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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29882/2023 R.G. +
N. 29882-1/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Il Giudice Dott.ssa Elisabetta Meyer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29882/2023 RG, promossa con ricorso da nato a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1 VIGLIOTTI del foro di Busto Arsizio
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
-resistente –
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di CP_3 soggiorno p zione speciale
Conclusioni per il ricorrente:
Declaratoria di estinzione del giudizio
In fatto
In data 14/02/2023 il ricorrente presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 T.U.I.
Con decreto del 15/06/2023, notificato il 26/07/2023, il Questore di Varese ha rigettato l'istanza rilevando che il permesso di soggiorno è rinnovabile previo parere della Commissione Territoriale e che quest'ultima, con decisione del 9/06/2023, aveva espresso articolato parere negativo, Con ricorso depositato tempestivamente il 4/08/2023 la difesa ha chiesto di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con istanza cautelare depositata separatamente al ricorso la difesa ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio, prima ancora dell'instaurazione del contraddittorio e precisamente il 31/10/2025, il difensore del ricorrente, munito di valida procura, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso: alla dichiarazione di rinuncia consegue la dichiarazione di estinzione del processo.
Nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, 6/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Elisabetta Meyer
N. 29882-1/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Il Giudice Dott.ssa Elisabetta Meyer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29882/2023 RG, promossa con ricorso da nato a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1 VIGLIOTTI del foro di Busto Arsizio
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
-resistente –
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di CP_3 soggiorno p zione speciale
Conclusioni per il ricorrente:
Declaratoria di estinzione del giudizio
In fatto
In data 14/02/2023 il ricorrente presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 T.U.I.
Con decreto del 15/06/2023, notificato il 26/07/2023, il Questore di Varese ha rigettato l'istanza rilevando che il permesso di soggiorno è rinnovabile previo parere della Commissione Territoriale e che quest'ultima, con decisione del 9/06/2023, aveva espresso articolato parere negativo, Con ricorso depositato tempestivamente il 4/08/2023 la difesa ha chiesto di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con istanza cautelare depositata separatamente al ricorso la difesa ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio, prima ancora dell'instaurazione del contraddittorio e precisamente il 31/10/2025, il difensore del ricorrente, munito di valida procura, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso: alla dichiarazione di rinuncia consegue la dichiarazione di estinzione del processo.
Nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, 6/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Elisabetta Meyer