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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.503/2021
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. IM Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa BR Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.503/2021
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Spoleto, Via F. Morvillo n.11, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pensi ed elettivamente domiciliati presso Controparte_2 il suo studio sito in Perugia, Via Fiume n.17, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellati e appellanti incidentali
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.76/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: La regolarità e completezza dell'espletata CTU stante i vizi e difetti riscontrati, nonché il calcolo dei costi necessari per le eliminazioni degli stessi;
Conseguentemente condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 335.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo, come accertata dall'espletata CTU volta all'eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrati sull'immobile oggetto di causa;
Condannare i convenuti alla refusione delle spese sostenute dagli attori per gli interventi resi necessari come da documenti già in atti (all. c, d ed e) per un totale di euro 19.835,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo;
E per gli effetti: condannare i convenuti al pagamento in solido tra loro, ad una somma a titolo di risarcimento dei danni, per il mancato e/o parziale godimento del bene che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, anche in via equitativa.
In ogni caso ed in ogni ipotesi articolata, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n.76/2021 del 21 gennaio 2021 nella parte in cui non accerta
e dichiara la decadenza degli attori dal diritto di far valere i vizi palesi delle opere per averli denunciati oltre il 60 giorni dalla loro scoperta, nonché nella parte in cui omette di accertare e rilevare la nullità della CTU del Geom. per violazione del contraddittorio e, da ultimo, nella parte in cui non accoglie la domanda CP_3 riconvenzionale spiegata dalla per condannare gli attori al Controparte_1 pagamento del saldo dovuto di € 100.378,13 così risultante dalla differenza dell'importo indicato nel computo metrico consuntivo e gli acconti versati dal e dalla . Parte_2 Pt_1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza dell'11/5/2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 30/11/2023; preso atto delle deduzioni svolte dalle parti nell'udienza del 14/3/2024, con ordinanza del 22/5/2024 veniva disposta la ripetizione delle operazioni peritali svoltesi nell'aprile 2017 in assenza del CTP di parte appellata. Dopo aver autorizzato, con ordinanza del 13/11/2024, la proroga richiesta dal CTU con i nuovi termini indicati dallo stesso e dopo aver assegnato alle parti, con ordinanza del 12/2/2025,
i termini per le interlocuzioni necessarie ai fini del deposito della perizia, con ordinanza datata 19/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e premettevano di aver convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio la ditta e , in qualità di progettista e direttore dei lavori, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione degli inadempimenti dei convenuti alle obbligazioni contrattuali assunte e dell'esistenza di gravi difetti che avevano compromesso gli elementi essenziali dell'opera, nonché la condanna dei medesimi al pagamento, in solido tra loro, dei danni pari ad euro 146.000,00, di cui euro
56.600,00 già riscontrati in sede di ATP (oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo), ovvero della diversa maggiore o minore somma che fosse stata accertata nel corso del giudizio anche a seguito della richiesta CTU integrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Gli attori riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: essi avevano stipulato con la ditta un CP_1 contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva ricostruzione di un fabbricato, da adibire a privata abitazione, su un terreno sito in località Ponte di Massa Martana;
come direttore dei lavori era stato nominato . Pur tuttavia, dopo l'ultimazione dei lavori si erano manifestati, all'interno Controparte_2 dell'immobile, una pluralità di vizi e di difformità puntualmente denunciati alle controparti;
a fronte di ciò la società appaltatrice, pur avendo aveva assunto l'impegno per l'eliminazione dei vizi, non aveva poi eseguito alcun intervento risolutivo. Essi attori avevano, quindi, adito il Tribunale di Perugia, richiedendo un ATP nel corso del quale il perito incaricato aveva riscontrato i vizi lamentati, ipotizzando la responsabilità solidale dell'appaltatrice e del direttore dei lavori per i vizi e le difformità. A seguito dell'ATP, la e il Pt_1 Pt_2
decidevano quindi di convenire le controparti innanzi al Tribunale di Spoleto, concludendo nei termini
[...] sopra riportati.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si erano costituiti la società appaltatrice e il CP_1
i quali avevano dedotto che: gli attori avevano invocato l'esistenza dei vizi per non corrispondere il saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatrice; nell'atto di citazione la controparte aveva elencato vizi non lamentati in sede di ATP;
la controparte, in ogni caso, era decaduta ex art.1667 cc dalla garanzia, non avendo denunciato i vizi (da ritersi palesi e non gravi ai sensi dell'art.1669 cc) entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi. I convenuti – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – svolgevano poi domanda riconvenzionale, adducendo che la ditta aveva svolto, per conto degli attori, lavorazioni ulteriori rispetto a quelle commissionate con il contratto originario e che aveva, quindi, diritto al pagamento del corrispettivo in misura pari ad euro
100.378,13. La e il evidenziavano, infine, che la società appaltatrice e il avevano Pt_1 Parte_2 CP_1 concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi la decadenza degli attori dalla garanzia per le difformità e per i vizi;
nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda attorea;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, condannarsi gli attori al pagamento del corrispettivo per le lavorazioni ulteriori, quantificato nella misura succitata o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto – istruita la causa mediante i documenti prodotti dalle parti, acquisito il fascicolo relativo all'ATP e disposta la CTU per accertare l'esistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli accertati dall'ATP e l'eventuale aggravamento di quelli già riscontrati, nonché per calcolare i costi necessari alla loro eliminazione
– ogni diversa ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Accoglie la domanda degli attori e condanna, per l'effetto, le parti convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro 63.341,09, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
Condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in euro 477,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%;
Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello, la e il , censuravano la sentenza di I grado laddove Pt_1 Parte_2 il Giudice di prime cure non aveva condiviso le risultanze della CTU atteso che, a dire del Tribunale, il perito non aveva fornito risposta compiuta ai quesiti formulati stanti la mancata quantificazione dei costi necessari per eliminare i vizi con un prospetto analitico, la mancata rilevazione di un aggravamento di tali vizi rispetto a quelli riscontrati in sede di ATP e la rilevazione di deficienze strutturali dell'opera, le quali però, posto che non erano state oggetto del quesito formulato poiché non rientravano tra i vizi e le difformità posti a fondamento della domanda attorea, non avrebbero dovuto essere considerate. Osservavano, al contrario, gli appellanti che la rilevazione dei vizi strutturali era stata preventivamente autorizzata dal G.I. mediante specifica richiesta di prove e sondaggi: precisavano, infatti, che il perito d'ufficio, durante le operazioni peritali, aveva esplicitamente richiesto (con istanza del 24/2/2017) e ottenuto dal G.I. apposita autorizzazione
(con decreto del 7/3/2017) ad eseguire “prove e sondaggi sui materiali impiegati e sulla realizzazione di alcuni particolari costruttivi ritenuti di fondamentale importanza (travi, pilastri, solai)”. Con riferimento poi alla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi contestati e rilevati, gli odierni appellanti precisavano che il CTU non solo aveva compiutamente risposto a tutti i quesiti posti ma, a seguito delle prove e dei sondaggi esperiti su regolare e preventiva autorizzazione del G.I., aveva anche compiutamente calcolato tali costi per l'eliminazione degli stessi (cfr. pag. n.80 dell'allegato 2 della CTU), osservando altresì che il CTU aveva ritualmente e integralmente depositato l'elaborato peritale mediante quattro depositi, compresa la risposta relativa ai costi, e che tali depositi, solo temporaneamente, non erano stati visibili a causa di un mero disguido della cancelleria. Concludevano, pertanto, come sopra.
La e il hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando che Controparte_1 CP_1 correttamente il primo Giudice aveva ritenuto di non condividere le risultanze dell'elaborato peritale per essere lo stesso incompleto rispetto al quesito formulato e rilevando che le valutazioni conclusive formulate dal CTU, concernenti i costi necessari all'eliminazione dei vizi riscontrati, non potevano ritenersi idonee ad integrare “il prospetto analitico” richiesto dal quesito formulato.
Gli odierni appellati proponevano poi contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo evidenziavano l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente il rigetto dell'eccezione circa la decadenza del diritto degli odierni appellanti a far valere i vizi relativi alle opere realizzate poiché ad eccezione di quelli che la società costruttrice aveva riconosciuto con la lettera del 9/2/2011 (cfr. doc. 2g- comparsa di costituzione e risposta in appello) i committenti erano decaduti dal diritto di far valere qualsivoglia altro vizio;
nello specifico, essendo i vizi di cui ai punti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 della lettera del 26/1/2011 (cfr. doc. 2f) palesi e, quindi, facilmente riconoscibili, avrebbero dovuto essere denunciati ex art.1667 cc, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro scoperta: dovendosi presumere che la scoperta coincida con la presa in consegna dell'immobile (avvenuta tra fine agosto e inizio settembre 2010), i succitati vizi avrebbero dovuto quindi essere denunciati entro e non oltre il 31/10/2010.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali hanno altresì lamentato l'omessa dichiarazione di nullità della
CTU per violazione del contraddittorio (eccepita sin dalla prima difesa successiva al deposito della perizia - cfr. udienza del 5/102018- e reiterata nelle successive difese sino alla precisazione delle conclusioni), deducendo che: nel caso di specie non era difettato l'avviso in merito “alla mera prosecuzione di un'attività già iniziata”, bensì la comunicazione relativa all'avvio di un'operazione peritale cruciale ai fini del decisum con evidente lesione del loro diritto di difesa: ed invero con la comunicazione del 13/4/2017 (cfr. parte terza
CTU) il perito d'ufficio aveva dato atto che a tale data erano state riprese le operazioni peritali, con particolare riguardo ai sondaggi finalizzati a stabilire eventuali vizi strutturali dell'immobile senza che, diversamente da quanto dallo stesso stabilito durante il primo incontro, fosse stato dato avviso di tale incontro al consulente di parte convenuta, impendendo, con ciò, sia la partecipazione di quest'ultimo a tali operazioni sia la possibilità di verificare le modalità con le quali le stesse erano state condotte, tanto è vero che l'anzidetto CTP, che aveva potuto recarsi sul posto solo qualche giorno dopo, il 18/4/2017, aveva potuto unicamente prendere atto della conclusione dei rilievi stante l'assenza di qualsiasi attrezzatura e/o maestranza dedicata a tale scopo.
Infine, con l'ultimo motivo di appello incidentale la e il hanno impugnato il Controparte_1 CP_1 capo della sentenza relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta costruttrice avente ad oggetto le ulteriori opere ad essa commissionate dagli odierni appellanti, ribadendo che tale domanda trovava (e trova) fondamento direttamente nel contratto d'appalto, non essendo necessario, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la prova dell'esistenza di un accordo integrativo, nonché che il prezzo indicato nel contratto d'appalto era meramente indicativo poiché calcolato sulla base del computo metrico preventivo e che la determinazione finale e complessiva delle opere realizzate era stata definita con il computo metrico consuntivo. Hanno poi rilevato che tale computo non era mai stato contestato dai committenti, i quali si erano limitati ad affermare che nulla era dovuto all'appaltatrice in quanto essi avevano già versato la somma di euro
63.650,00, senza peraltro ricevere fattura;
al riguardo, hanno puntualizzato che tale somma – successivamente contabilizzata con l'emissione di specifiche fatture – era stata percepita come acconto sugli stati di avanzamento dei lavori. Concludevano, dunque, come sopra.
Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo poiché si rileva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza degli odierni appellanti dal diritto a far valere i vizi relativi alle opere realizzate. Ebbene, se è vero che la e Pt_1 il avevano preso in consegna, senza alcuna riserva, l'opera realizzata nel mese di settembre 2010 Parte_2
– circostanza pacifica e confermata dagli stessi attori laddove avevano affermato che si erano trasferiti nella nuova abitazione ad agosto 2010 (cfr. seconda memoria istruttoria) – e che gran parte dei vizi denunciati e accertati in sede di ATP erano palesi, sicché avrebbero potuto essere riscontrati nel momento dell'ingresso in casa e denunciati nel termine di decadenza ex art.1667 cc, è pur vero che la ditta appaltatrice, con la lettera del
9/2/2011 redatta dal (cfr. doc. n.2g, all. n.
5-comparsa di costituzione e risposta in appello) in risposta CP_1 alla lettera del 26/1/2011 (cfr. doc. n.2f, all. n.4 di cui alla citata comparsa), aveva sostanzialmente riconosciuto la sussistenza dei vizi. Esaminando infatti il tenore di tale missiva si rileva che non si era negata l'esistenza di vizi ma essi erano stati attribuiti al fatto che il fabbricato doveva ancora assestarsi – nella lettera si legge che
“Gli edifici nuovi hanno tempo per il loro assestamento sia dal punto di vista strutturale che di rifiniture, rispettando quello che vi ho sempre detto per un anno dalla consegna dell'immobile io prevedo una totale manutenzione dell'immobile, perché so bene che usciranno dei problemi anche se lievi;
tutto si risolve con un poco di pazienza e tranquillità, da ambo le parti;
ribadisco che non mi nascondo né tantomeno ho intenzione di sottrarmi a qualsiasi problema.” -concetto, peraltro, mai ulteriormente chiarito non corrispondendo a dati di comune esperienza che un immobile nuovo debba per forza presentare dei difetti in fase di assestamento e comunque nel primo anno dalla consegna. Il poi, in più passaggi della lettera aveva manifestato la CP_1 sua disponibilità a recarsi sul posto per individuare gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi: si legge infatti nella lettera anche che “Sempre vi ho detto che qualsiasi cosa accada sarà mia cura provvedere alla sua sistemazione nei tempi e modi necessari, sottolineo tempi, in quanto alcune lavorazioni hanno bisogno del bel tempo.”, nonché che “Aspetto una vostra telefonata in modo da decidere un incontro a casa vostra per visionare le cose da sistemare, ed insieme decidere la tempistica per l'esecuzione dei lavori necessari, oltre al controllo delle contabilità con conseguente sistemazione della stessa o spiegazione dei punti non chiari.”.
Orbene, essendo quindi intervenuto un sostanziale riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatrice poiché il direttore dei lavori aveva assunto l'impegno ad eliminarli, la decadenza ex art.1667 cc era stata impedita: ed invero tale impegno costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione, che si affianca a quella preesistente legale di garanzia, ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è consolida: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, ord. n.22580 del 10/9/2019 secondo cui “Questa Corte, con un orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di 'facere' che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Sez. II, 7/6/2018, n.14815; Sez. II, 4/1/2018 n.62; Sez. III, 20/4/2012, n.6263).”; si veda anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, ord. n.33053 del 18/12/2024 che ha puntualizzato come “In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art.1667, secondo comma, cc, non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Sez. II, sent. n.2733 del 5/2/2013).”.
Né peraltro potrebbe rilevare in contrario il fatto che non tutti i vizi accertati nel procedimento per ATP assurgevano a “vizi strutturali” e, in quanto tali, sottoposti al termine di decadenza annuale dalla loro scoperta ex art.1669 cc. È infatti agevole obiettare che, se è vero che l'ATP aveva dato atto della sussistenza dei vizi lamentati dai committenti, apparentemente non strutturali in quella fase, nondimeno è vero che taluni dei vizi accertati sin dall'ATP (come ad esempio la presenza di infiltrazioni e di macchie di umidità, il dissesto della pavimentazione, alcune fessurazioni nell'intonaco, etc.) facevano presumere, già in quel momento, anche cause di natura strutturale: al riguardo il consulente aveva in effetti osservato che “…stante l'ultimazione delle opere e la chiusura del cantiere non è stato possibile né le finalità dell'A.T.P. lo permetterebbero indagare ulteriormente con prove/saggi…” (cfr. pag. n.20 dell'ATP-doc. n.10 allegato all'atto di citazione in appello), lasciando quindi intendere che le cause dei vizi, tempestivamente contestati, potevano anche risiedere in difetti strutturali che però non era stato possibile indagare in quella sede. Tanto che poi – come correttamente rilevato dagli odierni appellanti – il Tribunale aveva dovuto demandare al CTU un'indagine strutturale avente però pur sempre ad oggetto l'individuazione di vizi tempestivamente contestati (cfr. ord. del 7/3/2017). Va pertanto rigettata l'eccezione in esame.
Dovrà, invece, accogliersi il terzo motivo dell'appello incidentale relativo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla avente ad oggetto il pagamento del saldo ancora dovuto, dovendosi Controparte_1 anzitutto premettere che trattavasi di un appalto a misura (cfr. art.6, co.
1-doc. n.2d, all. n.
2-comparsa di costituzione e risposta in appello): è pur vero infatti, come osservato dal primo Giudice, che le parti nel contratto avevano escluso il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo (vale a dire dei prezzi unitari) ma, trattandosi appunto in ogni caso di un appalto a misura, il prezzo indicato nel contratto era indicativo poiché calcolato sulla base del computo metrico preventivo laddove tanto la determinazione finale e complessiva delle opere realizzate (comprensiva anche sia delle opere in variante al progetto iniziale sia di quelle ulteriori non inizialmente previste) quanto il prezzo finale dell'opera commissionata dovevano essere necessariamente definiti con il computo metrico consuntivo;
tale documento è presente agli atti ed in esso sono dettagliatamente elencate tutte le opere realizzate, le loro misure effettive e quindi il prezzo finale, così come determinato in base allo sconto sul prezziario regionale concordato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto. Va premesso che la parte che propone una domanda riconvenzionale di natura creditoria deve certamente provare l'esistenza e l'entità del credito dato che operano gli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, che quindi cedeva in questo caso a carico della ma le CP_1 relative deduzioni circa la debenza in suo favore dell'importo pari ad euro 100.378,13 richiesto a saldo, così come emerge dall'analitico computo metrico consuntivo tempestivamente depositato (cfr. doc. n.2e, all. n.3 di cui alla citata comparsa) sono rimaste pacifiche. In particolare – a fronte delle allegazioni della CP_1 secondo cui i maggiori importi, rispetto al corrispettivo contrattualmente previsto e, quindi, anche rispetto al computo metrico preventivo, contabilizzati nel computo metrico consuntivo erano giustificati sia dalle ulteriori opere commissionate in corso di esecuzione dei lavori sia dalla realizzazione delle opere originariamente preventivate in base alle misurazioni effettive delle stesse – i committenti non hanno mai mosso alcuna specifica contestazione in merito sicché dovrà farsi integralmente riferimento al computo consuntivo analitico di cui sopra.
Tutto ciò posto e venendo al merito delle risultanze delle operazioni peritali, si osserva quanto segue.
Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità della CTU svolta nel corso del giudizio di I grado per violazione del principio del contraddittorio (cfr. ord. del 30/11/2023), questa Corte ha disposto rinnovarsi le operazioni peritali svoltesi nell'aprile 2017 (cfr. ord. del 22/5/2024), con la conseguenza che per la parte dichiarata nulla dovrà tenersi conto degli accertamenti peritali svolti nel corso del presente giudizio, mentre per quanto riguarda il resto delle operazioni peritali si terrà conto dell'elaborato redatto dal consulente nominato nel corso del giudizio di prime cure. Deve anche precisarsi, da una parte, che la domanda attorea comprendeva in realtà anche le opere strutturali – questione, dunque, tempestivamente introdotta in giudizio - sia perché, per quanto sopra evidenziato, già in sede di ATP il perito d'ufficio aveva osservato che taluni vizi, seppur apparentemente superficiali, potevano essere indice di problematiche strutturali, sia perché i committenti, prima di instaurare il presente giudizio, avevano fatto redigere una CTP, debitamente allegata all'atto di citazione, nella quale era stata allegata a tutti gli effetti la presenza di vizi strutturali;
dall'altra parte, si osserva che il prospetto dei costi di ripristino redatto dal primo consulente, seppur non estremamente analitico, non può nemmeno considerarsi del tutto sintetico e quindi inutilizzabile in quanto i costi per il ripristino dei vizi erano stati comunque suddivisi per categorie omogenee rendendo alla fine indicazioni piuttosto chiare in ordine alla determinazione dei costi.
Ciò premesso, il primo CTU aveva correttamente accertato diverse criticità e difformità (ad eccezione delle indagini sulle fondazioni per quanto di seguito si dirà), osservando che “… - La relazioni di calcolo presenta uno scarso grado di definizione delle procedure di calcolo e delle azioni interne ed esterne considerate. Sono presenti, inoltre, discrepanze in termini di quantitativi di armatura e geometria dell'edificio rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici. Tuttavia, questo non può essere direttamente correlato al quadro fessurativo riscontrato. - La nuova relazione geologica conduce ad una stima dei parametri geotecnici decisamente differenti da quelli estratti dalla Relazione Geologica del progetto originale. Dalle valutazioni speditive la capacità portante del terreno risulta superata per tre allineanti. I cedimenti differenziali stimati sono ammissibili per le strutture in c.a., ma sono tuttavia correlabili al danneggiamento riscontrato sugli elementi non strutturali (tamponature interne ed esterne e pavimentazione). Questo aspetto necessità di un adeguato approfondito con un'analisi della struttura di tipo tridimensionale, al fine di cogliere le amplificazioni locali ma anche le relative ripartizioni delle tensioni normali dell'intero sistema di fondazione. È stato inoltre possibile constatare la difformità dell'altezza della trave di fondazione presente sotto una delle pareti perimetrali in c.a. (h= 32 cm invece di h=40 cm) e se questo fosse riscontrabile anche per le altri di fondazione la deformabilità dell'intero sistema di fondazioni sarebbe tale avvalorare maggiormente l'ipotesi dei cedimenti differenziali come concausa del quadro fessurativo riscontrato. - Le indagini in situ di tipo diretto ed indiretto hanno mostrato che le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera sono conformi a quelle previste nel progetto originale. - Le indagini in situ di tipo indiretto hanno rilevato difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera in particolare: o sono state riscontrate differenti armature a taglio nelle zone estremali dei pilastri del piano primo. Tale difformità non è direttamente correlabile al quadro fessurativo riscontrato ma evidenzia una criticità della struttura ai fini della risposta sismica o sono state riscontrate differenze sui quantitativi di armature longitudinali, sulle staffe e sulle dimensioni delle sezioni trasversali delle travi del secondo e terzo livello. Tali carenze fano presupporre una maggiore deformabilità per carichi verticali degli elementi strutturali implicati e quindi possono essere correlate al danneggiamento riscontrato. - Le indagini di tipo indiretto hanno confermato, quanto evidenziato in una precedente perizia, una modifica sostanziale dell'organismo strutturale in corrispondenza della camera padronale/bagno del secondo piano. La nuova configurazione presenta elementi strutturali orizzontali in c.a. ed una parete strutturale in muratura portante entrambi non previsti nel progetto originario. Per comprendere il comportamento statico di questa parte dell'edificio è necessario condurre delle valutazioni specifiche, tuttavia, il quadro fessurativo in atto fa presupporre che gli elementi orizzontali in c.a. siano eccessivamente deformabili rispetto al carico verticale soprastante.” (cfr. pag. n.90 e 91-deposito n.
1-conclusioni generali); il consulente aveva quindi condivisibilmente concluso (ad eccezione della voce 'sottofondazione') nel senso che
“… si dovrà necessariamente procedere all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati mediante un intervento edilizio specifico e stimato con costi adeguatamente determinati, sulla base del Prezzario Regionale Umbria edizione 2016, il tutto ovviamente a favore della parte attrice, di cui: 1) Sottofondazione euro/mq 350,00 = tot. euro 71.681,32; 2) Intervento su travi e pilastri con fibra di carbonio calcolando sul 60% degli elementi totali: tot. elementi n.107 x euro 2.000,00 = € 214.000,00; 3) Lesione pavimento camera tramite realizzazione nuova trave = euro 10.000,00; 4) Rinforzo travi porticato (piastre, appoggi, etc.) = euro 4.000,00; 5) Ulteriori opere a corpo = euro 20.000,00; 6) Spese tecniche per nuova pratica edilizia di adeguamento (Comune,
Provincia, etc.) = a corpo euro 25.000,00.” (cfr. pag. n.82 deposito n.2, all. C-verifiche di taratura).
Ebbene alla luce del secondo accertamento peritale, svoltosi in questa sede e l'unico utilizzabile in riferimento ai sondaggi sulle strutture in quanto effettuato nel contraddittorio con entrambi i CTP, oltre che preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici, è emerso che “Gli esiti conseguenti alla ripetizione delle operazioni peritali dell'aprile 2017 si possono rappresentare sinteticamente come segue, condividendo le conclusioni dell'ing. - gli spessori delle travi di fondazione, misurati attraverso le prove Persona_1 con carotatrice verticale risultano sostanzialmente conformi a quanto previsto dal progetto originario, diversamente da quanto misurato durante la campagna di indagini svolta dalla stessa Società nei giorni 13 e 14 aprile 2017 nell'ambito della causa civile R.G. n.1532/2014. - Le Controparte_4 indagini in situ di tipo diretto ed indiretto (prove di compressione su carote e prove SONREB), svolte nell'ambito delle attività relative alla presente relazione, hanno mostrato che le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera sono conformi a quelle previste nel progetto originale. - Le indagini in situ di tipo indiretto (prove magnetometriche per l'individuazione della disposizione delle barre di armatura), svolte nell'ambito delle attività relative alla presente relazione, hanno rilevato difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera;
in particolare, sono state riscontrate differenze sulle sezioni delle barre di armature longitudinali delle travi. Anche durante la campagna di indagini svolta dalla stessa Società nei giorni 13 e 14 aprile 2017 nell'ambito della causa civile R.G. n.1532/2014, erano Controparte_4 emerse difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera.” (cfr. pag. n.7 e 8-seconda
CTU). In sostanza, dai carotaggi ripetuti sul 20% delle travi di fondazione, percentuale da ritenersi sufficiente ai fini della loro attendibilità, è risultato che tali travi sono correttamente dimensionate, nonché conformi al progetto, sicché non è dovuto l'importo pari ad euro 71.681,32 concernente la voce 'sottofondazione' (struttura di rinforzo, questa, necessaria in caso di irregolarità riscontrate, appunto, nelle travi di fondazione).
In definitiva, il risarcimento spettante alla e al per gli ulteriori vizi e difetti riscontrati – Pt_1 Parte_2 oltre alla somma pari ad euro 63.341,09 già riconosciuta – è dovuto nell'ulteriore misura di euro 273.000,00, per un totale, quindi, di euro 336.341,09. Essendo però fondata – per quanto sopra evidenziato – la domanda riconvenzionale proposta dalla da tale importo deve sottrarsi la somma pari ad euro Controparte_1
100.378,13, sicché la differenza dovuta dall'appaltatrice è pari ad euro 235.962,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, da una parte, l'accoglimento parziale dell'appello incidentale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'importo pari ad euro 100.378,13 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore, dovendosi invece riconoscere in suo favore tale importo, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto a titolo di risarcimento per i vizi e difetti riscontrati solo la somma di euro 63.341,09, dovendosi riconoscere invece in favore degli appellanti il complessivo importo, a titolo risarcitorio, di euro 235.962,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite andranno integralmente compensate.
Quanto alle spese delle CTU - resesi necessarie in ragione dei difetti, causati dalla ditta appaltatrice, delle opere – si reputa corretto porre le stesse a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.503/2021 R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto da e nonché dell'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto dalla e da in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 compensate le rispettive pretese, condanna gli appellati al pagamento in favore delle controparti dell'importo di euro 235.962,96, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del I e del II grado di giudizio;
- Resteranno a carico degli appellati le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. BR Paini Dott. IM Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. IM Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa BR Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.503/2021
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Spoleto, Via F. Morvillo n.11, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pensi ed elettivamente domiciliati presso Controparte_2 il suo studio sito in Perugia, Via Fiume n.17, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellati e appellanti incidentali
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.76/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: La regolarità e completezza dell'espletata CTU stante i vizi e difetti riscontrati, nonché il calcolo dei costi necessari per le eliminazioni degli stessi;
Conseguentemente condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 335.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo, come accertata dall'espletata CTU volta all'eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrati sull'immobile oggetto di causa;
Condannare i convenuti alla refusione delle spese sostenute dagli attori per gli interventi resi necessari come da documenti già in atti (all. c, d ed e) per un totale di euro 19.835,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo;
E per gli effetti: condannare i convenuti al pagamento in solido tra loro, ad una somma a titolo di risarcimento dei danni, per il mancato e/o parziale godimento del bene che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, anche in via equitativa.
In ogni caso ed in ogni ipotesi articolata, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n.76/2021 del 21 gennaio 2021 nella parte in cui non accerta
e dichiara la decadenza degli attori dal diritto di far valere i vizi palesi delle opere per averli denunciati oltre il 60 giorni dalla loro scoperta, nonché nella parte in cui omette di accertare e rilevare la nullità della CTU del Geom. per violazione del contraddittorio e, da ultimo, nella parte in cui non accoglie la domanda CP_3 riconvenzionale spiegata dalla per condannare gli attori al Controparte_1 pagamento del saldo dovuto di € 100.378,13 così risultante dalla differenza dell'importo indicato nel computo metrico consuntivo e gli acconti versati dal e dalla . Parte_2 Pt_1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza dell'11/5/2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 30/11/2023; preso atto delle deduzioni svolte dalle parti nell'udienza del 14/3/2024, con ordinanza del 22/5/2024 veniva disposta la ripetizione delle operazioni peritali svoltesi nell'aprile 2017 in assenza del CTP di parte appellata. Dopo aver autorizzato, con ordinanza del 13/11/2024, la proroga richiesta dal CTU con i nuovi termini indicati dallo stesso e dopo aver assegnato alle parti, con ordinanza del 12/2/2025,
i termini per le interlocuzioni necessarie ai fini del deposito della perizia, con ordinanza datata 19/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e premettevano di aver convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio la ditta e , in qualità di progettista e direttore dei lavori, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione degli inadempimenti dei convenuti alle obbligazioni contrattuali assunte e dell'esistenza di gravi difetti che avevano compromesso gli elementi essenziali dell'opera, nonché la condanna dei medesimi al pagamento, in solido tra loro, dei danni pari ad euro 146.000,00, di cui euro
56.600,00 già riscontrati in sede di ATP (oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo), ovvero della diversa maggiore o minore somma che fosse stata accertata nel corso del giudizio anche a seguito della richiesta CTU integrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Gli attori riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: essi avevano stipulato con la ditta un CP_1 contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva ricostruzione di un fabbricato, da adibire a privata abitazione, su un terreno sito in località Ponte di Massa Martana;
come direttore dei lavori era stato nominato . Pur tuttavia, dopo l'ultimazione dei lavori si erano manifestati, all'interno Controparte_2 dell'immobile, una pluralità di vizi e di difformità puntualmente denunciati alle controparti;
a fronte di ciò la società appaltatrice, pur avendo aveva assunto l'impegno per l'eliminazione dei vizi, non aveva poi eseguito alcun intervento risolutivo. Essi attori avevano, quindi, adito il Tribunale di Perugia, richiedendo un ATP nel corso del quale il perito incaricato aveva riscontrato i vizi lamentati, ipotizzando la responsabilità solidale dell'appaltatrice e del direttore dei lavori per i vizi e le difformità. A seguito dell'ATP, la e il Pt_1 Pt_2
decidevano quindi di convenire le controparti innanzi al Tribunale di Spoleto, concludendo nei termini
[...] sopra riportati.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si erano costituiti la società appaltatrice e il CP_1
i quali avevano dedotto che: gli attori avevano invocato l'esistenza dei vizi per non corrispondere il saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatrice; nell'atto di citazione la controparte aveva elencato vizi non lamentati in sede di ATP;
la controparte, in ogni caso, era decaduta ex art.1667 cc dalla garanzia, non avendo denunciato i vizi (da ritersi palesi e non gravi ai sensi dell'art.1669 cc) entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi. I convenuti – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – svolgevano poi domanda riconvenzionale, adducendo che la ditta aveva svolto, per conto degli attori, lavorazioni ulteriori rispetto a quelle commissionate con il contratto originario e che aveva, quindi, diritto al pagamento del corrispettivo in misura pari ad euro
100.378,13. La e il evidenziavano, infine, che la società appaltatrice e il avevano Pt_1 Parte_2 CP_1 concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi la decadenza degli attori dalla garanzia per le difformità e per i vizi;
nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda attorea;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, condannarsi gli attori al pagamento del corrispettivo per le lavorazioni ulteriori, quantificato nella misura succitata o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto – istruita la causa mediante i documenti prodotti dalle parti, acquisito il fascicolo relativo all'ATP e disposta la CTU per accertare l'esistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli accertati dall'ATP e l'eventuale aggravamento di quelli già riscontrati, nonché per calcolare i costi necessari alla loro eliminazione
– ogni diversa ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Accoglie la domanda degli attori e condanna, per l'effetto, le parti convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro 63.341,09, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
Condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in euro 477,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali del 15%;
Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello, la e il , censuravano la sentenza di I grado laddove Pt_1 Parte_2 il Giudice di prime cure non aveva condiviso le risultanze della CTU atteso che, a dire del Tribunale, il perito non aveva fornito risposta compiuta ai quesiti formulati stanti la mancata quantificazione dei costi necessari per eliminare i vizi con un prospetto analitico, la mancata rilevazione di un aggravamento di tali vizi rispetto a quelli riscontrati in sede di ATP e la rilevazione di deficienze strutturali dell'opera, le quali però, posto che non erano state oggetto del quesito formulato poiché non rientravano tra i vizi e le difformità posti a fondamento della domanda attorea, non avrebbero dovuto essere considerate. Osservavano, al contrario, gli appellanti che la rilevazione dei vizi strutturali era stata preventivamente autorizzata dal G.I. mediante specifica richiesta di prove e sondaggi: precisavano, infatti, che il perito d'ufficio, durante le operazioni peritali, aveva esplicitamente richiesto (con istanza del 24/2/2017) e ottenuto dal G.I. apposita autorizzazione
(con decreto del 7/3/2017) ad eseguire “prove e sondaggi sui materiali impiegati e sulla realizzazione di alcuni particolari costruttivi ritenuti di fondamentale importanza (travi, pilastri, solai)”. Con riferimento poi alla quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi contestati e rilevati, gli odierni appellanti precisavano che il CTU non solo aveva compiutamente risposto a tutti i quesiti posti ma, a seguito delle prove e dei sondaggi esperiti su regolare e preventiva autorizzazione del G.I., aveva anche compiutamente calcolato tali costi per l'eliminazione degli stessi (cfr. pag. n.80 dell'allegato 2 della CTU), osservando altresì che il CTU aveva ritualmente e integralmente depositato l'elaborato peritale mediante quattro depositi, compresa la risposta relativa ai costi, e che tali depositi, solo temporaneamente, non erano stati visibili a causa di un mero disguido della cancelleria. Concludevano, pertanto, come sopra.
La e il hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando che Controparte_1 CP_1 correttamente il primo Giudice aveva ritenuto di non condividere le risultanze dell'elaborato peritale per essere lo stesso incompleto rispetto al quesito formulato e rilevando che le valutazioni conclusive formulate dal CTU, concernenti i costi necessari all'eliminazione dei vizi riscontrati, non potevano ritenersi idonee ad integrare “il prospetto analitico” richiesto dal quesito formulato.
Gli odierni appellati proponevano poi contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo evidenziavano l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente il rigetto dell'eccezione circa la decadenza del diritto degli odierni appellanti a far valere i vizi relativi alle opere realizzate poiché ad eccezione di quelli che la società costruttrice aveva riconosciuto con la lettera del 9/2/2011 (cfr. doc. 2g- comparsa di costituzione e risposta in appello) i committenti erano decaduti dal diritto di far valere qualsivoglia altro vizio;
nello specifico, essendo i vizi di cui ai punti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 della lettera del 26/1/2011 (cfr. doc. 2f) palesi e, quindi, facilmente riconoscibili, avrebbero dovuto essere denunciati ex art.1667 cc, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro scoperta: dovendosi presumere che la scoperta coincida con la presa in consegna dell'immobile (avvenuta tra fine agosto e inizio settembre 2010), i succitati vizi avrebbero dovuto quindi essere denunciati entro e non oltre il 31/10/2010.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali hanno altresì lamentato l'omessa dichiarazione di nullità della
CTU per violazione del contraddittorio (eccepita sin dalla prima difesa successiva al deposito della perizia - cfr. udienza del 5/102018- e reiterata nelle successive difese sino alla precisazione delle conclusioni), deducendo che: nel caso di specie non era difettato l'avviso in merito “alla mera prosecuzione di un'attività già iniziata”, bensì la comunicazione relativa all'avvio di un'operazione peritale cruciale ai fini del decisum con evidente lesione del loro diritto di difesa: ed invero con la comunicazione del 13/4/2017 (cfr. parte terza
CTU) il perito d'ufficio aveva dato atto che a tale data erano state riprese le operazioni peritali, con particolare riguardo ai sondaggi finalizzati a stabilire eventuali vizi strutturali dell'immobile senza che, diversamente da quanto dallo stesso stabilito durante il primo incontro, fosse stato dato avviso di tale incontro al consulente di parte convenuta, impendendo, con ciò, sia la partecipazione di quest'ultimo a tali operazioni sia la possibilità di verificare le modalità con le quali le stesse erano state condotte, tanto è vero che l'anzidetto CTP, che aveva potuto recarsi sul posto solo qualche giorno dopo, il 18/4/2017, aveva potuto unicamente prendere atto della conclusione dei rilievi stante l'assenza di qualsiasi attrezzatura e/o maestranza dedicata a tale scopo.
Infine, con l'ultimo motivo di appello incidentale la e il hanno impugnato il Controparte_1 CP_1 capo della sentenza relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta costruttrice avente ad oggetto le ulteriori opere ad essa commissionate dagli odierni appellanti, ribadendo che tale domanda trovava (e trova) fondamento direttamente nel contratto d'appalto, non essendo necessario, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la prova dell'esistenza di un accordo integrativo, nonché che il prezzo indicato nel contratto d'appalto era meramente indicativo poiché calcolato sulla base del computo metrico preventivo e che la determinazione finale e complessiva delle opere realizzate era stata definita con il computo metrico consuntivo. Hanno poi rilevato che tale computo non era mai stato contestato dai committenti, i quali si erano limitati ad affermare che nulla era dovuto all'appaltatrice in quanto essi avevano già versato la somma di euro
63.650,00, senza peraltro ricevere fattura;
al riguardo, hanno puntualizzato che tale somma – successivamente contabilizzata con l'emissione di specifiche fatture – era stata percepita come acconto sugli stati di avanzamento dei lavori. Concludevano, dunque, come sopra.
Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo poiché si rileva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza degli odierni appellanti dal diritto a far valere i vizi relativi alle opere realizzate. Ebbene, se è vero che la e Pt_1 il avevano preso in consegna, senza alcuna riserva, l'opera realizzata nel mese di settembre 2010 Parte_2
– circostanza pacifica e confermata dagli stessi attori laddove avevano affermato che si erano trasferiti nella nuova abitazione ad agosto 2010 (cfr. seconda memoria istruttoria) – e che gran parte dei vizi denunciati e accertati in sede di ATP erano palesi, sicché avrebbero potuto essere riscontrati nel momento dell'ingresso in casa e denunciati nel termine di decadenza ex art.1667 cc, è pur vero che la ditta appaltatrice, con la lettera del
9/2/2011 redatta dal (cfr. doc. n.2g, all. n.
5-comparsa di costituzione e risposta in appello) in risposta CP_1 alla lettera del 26/1/2011 (cfr. doc. n.2f, all. n.4 di cui alla citata comparsa), aveva sostanzialmente riconosciuto la sussistenza dei vizi. Esaminando infatti il tenore di tale missiva si rileva che non si era negata l'esistenza di vizi ma essi erano stati attribuiti al fatto che il fabbricato doveva ancora assestarsi – nella lettera si legge che
“Gli edifici nuovi hanno tempo per il loro assestamento sia dal punto di vista strutturale che di rifiniture, rispettando quello che vi ho sempre detto per un anno dalla consegna dell'immobile io prevedo una totale manutenzione dell'immobile, perché so bene che usciranno dei problemi anche se lievi;
tutto si risolve con un poco di pazienza e tranquillità, da ambo le parti;
ribadisco che non mi nascondo né tantomeno ho intenzione di sottrarmi a qualsiasi problema.” -concetto, peraltro, mai ulteriormente chiarito non corrispondendo a dati di comune esperienza che un immobile nuovo debba per forza presentare dei difetti in fase di assestamento e comunque nel primo anno dalla consegna. Il poi, in più passaggi della lettera aveva manifestato la CP_1 sua disponibilità a recarsi sul posto per individuare gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi: si legge infatti nella lettera anche che “Sempre vi ho detto che qualsiasi cosa accada sarà mia cura provvedere alla sua sistemazione nei tempi e modi necessari, sottolineo tempi, in quanto alcune lavorazioni hanno bisogno del bel tempo.”, nonché che “Aspetto una vostra telefonata in modo da decidere un incontro a casa vostra per visionare le cose da sistemare, ed insieme decidere la tempistica per l'esecuzione dei lavori necessari, oltre al controllo delle contabilità con conseguente sistemazione della stessa o spiegazione dei punti non chiari.”.
Orbene, essendo quindi intervenuto un sostanziale riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatrice poiché il direttore dei lavori aveva assunto l'impegno ad eliminarli, la decadenza ex art.1667 cc era stata impedita: ed invero tale impegno costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione, che si affianca a quella preesistente legale di garanzia, ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è consolida: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, ord. n.22580 del 10/9/2019 secondo cui “Questa Corte, con un orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di 'facere' che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Sez. II, 7/6/2018, n.14815; Sez. II, 4/1/2018 n.62; Sez. III, 20/4/2012, n.6263).”; si veda anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, ord. n.33053 del 18/12/2024 che ha puntualizzato come “In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art.1667, secondo comma, cc, non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Sez. II, sent. n.2733 del 5/2/2013).”.
Né peraltro potrebbe rilevare in contrario il fatto che non tutti i vizi accertati nel procedimento per ATP assurgevano a “vizi strutturali” e, in quanto tali, sottoposti al termine di decadenza annuale dalla loro scoperta ex art.1669 cc. È infatti agevole obiettare che, se è vero che l'ATP aveva dato atto della sussistenza dei vizi lamentati dai committenti, apparentemente non strutturali in quella fase, nondimeno è vero che taluni dei vizi accertati sin dall'ATP (come ad esempio la presenza di infiltrazioni e di macchie di umidità, il dissesto della pavimentazione, alcune fessurazioni nell'intonaco, etc.) facevano presumere, già in quel momento, anche cause di natura strutturale: al riguardo il consulente aveva in effetti osservato che “…stante l'ultimazione delle opere e la chiusura del cantiere non è stato possibile né le finalità dell'A.T.P. lo permetterebbero indagare ulteriormente con prove/saggi…” (cfr. pag. n.20 dell'ATP-doc. n.10 allegato all'atto di citazione in appello), lasciando quindi intendere che le cause dei vizi, tempestivamente contestati, potevano anche risiedere in difetti strutturali che però non era stato possibile indagare in quella sede. Tanto che poi – come correttamente rilevato dagli odierni appellanti – il Tribunale aveva dovuto demandare al CTU un'indagine strutturale avente però pur sempre ad oggetto l'individuazione di vizi tempestivamente contestati (cfr. ord. del 7/3/2017). Va pertanto rigettata l'eccezione in esame.
Dovrà, invece, accogliersi il terzo motivo dell'appello incidentale relativo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla avente ad oggetto il pagamento del saldo ancora dovuto, dovendosi Controparte_1 anzitutto premettere che trattavasi di un appalto a misura (cfr. art.6, co.
1-doc. n.2d, all. n.
2-comparsa di costituzione e risposta in appello): è pur vero infatti, come osservato dal primo Giudice, che le parti nel contratto avevano escluso il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo (vale a dire dei prezzi unitari) ma, trattandosi appunto in ogni caso di un appalto a misura, il prezzo indicato nel contratto era indicativo poiché calcolato sulla base del computo metrico preventivo laddove tanto la determinazione finale e complessiva delle opere realizzate (comprensiva anche sia delle opere in variante al progetto iniziale sia di quelle ulteriori non inizialmente previste) quanto il prezzo finale dell'opera commissionata dovevano essere necessariamente definiti con il computo metrico consuntivo;
tale documento è presente agli atti ed in esso sono dettagliatamente elencate tutte le opere realizzate, le loro misure effettive e quindi il prezzo finale, così come determinato in base allo sconto sul prezziario regionale concordato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto. Va premesso che la parte che propone una domanda riconvenzionale di natura creditoria deve certamente provare l'esistenza e l'entità del credito dato che operano gli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, che quindi cedeva in questo caso a carico della ma le CP_1 relative deduzioni circa la debenza in suo favore dell'importo pari ad euro 100.378,13 richiesto a saldo, così come emerge dall'analitico computo metrico consuntivo tempestivamente depositato (cfr. doc. n.2e, all. n.3 di cui alla citata comparsa) sono rimaste pacifiche. In particolare – a fronte delle allegazioni della CP_1 secondo cui i maggiori importi, rispetto al corrispettivo contrattualmente previsto e, quindi, anche rispetto al computo metrico preventivo, contabilizzati nel computo metrico consuntivo erano giustificati sia dalle ulteriori opere commissionate in corso di esecuzione dei lavori sia dalla realizzazione delle opere originariamente preventivate in base alle misurazioni effettive delle stesse – i committenti non hanno mai mosso alcuna specifica contestazione in merito sicché dovrà farsi integralmente riferimento al computo consuntivo analitico di cui sopra.
Tutto ciò posto e venendo al merito delle risultanze delle operazioni peritali, si osserva quanto segue.
Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità della CTU svolta nel corso del giudizio di I grado per violazione del principio del contraddittorio (cfr. ord. del 30/11/2023), questa Corte ha disposto rinnovarsi le operazioni peritali svoltesi nell'aprile 2017 (cfr. ord. del 22/5/2024), con la conseguenza che per la parte dichiarata nulla dovrà tenersi conto degli accertamenti peritali svolti nel corso del presente giudizio, mentre per quanto riguarda il resto delle operazioni peritali si terrà conto dell'elaborato redatto dal consulente nominato nel corso del giudizio di prime cure. Deve anche precisarsi, da una parte, che la domanda attorea comprendeva in realtà anche le opere strutturali – questione, dunque, tempestivamente introdotta in giudizio - sia perché, per quanto sopra evidenziato, già in sede di ATP il perito d'ufficio aveva osservato che taluni vizi, seppur apparentemente superficiali, potevano essere indice di problematiche strutturali, sia perché i committenti, prima di instaurare il presente giudizio, avevano fatto redigere una CTP, debitamente allegata all'atto di citazione, nella quale era stata allegata a tutti gli effetti la presenza di vizi strutturali;
dall'altra parte, si osserva che il prospetto dei costi di ripristino redatto dal primo consulente, seppur non estremamente analitico, non può nemmeno considerarsi del tutto sintetico e quindi inutilizzabile in quanto i costi per il ripristino dei vizi erano stati comunque suddivisi per categorie omogenee rendendo alla fine indicazioni piuttosto chiare in ordine alla determinazione dei costi.
Ciò premesso, il primo CTU aveva correttamente accertato diverse criticità e difformità (ad eccezione delle indagini sulle fondazioni per quanto di seguito si dirà), osservando che “… - La relazioni di calcolo presenta uno scarso grado di definizione delle procedure di calcolo e delle azioni interne ed esterne considerate. Sono presenti, inoltre, discrepanze in termini di quantitativi di armatura e geometria dell'edificio rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici. Tuttavia, questo non può essere direttamente correlato al quadro fessurativo riscontrato. - La nuova relazione geologica conduce ad una stima dei parametri geotecnici decisamente differenti da quelli estratti dalla Relazione Geologica del progetto originale. Dalle valutazioni speditive la capacità portante del terreno risulta superata per tre allineanti. I cedimenti differenziali stimati sono ammissibili per le strutture in c.a., ma sono tuttavia correlabili al danneggiamento riscontrato sugli elementi non strutturali (tamponature interne ed esterne e pavimentazione). Questo aspetto necessità di un adeguato approfondito con un'analisi della struttura di tipo tridimensionale, al fine di cogliere le amplificazioni locali ma anche le relative ripartizioni delle tensioni normali dell'intero sistema di fondazione. È stato inoltre possibile constatare la difformità dell'altezza della trave di fondazione presente sotto una delle pareti perimetrali in c.a. (h= 32 cm invece di h=40 cm) e se questo fosse riscontrabile anche per le altri di fondazione la deformabilità dell'intero sistema di fondazioni sarebbe tale avvalorare maggiormente l'ipotesi dei cedimenti differenziali come concausa del quadro fessurativo riscontrato. - Le indagini in situ di tipo diretto ed indiretto hanno mostrato che le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera sono conformi a quelle previste nel progetto originale. - Le indagini in situ di tipo indiretto hanno rilevato difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera in particolare: o sono state riscontrate differenti armature a taglio nelle zone estremali dei pilastri del piano primo. Tale difformità non è direttamente correlabile al quadro fessurativo riscontrato ma evidenzia una criticità della struttura ai fini della risposta sismica o sono state riscontrate differenze sui quantitativi di armature longitudinali, sulle staffe e sulle dimensioni delle sezioni trasversali delle travi del secondo e terzo livello. Tali carenze fano presupporre una maggiore deformabilità per carichi verticali degli elementi strutturali implicati e quindi possono essere correlate al danneggiamento riscontrato. - Le indagini di tipo indiretto hanno confermato, quanto evidenziato in una precedente perizia, una modifica sostanziale dell'organismo strutturale in corrispondenza della camera padronale/bagno del secondo piano. La nuova configurazione presenta elementi strutturali orizzontali in c.a. ed una parete strutturale in muratura portante entrambi non previsti nel progetto originario. Per comprendere il comportamento statico di questa parte dell'edificio è necessario condurre delle valutazioni specifiche, tuttavia, il quadro fessurativo in atto fa presupporre che gli elementi orizzontali in c.a. siano eccessivamente deformabili rispetto al carico verticale soprastante.” (cfr. pag. n.90 e 91-deposito n.
1-conclusioni generali); il consulente aveva quindi condivisibilmente concluso (ad eccezione della voce 'sottofondazione') nel senso che
“… si dovrà necessariamente procedere all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati mediante un intervento edilizio specifico e stimato con costi adeguatamente determinati, sulla base del Prezzario Regionale Umbria edizione 2016, il tutto ovviamente a favore della parte attrice, di cui: 1) Sottofondazione euro/mq 350,00 = tot. euro 71.681,32; 2) Intervento su travi e pilastri con fibra di carbonio calcolando sul 60% degli elementi totali: tot. elementi n.107 x euro 2.000,00 = € 214.000,00; 3) Lesione pavimento camera tramite realizzazione nuova trave = euro 10.000,00; 4) Rinforzo travi porticato (piastre, appoggi, etc.) = euro 4.000,00; 5) Ulteriori opere a corpo = euro 20.000,00; 6) Spese tecniche per nuova pratica edilizia di adeguamento (Comune,
Provincia, etc.) = a corpo euro 25.000,00.” (cfr. pag. n.82 deposito n.2, all. C-verifiche di taratura).
Ebbene alla luce del secondo accertamento peritale, svoltosi in questa sede e l'unico utilizzabile in riferimento ai sondaggi sulle strutture in quanto effettuato nel contraddittorio con entrambi i CTP, oltre che preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici, è emerso che “Gli esiti conseguenti alla ripetizione delle operazioni peritali dell'aprile 2017 si possono rappresentare sinteticamente come segue, condividendo le conclusioni dell'ing. - gli spessori delle travi di fondazione, misurati attraverso le prove Persona_1 con carotatrice verticale risultano sostanzialmente conformi a quanto previsto dal progetto originario, diversamente da quanto misurato durante la campagna di indagini svolta dalla stessa Società nei giorni 13 e 14 aprile 2017 nell'ambito della causa civile R.G. n.1532/2014. - Le Controparte_4 indagini in situ di tipo diretto ed indiretto (prove di compressione su carote e prove SONREB), svolte nell'ambito delle attività relative alla presente relazione, hanno mostrato che le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera sono conformi a quelle previste nel progetto originale. - Le indagini in situ di tipo indiretto (prove magnetometriche per l'individuazione della disposizione delle barre di armatura), svolte nell'ambito delle attività relative alla presente relazione, hanno rilevato difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera;
in particolare, sono state riscontrate differenze sulle sezioni delle barre di armature longitudinali delle travi. Anche durante la campagna di indagini svolta dalla stessa Società nei giorni 13 e 14 aprile 2017 nell'ambito della causa civile R.G. n.1532/2014, erano Controparte_4 emerse difformità geometriche tra gli elaborati strutturali e le strutture in opera.” (cfr. pag. n.7 e 8-seconda
CTU). In sostanza, dai carotaggi ripetuti sul 20% delle travi di fondazione, percentuale da ritenersi sufficiente ai fini della loro attendibilità, è risultato che tali travi sono correttamente dimensionate, nonché conformi al progetto, sicché non è dovuto l'importo pari ad euro 71.681,32 concernente la voce 'sottofondazione' (struttura di rinforzo, questa, necessaria in caso di irregolarità riscontrate, appunto, nelle travi di fondazione).
In definitiva, il risarcimento spettante alla e al per gli ulteriori vizi e difetti riscontrati – Pt_1 Parte_2 oltre alla somma pari ad euro 63.341,09 già riconosciuta – è dovuto nell'ulteriore misura di euro 273.000,00, per un totale, quindi, di euro 336.341,09. Essendo però fondata – per quanto sopra evidenziato – la domanda riconvenzionale proposta dalla da tale importo deve sottrarsi la somma pari ad euro Controparte_1
100.378,13, sicché la differenza dovuta dall'appaltatrice è pari ad euro 235.962,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, da una parte, l'accoglimento parziale dell'appello incidentale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'importo pari ad euro 100.378,13 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore, dovendosi invece riconoscere in suo favore tale importo, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto a titolo di risarcimento per i vizi e difetti riscontrati solo la somma di euro 63.341,09, dovendosi riconoscere invece in favore degli appellanti il complessivo importo, a titolo risarcitorio, di euro 235.962,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite andranno integralmente compensate.
Quanto alle spese delle CTU - resesi necessarie in ragione dei difetti, causati dalla ditta appaltatrice, delle opere – si reputa corretto porre le stesse a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.503/2021 R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto da e nonché dell'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto dalla e da in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 compensate le rispettive pretese, condanna gli appellati al pagamento in favore delle controparti dell'importo di euro 235.962,96, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del I e del II grado di giudizio;
- Resteranno a carico degli appellati le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. BR Paini Dott. IM Salcerini