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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4335/2023 RG. promossa da:
nato il [...] ad [...] – Brasile Parte_1
RICORRENTE rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBINO LUIGI con domicilio eletto in CORSO MONTE CUCCO 119 TORINO contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che è cittadino italiano sin dalla nascita in quanto Parte_1 discendente legittimo del sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_1 premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1 Comune di Bondeno (FE) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Persona_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello
[...] stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, Parte_1 provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 20/03/2023, il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino italiano nato a [...]. PI (FE) il 04/02/1859 (doc.n.4) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.5).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente una prima volta in data 23/10/2025 e poi anche in data 05/11/2025: in assenza di costituzione, il deve essere dichiarato contumace. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 14/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che il ricorrente risiede all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Bondeno Fraz. PI, in provincia di Ferrara: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
La procura alle liti appare regolare.
Infatti, in data 09/12/2025 è stata depositata regolare procura speciale, in luogo di quella generale, originariamente allegata, conforme al principio di diritto di cui alla Cass. SSUU n. 2866 del 05/02/2021.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non pagina 2 di 5 ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che l'attore ha documentato di aver inoltrato telematicamente istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato Generale d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia del ricorrente come segue:
“1) Odierno ricorrente è discendente diretto del sig. Parte_1 Persona_1 cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il [...] a [...]
[...] Fraz. PI (FE) – Italia (cfr. doc. 04).
2) Dall'unione del sig. con nasceva il 05/01/1896 a Santa Persona_1 Persona_2 Cruz das Palmeiras - Brasile il sig. (cfr. doc. 07); Persona_3
3) il sig. contraeva matrimonio il 26/04/1919 a Tambaù – Brasile con Persona_3 CP_2 (cfr. doc. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il 15/04/1924 il sig. (cfr. doc. 10); Persona_4
4) il sig. contraeva matrimonio il 06/09/1947 ad Urupes – Brasile con Persona_4 CP_3 (cfr. doc. 11) e dalla loro unione ivi nasceva il 06/06/1956 il sig. (cfr.
[...] Persona_5 doc. 13);
5) il sig. contraeva matrimonio il 31/07/1974 ad Urupes – Brasile con Persona_5 [...]
(cfr. doc. 14), e dalla loro unione nasceva il 18/03/1983 ad Irapua – Brasile il Persona_6 sig, (cfr. doc. 15), odierno ricorrente”. Parte_1
pagina 3 di 5 Nessuna rilevanza ha la circostanza della nascita di in data anteriore Persona_1 (1859) all' unificazione del Regno di Italia avvenuta il 17/03/1861.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato soltanto due anni prima della Persona_1 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Quanto alla valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi) si osserva che il documento può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita.
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente, in sola linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dal ricorrente che deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
pagina 4 di 5 Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_2 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] ad [...] – Brasile Parte_1
è cittadino italiano iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 16/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4335/2023 RG. promossa da:
nato il [...] ad [...] – Brasile Parte_1
RICORRENTE rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBINO LUIGI con domicilio eletto in CORSO MONTE CUCCO 119 TORINO contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che è cittadino italiano sin dalla nascita in quanto Parte_1 discendente legittimo del sig. il quale, per i motivi tutti esposti in Persona_1 premessa, gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1 Comune di Bondeno (FE) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. Persona_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello
[...] stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, Parte_1 provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 20/03/2023, il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino italiano nato a [...]. PI (FE) il 04/02/1859 (doc.n.4) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.5).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente una prima volta in data 23/10/2025 e poi anche in data 05/11/2025: in assenza di costituzione, il deve essere dichiarato contumace. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 14/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che il ricorrente risiede all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Bondeno Fraz. PI, in provincia di Ferrara: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
La procura alle liti appare regolare.
Infatti, in data 09/12/2025 è stata depositata regolare procura speciale, in luogo di quella generale, originariamente allegata, conforme al principio di diritto di cui alla Cass. SSUU n. 2866 del 05/02/2021.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non pagina 2 di 5 ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che l'attore ha documentato di aver inoltrato telematicamente istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato Generale d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia del ricorrente come segue:
“1) Odierno ricorrente è discendente diretto del sig. Parte_1 Persona_1 cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il [...] a [...]
[...] Fraz. PI (FE) – Italia (cfr. doc. 04).
2) Dall'unione del sig. con nasceva il 05/01/1896 a Santa Persona_1 Persona_2 Cruz das Palmeiras - Brasile il sig. (cfr. doc. 07); Persona_3
3) il sig. contraeva matrimonio il 26/04/1919 a Tambaù – Brasile con Persona_3 CP_2 (cfr. doc. 08) e dalla loro unione ivi nasceva il 15/04/1924 il sig. (cfr. doc. 10); Persona_4
4) il sig. contraeva matrimonio il 06/09/1947 ad Urupes – Brasile con Persona_4 CP_3 (cfr. doc. 11) e dalla loro unione ivi nasceva il 06/06/1956 il sig. (cfr.
[...] Persona_5 doc. 13);
5) il sig. contraeva matrimonio il 31/07/1974 ad Urupes – Brasile con Persona_5 [...]
(cfr. doc. 14), e dalla loro unione nasceva il 18/03/1983 ad Irapua – Brasile il Persona_6 sig, (cfr. doc. 15), odierno ricorrente”. Parte_1
pagina 3 di 5 Nessuna rilevanza ha la circostanza della nascita di in data anteriore Persona_1 (1859) all' unificazione del Regno di Italia avvenuta il 17/03/1861.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato soltanto due anni prima della Persona_1 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Quanto alla valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi) si osserva che il documento può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita.
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente, in sola linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dal ricorrente che deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
pagina 4 di 5 Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_2 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] ad [...] – Brasile Parte_1
è cittadino italiano iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 16/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5