TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5217
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione termine segnalazione ANAC

    Il termine per la segnalazione ha natura ordinatoria e non perentoria, poiché l'annotazione nel casellario informatico non ha carattere sanzionatorio. La tardività della segnalazione non fa venir meno l'attualità della notizia.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione ANAC

    L'ANAC ha correttamente valutato la non manifesta infondatezza della segnalazione, non sussistendo elementi di fatto e probatori con le caratteristiche richieste per escludere la legittimità della risoluzione contrattuale. Le sopravvenienze documentali relative alla nuova gara non erano esistenti al momento dell'istruttoria ANAC.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e del giusto procedimento

    L'audizione è una facoltà discrezionale del dirigente ANAC e non un diritto dell'interessato. La ricorrente non ha indicato specifici elementi che, se introdotti in audizione, avrebbero potuto influire sul provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5217
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5217
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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