Decreto cautelare 20 gennaio 2026
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 13/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2026, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Sicilia, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) della decisione, prot. n. 246822, del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, assunta nella seduta del 24/12/2025 e successivamente comunicata in data 29-12-2025, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo;
2) del presupposto provvedimento della Sezione Regionale della Sicilia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, deliberato nella seduta del 28/08/2025, notificato in data 02/09/2025, con cui è stata disposta la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo per le categorie 1 classe D, 4 classe E, 5 classe E, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. e) del D.M. 120/2014;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota di avvio del procedimento disciplinare della Sezione Sicilia prot. n. 36261 del 20/06/2025 e prot. n. 37335 del 30/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SE AN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La società -OMISSIS- è un’impresa operante nel settore della gestione ambientale.
La Sezione regionale Sicilia dell’Albo Gestori Ambientali - a seguito di segnalazione delle Sezioni regionali del Lazio e della Basilicata, circa la indisponibilità in capo alla società di due veicoli dichiarati nel proprio parco mezzi in forza di contratti di locazione - avviava un procedimento per la verifica in capo all’odierna ricorrente dell’effettiva disponibilità dei seguenti mezzi:
1) veicolo targato ET554GJ, risultante nell’istanza di inserimento presentata il 9 giugno 2025 con allegato contratto di locazione con la proprietaria One Group s.r.l., la quale, invece, aveva attestato che il veicolo era nella piena ed esclusiva disponibilità di altro soggetto (S.A.PRO.DIR. - Servizi Ambientali Provincia di Rieti);
2) veicolo targato GA290TD, risultante nell’istanza di inserimento presentata il 20 dicembre 2024 con allegato contratto di locazione con la proprietaria Ecogest s.r.l. la quale, invece, aveva attestato che il veicolo era nella piena ed esclusiva disponibilità di altro soggetto (Costruzione Aurelio Mevoli s.r.l.).
Quindi, con due distinte note dell’8 luglio 2025 (v. allegati 5 e 6 alla decisione del ricorso gerarchico), la Sezione regionale Sicilia - rilevato che l'eventuale mancata disponibilità dei summenzionati veicoli comprometteva “ la dotazione tecnica minima di mezzi sufficiente per il mantenimento delle categorie e classi possedute secondo quanto previsto dalla Deliberazione n° 5 del 16 novembre 2016 del Comitato nazionale e s.m .i” - comunicava l’avvio dei rispettivi procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 21 del D.M. 120/2014, chiedendo alla ditta di controdedurre entro 30 gg dalla data di ricevimento della presente comunicazione, in merito alla piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli “ ed a provvedere eventualmente ad integrare il requisito previsto dall'art. 11 comma 1 lettera b) del DM 120/14, con l'espresso avviso che in relazione a quanto prodotto da codesta impresa o decorso infruttuosamente tale termine si procederà senza ulteriore avviso alla valutazione di quanto previsto dagli articoli 19 e 20 comma 1 lettere b) ed e) del DM 120/2014 ".
Con note del 7 agosto 2025, la società forniva le proprie controdeduzioni, e con riferimento al veicolo sub 1) ammetteva che, successivamente alla presentazione dell’istanza di modifica delle sottocategorie, il veicolo non era più nella disponibilità dell’azienda, con l’espresso impegno di sostituzione del mezzo “con nuova pratica di inserimento veicoli al fine di mantenere integra la dotazione tecnica prevista dalla normativa.” Rappresentava, infine, che “l’inconveniente” era stato determinato dalla circostanza che “nel periodo estivo — caratterizzato da nuove commesse lavorative e numerosi aggiornamenti amministrativi — si è generata una momentanea confusione gestionale”.
Anche per il veicolo sub 2) la società ammetteva che, successivamente alla presentazione dell’istanza di modifica delle sottocategorie, il veicolo non era più nella disponibilità “ poiché riconsegnato alla ditta locatrice…” e che “… a causa di un disguido amministrativo, la cancellazione del mezzo non è stata effettuata tempestivamente e il veicolo è rimasto erroneamente elencato nella dotazione tecnica fino al momento della successiva regolarizzazione .” Nella stessa nota manifestava espressamente la volontà di “ regolarizzare la posizione ” con la sostituzione “ con nuova pratica di inserimento mezzi, che sarà presentata agli Uffici competenti, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 1, lett. b) del D.M. 120/2014”.
Con delibera del 28 agosto 2025, la Sezione regionale Sicilia - richiamati gli atti del procedimento – rilevava:
- in relazione alla contestazione della mancanza della dotazione tecnica minima per il mantenimento delle classi, la non integrazione/sostituzione dei mezzi e, quindi, la mancanza dei requisiti di legge per il mantenimento dell’iscrizione all’albo;
- in relazione alle dichiarazioni circa l'effettiva disponibilità dei veicoli, l’allegazione di copie conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di contratti di locazioni che, invece, a seguito di riscontro delle locataria/proprietarie avevano fatto emergere che i veicoli non erano “mai stati” concessi in locazioni o comunque nella disponibilità della ricorrente.
Quindi, ritenute insufficienti le controdeduzioni dell’interessata, disponeva la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle categorie I classe D, 4 classe E, 5 classe E ai sensi dell'art. 20 comma I lettera e) del DM 120/2014 e “ per manifeste incongruenze ed incoerenze nelle dichiarazioni presentate a supporto delle istanze di modifica ”.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso gerarchico al Comitato Nazionale, contestando, in particolare, il difetto di istruttoria e sostenendo che la Sezione Regionale avesse omesso qualsiasi verifica sui contratti allegati prendendo per " oro colato " le dichiarazioni dei proprietari. Contestava, altresì, la violazione del principio di proporzionalità, l’assenza di dichiarazioni mendaci e l’illegittimità di “ una delle due delibere impugnate ” laddove sarebbe stato disposto l’annullamento "in autotutela" del precedente provvedimento favorevole del 19 giugno 2025, di inserimento del veicolo ET554GJ in assenza di qualsiasi dichiarazione sull’interesse pubblico.
II. Con provvedimento del 29 dicembre 2025, il Comitato Nazionale rigettava il ricorso con la seguente motivazione:
“(…)
La conferma del provvedimento di cancellazione deliberato dalla Sezione regionale discende da una valutazione complessiva della condotta dell’impresa. In particolare, la misura risulta giustificata non solo dalla perdita della dotazione tecnica minima quale requisito di idoneità previsto dalla normativa, ma anche dal mancato ripristino dei requisiti nel periodo successivo alla contestazione formale, nonché dal perdurare dell’omessa comunicazione. La combinazione di tali elementi ha reso non praticabile l’adozione di misure meno afflittive, quali la sospensione o un declassamento, non essendo ravvisabili i presupposti per una graduale modulazione dell’intervento, in ragione della persistente carenza dei requisiti e dell’inerzia dell’impresa.
La ricorrente basa il ricorso sulla produzione di una documentazione, definita inconfutabile, che dimostrerebbe l’esistenza e la validità dei rapporti contrattuali in questione. Ritiene il Comitato nazionale che, stante il contrasto tra le affermazioni dei soggetti proprietari dei veicoli e le affermazioni di -OMISSIS- non possa essere questa la sede per stabilire se quest’ultima abbia mai avuto, o comunque abbia avuto al momento della richiesta di inserimento dei veicoli targati GA290TD e ET554GJ la disponibilità concreta e materiale degli stessi. Una risposta definitiva sul punto potrà essere raggiunta solo a seguito della comunicazione, da parte della Sezione, dei fatti sopra esposti alla competente Procura della Repubblica. Ai fini della presente decisione rileva invece quanto dichiarato ed ammesso da -OMISSIS-nelle ricordate considerazioni difensive del 7/08/2025 (allegati “9” e “10”) dalle quali si ricava in particolare che:
1) la mancata disponibilità dei mezzi targati GA290TD e ET554GJ è ammessa dalla ricorrente la quale mostra di essersi resa conto che tale carenza ha comportato il venir meno dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione;
2) la mancanza dei requisiti non è stata mai ripristinata nel lungo periodo di tempo che l’impresa ha avuto a disposizione tra la prima contestazione (8/07/2025) e la data della delibera di cancellazione (28/08/2025);
3) la mancata comunicazione della indisponibilità dei veicoli, pacificamente ammessa, non viene giustificata, non potendosi elevare al rango di giustificazioni le mere affermazioni di una momentanea confusione gestionale o di un disguido amministrativo che rimangono prive di ogni precisa indicazione volta a ricollegarle alle gravi omissioni compiute.
(…) Il dato concreto che se ne ricava è che -OMISSIS- evitando di effettuare le dovute comunicazioni di cancellazione mezzi, ha confermato, fino alla notifica del provvedimento di cancellazione, la validità di una documentazione sulla composizione del parco veicoli non più rispondente alla realtà continuando così a mantenere abusivamente un’iscrizione non supportata da idonea dotazione tecnica. La mancata dichiarazione di fatti rilevanti o l’omissione di informazioni che un soggetto (spesso un privato di fronte a un pubblico ufficiale) è obbligato a fornire, crea una rappresentazione distorta della realtà nell’organo pubblico. Nel caso che ci occupa -OMISSIS- pur consapevole di dover dichiarare l’indisponibilità dei due mezzi e di dover modificare la documentazione relativa, ha omesso di farlo, inducendo in errore la Sezione regionale sull’esistenza dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione.
(…)
Anche il motivo basato sulla presunta buona fede non è suscettibile di accoglimento, atteso che le affermazioni di -OMISSIS-sull’efficacia dei contratti restano semplici affermazioni che, come detto, potranno trovare conferma o sconfessione in altra sede. In sede di ricorso gerarchico è sufficiente tenere conto delle note del 7/08/2025 che assumono chiaro valore confessorio in quanto attestano l’avvenuta perdita della disponibilità dei mezzi e la consapevolezza dell’impresa circa il venir meno dei requisiti di idoneità tecnica.”
III. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 19 gennaio 2026, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del citato provvedimento, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (art. 1 legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del DM 120/2014.
Secondo la difesa di parte ricorrente la sanzione della cancellazione dall’albo sarebbe manifestamente sproporzionata tenuto conto che la stessa non è mai incorsa, in precedenza, in nessun comportamento rimproverabile e che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della manifestata disponibilità alla regolarizzazione. La decisione sarebbe altresì immotivata laddove ritiene "insufficienti" le giustificazioni (disguidi amministrativi legati a complessità gestionali) prodotte.
A supporto delle tesi difensiva richiama alcune decisioni, tra cui la sentenza TAR Lazio 13196/2025 ove si afferma che “ la falsa dichiarazione in ordine al possesso di uno dei requisiti d’opera, non ha di per sé stessa, l’effetto giuridico di recare alla cancellazione, in quanto non è condotta contemplata dalla norma in questione” .
2) Eccesso di potere per vizio di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Comitato non avrebbe valutato gli elementi di prova decisivi offerti dalla ricorrente poiché pur fondando la propria statuizione sulla presunta presentazione di documentazione non veritiera, ammette di non poter accertare tale circostanza in via definitiva, demandando l'indagine a un'altra autorità.
3) Eccesso di potere per erronea qualificazione della condotta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981. Il riferimento al falso omissivo menzionato nel provvedimento impugnato sarebbe errato e aggraverebbe ingiustificatamente la condotta (ammessa dalla stessa -OMISSIS-) consistente “nell'omessa comunicazione di un evento sopravvenuto (la perdita di disponibilità dei mezzi), non in una dichiarazione mendace resa al momento della presentazione dell'istanza”.
IV. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio con atto di mera forma e ha depositato documenti. Con successiva memoria ha controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
V. Con memoria depositata il 7 gennaio 2026, parte ricorrente ha insistito nella richiesta cautelare; ha, inoltre, insistito nelle difese già spiegate e, in particolare, nella contesta sproporzione della sanzione rispetto alla “ immediata disponibilità a regolarizzare la posizione ” allegando, al riguardo, alcune offerte di noleggio ricevute il 5 febbraio 2026.
VI. All’udienza camerale del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato dalla sezione regionale a seguito dell’accertata mancanza di disponibilità di alcuni mezzi indicati tra la dotazione aziendale nelle domande di iscrizione e, quindi, in ragione della mancanza della dotazione minima per il mantenimento delle classi.
Il ricorso è infondato.
1.1 L’art. 10, comma 2° lett. h) del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”) richiede, ai fini dell’iscrizione all’albo il “ possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11” .
L’art. 11, per quanto di interesse nella controversia in esame, prevede che: “ 1. I requisiti di idoneità tecnica consistono: (…) b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; (…) 3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione. 4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria”.
La deliberazione n° 5/2016 del Comitato nazionale reca la disciplina dei requisiti minimi per l’iscrizione, nelle categorie dalla 1 alla 5 e nelle rispettive sottocategoria individuando la dotazione minima dei mezzi sulla base della portata utile complessiva.
Ai fini dell’iscrizione è necessaria una “ autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica …” e “ un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile ” (art. 15, comma 2° lett b) e c).
L’art. 18 dispone, ancora, che le “ imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.”
Infine, l’art. 20 prevede la cancellazione dall'Albo qualora:
a) (…);
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) (…);
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) (…)”.
2. Orbene, nel caso in esame, le contestazioni mosse alla ricorrente dalla sezione regionale riguardano proprio la fattispecie di cancellazione conseguente alla “ mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 10” (vale a dire il requisito tecnico costituito dai mezzi dichiarati nelle rispettive domanda di iscrizione) e alle “ carenze anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;” in considerazione delle “ manifeste incongruenze ed incoerenze nelle dichiarazioni presentate a supporto delle istanze di modifica ”.
Successivamente la decisione del Comitato nazionale ha confermato il provvedimento di cancellazione poiché da “ una valutazione complessiva della condotta dell’impresa ”, la misura è stata ritenuta giustificata sotto il triplice profilo:
- della “ perdita della dotazione tecnica minima quale requisito di idoneità previsto dalla normativ a”;
- del “ mancato ripristino dei requisiti nel periodo successivo alla contestazione formale ”;
- “ nonché dal perdurare dell’omessa comunicazione ”,
con la precisazione che “ La combinazione di tali elementi ha reso non praticabile l’adozione di misure meno afflittive, quali la sospensione o un declassamento, non essendo ravvisabili i presupposti per una graduale modulazione dell’intervento, in ragione della persistente carenza dei requisiti e dell’inerzia dell’impresa” .
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che i provvedimenti siano immuni dalle censure di parte ricorrente, per le ragioni di seguito precisate.
3.1 Innanzitutto la mancanza dei veicoli rileva direttamente sui requisiti di idoneità tecnica sicché essa è ostativa, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014 all’iscrizione, mentre se sopravvenuta essa costituisce, ai sensi dell’art. 20, comma 1° lett. b), causa di cancellazione dall’albo che consegue automaticamente all’accertata carenza “ di uno più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 ”. Il dato letterale della norma è chiaro e univoco in tal senso (“ Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo… qualora… vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma ”) ed è indubbiamente vincolante per l’amministrazione che, una volta riscontrata la sopravvenuta e permanente carenza di un requisito richiesto ai fini dell’iscrizione all’albo, non può che procedere alla cancellazione, senza alcuna valutazione discrezionale in ordine alla gravità della carenza poiché ciò che rileva nella fattispecie di cancellazione di cui alla lett. 20 lett. b) del D.M. n. 120/2014 non è un comportamento dell’impresa suscettibile di valutazione in termini di gravità o di recidiva (quale, ad esempio, la violazione delle prescrizioni di cui alla lett. d) dell’art. 20, o le carenze nella documentazione di cui alla successiva lett. e), bensì il fatto oggettivo della perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione che da solo impone la cancellazione dall’albo.
3.2 Orbene, nel caso in esame, la mancata disponibilità dei due mezzi indicati nell’istanza di iscrizione è stata pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente, mentre nessuna concreta iniziativa è stata intrapresa per il ripristino dei requisiti mancanti (nonostante l’espresso invito in tal senso formulato dalla sezione regionale), sicché nessun profilo di erronea qualificazione dei fatti, o di carenza di motivazione o altro deficit istruttorio è configurabile posto che, per le ragioni già illustrate sub 3.1, nel caso della perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’art. 10 lett. b) cit. non richiede alcuna graduazione della sanzione, né alcuna valutazione in termini di recidiva, non venendo in rilievo un comportamento ma il fatto oggettivo della sopravvenuta carenza dei requisiti di idoneità tecnica.
3.3 Per le stesse ragioni non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità poiché la cancellazione dall’albo, per espressa previsione normativa consegue automaticamente alla riscontrata perdita del requisito che, come anticipato, nel caso in esame è costituita dall’indisponibilità dei due veicoli sopra indicati. Peraltro, pur espressamente invitata a regolarizzare la posizione e a integrare i requisiti carenti nel termine di 30 giorni (v. note datate 8 luglio), la società non ha provveduto in tal senso (nemmeno nelle more della decisione del ricorso gerarchico), limitandosi ad allegare - tardivamente - dei riscontri ad offerte di noleggio datate 5 febbraio 2026 che, in ogni caso, non costituiscono reintegrazione del parco veicoli, sicché alcuna violazione del principio di proporzionalità è configurabile nel caos in esame.
3.4 In ogni caso, il Collegio ritiene che i precedenti giurisprudenziali diffusamente richiamati dalla difesa di parte ricorrente non siano pertinenti al caso in esame poiché la sentenza del Consiglio di Stato n. 7073/2024 riguarda una fattispecie totalmente diversa (cancellazione di un professionista dall’albo degli amministratori giudiziari a seguito di condotta di mala gestione nell’attività di controllo), mentre la sentenza del TAR Lazio n. 13196/2026 si riferisce ad un provvedimento di cancellazione dall’albo gestori ambientali fondato non sul mancato possesso dei requisiti (che dal testo della decisione risulta essere stato soddisfatto “ avendo la stessa Amministrazione rilevato la sufficienza dei mezzi d’opera a seguito della sostituzione di tale mezzo con un altro ”), bensì sulla ritenuta falsità della dichiarazione di disponibilità che, invece, non rileva nel caso in esame, ove la cancellazione è stata espressamente disposta in conseguenza:
a) della “ perdita della dotazione tecnica minima quale requisito di idoneità previsto dalla normativa ”;
b) del “ mancato ripristino dei requisiti nel periodo successivo alla contestazione formale ”;
c) “ nonché dal perdurare dell’omessa comunicazione ”.
4. Sono infondati anche il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe fondato la propria statuizione su fatti incerti e non verificati (la falsità delle dichiarazioni) e il terzo motivo di ricorso con cui censura l’erronea qualificazione della condotta in termini di “falso omissivo”.
Al riguardo è sufficiente osservare che:
- la perdita del requisito di idoneità – pacificamente esistente in ragione della mancata disponibilità dei veicoli e dell’omessa sostituzione/ripristino – è sufficiente da sola a legittimare il provvedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 10 lett. b. rinviando a quanto già argomentato sub 3.1e 3.2;
- il Comitato nazionale ha fondato la conferma del provvedimento di cancellazione sulle circostanze sopra richiamate (perdita della dotazione tecnica, mancato ripristino, omessa comunicazione della variazione) e – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – ha espressamente scartato ulteriori addebiti circa la falsità o meno delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all’esistenza e validità dei rapporti contrattuali con le società proprietarie dei veicoli e , in tal senso è eloquente quanto riportato pag. 2-3 del provvedimento “ Ai fini della presente decisione rileva invece quanto dichiarato ed ammesso da -OMISSIS-nelle ricordate considerazioni difensive del 7/08/2025 (allegati “9” e “10”) dalle quali si ricava in particolare che:
1) la mancata disponibilità dei mezzi targati GA290TD e ET554GJ è ammessa dalla ricorrente la quale mostra di essersi resa conto che tale carenza ha comportato il venir meno dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione;
2) la mancanza dei requisiti non è stata mai ripristinata nel lungo periodo di tempo che l’impresa ha avuto a disposizione tra la prima contestazione (8/07/2025) e la data della delibera di cancellazione (28/08/2025);
3) la mancata comunicazione della indisponibilità dei veicoli, pacificamente ammessa, non viene giustificata, non potendosi elevare al rango di giustificazioni le mere affermazioni di una momentanea confusione gestionale o di un disguido amministrativo che rimangono prive di ogni precisa indicazione volta a ricollegarle alle gravi omissioni compiute” .
- anche l’asserito riferimento al concetto di falso omissivo è smentito dal tenore letterale del provvedimento impugnato che contesta espressamente l’omessa comunicazione della perdita di disponibilità dei mezzi (pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente – v. pag. 9 del ricorso) e non una dichiarazione mendace (v. pag. 3 del provvedimento (…) -OMISSIS- evitando di effettuare le dovute comunicazioni di cancellazione mezzi, ha confermato, fino alla notifica del provvedimento di cancellazione, la validità di una documentazione sulla composizione del parco veicoli non più rispondente alla realtà continuando così a mantenere abusivamente un’iscrizione non supportata da idonea dotazione tecnica….. Nel caso che ci occupa -OMISSIS- pur consapevole di dover dichiarare l’indisponibilità dei due mezzi e di dover modificare la documentazione relativa, ha omesso di farlo, inducendo in errore la Sezione regionale sull’esistenza dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione” ).
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata di dispositivo tenendo anche conto dell’immediata definizione della controversia in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 1000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE AN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.