per territorio, questo
Tribunale non può pronunciarsi sul merito della controversia né sulle ulteriori eccezioni di rito, ivi compresa quella di decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e alla prestazione di disoccupazione agricola, che restano riservate alla valutazione del giudice territorialmente competente.
Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile innanzi a questo Tribunale per incompetenza territoriale, con contestuale indicazione del giudice ritenuto competente e fissazione del termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Con le note ex art. 127-ter c.p.c., la difesa di ha Parte_1 espressamente chiesto, in caso di ritenuta fondatezza dell'eccezione di incompetenza, la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c., la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente nel termine perentorio fissato dal giudice che declina la propria competenza, termine che, in difetto di diversa determinazione, è di tre mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza che dichiara l'incompetenza.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura della controversia e alla necessità di non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, appare equo fissare il termine legale di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione
Lavoro.
La declaratoria di incompetenza territoriale interviene in una controversia caratterizzata da profili di particolare tecnicità (in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, note di indebito per disoccupazione agricola e decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970) e si innesta in un procedimento che proseguirà davanti al giudice territorialmente competente, ove troveranno eventuale definizione le questioni di merito.
Tenuto conto, altresì, che la parte ricorrente, nelle proprie note, ha manifestato disponibilità alla riassunzione innanzi al giudice ritenuto competente, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI, in funzione di GIUDICE DEL
LAVORO, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
DICHIARA 1. la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 444, comma 1,
c.p.c., in favore del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, territorialmente competente in ragione della residenza di
[...]
; Pt_1
2. FISSA il termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio da parte di Parte_1 innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c., con avvertimento che, in difetto di tempestiva riassunzione, il processo si estinguerà;
3. COMPENSA integralmente tra e l' le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo