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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2338/2020 R.G. promossa da:
nato/a a PACHINO (SR) il 12/10/1968, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. FIRRINCIELI MAURIZIO
contro nata a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] ( ) e nato a
[...] C.F._3 Parte_2
Siracusa il 30/4/1978 (C.F.: ) rappresentati e difesi dall'AVV. CHIARA C.F._4
LUCENTI
Avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/04/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha convenuto in giudizio , vedova di , nonché Parte_1 Controparte_1 Persona_1
i loro figli e , deducendo di essere comproprietario paritario, insieme al Pt_2 CP_2
defunto , del fabbricato rurale diruto sito in Pachino (SR), contrada Sparacogna, censito Persona_1
al Catasto Fabbricati del Comune di Pachino al foglio 22, particella 1681; ha quindi esposto che, alla morte di avvenuta il 17 giugno 2008, la quota di un mezzo del bene immobile detenuto Persona_1
da quest'ultimo si era devoluta alla moglie e ai due figli, sì che l'attuale comunione risultava composta per la metà dall'attore e per l'altra metà dai convenuti.
ha pertanto chiesto in via principale la divisione con attribuzione a sé dell'intero Parte_1
bene, ritenuto indivisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c., con conguaglio a favore dei condividenti;
in subordine, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la stima e la formazione delle porzioni,
nonché la condanna dei convenuti alle spese di lite e al risarcimento ex art. 116 c.p.c. per la loro mancata partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno riconosciuto l'esistenza della comunione ereditaria per la quota del 50 %, precisando che non aveva mai formalizzato Controparte_1
l'accettazione dell'eredità del coniuge;
hanno contestato la pretesa dell'attore all'applicazione dell'art. 720 c.c., sostenendo che il fabbricato era comodamente divisibile e che la sua attribuzione integrale al condividente titolare della stessa quota degli altri partecipanti avrebbe costituito indebita deroga al principio della divisione in natura;
hanno domandato che, accertata la divisibilità previa nomina di un c.t.u., il Tribunale ordinasse la divisione giudiziale con predisposizione di un agevole progetto divisionale e conseguente attribuzione della porzione corrispondente alla loro quota, ovvero,
in subordine, l'assegnazione dell'intero bene in loro favore, salva la corresponsione del conguaglio all'attore, con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio è stata esperita c.t.u. volta ad accertare la comoda divisibilità
dell'immobile oggetto del giudizio e alla predisposizione di un progetto divisionale;
indi la causa è
pagina 2 di 5 giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò precisato, la domanda di divisione è improcedibile posto che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato difformità catastali che, secondo la giurisprudenza più recente, sono ostative alla divisione giudiziale del bene.
Nel rispondere al quesito posto dal Giudice l'esperto ha riscontrato, in occasione del sopralluogo effettuato, una difformità dei luoghi rispetto alla documentazione catastale precisando che “da quanto
sopra e comparazione con gli Atti di causa, si evince il mancato aggiornamento della proprietà in
catasto” e che “dai rilievi metrici esterni effettuati e comparazione con la superfice catastale mq 120
complessivi si evince una discrepanza determinata dalla superfice relativa all'area di pertinenza, la
quale di fatto risulta maggiore della superfice indicata in catasto” (vedasi pag. 6 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 30 giugno 2022).
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di
una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad
oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della
concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità
giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a
quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della
documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del
giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n.
25021).
pagina 3 di 5 Tale principio è estensibile anche alla dichiarazione di conformità catastale di cui all'art. 29, comma 1-
bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (cfr. Cass., n. 21761 del 29/07/2021), anch'essa necessaria ai fini della validità degli atti inter vivos.
I principi esposti trovano applicazione non solo nelle “divisioni volontarie”, ossia quelle negoziali, ma anche nelle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, altrimenti agevole per i condividenti,
mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dinanzi citate (vedasi ex plurimis
Cass., n. 630 del 17/1/2003).
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la mancanza di dichiarazione di conformità
catastale e le difformità rilevate dal c.t.u. appaiono preclusive della divisione e, pertanto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile.
Deve precisarsi per completezza argomentativa che siffatta conclusione non incide sulla fondatezza della domanda e conseguentemente non preclude ai comunisti, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà, di attivarsi per eliminare l'abuso e procedere indi a divisione.
La natura della controversia ed i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. La spese di c.t.u., considerata la natura del giudizio, vengono poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di divisione avanzata da;
Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di c.t.u. a carico solidale delle stesse.
Siracusa, 18 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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