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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 17.9.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) il 17/5/1961, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Teramo al C.so De Michetti n° 80 presso lo studio dell'Avv. Eugenio
Galassi, che lo rappresenta e difende;
-
RICORRENTE-
Contro
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo procuratore speciale
Avv. in qualità di Responsabile Contenzioso Abruzzo, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Luca Frasca elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila,
Via dei Giardini n. 12 -
RESTISTENTE-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
17.9.2025
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato, ha Parte_1 chiamato in giudizio l' deducendo: a) che il Controparte_3 ricorrente, con istanze del 5.7.2023 e 29.9.2023 richiedeva, ai sensi dell'art. 19
DPR n. 602/1973, la rateizzazione di alcune cartelle di pagamento;
b) che, tuttavia, l'esponente si trovava nell'impossibilità di ottemperare al pagamento di n. 8 ratei, indi veniva dichiarato decaduto dal beneficio;
c) che in data 2.9.2024 il presentava una nuova istanza di rateizzazione che veniva rigettata Parte_1 sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte con la novella volta a modificare il disposto di cui all'art. 19 DPR 602/1973.
Parte ricorrente, pertanto, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'illegittimità costituzionale della norma sopra menzionata, stimolando il potere officioso del giudicante di sollevare questione incidentale di costituzionalità, evidenziando come l'impossibilità di rateizzare nuovamente il debito – nelle ipotesi di sopravvenuta decadenza dal beneficio per inottemperanza di n. 8 ratei - si ponesse in collisione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, creando una disparità di trattamento tra chi avesse presentato l'istanza prima dell'intervento della novella e chi, invece, l'avesse avanzata in un momento successivo.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha evidenziato di aver operato nel CP_4 pieno rispetto della normativa di settore e che, in ogni caso, l'art. 19 D.P.R., così come novellato, ha il precipuo obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha, inoltre, sottolineato la ragionevolezza dell'impianto normativo che, da una parte ha eliso la possibilità, per chi fosse decaduto, di presentare nuove istanze di
Pag. 2 di 5 rateizzazione e dall'altro, però, ha innalzato la soglia di rate inadempiute al cospetto delle quali si può dichiarare la decadenza dal beneficio (da 5 a 8).
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 19 DPR 602/1973, così come modificato dal DL 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, dispone per le ipotesi in cui venga concessa la dilazione del pagamento del debito fiscale per le ipotesi in cui il contribuente versi in stato di oggettiva difficoltà: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Dunque, in virtù di tale norma, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, senza che il carico possa essere nuovamente oggetto di dilazione.
La norma non appare affetta da alcun vizio di rilievo costituzionale (né dal punto di vista della ragionevolezza né in termini di eguaglianza e proporzionalità).
La suddetta disposizione ha inteso irrigidire i rimedi contro l'evasione fiscale impedendo che, di fronte a perseveranti condotte di chi risulti inadempiente e non provveda all'adempimento del debito dilazionato, possa accedere nuovamente al beneficio.
Evidente è, pertanto, la ratio giustificatrice della novella legislativa che la rende, soprattutto per la bontà del fine ultimo cui è preordinata, perfettamente compatibile con i paradigmi costituzionali.
Pag. 3 di 5 Del tutto avulsa da qualsivoglia profilo di giuridica rilevanza è l'ulteriore censura di violazione del principio di uguaglianza tra coloro che avessero presentato istanza di rateizzazione prima dell'entrata in vigore della novella e chi in una fase successiva.
La violazione di tale baluardo ad opera del legislatore e la conseguente censura di incostituzionalità viene in gioco nelle ipotesi in cui situazioni identiche siano trattate in modo dissimile ove tale differenza non sia giustificata da criteri o postulati concreti ed apprezzabili.
Nel caso di specie, come è ovvio, la disparità di trattamento (tra chi abbia presentato l'istanza prima e dopo la novella
) discende dalla naturale applicazione del principio di generale irretroattività delle leggi fiscali (salvo che non sia diversamente stabilito).
D'altra parte, il mutare della legislazione a fronte dell'emergere impellente di esigenze più stringenti di contrasto all'evasione fiscale non compromette la possibilità, per ciascun cittadino, di autodeterminarsi al cospetto del dedotto mutamento legislativo;
diversamente l'estensione retroattiva di disposizioni più restrittive entrerebbe evidentemente in contrasto con il principio di irretroattività della legge, sanzionando soggetti che avevano orientato i propri comportamenti sulla scorta delle disposizioni vigenti prima della riforma.
Il ricorso, pertanto, è completamente infondato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014 (e successive modifiche) ed in relazione al disputandum, stante la blanda complessità della controversia, ed esclusa la fase dell'istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2117/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA,
CPA come per legge.
Pag. 4 di 5 Teramo, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 17.9.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) il 17/5/1961, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Teramo al C.so De Michetti n° 80 presso lo studio dell'Avv. Eugenio
Galassi, che lo rappresenta e difende;
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RICORRENTE-
Contro
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo procuratore speciale
Avv. in qualità di Responsabile Contenzioso Abruzzo, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Luca Frasca elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila,
Via dei Giardini n. 12 -
RESTISTENTE-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
17.9.2025
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato, ha Parte_1 chiamato in giudizio l' deducendo: a) che il Controparte_3 ricorrente, con istanze del 5.7.2023 e 29.9.2023 richiedeva, ai sensi dell'art. 19
DPR n. 602/1973, la rateizzazione di alcune cartelle di pagamento;
b) che, tuttavia, l'esponente si trovava nell'impossibilità di ottemperare al pagamento di n. 8 ratei, indi veniva dichiarato decaduto dal beneficio;
c) che in data 2.9.2024 il presentava una nuova istanza di rateizzazione che veniva rigettata Parte_1 sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte con la novella volta a modificare il disposto di cui all'art. 19 DPR 602/1973.
Parte ricorrente, pertanto, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'illegittimità costituzionale della norma sopra menzionata, stimolando il potere officioso del giudicante di sollevare questione incidentale di costituzionalità, evidenziando come l'impossibilità di rateizzare nuovamente il debito – nelle ipotesi di sopravvenuta decadenza dal beneficio per inottemperanza di n. 8 ratei - si ponesse in collisione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, creando una disparità di trattamento tra chi avesse presentato l'istanza prima dell'intervento della novella e chi, invece, l'avesse avanzata in un momento successivo.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha evidenziato di aver operato nel CP_4 pieno rispetto della normativa di settore e che, in ogni caso, l'art. 19 D.P.R., così come novellato, ha il precipuo obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha, inoltre, sottolineato la ragionevolezza dell'impianto normativo che, da una parte ha eliso la possibilità, per chi fosse decaduto, di presentare nuove istanze di
Pag. 2 di 5 rateizzazione e dall'altro, però, ha innalzato la soglia di rate inadempiute al cospetto delle quali si può dichiarare la decadenza dal beneficio (da 5 a 8).
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 19 DPR 602/1973, così come modificato dal DL 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, dispone per le ipotesi in cui venga concessa la dilazione del pagamento del debito fiscale per le ipotesi in cui il contribuente versi in stato di oggettiva difficoltà: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Dunque, in virtù di tale norma, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, senza che il carico possa essere nuovamente oggetto di dilazione.
La norma non appare affetta da alcun vizio di rilievo costituzionale (né dal punto di vista della ragionevolezza né in termini di eguaglianza e proporzionalità).
La suddetta disposizione ha inteso irrigidire i rimedi contro l'evasione fiscale impedendo che, di fronte a perseveranti condotte di chi risulti inadempiente e non provveda all'adempimento del debito dilazionato, possa accedere nuovamente al beneficio.
Evidente è, pertanto, la ratio giustificatrice della novella legislativa che la rende, soprattutto per la bontà del fine ultimo cui è preordinata, perfettamente compatibile con i paradigmi costituzionali.
Pag. 3 di 5 Del tutto avulsa da qualsivoglia profilo di giuridica rilevanza è l'ulteriore censura di violazione del principio di uguaglianza tra coloro che avessero presentato istanza di rateizzazione prima dell'entrata in vigore della novella e chi in una fase successiva.
La violazione di tale baluardo ad opera del legislatore e la conseguente censura di incostituzionalità viene in gioco nelle ipotesi in cui situazioni identiche siano trattate in modo dissimile ove tale differenza non sia giustificata da criteri o postulati concreti ed apprezzabili.
Nel caso di specie, come è ovvio, la disparità di trattamento (tra chi abbia presentato l'istanza prima e dopo la novella
) discende dalla naturale applicazione del principio di generale irretroattività delle leggi fiscali (salvo che non sia diversamente stabilito).
D'altra parte, il mutare della legislazione a fronte dell'emergere impellente di esigenze più stringenti di contrasto all'evasione fiscale non compromette la possibilità, per ciascun cittadino, di autodeterminarsi al cospetto del dedotto mutamento legislativo;
diversamente l'estensione retroattiva di disposizioni più restrittive entrerebbe evidentemente in contrasto con il principio di irretroattività della legge, sanzionando soggetti che avevano orientato i propri comportamenti sulla scorta delle disposizioni vigenti prima della riforma.
Il ricorso, pertanto, è completamente infondato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014 (e successive modifiche) ed in relazione al disputandum, stante la blanda complessità della controversia, ed esclusa la fase dell'istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2117/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA,
CPA come per legge.
Pag. 4 di 5 Teramo, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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