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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 23/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 31/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudic forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cenci, e, per l'avv. CP_1
D'Auria, in sostituzione dell'avv. Lauro.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
3 a:
e , rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 tic ti LO MO, LU OL e Camilla Cenci, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 gli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Trieste, Largo Don Bonifacio 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 gennaio 2024, i ricorrenti, rispettivamente vedova e orfano di , premesso che questi, allorché Parte_3 era in vita, aveva ottenuto dal Tribunale in epigrafe e nei confronti di CP_1 una pronuncia passata in giudicato con cui quest'ultima società, riconosciuta responsabile del mesotelioma insorto, era stata condannata a risarcirgli il danno biologico temporaneo nella misura di euro 91.800,00, hanno agito in giudizio chiedendo, iure hereditatis, il risarcimento del danno patito nel periodo dal 12.12.2019 al 10.01.2023, data del decesso, nonché, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo l'inammissibilità della CP_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto- reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da . All'epoca in cui aveva Pt_1 Pt_1 prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della Pt_1 società.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va chiarito che l'esposizione del lavoratore all'amianto, la malattia che ne è derivata e la responsabilità di per CP_1 quanto precede non sono suscettibili d'ulteriore discussione, trattandosi di fatti coperti dal giudicato intervenuto tra il de cuius e [cfr. Trib. Gorizia, n. CP_1
163/2021, doc. 9 ricorrenti]. Ciò vale, all'evidenza, rispetto alla domanda formulata iure hereditatis. Al contempo, ciò rileva anche rispetto alla domanda iure proprio. È insegnamento consolidato e da condividere quello secondo cui «in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento» [Cass., n. 10578/2018, il cui contenuto è stato ribadito da Cass., n. 8531/2020]. Ancora, la stessa Suprema Corte, in un giudizio introdotto dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, ha chiarito come «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il "petitum" del primo (Cass., 10/05/2018, n. 11314). Nel caso qui in scrutinio il rapporto giuridico oggetto di giudicato è rappresentato dalla prestazione di lavoro e dalle sue conseguenze sulla salute del lavoratore. E si tratta del medesimo rapporto giuridico che viene in rilievo nel presente giudizio, sia pure quale sotteso di domande distinte. La diversità della "causa petendi" delle differenti domande, infatti, non sposta, per un motivo prima logico che giuridico, l'unicità di quel rapporto» [Cass., n. 27462/2018]. Da quanto precede deriva che l'accertamento del nesso di causalità della patologia letale e della responsabilità di contenuto nella già menzionata CP_1 sentenza passata in giudicato costituisce giudicato esterno in questo giudizio.
* 5. Ciò posto, rispetto alla domanda iure hereditatis, occorre fare riferimento a quanto verificato dal c.t.u. nella propria relazione peritale. All'interno di quest'ultima, non viene posto in discussione che il decesso sia derivato dal mesotelioma pleurico maligno a sinistra, già posto in nesso eziologico con l'esposizione all'amianto sperimentata nel corso della sua esperienza lavorativa presso Ha trovato perciò conferma che la malattia causata da CP_1 ha condotto al decesso del lavoratore. CP_1
Ricostruito l'iter terapeutico cui il de cuius s'è sottoposto, e considerata la sua ospedalizzazione per la sottoposizione a cure palliative del 28.12.2023, il consulente ha quindi proseguito indicando che «il sig. in ragione della patologia oncologica Pt_1 riportava un grado di invalidità dell'80% dal 12.12.2019 al 27.12.2022 e del 100% dal 28.12.2022 al 10.01.2023». Queste conclusioni vanno condivise. Va in particolare condivisa la risposta alle osservazioni da parte del c.t.p. dei ricorrenti, che avrebbe sottolineato la precipitazione delle condizioni cliniche fin dal 21.06.2022. Sul punto, il c.t.u. ha concordato sul fatto che «l'aggravamento era oggettivato a partire dal 21.06.2022, momento della risonanza magnetica. Tuttavia non risultano nel periodo antecedente al ricovero documenti clinici che attestino l'effettiva compromissione funzionale e lo scadimento delle condizioni generali del periziando tali da determinare una invalidità al 100%, che risultano altresì note a partire dal momento del ricovero terminale». Le conclusioni della relazione meritano quindi adesione, con la precisazione che le deduzioni del consulente di in quanto volte a porre in CP_1 discussione accertamenti coperti dal giudicato già intervenuto, sono tamquam non sint.
* 6. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da . CP_1 Pt_1
6.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)»
[Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
6.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno
[Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia, nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
6.3. Queste tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento.
Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a : Pt_1
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 13 giorni;
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% di 1.111 giorni. Si ritiene che, a prescindere dalla diversa percentuale di danno coinvolta, ricorrano i presupposti per valutare gli ultimi 100 giorni di vita del ricorrente sulla base della Tabella del danno terminale. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emersa nitidamente in sede istruttoria. «Parlavo con della sua malattia ogni volta che lo vedevo, specialmente Pt_1 quando si è aggravata – ha riferito amica di famiglia -. Dal 2018 Testimone_1
ha saputo, con la moglie, la diagnosi. Da quel momento ha iniziato chemioterapia e Pt_1 radioterapia. Inizialmente sembrava che la terapia l'avesse aiutato, ma si vedeva che stava sempre peggio, nel senso che le esigenze terapeutiche comunque aumentavano. era Pt_1 una persona caratterialmente forte ma negli ultimi mesi l'ho visto spesso piangere». Negli stessi termini s'è espresso anche , amico di : «non stava bene, Persona_1 Pt_1 mangiava poco. Stava male, benché fosse fiducioso e cercasse di darsi allegria, negli ultimi tempi si vedeva che era affranto, nonostante cercasse di mascherare la sua sofferenza». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 129.063,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 93.816,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 1.024 giorni, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, l'importo dovuto nella somma di euro 177.152,00 (173 x 1.024 x 100 : 100). La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u. e dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 306.215,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 12.12.2019 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a dicembre 2019.
* 7. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dal figlio di , i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di Pt_1 [...]
amica di famiglia, e da quelle di , amico del de cuius1. Tes_1 Persona_1
Rispetto ai pregiudizi patiti dalla vedova, la prima ha riferito che « e sua Pt_3 moglie hanno viaggiato spesso insieme, erano spesso in giro con amici o in Italia. Erano appassionati di musica, frequentavano il teatro. Erano sempre insieme. Hanno sempre convissuto…L'assistenza a durante la fase terminale della malattia, è stata prestata Pt_3 in prima linea dalla moglie e comunque anche dal figlio, sotto tutti gli aspetti rilevanti, anche burocratici. La moglie gli ha prestato assistenza quotidiana e l'ha aiutato in ospedale dal punto di vista morale e linguistico, sia per le medicine che per i colloqui. Negli ultimi mesi, era la moglie ad occuparsi di lui». Quanto ai rapporti con il figlio, la teste ha ricordato di aver frequentato la casa di e che, «in quelle occasioni, quando il padre era Pt_1 malato, incontravo frequentemente In precedenza, quando il padre stava bene, lo Pt_2 vedevo spesso ma un po' meno. Quando il figlio era bambino, andava a vedere le Pt_3 partite di calcio del figlio. Da adulti, mantennero la comune passione per il calcio, che il figlio ha trasformato in professione diventando giornalista e reporter di calcio. Sviluppò questa passione fin da bambino, grazie al padre. Attualmente è capo-redattore della redazione sportiva del . Rispetto al contributo dato dal figlio nell'assistenza al CP_3 padre durante la malattia, la teste ha chiarito che «il figlio era presente ma Pt_2 meno a causa del suo lavoro;
ogniqualvolta la madre lo chiamava per aiutarla, lui si rendeva disponibile e con lui la sua compagna».
, amico di lunga data di , ha ricordato che « e la Persona_1 Pt_1 Pt_3 moglie erano sempre insieme. Viaggiavano molto insieme. Erano appassionati di musica…I coniugi hanno sempre convissuto». Rispetto all'assistenza prestata al de cuius Pt_1 durante la sua malattia, ha precisato d'essere andato una volta sola a Per_1 trovare il ricorrente presso la sua abitazione, situata in Austria. In tale occasione, ha visto «che era la moglie ad occuparsene». Quanto ai rapporti col figlio , il teste Pt_2 ha riferito che il padre «condivideva con il figlio la passione per lo sport, circostanza che deduco dal fatto che era un grande appassionato di sport e il figlio è Pt_3 Pt_2 giornalista sportivo… So che e guardavano il calcio in tv insieme. So che Pt_3 Pt_2 procurava i biglietti per i concerti. Andavano insieme ai concerti». Pt_2
7.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo ai ricorrenti a seguito della morte di . La Parte_3 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
7.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
7.3. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_3 morto il 10.01.2023, a 67 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 64, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61- 70 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite il figlio;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 25 punti così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di molteplici hobby e viaggi;
- 10 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito, considerato anche l'apprezzabile arco di tempo entro cui essa si è sviluppata. Vanno perciò assegnati 87 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 340.257,00. 7.4. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_3 morto il 10.01.2023, a 67 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato l'[...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 32, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la madre;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 22 punti, così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della profonda condivisione di hobby e passioni;
- 7 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 74 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 289.414,00. 7.5. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la semplicità dell'istruttoria e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
8.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 1.000,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra.
8.3. Le spese di c.t.u. e dell'interprete, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, nella misura di Controparte_2
1/2 ciascuno, la somma di euro 306.215,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 12.12.2019 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 306.215,00 a dicembre 2019; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 340.257,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 10.01.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 340.257,00 a gennaio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_2 somma di euro 289.414,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 10.01.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 289.414,00 a gennaio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_2 liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 19.963,90, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti LO MO, LU OL e Camilla Cenci;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. e dell'interprete, liquidate come da separato decreto. Gorizia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentiti entrambe all'udienza del 09.04.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudic forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cenci, e, per l'avv. CP_1
D'Auria, in sostituzione dell'avv. Lauro.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
3 a:
e , rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 tic ti LO MO, LU OL e Camilla Cenci, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 gli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Trieste, Largo Don Bonifacio 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 gennaio 2024, i ricorrenti, rispettivamente vedova e orfano di , premesso che questi, allorché Parte_3 era in vita, aveva ottenuto dal Tribunale in epigrafe e nei confronti di CP_1 una pronuncia passata in giudicato con cui quest'ultima società, riconosciuta responsabile del mesotelioma insorto, era stata condannata a risarcirgli il danno biologico temporaneo nella misura di euro 91.800,00, hanno agito in giudizio chiedendo, iure hereditatis, il risarcimento del danno patito nel periodo dal 12.12.2019 al 10.01.2023, data del decesso, nonché, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo l'inammissibilità della CP_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto- reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da . All'epoca in cui aveva Pt_1 Pt_1 prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della Pt_1 società.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va chiarito che l'esposizione del lavoratore all'amianto, la malattia che ne è derivata e la responsabilità di per CP_1 quanto precede non sono suscettibili d'ulteriore discussione, trattandosi di fatti coperti dal giudicato intervenuto tra il de cuius e [cfr. Trib. Gorizia, n. CP_1
163/2021, doc. 9 ricorrenti]. Ciò vale, all'evidenza, rispetto alla domanda formulata iure hereditatis. Al contempo, ciò rileva anche rispetto alla domanda iure proprio. È insegnamento consolidato e da condividere quello secondo cui «in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento» [Cass., n. 10578/2018, il cui contenuto è stato ribadito da Cass., n. 8531/2020]. Ancora, la stessa Suprema Corte, in un giudizio introdotto dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, ha chiarito come «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il "petitum" del primo (Cass., 10/05/2018, n. 11314). Nel caso qui in scrutinio il rapporto giuridico oggetto di giudicato è rappresentato dalla prestazione di lavoro e dalle sue conseguenze sulla salute del lavoratore. E si tratta del medesimo rapporto giuridico che viene in rilievo nel presente giudizio, sia pure quale sotteso di domande distinte. La diversità della "causa petendi" delle differenti domande, infatti, non sposta, per un motivo prima logico che giuridico, l'unicità di quel rapporto» [Cass., n. 27462/2018]. Da quanto precede deriva che l'accertamento del nesso di causalità della patologia letale e della responsabilità di contenuto nella già menzionata CP_1 sentenza passata in giudicato costituisce giudicato esterno in questo giudizio.
* 5. Ciò posto, rispetto alla domanda iure hereditatis, occorre fare riferimento a quanto verificato dal c.t.u. nella propria relazione peritale. All'interno di quest'ultima, non viene posto in discussione che il decesso sia derivato dal mesotelioma pleurico maligno a sinistra, già posto in nesso eziologico con l'esposizione all'amianto sperimentata nel corso della sua esperienza lavorativa presso Ha trovato perciò conferma che la malattia causata da CP_1 ha condotto al decesso del lavoratore. CP_1
Ricostruito l'iter terapeutico cui il de cuius s'è sottoposto, e considerata la sua ospedalizzazione per la sottoposizione a cure palliative del 28.12.2023, il consulente ha quindi proseguito indicando che «il sig. in ragione della patologia oncologica Pt_1 riportava un grado di invalidità dell'80% dal 12.12.2019 al 27.12.2022 e del 100% dal 28.12.2022 al 10.01.2023». Queste conclusioni vanno condivise. Va in particolare condivisa la risposta alle osservazioni da parte del c.t.p. dei ricorrenti, che avrebbe sottolineato la precipitazione delle condizioni cliniche fin dal 21.06.2022. Sul punto, il c.t.u. ha concordato sul fatto che «l'aggravamento era oggettivato a partire dal 21.06.2022, momento della risonanza magnetica. Tuttavia non risultano nel periodo antecedente al ricovero documenti clinici che attestino l'effettiva compromissione funzionale e lo scadimento delle condizioni generali del periziando tali da determinare una invalidità al 100%, che risultano altresì note a partire dal momento del ricovero terminale». Le conclusioni della relazione meritano quindi adesione, con la precisazione che le deduzioni del consulente di in quanto volte a porre in CP_1 discussione accertamenti coperti dal giudicato già intervenuto, sono tamquam non sint.
* 6. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da . CP_1 Pt_1
6.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)»
[Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
6.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno
[Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia, nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
6.3. Queste tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento.
Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a : Pt_1
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 13 giorni;
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% di 1.111 giorni. Si ritiene che, a prescindere dalla diversa percentuale di danno coinvolta, ricorrano i presupposti per valutare gli ultimi 100 giorni di vita del ricorrente sulla base della Tabella del danno terminale. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emersa nitidamente in sede istruttoria. «Parlavo con della sua malattia ogni volta che lo vedevo, specialmente Pt_1 quando si è aggravata – ha riferito amica di famiglia -. Dal 2018 Testimone_1
ha saputo, con la moglie, la diagnosi. Da quel momento ha iniziato chemioterapia e Pt_1 radioterapia. Inizialmente sembrava che la terapia l'avesse aiutato, ma si vedeva che stava sempre peggio, nel senso che le esigenze terapeutiche comunque aumentavano. era Pt_1 una persona caratterialmente forte ma negli ultimi mesi l'ho visto spesso piangere». Negli stessi termini s'è espresso anche , amico di : «non stava bene, Persona_1 Pt_1 mangiava poco. Stava male, benché fosse fiducioso e cercasse di darsi allegria, negli ultimi tempi si vedeva che era affranto, nonostante cercasse di mascherare la sua sofferenza». Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 129.063,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 93.816,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 1.024 giorni, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, l'importo dovuto nella somma di euro 177.152,00 (173 x 1.024 x 100 : 100). La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u. e dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 306.215,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 12.12.2019 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a dicembre 2019.
* 7. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dal figlio di , i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di Pt_1 [...]
amica di famiglia, e da quelle di , amico del de cuius1. Tes_1 Persona_1
Rispetto ai pregiudizi patiti dalla vedova, la prima ha riferito che « e sua Pt_3 moglie hanno viaggiato spesso insieme, erano spesso in giro con amici o in Italia. Erano appassionati di musica, frequentavano il teatro. Erano sempre insieme. Hanno sempre convissuto…L'assistenza a durante la fase terminale della malattia, è stata prestata Pt_3 in prima linea dalla moglie e comunque anche dal figlio, sotto tutti gli aspetti rilevanti, anche burocratici. La moglie gli ha prestato assistenza quotidiana e l'ha aiutato in ospedale dal punto di vista morale e linguistico, sia per le medicine che per i colloqui. Negli ultimi mesi, era la moglie ad occuparsi di lui». Quanto ai rapporti con il figlio, la teste ha ricordato di aver frequentato la casa di e che, «in quelle occasioni, quando il padre era Pt_1 malato, incontravo frequentemente In precedenza, quando il padre stava bene, lo Pt_2 vedevo spesso ma un po' meno. Quando il figlio era bambino, andava a vedere le Pt_3 partite di calcio del figlio. Da adulti, mantennero la comune passione per il calcio, che il figlio ha trasformato in professione diventando giornalista e reporter di calcio. Sviluppò questa passione fin da bambino, grazie al padre. Attualmente è capo-redattore della redazione sportiva del . Rispetto al contributo dato dal figlio nell'assistenza al CP_3 padre durante la malattia, la teste ha chiarito che «il figlio era presente ma Pt_2 meno a causa del suo lavoro;
ogniqualvolta la madre lo chiamava per aiutarla, lui si rendeva disponibile e con lui la sua compagna».
, amico di lunga data di , ha ricordato che « e la Persona_1 Pt_1 Pt_3 moglie erano sempre insieme. Viaggiavano molto insieme. Erano appassionati di musica…I coniugi hanno sempre convissuto». Rispetto all'assistenza prestata al de cuius Pt_1 durante la sua malattia, ha precisato d'essere andato una volta sola a Per_1 trovare il ricorrente presso la sua abitazione, situata in Austria. In tale occasione, ha visto «che era la moglie ad occuparsene». Quanto ai rapporti col figlio , il teste Pt_2 ha riferito che il padre «condivideva con il figlio la passione per lo sport, circostanza che deduco dal fatto che era un grande appassionato di sport e il figlio è Pt_3 Pt_2 giornalista sportivo… So che e guardavano il calcio in tv insieme. So che Pt_3 Pt_2 procurava i biglietti per i concerti. Andavano insieme ai concerti». Pt_2
7.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo ai ricorrenti a seguito della morte di . La Parte_3 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
7.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
7.3. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_3 morto il 10.01.2023, a 67 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 64, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61- 70 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite il figlio;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 25 punti così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di molteplici hobby e viaggi;
- 10 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito, considerato anche l'apprezzabile arco di tempo entro cui essa si è sviluppata. Vanno perciò assegnati 87 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 340.257,00. 7.4. Applicando i parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Parte_3 morto il 10.01.2023, a 67 anni, vanno attribuiti 16 punti (fascia 61-70 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato l'[...], e Parte_2 al momento del decesso del padre di anni 32, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 14 punti, perché risulta superstite la madre;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 22 punti, così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della profonda condivisione di hobby e passioni;
- 7 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 74 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 289.414,00. 7.5. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la semplicità dell'istruttoria e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
8.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 1.000,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra.
8.3. Le spese di c.t.u. e dell'interprete, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, nella misura di Controparte_2
1/2 ciascuno, la somma di euro 306.215,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 12.12.2019 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 306.215,00 a dicembre 2019; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 340.257,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 10.01.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 340.257,00 a gennaio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_2 somma di euro 289.414,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 10.01.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 289.414,00 a gennaio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_2 liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 19.963,90, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti LO MO, LU OL e Camilla Cenci;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. e dell'interprete, liquidate come da separato decreto. Gorizia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentiti entrambe all'udienza del 09.04.2024.