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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 9.9.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 2931/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Orlando Sola;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza resa all'esito del giudizio di atp n. 359 del 2022 nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità per mancata presentazione di domanda di aggravamento in sede amministrativa, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la concessione di termine per la riassunzione del giudizio di atp al fine di ottenere l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ivi depositata.
Con memoria in data 20.08.2024 si costituiva l chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso.
1 Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto ad ottenere una prestazione assistenziale. ……;
10. nel caso in esame, l'unica prestazione in godimento era la pensione di inabilità. A seguito di revoca della stessa, la parte privata efficacemente poteva contestare, come nei fatti avvenuto, in via giudiziale, la determinazione dell'Ente, assumendo la persistenza, senza soluzione di continuità, dei requisiti sanitari della prestazione revocata. Non poteva, invece, richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa (v. anche percorso argomentativo di Cass. sez. un. 14561 del 2022);
11. il delinearsi, infatti, successivamente al riconoscimento di una prestazione, di un diverso e più grave quadro sanitario viene ad integrare una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella valutata dall'Ente, che postula un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria (tra le tante, Cass. n. 23359 del 2021) fattispecie similare alla presente è stata, peraltro, di recente valutata dalla Corte (Cass. n. 23623 del 2021);
12. fattispecie similare alla presente è stata, peraltro, di recente valutata dalla Corte (Cass. n. 23623 del 2021). Nel caso già esaminato, in sede di procedimento per cd. "ATPO" (art. 445 bis c.p.c.), veniva accertata - e riconosciuta - un'invalidità totale: il
Tribunale dichiarava "il diritto" della parte privata alla pensione di inabilità, ritenendo "non necessaria la previa domanda amministrativa specifica per la prestazione pensionistica, ove vi
2 fosse comunque stata una domanda amministrativa per l'assegno di invalidità già riconosciuto";
13. la Corte, nell'accogliere il ricorso dell' ha osservato, al CP_1
contrario, che anche qualora l' avesse riscontrato in sede di CP_1
revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, l'accertamento non avrebbe potuto costituire il presupposto per il diritto alla diversa prestazione, potendo rappresentare "solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione" (in motivazione, Cass. n.
23623 cit.) (così in motivazione Cass. n. 27454 del 2023).
Inoltre, come già evidenziato in sede di provvedimento conclusivo dell'atp, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cass. n.
14561 del 9 maggio 2022 non risulta conferente in quanto, la non indispensabilità della nuova domanda amministrativa si riferisce alla revoca e al ripristino della medesima prestazione.
Ne consegue, assorbita ogni ulteriore questione, il rigetto del ricorso.
Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp att cpc .
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite .
Torre Annunziata lì 16.09.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 9.9.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 2931/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Orlando Sola;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza resa all'esito del giudizio di atp n. 359 del 2022 nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità per mancata presentazione di domanda di aggravamento in sede amministrativa, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la concessione di termine per la riassunzione del giudizio di atp al fine di ottenere l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ivi depositata.
Con memoria in data 20.08.2024 si costituiva l chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso.
1 Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto ad ottenere una prestazione assistenziale. ……;
10. nel caso in esame, l'unica prestazione in godimento era la pensione di inabilità. A seguito di revoca della stessa, la parte privata efficacemente poteva contestare, come nei fatti avvenuto, in via giudiziale, la determinazione dell'Ente, assumendo la persistenza, senza soluzione di continuità, dei requisiti sanitari della prestazione revocata. Non poteva, invece, richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa (v. anche percorso argomentativo di Cass. sez. un. 14561 del 2022);
11. il delinearsi, infatti, successivamente al riconoscimento di una prestazione, di un diverso e più grave quadro sanitario viene ad integrare una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella valutata dall'Ente, che postula un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria (tra le tante, Cass. n. 23359 del 2021) fattispecie similare alla presente è stata, peraltro, di recente valutata dalla Corte (Cass. n. 23623 del 2021);
12. fattispecie similare alla presente è stata, peraltro, di recente valutata dalla Corte (Cass. n. 23623 del 2021). Nel caso già esaminato, in sede di procedimento per cd. "ATPO" (art. 445 bis c.p.c.), veniva accertata - e riconosciuta - un'invalidità totale: il
Tribunale dichiarava "il diritto" della parte privata alla pensione di inabilità, ritenendo "non necessaria la previa domanda amministrativa specifica per la prestazione pensionistica, ove vi
2 fosse comunque stata una domanda amministrativa per l'assegno di invalidità già riconosciuto";
13. la Corte, nell'accogliere il ricorso dell' ha osservato, al CP_1
contrario, che anche qualora l' avesse riscontrato in sede di CP_1
revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, l'accertamento non avrebbe potuto costituire il presupposto per il diritto alla diversa prestazione, potendo rappresentare "solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione" (in motivazione, Cass. n.
23623 cit.) (così in motivazione Cass. n. 27454 del 2023).
Inoltre, come già evidenziato in sede di provvedimento conclusivo dell'atp, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cass. n.
14561 del 9 maggio 2022 non risulta conferente in quanto, la non indispensabilità della nuova domanda amministrativa si riferisce alla revoca e al ripristino della medesima prestazione.
Ne consegue, assorbita ogni ulteriore questione, il rigetto del ricorso.
Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp att cpc .
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite .
Torre Annunziata lì 16.09.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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