CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2023, n. 18001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18001 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18001 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22.3.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato LE AM per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 / lett. N/ e comma 2-bis, 186-bis, commi 1.f lett. a , 3, cod. strada (fatto del 17.2.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Sono state depositate conclusioni scritte dalla difesa del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01). Non rileva, pertanto, che l'eccezione di nullità sia stata proposta nell'atto di opposizione, in quanto la sanatoria opera ex lege nel momento in cui sia avanzata la richiesta di rito abbreviato, in base al combinato disposto degli artt. 438, comma 6-bis, 464, comma 1, cod. proc. pen., per come vigenti alla data 2 del 3 agosto 2017 (a seguito della legge n. 103/2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal AM. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18001 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22.3.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato LE AM per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 / lett. N/ e comma 2-bis, 186-bis, commi 1.f lett. a , 3, cod. strada (fatto del 17.2.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Sono state depositate conclusioni scritte dalla difesa del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01). Non rileva, pertanto, che l'eccezione di nullità sia stata proposta nell'atto di opposizione, in quanto la sanatoria opera ex lege nel momento in cui sia avanzata la richiesta di rito abbreviato, in base al combinato disposto degli artt. 438, comma 6-bis, 464, comma 1, cod. proc. pen., per come vigenti alla data 2 del 3 agosto 2017 (a seguito della legge n. 103/2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal AM. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig re estensore Il Presidente