Ordinanza presidenziale 13 gennaio 2023
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura La Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’atto di rigetto dell’istanza di sanatoria ex art. 1 L.R.11/2002, relativo all’alloggio di E.R.P. di proprietà comunale sito a Palermo, via Maggiore Amari Giuseppe n. 14, sc. Q p. terra - pratica n. 1081.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Comune di Palermo ha respinto l’istanza di assegnazione in sanatoria avanzata dalla stessa ricorrente ai sensi dell’art. 1 l.r. 11/2002, relativa ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Palermo, via Maggiore Amari Giuseppe n. 14.
Nella predetta fase, si è costituito per resistere al ricorso, con atto di pura forma, il Comune di Palermo.
Con ordinanza n. 49 del 13 gennaio 2023, il Presidente di questo Tribunale, preso atto della comunicazione del Servizio Avvocatura del Comune di Palermo del 30 novembre 2022, dalla quale si evince che l’avv. Laura La Monaca – difensore del Comune nel presente giudizio - risulta cessata dal servizio, ha dichiarato il giudizio interrotto.
Parte ricorrente ha, quindi, presentato un atto di riassunzione, notificato a mezzo pec, inoltrata tuttavia all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in data 5 aprile 2023; l’atto è stato depositato telematicamente il 24 aprile 2023.
Al detto deposito non ha fatto seguito alcun atto difensivo da parte del Comune, né lo stesso Comune si è costituito in prosecuzione.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2025, alla presenza del difensore di parte ricorrente, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., della questione, rilevata d’ufficio, relativa alla sussistenza di ragioni che avrebbero potuto condurre ad una dichiarazione di estinzione del giudizio, atteso che, dopo l’interruzione, il ricorso è stato riassunto con una notifica giuridicamente inesistente, precisandone le ragioni; la causa è stata posta in decisione.
In linea con l’avviso reso in udienza, il giudizio deve dichiararsi estinto.
L’art. 80 c.p.a., ai commi secondo e seguenti, stabilisce:
“In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni” .
Ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a) c.p.a., “Il giudice dichiara estinto il giudizio:… se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice” .
Nel caso in esame, l’unica notifica dell’atto di riassunzione effettuata da parte ricorrente è giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi mai riassunto e che deve, pertanto, dichiararsene l’estinzione.
La notifica del predetto atto, invero, è stata effettuata al Comune di Palermo presso due indirizzi di posta elettronica certificata appartenenti entrambi all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
L’art. 1 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, che attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, si riferisce alle sole amministrazioni statali, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell’ente-Stato; pertanto, tale disposizione non trova applicazione nel caso di notifica ad un Comune, neppure nell’eventualità di impugnazione di un atto reso dal sindaco che agisca in veste di ufficiale del Governo (così, ex multis , Consiglio di Stato , sez. IV , 08/01/2016 , n. 28; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 24 marzo 2022, n. 1041).
Peraltro, non potrebbe neppure prendersi in considerazione l’ipotesi di una rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 44, co. 4 c.p.a. ( “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice […] fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza” ), trattandosi di notifica radicalmente inesistente, non presentando, il soggetto cui l’atto è stato notificato (l’Avvocatura dello Stato) alcuna attinenza o riferibilità all’effettivo destinatario della notificazione.
In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Tenuto conto della natura solo formale delle difese spiegate dal Comune prima dell’interruzione del giudizio, sussistono idonee ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.