CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2523/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250024823773000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- RUOLO n. RIF.CART. 29620250024823773000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2937/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov.le di Palermo chiedendo la nullità, previa sospensione, della cartella di pagamento n.29620250024823773000
(notificata in data 30/04/2025) dell'importo di euro 1.010,36 emessa a seguito di controllo formale effettuato sulla dichiarazione 730/2021 per il periodo d'imposta 2020 all'esito del quale non veniva riconosciuto il credito d'imposta per spese di recupero del patrimonio edilizio effettuate nel 2017.
A sostegno del ricorso veniva eccepita la spettanza delle detrazioni così come indicate in dichiarazione, corroborata dalla documentazione depositata in giudizio e la conseguente illegittimità del mancato riconoscimento delle detrazioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Prov.le di Palermo chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'intervenuto sgravio in autotutela disposto dall'Ufficio con provvedimento del 23/09/2025 .
Stante l'intervenuto sgravio da parte dell'Ente impositore con conseguente cessazione della materia del contendere, l'istanza cautelare formulata da parte ricorrente può ritenersi assorbita con conseguente trattazione in questa sede del merito della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art.47 ter del D.Lgs.546/1992.
Tenuto conto che in data 23/09/2025 prot.0284771 l'Ufficio ha disposto lo sgravio riconoscendo le ragioni del contribuente, questo giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs.546/1992.
Si dispone la compensazione delle spese tenuto conto che l'Amministrazione Finanziaria si è attivata, in virtù del principio di leale collaborazione, attraverso la richiesta di ulteriore documentazione al contribuente che ha consentito di esitare favorevolmente la pratica
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2523/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250024823773000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- RUOLO n. RIF.CART. 29620250024823773000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2937/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov.le di Palermo chiedendo la nullità, previa sospensione, della cartella di pagamento n.29620250024823773000
(notificata in data 30/04/2025) dell'importo di euro 1.010,36 emessa a seguito di controllo formale effettuato sulla dichiarazione 730/2021 per il periodo d'imposta 2020 all'esito del quale non veniva riconosciuto il credito d'imposta per spese di recupero del patrimonio edilizio effettuate nel 2017.
A sostegno del ricorso veniva eccepita la spettanza delle detrazioni così come indicate in dichiarazione, corroborata dalla documentazione depositata in giudizio e la conseguente illegittimità del mancato riconoscimento delle detrazioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Prov.le di Palermo chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'intervenuto sgravio in autotutela disposto dall'Ufficio con provvedimento del 23/09/2025 .
Stante l'intervenuto sgravio da parte dell'Ente impositore con conseguente cessazione della materia del contendere, l'istanza cautelare formulata da parte ricorrente può ritenersi assorbita con conseguente trattazione in questa sede del merito della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art.47 ter del D.Lgs.546/1992.
Tenuto conto che in data 23/09/2025 prot.0284771 l'Ufficio ha disposto lo sgravio riconoscendo le ragioni del contribuente, questo giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs.546/1992.
Si dispone la compensazione delle spese tenuto conto che l'Amministrazione Finanziaria si è attivata, in virtù del principio di leale collaborazione, attraverso la richiesta di ulteriore documentazione al contribuente che ha consentito di esitare favorevolmente la pratica
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese