Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14413 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992, motivato sulla base della seguente situazione penale a carico di un familiare convivente:
- 23/02/2022: denuncia per la violazione dell’art. 596 bis c.p. (Diffamazione col mezzo della stampa);
- 19/11/2014: sentenza della Corte di Appello di Roma irrevocabile il 17/10/2017, di conferma della sentenza emessa in data 13/01/2010 dal Tribunale in composizione monocratica di Roma, per i reati di cui agli artt. 625 n. 7 e 635 comma 2 n. 3 c.p. (Danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 c.p.).
A fondamento del diniego è stata altresì rilevata la carenza del requisito reddituale.
Ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendo l’illegittimità del decreto di rigetto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
In data 23.4.2026 il Ministero resistente ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso in favore della ricorrente all’esito del riesame della sua posizione, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con istanza del 24.4.2026, la ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, instando tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
All’odierna camera di consiglio, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 60 del c.p.a.
Ebbene, alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la sopravvenuta adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve ritenersi interamente satisfattiva della pretesa del ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto delle circostanze di rilievo penale poste originariamente a fondamento del diniego e considerato che il sopravvenuto provvedimento favorevole adottato dall’Amministrazione costituisce l’esito di una rivalutazione della posizione dell’istante anche sulla base dei nuovi elementi emersi nel corso di giudizio (cfr., quanto alla statuizione sulle spese di lite, Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2022, n. 5802, che ha avuto modo di precisare che “ il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA IC | AN TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.