Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 177/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa RI Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 177/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 390/2019 resa il 28.10.2019
dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica e pubblicata il 29.10.2019 a conclusione del giudizio n. 601/2016 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da colpa medica”, vertente tra
EC NI, c.f. [...]; AU NN RI, c.f. [...];
EC AN, c.f. [...]; OC AN, c.f. [...], gli ultimi due anche nella qualità di rappresentanti dei figli minori OC FA e OC IA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, V.le Angelico n. 80 presso lo studio dell'avv. Armando Laureti
che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTI-
e
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20 giugno 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.05.2016, EC NI, AU MA, AU NN RI,
EC AN, OC AN, gli ultimi due anche nella qualità di rappresentanti dei figli minori
OC FA e OC IA, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia, l'Istituto
Neurologico Mediterraneo – Neuromed, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale adito, contrariis rejetis, così statuire: a) Accertare e dichiarare che la convenuta è
civilmente responsabile per il decesso della sig.ra ES AU nonché, occorrendo, che esso si
è verificato per colpa della stessa convenuta in relazione alle articolate deduzioni svolte in merito
nel corpo del presente atto;
b) Condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento dei danni da
liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, nelle misure di seguito indicate ovvero nella diversa -
maggiore o minore – somma ritenuta più equa e di giustizia: Al Sig. EC NI € 965, 205,77,
alla Sig.ra EC AN € 965.205,77, alla Sig.ra AU NN RI € 120.000,00, al sig. OC
AN € 50.000,00, alla Sig.ra OC IA € 120.000,00, al Sig. OC FA € 120.000,00;
c) Onerare la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione dal 3.09.2011 al saldo ovvero in
quella diversa misura, maggiore o minore di giustizia;
d) Porre a carico della convenuta spese e
compensi di causa altre alle spese generali ed alla rivalsa per IVA e CPA.”. A fondamento della domanda gli attori esponevano che il giorno 11 luglio 2011 la Sig.ra ES
AU, loro stretta congiunta, veniva ricoverata presso la Neuromed per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione con interessamento mielo – radicolare compressivo, localizzata in corrispondenza dei metameri C1-C2. Dimessa in data 16.07.2011, la paziente si presentava ai successivi controlli e a causa di anomalie riscontrate nella cicatrizzazione
(necrosi centrale e fuoriuscita di liquor) veniva nuovamente disposto il ricovero in data 11.08.2011.
A seguito dell'insorgere di un “picco febbrile” veniva richiesta una consulenza infettivologa che consigliava “… es. liquor citochimico e colturale ogni 3 giorni … da rivalutare se modificazione del quadro clinico”.
La Sig.ra AU pur proseguendo l'assunzione dei farmaci somministrati non aveva miglioramenti.
In data 23 e 24 agosto si rilevava fuoriuscita di liquido cefalorachidiano, per cui i sanitari decidevano per l'effettuazione di una “revisione della ferita” durante la quale veniva applicato un nuovo “patch”
essendosi riassorbito il precedente.
Nei giorni successivi la Sig.ra AU si trovava affetta da cefalea nucale con picchi nei giorni del 26.8
e 29.8. In tale ultima data la paziente cadeva in terra, battendo la testa, mentre la temperatura corporea si innalzava fino a 39°. Successivamente venivano effettuati alcuni esami. Gli esami ematochimici del 31.08.2011 evidenziavano una significativa diminuzione dei valori di potassio, mentre in data
1.09.2011 veniva effettuata una TC al torace che mostrava un versamento pleurico bilaterale con minima falda di scissurite e modeste aree di disventilazione in sede basale. L'esame ematochimico del 2.09.2011 confermava la persistenza e l'elevarsi degli indici di flogosi con una significativa riduzione di globuli bianchi;
veniva iniziata una terapia per l'innalzamento dei valori di potassio che erano in costante discesa.
Alle ore 6,40 del 3.09.2011 la Sig.ra ES AU, a causa di un arresto cardiaco, decedeva.
In data 25.09.2016, si costituiva in giudizio l'istituto Neurologico Mediterraneo – Neuromed s.r.l.
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In fase istruttoria veniva ammesso ed assunto un teste di parte convenuta, acquisita produzione documentale ed espletata c.t.u. medico – legale.
All'esito, con la sentenza n. 390/2019, adesivamente alle risultanze peritali, l'adito Tribunale di
Isernia rigettava la domanda degli attori che condannava al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Il Tribunale riteneva che “i consulenti nominati hanno ricostruito la vicenda sanitaria nel suo
complesso, non limitandosi ad analizzare la sussistenza di profili di colpa nell'esecuzione degli
interventi a cui ES AU è stata sottoposta”; “l'espletata CTU, con valutazione esente da
errori tecnici o logici, approfondita, puntuale, correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile
(al di là delle critiche e differenti valutazioni queste meno approfondite e puntuali e comunque
rispondenti ad un'ottica soggettiva di parte che non tiene nel dovuto conto la situazione complessiva
nella sua obiettività, le quali perciò non possono essere qui condivise ), ha confermato in pieno la
tesi di parte convenuta”; concludendo, infine, “il collegio peritale ha fornito risposta del tutto
esaustiva alle contrarie osservazioni del CTP di parte attrice”.
Con atto di appello notificato il 30.06.2020 EC NI, , AU NN RI, EC AN, OC
AN, in proprio e nella qualità, hanno impugnato la suddetta pronuncia chiedendone la riforma in termini di accertamento e dichiarazione della responsabilità della INM – Neuromed nella causazione del decesso della loro congiunta, con conseguente condanna della Struttura al risarcimento dei danni lamentati.
Con comparsa del 29.09.2020 si è costituito l'Istituto appellato e, in rito, in via pregiudiziale, ha eccepito la decadenza degli attori dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; l'improcedibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato il gravame avversario e ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado,
vinte le spese con distrazione.
In corso di causa, con ordinanza del 18.01.2024 è stata respinta la richiesta degli appellanti di rinnovazione della C.T.U. medico legale in quanto non indispensabile ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla parte appellata sono infondate.
Quanto alla tardività dell'appello, perché notificato oltre il termine ex art. 327 c.p.c., si osserva che la sentenza del Tribunale di Isernia è stata pubblicata il 29.10.2019 e non è stata notificata dalla convenuta;
tenuto conto della sospensione straordinaria del 2020 (emergenza coronavirus) che per i processi civili, penali e tributari decorre dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, co.1, DL 23/2020), il termine per l'impugnazione scadeva il 2.07.2020; essendo stato notificato l'atto di appello il 30.06.2020, l'impugnazione è tempestiva.
L'Istituto ha altresì eccepito una presunta violazione del disposto dell'art. 347 c.p.c., ma diversamente da quanto sostenuto dall'eccipiente, la causa è stata iscritta a ruolo il 9.07.2020, dunque entro il termine stabilito dall'art. 165 c.p.c.
Infine, in riferimento all'eccezione circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143;
Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Nel merito, propriamente, tutto ruota intorno alla sussistenza o meno del nesso eziologico tra l'intervento dell'11.07.2011 ed i successivi eventi verificatisi in occasione del secondo ricovero;
collegamento che, se da un lato viene radicalmente escluso dai CCTTUU e dal giudice di primo grado,
dall'altro viene ritenuto sussistente dagli appellanti.
Essi ritengono che “la condotta professionale dei sanitari che hanno trattato la fistola liquorale è
meritevole di censura” (p.8, rigo 11 atto di appello); osservano che il referto della RM cerniera occipito vertebrale del 14.07.2011 rilevava tessuto in parte disomogeneo in sede intercanalare sn di
C1-C2, ritenendolo “meritevole di controllo nel tempo”.
Secondo gli appellanti, tale controllo nel tempo non è stato adeguatamente operato dai sanitari della
Struttura.
Ma detta affermazione non trova riscontro negli atti: è dato certo ed acquisito che la fistola in oggetto
è stata controllata sia in data 15.07, e quindi a distanza di un solo giorno dalla RM, sia in data 29.07,
cioè ad una distanza di 14 giorni, che rappresenta un lasso di tempo più che sufficiente allorquando si prescrive un “controllo nel tempo”, e non un controllo giornaliero, a giorni alterni, settimanale,
mensile ecc.
Appena dopo parte appellante rileva: “al controllo successivo, stabilito per il 29.07 (a 14 giorni di
distanza), la disomogeneità era divenuta una deiescenza che ha portato successivamente alla fistola
liquorale” (p.8, righi 31-34 atto di appello).
Di seguito gli appellanti riportano pressochè pedissequamente nel corpo del gravame quanto esposto dal proprio CTP, dr. Valerio Lazzarini nelle osservazioni critiche alla bozza di perizia di primo grado,
datate 3.02.2018.
In ragione dell'identità sostanziale delle contestazioni (sollevate nelle osservazioni peritali e nell'atto di appello), occorre precisare che le tesi del dr. Lazzarini sono state ampiamente smentite dai
CCTTUU, prof. Cristian D'Ovidio e dr. Arturo Di Girolamo, nella “Risposta a note critiche di parte attrice” dell'11.04.2018.
Di quest'ultimo atto si trascrive per esteso la parte afferente al merito, che è di per sé bastevole a smentire quanto gli appellanti adducono sul piano scientifico per sostenere la necessità di riformare la sentenza gravata. “Il CTP continua a dar notevole importanza a quanto prescritto nel corso della consulenza
infettivologica dell'11.08.2011, sorvolando sul fatto che il consulente, in questo caso infettivologo,
osserva a valuta il paziente e i suoi relativi esami in un singolo e preciso momento distaccato dal
resto del percorso clinico/assistenziale effettuato dai Sanitari che lo hanno in carico. In particolare,
va ricordato che subito dopo il primo prelievo di liquido cefalorachidiano, si instaurava
contestualmente terapia antibiotica che era evidentemente efficace, in quanto si assisteva ad una
sostanziale stabilità del quadro clinico, con scomparsa della febbre, tant'è che i medici della
Neurochirurgia sospendevano correttamente l'antibiotico (sulbactam-ampicillina) in data
18.08.2011.
Giova ricordare al CTP che vi sono notevoli differenze tra le infezioni meningee causate da batteri e
quelle causate da virus. In particolare, nel caso oggetto della presente consulenza, è più che evidente,
per quanto già scritto nella bozza di CTU, che le analisi condotte sul liquido cefalorachidiano della
AU escludevano a priori la presenza di meningite batterica ed erano, le alterazioni, compatibili
con una fisiologica reazione al primo intervento chirurgico.
Nelle sue note critiche, il CTP ipotizza che le alterazioni siano invece attribuibili ad un'infezione
virale, pur non essendo ben chiaro quale sia la base di tale affermazione al di la di generici aspetti
chimico – fisici del campione analizzato (presenza di globuli bianchi nel liquido cefalorachidiano
con glucosio nella norma). Ora, quand'anche vi fosse stata per pura ipotesi la presenza di
un'infezione virale delle meningi, questa non sarebbe comunque migliorata con la terapia
antibiotica, che può aver efficacia per definizione solamente nelle infezioni batteriche, ma certamente
non sulle infezioni virali, ma allo stesso momento l'eventuale ipotesi di un'infezione virale ridurrebbe
ulteriormente la comunque remota necessità di ripetere un esame del liquido cefalorachidiano. Le
meningiti virali non sono praticamente mai patologie classificabili tra le infezioni correlate
all'assistenza, peculiarità invece delle infezioni batteriche, e costituiscono un insieme di patologie
per le quali non vi è trattamento efficace, con l'eccezione delle forme erpetiche che tuttavia evolvono
in maniera progressiva e caratteristicamente ingravescente, non riscontrabile nel caso oggetto della presente CTU, ma che in ogni caso hanno prognosi favorevole, al di là di transitorie alterazioni dello
stato neurologico e cognitivo del paziente da esse affetto.
In buona sostanza, si concorda con la scelta dei Sanitari che hanno evitato di ripetere inutilmente
esami chimico – fisici e microbiologici successivi all'instaurazione di terapia antibiotica
(11.08.2011) risultata efficace, dal momento che :
- pochissime sono le meningiti virali diagnosticabili con i comuni test diagnostici, e, in ogni
caso, il favorevole andamento della paziente nel corso dei giorni successivi al secondo
ricovero escludeva la presenza di meningiti virali erpetiche (le uniche generalmente
trattabili);
- non vi erano evidenze di fenomeni infiammatori [PCR nella norma 09.08.11 e 12.08.11],
dopo la prima terapia antibiotica (10.08.2011 - 18.08.2011), segno indiretto di assenza di
infezioni in atto;
- non vi sono mai stati segni clinici di infiammazione meningea (non rigor nucalis, non
posizioni obbligate del paziente, non altri segni di irritazione delle meningi) nel periodo
successivo al primo ricovero.
Il CTP rileva inoltre che vi sarebbe stato ritardo tra il riscontro della fistola liquorale
(ricovero del 9.08.2011) e l'intervento di correzione in data 24.08.2011. In realtà in seguito
al reperto iniziale di fistola liquorale i Sanitari provvedevano a posizionare drenaggio
liquorale lombare nel tentativo evidente di ridurre la fuoriuscita di liquor dalla precedente
incisione chirurgica cervicale. Tale azione aveva inizialmente successo e sembrava poter
evitare un ulteriore intervento chirurgico non scevro da possibili complicanze nella sede della
precedente incisione. Tuttavia, in seguito alla ripresa della secrezione liquorale dalla ferita,
i Sanitari decidevano di reintervenire a livello della regione cervicale per apposizione di
nuovo patch, intervento peraltro riferito come tecnicamente riuscito, tanto che non si
rilevavano complicanze e/o problematiche di sorta fino al 29.09.2011, quando compariva
cefalea nucale e si verificava improvvisa caduta a terra. Quanto infine rilevato dal CTP agli esami del 31.08.2011, cioè il livello di ipopotassiemia
pari a 3,3mmol/L, questo valore non costituisce livello per il quale è necessaria correzione
d'urgenza, stante il fatto che l'integrazione di potassio endovena non è generalmente indicata
nei casi di ipopotassiemia lieve (tra 3,5 e 3mmol/L) a causa dei potenziali gravi rischi
connessi alla somministrazione di questo particolare ione intracellulare.
L'infusione di potassio è stata correttamente iniziata quando il livello ematico è giunto a
2,7mmol/L, basso, anche se non ancora definibile grave, cioè inferiore a 2,5mmol/L, come
peraltro suggerito da evidenza scientifica corrente (es: ASMAR a., ET AL, Am j Kidney Dis;
2012; 492-497). In definitiva, il processo patologico, si ribadisce, in assenza di riferimenti
scientifici incontrovertibili derivanti da riscontro autoptico ed eventuali esami istologici, che
ha portato al decesso la Sig. AU appare totalmente svincolato dalle risultanze delle prime
fasi del ricovero. Pur potendo ipotizzare un'infezione insorta successivamente al secondo
intervento effettuato in data 24.08.2011 e un concomitante squilibrio idroelettrico, lo stesso
non appare in alcun modo in relazione con la sospetta infezione probabilmente occorsa
intorno al ricovero del 9.08.2011 e che comunque risultava già inattiva in data 12.08.2011
(PCR nella norma) e ancor più in data 18.08.2011 alla sospensione della terapia antibiotica
in seguito alla quale si è assistito ad un periodo di relativo benessere e assenza di febbre fino
al 29.08.2011.
Per tali motivi, si ritiene di poter escludere che il quadro patologico oggettivato in data
29.08.2011 e seguenti sia in relazione causale con l'intervento neurochirurgico
dell'11.07.2011 così come è possibile escludere che nella gestione del caso vi siano state
condotte non conformi alla leges artis in considerazione anche dei rigidi protocolli presenti
presso la struttura Neuromed in merito alla prevenzione delle infezioni correlate
all'assistenza”.
Quanto esposto portava i CCTTUU a confermare integralmente tutte le considerazioni formulate nella bozza di relazione, indi a confermare le conclusioni rese illo tempore, le quali statuivano che: “Rispetto all'intervento oggetto di causa, non vi è evidenza di rapporto causale tra l'intervento di
asportazione del neurinoma C1-C2 (11.07.2011) e i successivi eventi che si sono verificati in
occasione del secondo ricovero e che hanno portato al decesso della Sig.ra AU ES. Si è
infatti verificata una fistola liquorale quale complicanza del primitivo intervento neurochirurgico,
che tuttavia non presentava segni di flogosi. Pertanto, il liquido cefalorachidiano prelevato nel corso
del ricovero non presentava caratteristiche indicative di infezione batterica in atto e la stesa terapia
antibiotica somministrata nelle prime fasi del ricovero portava a una rapida remissione della febbre,
con normalizzazione completa degli indici di infiammazione che si mantenevano stabili, così come le
condizioni cliniche generali della paziente, anche alla sospensione della terapia antibiotica in data
17.08.2011 e almeno fino al periodo post - operatorio del secondo intervento, eseguito il 24.08.2011.
La causa della morte della Sig.ra AU ES, pur in assenza di riferimenti scientifici
incontrovertibili derivanti da riscontro autoptico e da eventuali esami istologici, può essere
verosimilmente ricondotta ad alterazioni idroelettriche (ipopotassemia) e alla presenza di
un'infezione sistemica sopravvenuta, nonostante un trattamento antibiotico efficace”.
Quanto riportato esclude in radice le contestazioni sollevate dagli appellanti, i quali nel reiterare le stesse censure di cui alle osservazioni alla bozza di CTU, si scontrano con l'autorevole risposta dei
CCTTUU, densa di contenuti tecnico – scientifici, ed ampiamente apprezzata dal giudice di primo grado, il quale ne esalta la tecnicità e la prestigiosità (“… l'espletata CTU, con valutazione esente da
errori tecnici o logici, approfondita, puntuale, correttamente motivata e quindi del tutto
condivisibile…”, p.2, righi 27-28; ”il collegio peritale ha fornito una risposta del tutto esaustiva alle
contrarie osservazioni del CTP di parte attrice”, p.3, rigo3).
Del tutto generiche e non provate sono poi le asserzioni degli impugnanti, circa il mancato rispetto da parte della struttura delle regole di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza., di converso smentite dall'istruttoria espletata in prime cure.
A pag. 10 dell'atto di gravame, gli appellanti affermano “mentre i chirurghi hanno praticato una
corretta quali/quantitativa profilassi antibiotica preoperatoria (Merrem al 1° intervento e Cefuroxime al 2° intervento) la cui efficacia nel ridurre le infezioni del sito chirurgico è stata
definitivamente dimostrata (livello di evidenza 4-CDC di Atlanta), non è possibile accertare
eventuale non rispetto delle regole di asepsi da parte del personale sanitario intervenuto durante
tutta la vicenda della paziente”.
Aggiungono poi, a pag. 11: “Appare evidente, come già detto, che l'infezione contratta dalla Sig.ra
AU sia di natura nosocomiale. Pertanto all'interno della Struttura Neuromed, nel caso in esame,
non sono state rispettate le precauzioni standard (insieme di norme finalizzate ad evitare il
diffondersi e/o la trasmissione di infezioni) che devono essere applicate nell'attività quotidiana di
tutti i pazienti”.
Siffatte affermazioni sono destituite di fondamento, generiche, contrastano con le prove raccolte nel giudizio di primo grado e sono sfornite di qualsivoglia prova contraria, idonea a smentire quanto emerso in fase istruttoria.
Infatti, la adozione di misure volte a prevenire le ICA è stata dimostrata dall'Istituto in vario modo:
innanzitutto con la produzione da parte della convenuta di quarantadue documenti volti a dimostrare l'adozione e l'importanza delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali adottate dalla
Struttura; in secondo luogo con le risultanze emerse dalla prova testimoniale, ove il dr. Romoli (unico teste escusso su richiesta della convenuta INM) confermava l'adeguatezza delle strutture sanitarie dell'INM rispetto al caso di specie, l'adozione di tutte le misure di prevenzione da infezione nosocomiale, siccome confermate dai certificatori, ed il conferimento alla dr.ssa Laura Scorzolini di specifica mansione di infettivologa di riferimento, di componente del Comitato Infezioni Ospedaliere,
nonché di specialista incaricata ad intervenire direttamente nel trattamento dei casi segnalati dall'Unità di Degenza, prescrivendo gli accertamenti diagnostici del caso, le terapie antibiotiche ritenute necessarie ed i comportamenti assistenziali più opportuni.
Infine nella CTU (cfr. in particolare, pp. da 16 a 19 della bozza di perizia, successivamente confermata nella Risposta alle contestazioni di parte attrice) si afferma, come già dianzi esposto, che “è possibile
escludere che nella gestione del caso vi siano state condotte non conformi alla leges artis in considerazione anche dei rigidi protocolli presenti presso la struttura Neuromed in merito alla
prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza”.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 177/2020 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 30.06.2020 da EC
NI, AU NN RI, EC AN, OC AN, gli ultimi due anche nella qualità di rappresentanti dei figli minori OC FA e OC IA, nei confronti dell' ISTITUTO
NEUROLOGICO MEDITERRANEO – NEUROMED S.p.A., avverso la sentenza n. 390/2019 resa il 28.10.2019 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica e pubblicata il 29.10.2019
a conclusione del giudizio n. 601/2016 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado in favore dell'avv. Nicolino Iacovone, dichiaratosi antistatario, che determina in complessivi € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 15.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa RI Grazia d'Errico