Decreto cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2026, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6909 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Pagnotta, Anna Pietraforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio medico legale dell'Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale dell'AM -OMISSIS- del 26.05.2025 di cui al verbale -OMISSIS- a firma del Presidente della Commissione Medica Col. C.S.A. r.n. -OMISSIS-, il 1^ membro Ten. Col. C.S.A.r.n. -OMISSIS- e 2^ membro del Ten. Col. C.S.A r.n. -OMISSIS- nonché di tutti i provvedimenti precedenti e susseguenti, che a quest'ultimo hanno messo capo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\9\2025 :
della graduatoria di merito del concorso per esami per l’ammissione di 40 giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per l’anno scolastico 2025 – 2026, approvata con decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del 24.07.2025 chiedendone parimenti l'annullamento unitamente agli atti precedenti e susseguenti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ME De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il minore ricorrente ha originariamente chiesto l’annullamento -anche con istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali- del provvedimento che aveva disposto la sua esclusione dal concorso pubblico in epigrafe, dolendosi del giudizio medico-legale di inidoneità fisica che gli precludeva l’ammissione alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
Questo TAR, in sede cautelare, disponeva allora verificazione affidata alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza, la quale escludeva l’inidoneità.
Di conseguenza il minore -che nel frattempo aveva gravato anche la graduatoria concorsuale- con ordinanza -OMISSIS- veniva ammesso con riserva alla prosecuzione delle prove concorsuali con onere dell’Amministrazione di garantire lo svolgimento di quelle residue stabilendosi inoltre che, ove utilmente valutato nel complesso delle prove, fosse ammesso sempre con riserva, e in soprannumero, alla frequentazione dell’anno scolastico in corso.
In vista dell’udienza pubblica di trattazione del 18 marzo 2026 la difesa del ricorrente riferiva che il minore, superate le prove “ era stato ammesso con riserva alla 3^ classe del Liceo Classico della citata Scuola militare “Giulio Dohuet” in data 19.12.2025, con circa quattro mesi di ritardo rispetto ai suoi colleghi di corso. Malauguratamente, sin dal principio -OMISSIS- si rendeva conto del forte disallineamento del programma didattico della “Giulio Douhet” rispetto al Liceo statale dal quale proveniva; la disparità riguardava non solo le materie comuni ai due Istituti ma era correlata anche alla circostanza che alla Scuola militare vi fosse, nel piano di studi, una materia aggiuntiva rispetto a quelle studiate dal minore nel liceo di provenienza e che, dunque, in ritardo di 4 mesi sulla stessa, di certo non avrebbe potuto recuperare nemmeno durante l’interruzione didattica in occasione delle vacanze natalizie. Il minore, dunque, al fine di evitare di perdere l’anno di studio ha dovuto obtorto collo chiedere il congedo dalla suddetta Scuola militare al fine di poter rientrare, quanto meno, nel proprio Liceo di provenienza e non subire ulteriore pregiudizio dalla vicenda in esame. I ricorrenti, ciò non di meno, nell’interesse del minore -OMISSIS-, mantengono l’interesse a sentire accolto il ricorso quanto meno nella parte dell’accertamento dell’erroneità del giudizio medico della Commissione medica di prima istanza, anche alla luce di una futura richiesta del minore di entrare, previo concorso, in una Accademia militare ”.
Dal canto suo l’Amministrazione confermava che < l’Allievo -OMISSIS- è stato dimesso dalla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” in data 09 gennaio 2026, a seguito di istanza presentata dallo stesso e controfirmata del genitore, con conseguente proscioglimento dalla ferma contratta e collocamento in congedo a decorrere dal 10 gennaio 2026 > e, alla luce di tale contegno dell’istante, chiedeva fosse dichiarata l’improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse
All’udienza pubblica di trattazione fissata i difensori di parte ricorrente confermavano che non persisteva ulteriore interesse alla definizione del ricorso ribadendo che fosse però accertata l'idoneità del ricorrente. La causa era assunta quindi in decisione.
DIRITTO
I gravami sono improcedibili.
Reputa il Collegio che non vi è dubbio che il bene della vita mirato dal ricorrente fosse l’ammissione all’anno scolastico 2025-2026 nella scuola militare aeronautica “Douhet”.
A tale bene, poi, il minore aspirava in tutta urgenza, formulando istanze a questo TAR di tutela cautelare, ottenuta la quale confermava ancora il suo interesse completando le residue prove concorsuali e conseguendo l’ammissione il 19.12.2025.
Non vi è dubbio allora che la volontaria rinuncia, pochi giorni dopo, alla frequentazione della scuola militare per tornare a quella ordinaria -quali che ne siano state le personali ragioni- abbia manifestato un sopravvenuto disinteresse al conseguimento di quel bene della vita, ottenuto intanto giudizialmente sotto riserva, per avere il quale erano stati gravati i provvedimenti oggetto del giudizio, che perdeva quindi ogni utilità per il ricorrente.
Ha affermato il ricorrente, tanto nella memoria che in udienza, di conservare “ l’interesse a sentire accolto il ricorso quanto meno nella parte dell’accertamento dell’erroneità del giudizio medico della Commissione medica di prima istanza, anche alla luce di una futura richiesta del minore di entrare, previo concorso, in una Accademia militare.”
Osserva tuttavia il Collegio che l'art. 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo stabilisce che: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.". Detto interesse -a parte la dubbia configurabilità di estremi risarcitori nel caso di specie alla stregua dell’evoluzione, anche processuale, della vicenda- non risulta però dedotto dal ricorrente, che invoca invece il diverso interesse, tra l’altro meramente eventuale, alla futura partecipazione a concorsi per l’Accademia militare.
Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati definitivamente improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza prosecuzione del giudizio per pronunciarsi sull’astratta validità dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese processuali, considerato l’andamento della lite e l’esito in rito, può disporsi la loro compensazione tra le parti, salvo quelle della verificazione, quantificate dall’Organismo incaricato in € 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi -cifra che si reputa equa e che non è stata contestata dalle parti- e da addebitarsi alla parte ricorrente su cui istanza e nel cui interesse sono stati compiuti gli accertamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
--li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
--condanna parte ricorrente al pagamento alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza in Roma delle spese della verificazione condotta in corso di lite, liquidate nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi, da versarsi a Difesa Servizi spa come da nota depositata in atti da detto Ausiliario;
--compensa tra le parti, per il resto, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NN, Presidente
ME De TI, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De TI | IO NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.