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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 5361/2024
tra con il procuratore avv. ZANESCO OSVALDO Parte_1
e
, con il procuratore avv. SARTORI FRANCESCO CP_1
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10:00 innanzi al Giudice dott. Melania Schirru,
sono comparsi:
per l'avv. ZANESCO OSVALDO;
Parte_1
per l'avv. SARTORI FRANCESCO. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Per_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo la liberazione immediata dell'immobile.
Il procuratore di parte resistente conclude come da comparsa di costituzione dichiarando che il conduttore libererà l'immobile con consegna delle chiavi in data odierna.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, alle ore 10:35, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10:45.
Il Giudice
dott. Melania Schirru
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZAA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5361/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. ZANESCO OSVALDO ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZANESCO OSVALDO
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. SARTORI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. Con ricorso ex art. 477 bis c.p.c. ritualmente notificato a , CP_1
ha intimato alla resistente l'intimazione di licenza per Parte_1
finita locazione.
pagina 3 di 8 A fondamento della domanda ha dedotto di aver concesso in locazione alla resistente l'immobile ad uso abitativo di sua proprietà, sito in Bassano del
Grappa [VI] - Via Monte Pertica n. 87, per la somma mensile di 550,00.
Ha evidenziato di aver manifestato nelle forme e nei tempi di legge, a mezzo di lettera raccomandata del 07/05/2024, la propria volontà di risolvere il contratto alla prima scadenza, essendo determinata a vendere l'immobile, dopo essersi confrontata con il conduttore, avendone appreso il disinteresse per l'acquisto ed avendo ottenuto dal medesimo la rinuncia al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 e ss. L. 392/78.
Tuttavia il conduttore non ha inteso rilasciare l'immobile e quindi, la ricorrente,
ha chiesto la licenza per finita locazione al 31/12/2024 e di fissare a tale data,
ovvero ad una immediatamente successiva la relativa esecuzione sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, co. 1, lett. g), Lg. 431/1998, dichiarando, altresì, la risoluzione del contratto di locazione medesimo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio nulla contestando in ordine ai CP_1
fatti ed alle allegazioni documentali avversari, limitandosi a documentare al giudicante che in data 23/03/2022 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato, in favore del resistente medesimo, l'apertura della procedura di Liquidazione del
Patrimonio ex Lg. 3/2012 per la durata di 4 anni.
In ragione di tale circostanza ha chiesto la concessione di un termine di 5 mesi al fine di non pregiudicare l'esecuzione del programma di liquidazione da parte del
Liquidatore della procedura e per consentire al conduttore di reperire un nuovo alloggio.
Questo giudicante verificato l'esperimento, con esito negativo, della mediazione, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento, all'esito della prima udienza ha rinviato all'udienza del 29/05/2024 per gli incombenti di cui all'art. pagina 4 di 8 429 c.p.c., ove prendeva atto dell'avvenuto deposito telematico da parte del resistente, accettato in pari data, di una istanza volta ad ottenere termine per effettuare il rilascio dell'immobile al 15 giugno 2025 o in ogni caso il differimento dell'esecutività dello sfratto a decorrere da tale data in caso di mancato rilascio spontaneo, allegando proposta di locazione dallo stesso sottoscritta, ed accettata dal nuovo locatore, con decorrenza dal 10/06/2025.
Veniva, quindi, concesso termine al resistente sino al 10/06/2025 per documentare ed attestare il rilascio dell'immobile e la causa veniva rinviata all'odierna udienza.
Tanto premesso la domanda di cessazione del contratto per finita locazione con conseguente rilascio dell'immobile deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Si osserva preliminarmente che il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 14 quinquies co.2 lett. b) ex Lg. 3/2012 opera con riguardo ai beni compresi nel patrimonio del debitore in liquidazione e non anche rispetto ai beni di terzi, che al predetto patrimonio restano estranei;
il contratto di locazione dell'immobile in cui il debitore abita con la propria famiglia integra, comunque,
un rapporto negoziale estraneo alla liquidazione, perché diretto a soddisfare esigenze essenziali di vita del debitore e della sua famiglia, in cui sono dedotte prestazioni a carico del sovraindebitamento che lo stesso può efficacemente adempiere senza violare le regole del concorso.
Si premette che il rapporto contrattuale è dimostrato dal contratto di locazione ad uso abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in sito Bassano del Grappa [VI] -
Via Monte Pertica n. 87, catastalmente censito al Foglio 8, mapp. N. 133- Sub
44, piano 2 - cat. A/3 rendita catastale 759,18; Sub 18 - piano S1 – cat. C/6,
concluso in data 04/12/2020 e registrato il 09/12/2020 (cfr. doc. nr. 1, fascicolo di parte ricorrente). pagina 5 di 8 Tale contratto prevedeva una durata di 4 anni e, all'art. 6, il diritto di disdetta in capo alle parti, esercitabile per tramite dello invio di una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, stabilita in data 31/12/2024.
La sig. inviava la disdetta formale al sig. Parte_1 CP_1
, a mezzo raccomandata ar datata 07/05/2023 (ricevuta dal conduttore
[...]
in data 08/05/2024), esprimendo la volontà di voler vendere l'appartamento (cfr.
doc. nr. 4, fascicolo di parte ricorrente).
Nondimeno lo stesso conduttore era già stato reso edotto della volontà della locatrice di recedere dal contratto per la ragione addotta nella comunicazione di disdetta formale, posto che con propria comunicazione autografa, non disconosciuta, del 23/05/2023 (cfr. doc. nr. 2, fascicolo di parte ricorrente),
inviata alla locatrice, fa esplicito riferimento alla proposta di acquisto dell'immobile medesimo, dallo stesso visonata e prodotta in atti (cfr. doc. nr. 3,
fascicolo di parte ricorrente) rinunciando al proprio diritto di prelazione.
Considerato che la disdetta è stata comunicata nel pieno rispetto del termine semestrale di preavviso fissato dalla legge, il contratto di locazione stipulato tra le parti deve ritenersi cessato a far data dal 31/12/2024, avendo il locatore,
assolto all'obbligo previsto dalla normativa di specificare analiticamente, nella comunicazione inviata al conduttore, il motivo tra quelli tassativamente indicati dall' art. 3 della L. n. 431/1998, pertanto, il conduttore ha avuto tutte le possibilità di verificare preventivamente la serietà della richiesta e in ogni caso potrà esercitare il controllo successivo circa l'effettiva vendita dell'immobile.
La comunicazione è, dunque, idonea a far venir meno gli effetti del rapporto contrattuale alla prima scadenza (a far data dal 31/12/2024) ai sensi dell'art. 3 co.
1 lett. g) della Lg. nr. 431/1998, avendo la ricorrente documentato, altresì, di non possedere altri immobili, oltre quello locato, ad eccezione della sua casa di abitazione (cfr. doc. nr. 6, fascicolo di parte ricorrente). pagina 6 di 8 Tuttavia, il sig. non ha provveduto a rilasciare l'immobile CP_1
alla suddetta scadenza, come dallo stesso riconosciuto.
Egli non si opponeva alla richiesta di parte ricorrente di rilascio dell'immobile,
bensì chiedeva la concessione di un termine sufficientemente lungo da consentirgli di trovare una soluzione abitativa alternativa in pendenza della procedura di Liquidazione del Patrimonio.
Pertanto, deve dichiararsi cessato per finita locazione in contratto di locazione per cui è causa alla scadenza del 31/12/2024, con conseguente obbligo del resistente al rilascio del bene immobile in favore della ricorrente.
Quanto al termine del rilascio, avuto riguardo alla scadenza contrattuale
(31/12/2024), alla data della disdetta (07/05/2024 ricevuta in data 08/05/2024), al comportamento processuale delle parti e alle contrapposte esigenze delle parti stesse, viene fissata per l'esecuzione la data del 13/06/2025.
Stante la mancata opposizione della parte resistente alla domanda di rilascio e tenuto conto del comportamento processuale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:
1) dichiara risolto per finita locazione, alla scadenza del 31/12/2024, il contratto di locazione ad uso abitativo datato 04/12/2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Bassano del Grappa [VI] - Via Monte Pertica n. 87, catastalmente censito al Foglio 8, mapp. n. 133- Sub 44, piano 2 - cat. A/3 e Sub 18 - piano S1 – cat.
C/6;
2) condanna la parte resistente a rilasciare l'immobile suddetto, libero da persone, animali e cose, nella disponibilità della parte ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 13/06/2025; pagina 7 di 8 4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Melania Schirru -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 5361/2024
tra con il procuratore avv. ZANESCO OSVALDO Parte_1
e
, con il procuratore avv. SARTORI FRANCESCO CP_1
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10:00 innanzi al Giudice dott. Melania Schirru,
sono comparsi:
per l'avv. ZANESCO OSVALDO;
Parte_1
per l'avv. SARTORI FRANCESCO. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Per_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo la liberazione immediata dell'immobile.
Il procuratore di parte resistente conclude come da comparsa di costituzione dichiarando che il conduttore libererà l'immobile con consegna delle chiavi in data odierna.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, alle ore 10:35, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10:45.
Il Giudice
dott. Melania Schirru
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZAA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5361/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. ZANESCO OSVALDO ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZANESCO OSVALDO
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. SARTORI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. Con ricorso ex art. 477 bis c.p.c. ritualmente notificato a , CP_1
ha intimato alla resistente l'intimazione di licenza per Parte_1
finita locazione.
pagina 3 di 8 A fondamento della domanda ha dedotto di aver concesso in locazione alla resistente l'immobile ad uso abitativo di sua proprietà, sito in Bassano del
Grappa [VI] - Via Monte Pertica n. 87, per la somma mensile di 550,00.
Ha evidenziato di aver manifestato nelle forme e nei tempi di legge, a mezzo di lettera raccomandata del 07/05/2024, la propria volontà di risolvere il contratto alla prima scadenza, essendo determinata a vendere l'immobile, dopo essersi confrontata con il conduttore, avendone appreso il disinteresse per l'acquisto ed avendo ottenuto dal medesimo la rinuncia al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 e ss. L. 392/78.
Tuttavia il conduttore non ha inteso rilasciare l'immobile e quindi, la ricorrente,
ha chiesto la licenza per finita locazione al 31/12/2024 e di fissare a tale data,
ovvero ad una immediatamente successiva la relativa esecuzione sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, co. 1, lett. g), Lg. 431/1998, dichiarando, altresì, la risoluzione del contratto di locazione medesimo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio nulla contestando in ordine ai CP_1
fatti ed alle allegazioni documentali avversari, limitandosi a documentare al giudicante che in data 23/03/2022 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato, in favore del resistente medesimo, l'apertura della procedura di Liquidazione del
Patrimonio ex Lg. 3/2012 per la durata di 4 anni.
In ragione di tale circostanza ha chiesto la concessione di un termine di 5 mesi al fine di non pregiudicare l'esecuzione del programma di liquidazione da parte del
Liquidatore della procedura e per consentire al conduttore di reperire un nuovo alloggio.
Questo giudicante verificato l'esperimento, con esito negativo, della mediazione, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento, all'esito della prima udienza ha rinviato all'udienza del 29/05/2024 per gli incombenti di cui all'art. pagina 4 di 8 429 c.p.c., ove prendeva atto dell'avvenuto deposito telematico da parte del resistente, accettato in pari data, di una istanza volta ad ottenere termine per effettuare il rilascio dell'immobile al 15 giugno 2025 o in ogni caso il differimento dell'esecutività dello sfratto a decorrere da tale data in caso di mancato rilascio spontaneo, allegando proposta di locazione dallo stesso sottoscritta, ed accettata dal nuovo locatore, con decorrenza dal 10/06/2025.
Veniva, quindi, concesso termine al resistente sino al 10/06/2025 per documentare ed attestare il rilascio dell'immobile e la causa veniva rinviata all'odierna udienza.
Tanto premesso la domanda di cessazione del contratto per finita locazione con conseguente rilascio dell'immobile deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Si osserva preliminarmente che il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 14 quinquies co.2 lett. b) ex Lg. 3/2012 opera con riguardo ai beni compresi nel patrimonio del debitore in liquidazione e non anche rispetto ai beni di terzi, che al predetto patrimonio restano estranei;
il contratto di locazione dell'immobile in cui il debitore abita con la propria famiglia integra, comunque,
un rapporto negoziale estraneo alla liquidazione, perché diretto a soddisfare esigenze essenziali di vita del debitore e della sua famiglia, in cui sono dedotte prestazioni a carico del sovraindebitamento che lo stesso può efficacemente adempiere senza violare le regole del concorso.
Si premette che il rapporto contrattuale è dimostrato dal contratto di locazione ad uso abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in sito Bassano del Grappa [VI] -
Via Monte Pertica n. 87, catastalmente censito al Foglio 8, mapp. N. 133- Sub
44, piano 2 - cat. A/3 rendita catastale 759,18; Sub 18 - piano S1 – cat. C/6,
concluso in data 04/12/2020 e registrato il 09/12/2020 (cfr. doc. nr. 1, fascicolo di parte ricorrente). pagina 5 di 8 Tale contratto prevedeva una durata di 4 anni e, all'art. 6, il diritto di disdetta in capo alle parti, esercitabile per tramite dello invio di una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, stabilita in data 31/12/2024.
La sig. inviava la disdetta formale al sig. Parte_1 CP_1
, a mezzo raccomandata ar datata 07/05/2023 (ricevuta dal conduttore
[...]
in data 08/05/2024), esprimendo la volontà di voler vendere l'appartamento (cfr.
doc. nr. 4, fascicolo di parte ricorrente).
Nondimeno lo stesso conduttore era già stato reso edotto della volontà della locatrice di recedere dal contratto per la ragione addotta nella comunicazione di disdetta formale, posto che con propria comunicazione autografa, non disconosciuta, del 23/05/2023 (cfr. doc. nr. 2, fascicolo di parte ricorrente),
inviata alla locatrice, fa esplicito riferimento alla proposta di acquisto dell'immobile medesimo, dallo stesso visonata e prodotta in atti (cfr. doc. nr. 3,
fascicolo di parte ricorrente) rinunciando al proprio diritto di prelazione.
Considerato che la disdetta è stata comunicata nel pieno rispetto del termine semestrale di preavviso fissato dalla legge, il contratto di locazione stipulato tra le parti deve ritenersi cessato a far data dal 31/12/2024, avendo il locatore,
assolto all'obbligo previsto dalla normativa di specificare analiticamente, nella comunicazione inviata al conduttore, il motivo tra quelli tassativamente indicati dall' art. 3 della L. n. 431/1998, pertanto, il conduttore ha avuto tutte le possibilità di verificare preventivamente la serietà della richiesta e in ogni caso potrà esercitare il controllo successivo circa l'effettiva vendita dell'immobile.
La comunicazione è, dunque, idonea a far venir meno gli effetti del rapporto contrattuale alla prima scadenza (a far data dal 31/12/2024) ai sensi dell'art. 3 co.
1 lett. g) della Lg. nr. 431/1998, avendo la ricorrente documentato, altresì, di non possedere altri immobili, oltre quello locato, ad eccezione della sua casa di abitazione (cfr. doc. nr. 6, fascicolo di parte ricorrente). pagina 6 di 8 Tuttavia, il sig. non ha provveduto a rilasciare l'immobile CP_1
alla suddetta scadenza, come dallo stesso riconosciuto.
Egli non si opponeva alla richiesta di parte ricorrente di rilascio dell'immobile,
bensì chiedeva la concessione di un termine sufficientemente lungo da consentirgli di trovare una soluzione abitativa alternativa in pendenza della procedura di Liquidazione del Patrimonio.
Pertanto, deve dichiararsi cessato per finita locazione in contratto di locazione per cui è causa alla scadenza del 31/12/2024, con conseguente obbligo del resistente al rilascio del bene immobile in favore della ricorrente.
Quanto al termine del rilascio, avuto riguardo alla scadenza contrattuale
(31/12/2024), alla data della disdetta (07/05/2024 ricevuta in data 08/05/2024), al comportamento processuale delle parti e alle contrapposte esigenze delle parti stesse, viene fissata per l'esecuzione la data del 13/06/2025.
Stante la mancata opposizione della parte resistente alla domanda di rilascio e tenuto conto del comportamento processuale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:
1) dichiara risolto per finita locazione, alla scadenza del 31/12/2024, il contratto di locazione ad uso abitativo datato 04/12/2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Bassano del Grappa [VI] - Via Monte Pertica n. 87, catastalmente censito al Foglio 8, mapp. n. 133- Sub 44, piano 2 - cat. A/3 e Sub 18 - piano S1 – cat.
C/6;
2) condanna la parte resistente a rilasciare l'immobile suddetto, libero da persone, animali e cose, nella disponibilità della parte ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 13/06/2025; pagina 7 di 8 4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Melania Schirru -
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