Legge 30 luglio 1998, n. 274

Commentari17

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione …

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  • 3Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Giurisprudenza74

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2017, n. 5054
    Provvedimento: 50541 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Azione revocatoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE fallimentare di pagamenti SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 22364/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.5054 Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. CARLO PICCININNI Presidente Sezione Ud. 22/11/2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione PU Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione ст - Rel. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Consigliere Dott. STEFANO BIELLI Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere as Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22364-2014 proposto da: S.R.L., in …
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    • cessione di azienda·
    • responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c·
    • condizioni e limiti·
    • debito restitutorio·
    • revoca fallimentare di pagamento precedentemente ricevuto dal cedente·
    • atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie·
    • sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)·
    • fallimento·
    • effetti·
    • azione revocatoria fallimentare·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/03/2016, n. 5944
    Provvedimento: N5944/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Nullità di atti di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE liquidazione del SEZIONI UNITE CIVILI Commissario straordinario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di società in Dott. RENATO RORDORF -- Primo Pres.te f.f. - amministrazione straordinaria Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 11549/2012 Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Sezione - Cron. 5944 Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Rep. CI - Rel. Consigliere - Dott. RENATO BERNABAI Ud. 26/01/2016 Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere - PU Consigliere Dott. CAMILLA DI IAȘI - Consigliere Dott. STEFANO PETITTI Consigliere के Dott. CARLO DE CHIARA ha pronunciato la …
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    • fondamento·
    • effetti·
    • inammissibilità del ricorso del cedente e dell'intervento del cessionario·
    • cessione del credito del ricorrente·
    • ricorso per cassazione sull'impugnazione degli atti di liquidazione·
    • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 30/04/2024, n. 2864
    Provvedimento: Sentenza n. 2864/2024 Depositato il 30/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il 12/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RAIOLA DA, Presidente CIARDIELLO STEFANO, Relatore DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice in data 12/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 268/2023 depositato il 13/01/2023 proposto da Ricorrente_1 In Amm. Straor. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …
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    • IMU·
    • procedura concorsuale·
    • art. 10 D.Lgs. 504/1992·
    • fallimento·
    • interpretazione restrittiva·
    • amministrazione straordinaria·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • art. 14 preleggi·
    • giurisprudenza di merito

  • 4Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 9614
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281SEXIES.3 C.P.C. nel procedimento semplificato di cognizione iscritto N. R.G. 29617/2023 promosso da C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 cari, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via San Damiano n. 2 RICORRENTE contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTA La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c., all'udienza del 3 ottobre 2024 previa precisazione delle seguenti CONCLUSIONI Per …
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    • art. 186ter c.p.c.·
    • art. 303 c.p.c.·
    • accertamento del passivo·
    • risoluzione contratto·
    • improcedibilità domanda·
    • amministrazione straordinaria·
    • subfornitura·
    • art. 281sexies c.p.c.·
    • interessi ex L. 192/1998·
    • penali da ritardo

  • 5Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9706
    Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo” e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1 e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, dall'Avv. Leonardo Zanetti, e con costui elettivamente domiciliano in Roma via …
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    • revoca agevolazione·
    • aiuti di Stato·
    • controllo amministrativo·
    • art. 1456 c.c.·
    • art. 2697 c.c.·
    • finanziamento agevolato·
    • contributo pubblico·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • onere della prova·
    • spese ammissibili
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Versioni del testo

  • Art. 1. Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979 .
    2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
    b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
    c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
    d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
    e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;
    g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;
    h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);
    i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;
    l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;
    m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
    1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire;
    2) alla ristrutturazione economicofinanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;
    n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
    o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;
    p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;
    q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
    r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilita', delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresi' alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
    s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non puo' essere utilmente continuata, di riferirne all'autorita' di vigilanza ed al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera t);
    t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
    1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attivita' non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
    2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
    u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
    3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonche' alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
    4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell' articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nei limiti di disponibilita' dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 , recante: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979) e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979).
    - Il testo vigente dell' art. 2-bis del D.L. n. 26 del 1979 , aggiunto dalla legge di conversione n. 95 del 1979, e' il seguente:
    "Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazionestraordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
    L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
    Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
    Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio".
    - Il capo II del titolo III ("Del concordato preventivo") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942), riguarda gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo.
    - Il titolo VI ("Disposizioni penali") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942) disciplina al capo I i "reati commessi dal fallito", al capo II i "reati commessi da persone diverse dal fallito", al capo IV introduce le "disposizioni di procedura".
    - Il testo dell' art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , e' il seguente:
    "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
    1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato.
    2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
    3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
    I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato".
  • Art. 2. Disposizioni concernenti la ristrutturazione
    del comparto siderurgico 1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 settembre 1996 dall' articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le societa', le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.
    2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole societa' che hanno gia' ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunita' europee.
    4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , per le necessita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994) e' il seguente:
    "Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
    1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
    2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
    a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della commissione del 27 novembre 1991;
    b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
    3. Le domande per |a concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996.
    4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
    a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
    b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
    6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
    7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 .
    8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
    10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
    - Il testo dell' art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (testo coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996), e' il seguente:
    "Art. 3 (Interventi nei settori produttivi). - 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.
    2. All' art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le parole: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''della legge di conversione del presente decreto''. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del predetto D.L. resta fissato al 30 giugno 1994.
    3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dallart. 9-quater, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
    4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all' art. 1, comma 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall' art. 1, comma 2, del D.L. n. 396 del 1994 , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.
    5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
    6. Il termine di cui all' art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall' art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25 , e' differito al 31 dicembre 1996".
  • Art. 3. Attivita' ispettive di cui alla legge
    17 febbraio 1982, n. 46 1. Gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce.
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1982), e' il seguente:
    "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
    Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".