CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331765 24 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00331765 24 000, notificatagli in data 08.07.2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate – IS, su incarico dell'ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento della somma di € 241,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA/TARSU) per le annualità 2006
e 2007.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica della cartella impugnata. In via subordinata, ha lamentato la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti prodromici e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti presupposto richiamati nella cartella.
Si è costituita in giudizio l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposto (intimazioni di pagamento relative agli anni 2006 e 2007, emesse in data 14.11.2018), asseritamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione ed a rendere definitiva la pretesa creditoria.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la ritualità della sequenza procedimentale e l'effetto interruttivo delle suddette intimazioni.
L'Agenzia delle Entrate – IS, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando la validità della notifica delle intimazioni di pagamento del 2018 per mancata produzione in giudizio, da parte dell'ente impositore, della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, segnatamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d.
CAD), in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – IS, non costituitasi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente impositore resistente, fondata sulla pretesa definitività del credito per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento nn. 248198 e 249971, entrambe del 14.11.2018, che si assumono ritualmente notificate. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Costituisce principio consolidato che l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione e la relativa data, grava sull'ente che ha emesso l'atto perchè titolare del credito azionato (art. 2697 c.c.c). Nel caso di specie, l'Società_1 S.p.A. ha prodotto le intimazioni di pagamento e le relate di notifica dalle quali risulterebbe un "rifiuto del destinatario" in data 15.01.2019 e 19.01.2019. Tuttavia, la difesa del ricorrente ha correttamente evidenziato la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno statuito il seguente principio di diritto:
"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa."
L'ente resistente non ha fornito tale prova essenziale, limitandosi ad allegare la documentazione relativa al primo invio. In assenza della prova del completamento dell'iter notificatorio mediante la produzione del CAD, la notifica delle intimazioni di pagamento del 2018 deve considerarsi giuridicamente inesistente o, comunque, non provata. Ne consegue che tali atti non hanno potuto produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione, né hanno fatto sorgere in capo al contribuente l'onere di impugnazione a pena di decadenza. L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, rigettata.
Passando al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo principale relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria ha ad oggetto la Tassa sui rifiuti (TIA/TARSU) per le annualità 2006 e 2007. Per tali tributi, aventi carattere periodico, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4283/2010; n. 24679/2011).
Il termine quinquennale di prescrizione per il credito relativo all'annualità 2006 è spirato il 31 dicembre
2011, mentre quello per l'annualità 2007 è spirato il 31 dicembre 2012. La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente solo in data 08.07.2025, ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
Come sopra argomentato, l'ente impositore non ha fornito la prova di aver notificato, prima di tali scadenze, alcun atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Le intimazioni del
2018, la cui notifica non è stata provata, sono comunque inidonee a tal fine. Peraltro, anche se la notifica fosse stata rituale (circostanza esclusa da questa Corte), essa sarebbe intervenuta nel 2019, quando il diritto di credito era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento opposta, la pretesa tributaria dell'Società_1 S.p.A. era già prescritta.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale dell'ente impositore Società_1 S.p.A. e dell'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – IS. L'impugnazione della cartella è stata infatti resa necessaria dall'illegittima iscrizione a ruolo di un credito prescritto, condotta imputabile all'ente impositore, e dalla successiva notifica dell'atto da parte dell'agente della riscossione. Il contribuente, costretto ad agire in giudizio per tutelare le proprie ragioni, non può essere onerato di distinguere le responsabilità interne tra i due enti (cfr. Cass. n. 8587/2024;
Cass. n. 11157/2019).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022. Va altresì disposta la distrazione delle stesse in favore dei procuratori del ricorrente, i quali si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00331765 24 000;
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate – IS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 844,28, oltre accessori di legge se dovuti;
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1
, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026.
Il Giudice
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331765 24 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00331765 24 000, notificatagli in data 08.07.2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate – IS, su incarico dell'ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento della somma di € 241,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA/TARSU) per le annualità 2006
e 2007.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica della cartella impugnata. In via subordinata, ha lamentato la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti prodromici e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti presupposto richiamati nella cartella.
Si è costituita in giudizio l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposto (intimazioni di pagamento relative agli anni 2006 e 2007, emesse in data 14.11.2018), asseritamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione ed a rendere definitiva la pretesa creditoria.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la ritualità della sequenza procedimentale e l'effetto interruttivo delle suddette intimazioni.
L'Agenzia delle Entrate – IS, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando la validità della notifica delle intimazioni di pagamento del 2018 per mancata produzione in giudizio, da parte dell'ente impositore, della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, segnatamente dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d.
CAD), in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – IS, non costituitasi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente impositore resistente, fondata sulla pretesa definitività del credito per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento nn. 248198 e 249971, entrambe del 14.11.2018, che si assumono ritualmente notificate. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Costituisce principio consolidato che l'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notificazione e la relativa data, grava sull'ente che ha emesso l'atto perchè titolare del credito azionato (art. 2697 c.c.c). Nel caso di specie, l'Società_1 S.p.A. ha prodotto le intimazioni di pagamento e le relate di notifica dalle quali risulterebbe un "rifiuto del destinatario" in data 15.01.2019 e 19.01.2019. Tuttavia, la difesa del ricorrente ha correttamente evidenziato la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno statuito il seguente principio di diritto:
"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa."
L'ente resistente non ha fornito tale prova essenziale, limitandosi ad allegare la documentazione relativa al primo invio. In assenza della prova del completamento dell'iter notificatorio mediante la produzione del CAD, la notifica delle intimazioni di pagamento del 2018 deve considerarsi giuridicamente inesistente o, comunque, non provata. Ne consegue che tali atti non hanno potuto produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione, né hanno fatto sorgere in capo al contribuente l'onere di impugnazione a pena di decadenza. L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, rigettata.
Passando al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo principale relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
La pretesa creditoria ha ad oggetto la Tassa sui rifiuti (TIA/TARSU) per le annualità 2006 e 2007. Per tali tributi, aventi carattere periodico, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4283/2010; n. 24679/2011).
Il termine quinquennale di prescrizione per il credito relativo all'annualità 2006 è spirato il 31 dicembre
2011, mentre quello per l'annualità 2007 è spirato il 31 dicembre 2012. La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente solo in data 08.07.2025, ben oltre la scadenza dei suddetti termini.
Come sopra argomentato, l'ente impositore non ha fornito la prova di aver notificato, prima di tali scadenze, alcun atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Le intimazioni del
2018, la cui notifica non è stata provata, sono comunque inidonee a tal fine. Peraltro, anche se la notifica fosse stata rituale (circostanza esclusa da questa Corte), essa sarebbe intervenuta nel 2019, quando il diritto di credito era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento opposta, la pretesa tributaria dell'Società_1 S.p.A. era già prescritta.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale dell'ente impositore Società_1 S.p.A. e dell'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – IS. L'impugnazione della cartella è stata infatti resa necessaria dall'illegittima iscrizione a ruolo di un credito prescritto, condotta imputabile all'ente impositore, e dalla successiva notifica dell'atto da parte dell'agente della riscossione. Il contribuente, costretto ad agire in giudizio per tutelare le proprie ragioni, non può essere onerato di distinguere le responsabilità interne tra i due enti (cfr. Cass. n. 8587/2024;
Cass. n. 11157/2019).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022. Va altresì disposta la distrazione delle stesse in favore dei procuratori del ricorrente, i quali si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00331765 24 000;
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate – IS, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 844,28, oltre accessori di legge se dovuti;
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1
, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026.
Il Giudice