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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1974/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Elena Piccinni Giudice relatore
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1974/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. in punto di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore di figli prevista nella sentenza di divorzio di
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Pirazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via della Torretta n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 premettendo che con sentenza n. 75/2011 del 03/02/2011 il Tribunale di Pistoia, a definizione del procedimento di scioglimento del matrimonio, poneva a carico del padre il versamento di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento del figlio – all'epoca minore - Pt_3
oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche dello stesso, hanno chiesto la modifica delle
[...] condizioni di mantenimento del figlio alle condizioni dagli stessi pattuite. Pt_3
L'accordo raggiunto dalle parti, in particolare, prevede la revoca dell'assegno di mantenimento di a carico del padre stante la raggiunta indipendenza economica del Parte_3 Parte_1 figlio, il quale risulta assunto a tempo indeterminato presso la ditta Verallia Italia S.p.a.-, con stipendio mensile pari ad € 1.900,00 circa e questo con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30/10/2025).
Inoltre, in virtù di tale nuova condizione, i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al terzo debitore
[...]
l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere – in esecuzione Controparte_1 della sentenza di divorzio – sui crediti del sig. oltre che di dichiarare la sig.ra tenuta Pt_1 Pt_2 alla restituzione delle somme che, successivamente al deposito del ricorso e sino all'emissione del provvedimento di revoca del contributo, le sarebbero state versate dal terzo Controparte_1
a titolo di mantenimento per il figlio infine le parti hanno chiesto di
[...] Pt_3 dichiarare che, ad eccezione delle somme percepite dalla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio dopo il deposito del ricorso, nessuna ulteriore somma avrebbe dovuto essere restituita da parte della sig.ra e/o del figlio sig. al sig. Pt_2 Parte_3 Parte_1
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti la richiesta di modifica stessa è conforme all'interesse del figlio maggiorenne oggi anche economicamente autosufficiente.
Esclusa la competenza di questo Collegio su ogni altra decisione.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e a modifica della sentenza del Tribunale di Pistoia n. Parte_1 Parte_2
75/2011 del 03/02/2011, così decide: revoca
l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre a seguito Parte_3 Parte_1 della variazione dei presupposti di fatto sussistenti all'epoca della sentenza n. 75/2011 del
03/02/2011 emessa dal Tribunale di Pistoia, con effetto a partire dal 30 ottobre 2025.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Elena Piccinni Giudice relatore
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1974/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. in punto di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore di figli prevista nella sentenza di divorzio di
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica Pirazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via della Torretta n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 premettendo che con sentenza n. 75/2011 del 03/02/2011 il Tribunale di Pistoia, a definizione del procedimento di scioglimento del matrimonio, poneva a carico del padre il versamento di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento del figlio – all'epoca minore - Pt_3
oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche dello stesso, hanno chiesto la modifica delle
[...] condizioni di mantenimento del figlio alle condizioni dagli stessi pattuite. Pt_3
L'accordo raggiunto dalle parti, in particolare, prevede la revoca dell'assegno di mantenimento di a carico del padre stante la raggiunta indipendenza economica del Parte_3 Parte_1 figlio, il quale risulta assunto a tempo indeterminato presso la ditta Verallia Italia S.p.a.-, con stipendio mensile pari ad € 1.900,00 circa e questo con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (30/10/2025).
Inoltre, in virtù di tale nuova condizione, i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al terzo debitore
[...]
l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere – in esecuzione Controparte_1 della sentenza di divorzio – sui crediti del sig. oltre che di dichiarare la sig.ra tenuta Pt_1 Pt_2 alla restituzione delle somme che, successivamente al deposito del ricorso e sino all'emissione del provvedimento di revoca del contributo, le sarebbero state versate dal terzo Controparte_1
a titolo di mantenimento per il figlio infine le parti hanno chiesto di
[...] Pt_3 dichiarare che, ad eccezione delle somme percepite dalla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio dopo il deposito del ricorso, nessuna ulteriore somma avrebbe dovuto essere restituita da parte della sig.ra e/o del figlio sig. al sig. Pt_2 Parte_3 Parte_1
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti la richiesta di modifica stessa è conforme all'interesse del figlio maggiorenne oggi anche economicamente autosufficiente.
Esclusa la competenza di questo Collegio su ogni altra decisione.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e a modifica della sentenza del Tribunale di Pistoia n. Parte_1 Parte_2
75/2011 del 03/02/2011, così decide: revoca
l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre a seguito Parte_3 Parte_1 della variazione dei presupposti di fatto sussistenti all'epoca della sentenza n. 75/2011 del
03/02/2011 emessa dal Tribunale di Pistoia, con effetto a partire dal 30 ottobre 2025.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet