Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12504 del 2025, proposto da
AP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 98313839E6, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso lo studio Rosamaria Berloco in Roma, via Ernesto Monaci, 13;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto Romano San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell'ANAC fasc. n. 807/2025/sd del 10 settembre 2025 avente ad oggetto "Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii." con il quale è stata disposta l'annotazione della risoluzione del contratto tra la AP S.r.l. e l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Istituto Romano San Michele" nell'Area B, del casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 (prot. n. 0121252 del 10 settembre 2025);
per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento dell'ANAC fasc. n. 807/2025/sd del 12 maggio 2025;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto Romano San Michele;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La AP S.r.l. (di seguito anche solo “AP” o “impresa” o “ricorrente”) ha stipulato in data 18 gennaio 2024 con l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Istituto Romano San Michele” (già I.R.ASP Istituti riuniti azienda di servizi alla persona e di seguito anche solo “ASP” o “stazione appaltante” o “committente”) il contratto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del Villino Crespi, aggiudicati alla stessa con determinazione dirigenziale n. 46 del 27 ottobre 2023. All’esito del procedimento avviato con diffida ad adempiere n. 1059 del 26 luglio 2024 sul presupposto che, a quella data, i lavori risultassero «ingiustificatamente fermi» , che l’impresa avesse dimostrato «una inefficiente capacità organizzativa» e lasciato il cantiere in stato di abbandono, valutate negativamente l’istanza di proroga del termine di esecuzione dei lavori e le controdeduzioni dell’impresa rassegnate in data 4 ottobre 2024, l’atto negoziale è stato risolto con determinazione dirigenziale n. 792 del 5 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
1.1. La stazione appaltante ha, quindi, segnalato la risoluzione all’A.n.a.c. ai fini del suo inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 in data 14 febbraio 2025. L’Autorità ha comunicato l’avvio del procedimento in data 12 maggio 2025 e acquisito le memorie dell’impresa in data 11 giugno 2025, volte, in sintesi, a evidenziare: la tardività della segnalazione rispetto al termine di 30 giorni previsto dall’art. 11 del regolamento sulla gestione del casellario informatico dei contratti pubblici approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con delibera del 29 luglio 2020 (di seguito anche solo “regolamento”); l’andamento “anomalo” dell’appalto e, mediante rinvio alla relazione tecnica di un consulente di parte, le carenze progettuali (soprattutto del progetto esecutivo, che avrebbe rimesso «all’appaltatore l’onere di procedere a scoperte esplorative in aree non previamente accessibili né conosciute» ); i rischi per la sicurezza emersi nel corso delle lavorazioni a causa del rinvenimento di fibre di amianto nei displuvi e nel sottotetto (la cui presenza è stata confermata dalle indagini di laboratorio commissionate dall’impresa); l’errato calcolo delle quantità di ponteggi; la mancanza di alcune autorizzazioni (tra le quali quella del genio civile, richiesta dalla direzione lavori solo ad agosto 2024); più in generale, l’atteggiamento scarsamente collaborativo del committente e la responsabilità esclusiva di quest’ultimo per i ritardi nell’avanzamento dei lavori e, quindi, la non utilità dell’annotazione.
L’A.n.a.c. si è, tuttavia, determinata con delibera del 10 settembre 2025 a favore dell’inserimento della notizia nel casellario, rigettando sia l’eccezione di tardività della segnalazione, avuto riguardo al carattere non sanzionatorio dell’annotazione, sia la richiesta di audizione avanzata dall’impresa, ritenuta non obbligatoria e, comunque, nel caso di specie, superflua.
2. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2025 e depositato in data 21 ottobre 2025 la AP ha chiesto a questo T.a.r. l’annullamento del provvedimento di annotazione.
Premettendo di aver instaurato giudizio civile davanti al Tribunale di Roma per la contestazione del provvedimento di risoluzione e ribadendo la propria ricostruzione dei fatti – non cantierabilità del progetto, in quanto affetto da gravi carenze, puntualmente denunciate al committente in data 7 giugno 2024 anche mediante l’allegazione di una rivisitazione del computo metrico recante lavorazioni aggiuntive per un importo di oltre € 150.000,00, e imputabilità dei ritardi alla stazione appaltante, “passiva” soprattutto rispetto alle legittime preoccupazioni dell’appaltatore per la scoperta in data 3 settembre 2024 delle fibre di amianto – l’impresa ha impugnato il provvedimento dell’A.n.a.c. sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 11, comma 1 del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dei principi generali di certezza, efficienza e speditezza dei procedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio - eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia» , in quanto l’A.n.a.c. non avrebbe dovuto dare seguito ad una segnalazione tardiva, effettuata il 14 febbraio 2025, cioè 71 giorni dopo il perfezionamento del presupposto costituito dal provvedimento di risoluzione del 5 dicembre 2024;
II. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. 50/2016 e degli art. 17, 18 e 19 del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici - eccesso di potere - difetto di motivazione, carenza e/o difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 – violazione del principio di proporzionalità» , in quanto la notizia inserita nel casellario, facendo propria la versione dei fatti travisata, «strumentale e non veritiera» offerta dal committente e “coprendone”, invece, le responsabilità e le omissioni (soprattutto in punto di sicurezza sul lavoro), non soddisferebbe i requisiti dell’utilità e violerebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche in ragione della non sussumibilità della fattispecie concreta all’interno delle coordinate ermeneutiche del “grave illecito professionale” delineate dall’art. 98, c. 3, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
III. «Violazione dell’art. 15 del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici – violazione degli artt. 3 e 7 d.lgs. 241/1990 - violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento – eccesso di potere per difetto di motivazione» , in quanto l’A.n.a.c. le avrebbe illegittimamente negato l’audizione, non consentendole di replicare adeguatamente «alle artate e strumentali argomentazioni contenute nella memoria dell’Azienda».
3. In data 22 ottobre 2025 si è costituita l’A.n.a.c.
4. In data 18 dicembre 2025 si è costituita e ha spiegato le proprie difese la stazione appaltante, che, dopo aver illustrato le iniziative assunte durante l’esecuzione del contratto per andare incontro alle difficoltà dell’impresa, come l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in data 4 ottobre 2024, ha argomentato sulla doverosità della segnalazione; eccepito l’inammissibilità di censure concernenti il merito della risoluzione contrattuale; invocato la non perentorietà del termine per l’inoltro della segnalazione all’A.n.a.c. e il carattere non sanzionatorio dell’annotazione; insistito sull’utilità dell’annotazione, anche alla luce del ruolo dell’A.n.a.c. e dei limiti ai quali è soggetto il suo potere di valutazione dei fatti; rammentato l’insindacabilità della scelta dell’Autorità di non concedere l’audizione e l’onere dell’impresa che se ne dolga – dalla ricorrente non assolto – di indicare «quali specifiche circostanze, ulteriori rispetto a quelle gia compiutamente illustrate nelle copiose memorie scritte e nella perizia tecnica di parte, avrebbero potuto emergere in sede di audizione» ; rimarcato i gravi inadempimenti imputabili all’impresa nel corso dell’esecuzione del contratto che ne hanno giustificato la risoluzione.
5. La ricorrente ha depositato memoria in data 6 febbraio 2026, con la quale ha aggiunto di aver trovato ulteriori conferme alle proprie tesi sia nei documenti della gara bandita da ASP a seguito della risoluzione contrattuale – che ora menzionerebbero esplicitamente la presenza di amianto (par. 15.2 del capitolato speciale d’appalto) e destinerebbero un importo più alto agli oneri per la sicurezza (€ 201.178,19 rispetto ai € 135.383,26 originari) – sia nelle recenti inchieste giornalistiche sulla corretta gestione degli appalti nell’ASP e riproposto, per il resto, gli argomenti difensivi già sviluppati nel ricorso (ritornando, soprattutto, sulla tardività della segnalazione e sui riflessi che questa avrebbe sull’attualità dell’annotazione e sulle lacune presenti nell’istruttoria condotta dall’A.n.a.c.).
6. L’A.n.a.c. ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in data 6 febbraio 2025, con la quale ha evidenziato l’insussistenza di gravi vizi nel procedimento di risoluzione condotto dal committente, il carattere ordinatorio del termine per la segnalazione, confortato dalla giurisprudenza amministrativa e dal rilievo che «diversamente opinando, l’Autorità stessa non avrebbe nessun controllo sulla tempestività delle segnalazioni pervenute, facendosi dipendere l’avvio del procedimento di annotazione e la completezza delle informazioni contenute nel Casellario informatico da un terzo soggetto, destinatario dell’obbligo» , la tipologia di verifiche che la medesima giurisprudenza intesta all’Autorità ai fini dell’inserimento di una risoluzione contrattuale nel casellario (essenzialmente circoscritte alla veridicità della notizia) e l’idoneità del materiale documentale raccolto a supportare il provvedimento di annotazione e a giustificare la scelta di rinunciare all’audizione delle parti.
7. L’A.n.a.c. e la ricorrente hanno, infine, depositato memorie di replica, rispettivamente, in data 12 e 13 febbraio 2026: la prima, per sostenere, ancora una volta, sia l’irrilevanza del ritardo in cui è incorsa la stazione appaltante nella segnalazione sia l’inutilizzabilità delle inchieste giornalistiche ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza della stessa; la seconda, per chiarire di non aver «mai chiesto all’ANAC di sostituirsi al giudice ordinario» bensì di aver stigmatizzato esclusivamente che «l’Autorità abbia abdicato persino a quel sindacato “estrinseco e debole” che la legge e la giurisprudenza le impongono».
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
9. In rito va osservato che non si pone un problema di ammissibilità del ricorso, adombrato da ASP nelle proprie memorie, neanche nella parte in cui attacca il provvedimento di risoluzione contrattuale, chiaramente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
La vicenda risolutiva rileva, infatti, nella presente sede solo nella misura e nei limiti in cui ridonda nell’accertamento della non manifesta infondatezza della segnalazione – che è uno dei presupposti, insieme all’utilità, per l’inserimento della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici – e, quindi, dei vizi dell’istruttoria condotta dall’A.n.a.c. (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 15 novembre 2025, n. 20424).
Si tratta, cioè, di un accertamento meramente incidentale, non idoneo a passare in giudicato, ai sensi dell’art. 8, c. 1, c.p.a.
10. Nel merito, il ricorso è infondato.
11. È infondato, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente fa derivare dalla violazione del termine per l’inoltro della segnalazione da parte della stazione appaltante di cui all’art. 11 del regolamento l’effetto dell’illegittimità del provvedimento di annotazione.
11.1. La giurisprudenza amministrativa si è, infatti, assestata nel senso di riconoscere al provvedimento di annotazione nel casellario dei contratti pubblici ex art. 213, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 carattere non sanzionatorio e, conseguentemente, natura ordinatoria ai termini per l’inoltro della segnalazione da parte delle stazioni appaltanti (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106; 4 febbraio 2025, n. 878; ord. 28 giugno 2024, n. 2464; T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 10 giugno 2025, n. 11297; 5 novembre 2024, n. 19502; 9 marzo 2023, n. 3945). Ciò anche sul presupposto che la formulazione letterale dell’art. 11 del regolamento non contiene alcun riferimento alla natura perentoria del termine per la segnalazione (c. 1) ma ricollega all’eventuale inerzia della stazione appaltante conseguenze sanzionatorie (c. 2); che l’A.n.a.c. può avviare il procedimento anche d’ufficio, ove acquisisse aliunde l’informazione da annotare, colpevolmente omessa alla stazione appaltante; che opinare diversamente significherebbe far decadere l’A.n.a.c. dall’esercizio del potere di annotazione a causa dell’inerzia di un soggetto terzo (la stazione appaltante).
11.2. D’altra parte, è evidente, nel caso di specie, che un ritardo di circa 40 giorni – segnalazione del provvedimento di risoluzione del 5 dicembre 2024 effettuata in data 14 febbraio 2025 anziché entro il 4 gennaio 2025 – non fa certo venir meno l’attualità della notizia.
12. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in sintesi, il difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l’A.n.a.c. dando visibilità ad una segnalazione manifestamente infondata, perché avente ad oggetto una risoluzione contrattuale palesemente pretestuosa e illegittima, e la connessa violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’uso del potere di annotazione.
Le doglianze non hanno pregio.
12.1. L’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all’A.n.a.c. il potere di disporre l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, «contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» , nonché quelle «ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso [e] della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c)…» . Il rimando «alle iscrizioni previste dall’articolo 80» consente, quindi, alle risoluzioni contrattuali contemplate dalla lett. c-ter della disposizione, siccome potenzialmente indicative di «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» , di fare ingresso nel casellario, perché ritenute utili dallo stesso legislatore.
La disciplina è, poi, integrata dal regolamento, che, all’art. 8, c. 2, lett. b, inserisce le risoluzioni contrattuali tra «le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici» destinate alla pubblicazione e, all’art. 18, riserva – correttamente – l’archiviazione solo alle notizie manifestamente infondate e inconferenti.
Poiché la notizia di una risoluzione contrattuale è senz’altro utile, residua per l’A.n.a.c. solo il compito di escluderne la manifesta infondatezza, che – come questo T.a.r. ha più volte precisato – ricorre solo quando «sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, come, ad esempio, nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023), nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 11 marzo 2024, n. 4788) ovvero «…postula l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione…Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , n. 20424/2025 cit.) .
12.2. Nella vicenda in esame non si rinvengono elementi di fatto e probatori con le indicate caratteristiche.
Sulla base dell’accertamento sommario spettante all’A.n.a.c. e a questo giudice su controversie di tal fatta, sembra, infatti, da un lato, che l’ASP sia addivenuta alla risoluzione contrattuale all’esito di un procedimento immune da macroscopiche anomalie o plateali errori e, dall’altro, che i tentativi della ricorrente di “ribaltare” sulla stazione appaltante i ritardi e l’abbandono del cantiere non siano assistiti da prove documentali o da presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
In proposito, si rileva che la diffida inviata dal committente all’appaltatore in data 26 luglio 2024 è circostanziata e dà sufficientemente conto di fatti – come lo stato di abbandono del cantiere accertato in occasione del sopralluogo del 20 giugno 2024 – che, a ben vedere, la ricorrente non contesta, provando solo a giustificare l’iniziativa con la presunta incompletezza e inadeguatezza del progetto ma senza offrire alcuna argomentazione persuasiva che autorizzi a non fare applicazione del principio di autoresponsabilità in forza del quale l’impresa che presenta la propria offerta in una gara ad evidenza pubblica accetta in questo modo le condizioni di esecuzione riportate nei documenti di gara secondo lo schema dell’art. 1336 c.c.
Quanto alla presenza di amianto in cantiere, si osserva che il prelievo del campione e l’affidamento dell’incarico al laboratorio per la sua analisi risultano effettuati in data 30 agosto 2024, cioè dopo la notifica della diffida ad adempiere, non potendosene, così, escludere il carattere strumentale; i “correttivi” apportati, poi, dal committente alla descrizione dei fattori di rischio legati a tale materiale e alla quantificazione degli oneri per la sicurezza nella documentazione della gara indetta successivamente alla risoluzione contrattuale, oltre a non essere di per sé dirimenti, per quanto senz’altro meritevoli di approfondimento in altre sedi contenziose integrano, tuttavia, delle sopravvenienze – la determina direttoriale che indice la nuova gara è la n. 70 del 2 febbraio 2026 mentre la delibera A.n.a.c. impugnata è del 10 settembre 2025 – non esistenti al momento dell’istruttoria condotta dall’A.n.a.c. e che non possono, quindi, essere utilizzate come parametro per valutarne la legittimità, in applicazione del principio del tempus regit actum .
12.3. Nemmeno si rinvengono gli estremi per una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che la ricorrente addebita all’A.n.a.c. per non aver valutato se gli inadempimenti assunti dall’ASP a fondamento della risoluzione integrino gli estremi del grave illecito professionale e, in particolare, delle «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» di cui parla l’art. 98, c. 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023.
Si tratta, infatti, di un giudizio rimesso non all’A.n.a.c. bensì alla stazione appaltante chiamata a valutare l’affidabilità dell’impresa. Questo T.a.r. ha già chiarito che «il “grave illecito professionale” disciplinato dall’art. 80, co. 5, lett. c-ter, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 98, c. 3, lett. c, del d.lgs. 36/2023) non è uno stigma permanente che l’A.n.a.c. “certifica” mediante l’iscrizione nel casellario di una risoluzione contrattuale né una condizione che preesiste rispetto alla procedura di gara in seno alla quale matura l’esclusione bensì il frutto di una valutazione compiuta ogni volta dalla singola stazione appaltante prendendo in esame l’intero curriculum dell’impresa partecipante e, soprattutto, le specifiche caratteristiche e la complessità delle prestazioni contrattuali da affidare; non riposa, cioè, su un giudizio formulato una volta per tutte dall’Autorità ma su una pluralità di elementi – uno solo dei quali è eventualmente l’annotazione – sui quali ciascun committente deve “cucire” la propria valutazione sull’affidabilità dell’impresa» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 5 gennaio 2026, n. 104).
13. Infondato è, infine, il terzo motivo, con il quale AP lamenta di non aver avuto la possibilità di spiegare meglio all’A.n.a.c. le proprie ragioni nel corso di un’audizione personale.
In disparte il fatto che la ricorrente non indica quali elementi di fatto e probatori non suscettibili di essere esplicitati per iscritto avrebbe introdotto in tale sede – in contrasto con il principio secondo cui «le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento» ( ex multis , Cons. Stato VI, 5 giugno 2023 n. 5455) – questo Collegio intende aderire al consolidato orientamento esistente in materia, secondo cui «l’art. 15 del regolamento configura inequivocabilmente come facoltà discrezionale del dirigente dell’Ufficio quella dell’audizione dei soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento» (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106), sicché l’istituto non attribuisce un “diritto” dell’interessato ma costituisce solo uno strumento complementare alle memorie scritte che il dirigente può discrezionalmente utilizzare in caso di esigenze istruttorie che non possono essere soddisfatte con le acquisizioni documentali.
Di tali esigenze, nel caso di specie, non c’è traccia.
14. In conclusione, il provvedimento di annotazione impugnato è legittimo, mentre il ricorso è infondato e va rigettato.
15. Considerate le peculiarità della controversia, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | ZI BE |
IL SEGRETARIO