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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: “spedizione-trasporto”
TRA
(p.i. PL ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Francesca Ruzzetta ed Emilia Anna Kruk, come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. quale titolare e legale TR CodiceFiscale_1 rappresentante dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. e P.IVA_2 CP_2
(c.f. ) quale titolare e legale rappresentante
[...] CodiceFiscale_2 dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. ; P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: per parte attrice “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste: -- dichiarare ed accertare il grave inadempimento della RA , in proprio e nella qualità, nonché del TR GN , in proprio e nella qualità e, conseguentemente, condannarli in Controparte_2 solido tra loro, o come meglio visto, al pagamento a favore della Controparte_3 della somma omnicomprensiva di € 9.850,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì la RA , in proprio e nella qualità, TR
Pag. 1 a 6 nonché il GN , in proprio e nella qualità, al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non subiti dalla per le ragioni di cui in pare motiva Controparte_3
e, conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di € 20.000,00 o la somma anche diversa meglio vista in corso di causa. Con ogni provvedimento necessario e/o opportuno. Vinte le spese e competenze del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30.11.2021 la società attrice esponeva quanto segue:
a) di organizzare trasporti internazionali su incarico di soggetti terzi individuando e pagando anticipatamente il vettore;
b) di essere stata contattata da , in qualità di titolare dell'omonima TR impresa individuale, che acquistava pellets da società polacche per rivenderlo a consumatori italiani;
c) di aver organizzato, per conto della , n.6 trasporti nel maggio 2020 TR
e di aver pagato anticipatamente i trasportatori;
d) di essere stata contattata da , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 impresa individuale, che chiedeva l'intestazione, a suo nome, delle fatture, pur rimanendo destinataria della merce;
TR
e) di aver emesso n.6 fatture di importo complessivamente pari ad € 12.050,00 e di aver ricevuto il pagamento, da parte di solamente della fattura del TR
7.5.2020 pari ad € 2.200,00;
f) di essere, pertanto, creditrice della somma di € 9.850,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
g) di aver vanamente sollecitato il pagamento e di aver dovuto richiedere un finanzia- mento di circa € 20.000,00 al fine di provvedere a limitare i danni causati dal dedotto inadempimento.
Ciò esposto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste: - dichiarare ed accertare il grave inadempimento della RA , in proprio e nella TR qualità, nonché del GN , in proprio e nella qualità e, conseguentemente, Controparte_2 condannarli in solido tra loro, o come meglio visto, al pagamento a favore della
[...]
della somma omnicomprensiva di € 9.850,00 oltre interessi moratori e CP_3
Pag. 2 a 6 rivalutazione monetaria;
condannare altresì la RA , in proprio e TR nella qualità, nonché il GN , in proprio e nella qualità, al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non subiti dalla per le ragioni di cui in Controparte_3 pare motiva e, conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di € 20.000,00 o la somma anche diversa meglio vista in corso di causa. Con ogni provvedimento necessario
e/o opportuno Vinte le spese e competenze del presente procedimento”.
Nessuno si è costituito per i convenuti nonostante la regolare notifica degli atti, rinnovata per ordine del Giudice. Deve, pertanto, in questa sede dichiararsi la contumacia di , non essendo stata pronunciata in corso di causa, dopo TR il rinnovo della notifica.
L'invito all'avvio del procedimento di negoziazione assistita non ha sortito esito.
La causa, di natura documentale, è giunta all'odierna decisione.
***
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di cui appresso specificato.
Va premesso, in diritto, che in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi a sostenere l'inadempimento della controparte, invece, il debitore convenuto, ha l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, rappresentato dall'avvenuto adempimento (da ultimo Cassazione civile , sez. III , 28/06/2024 , n. 17915).
Va, poi, soggiunto, sempre in diritto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cassazione civile , sez. III , 29/12/2024 , n. 34831).
Orbene, dalla documentazione di causa emerge la prova della fonte negoziale del
Pag. 3 a 6 rapporto, costituito da un contratto di trasporto internazionale, e l'avvenuta scadenza del termine per l'adempimento limitatamente ad alcune prestazioni tra quelle allegate mentre parte conventa, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine a fatti modificativi o estintivi della pretesa di parte attrice.
Più nello specifico, dalla documentazione in atti risulta, pur con le comprensibili difficoltà interpretative derivanti dalla produzione della documentazione in lingua polacca, peraltro non vietata dall'ordinamento e ammissibile nel processo civile, che solamente alcune fatture sono riferibili a merce consegnata alla ditta , TR che ha timbrato e sottoscritto i documenti di trasporto e, precisamente, il documento di trasporto allegato alla fattura del 9.5.2020 (cfr. all.ti 5 e 9), pari ad € 1.650,00, ed il documento di trasporto individuato come allegato 4 che non è possibile ricollegare ad alcuna delle fatture prodotte in causa.
Tutte le altre fatture emesse sono riferite a documenti di trasporto che evidenziano la consegna a terze persone. Nulla è stato provato in ordine al fatto che tali destinazioni fossero riconducibili ad ordini effettuati da . TR
D'altra parte, come noto, la contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore, atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio. Pertanto, alcun alleggerimento dell'onere della prova spettante all'odierna parte attrice può farsi desumere dalla contumacia dei convenuti.
Né può assumere rilievo dirimente nell'odierno giudizio – anche considerata la contumacia di parte convenuta – la documentazione attestante l'asserito scambio di mail tra le parti, nelle quali non emerge contestazione in ordine agli importi fatturati (all.8), atteso che non vi è alcuna certezza in ordine alla autenticità del contenuto della corrispondenza telematica e all'effettiva riconducibilità ai convenuti.
Quanto alla presunta, ma indimostrata, richiesta di intestazione di fattura ad altro sog- getto deve evidenziarsi che (cfr. Cass. 10916/2020) la fattura che riporta un committen- te differente da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente.
Peraltro, come già sopra ricordato, la fattura è un documento di produzione unilaterale e non comporta nessuna obbligazione di pagamento se non risulta corroborata da altri
Pag. 4 a 6 elementi che lascino, quantomeno, presumere l'effettuazione della prestazione.
Nel caso oggi all'esame del giudicante, si ribadisce, solo alcuni documenti di trasporto risultano sottoscritti da e nessuno da per cui, solo per TR Controparte_2 detti documenti il destinatario della prestazione va identificato nella sola CP_1
, in difetto di ulteriori prove di segno contrario, con la conseguenza che la stessa è
[...]
l'unico soggetto che è tenuto a rispondere del mancato pagamento.
In conclusione, considerato che il solo documento di trasporto di sicura riconducibilità all'impresa individuale è quello allegato alla fattura VAT 9/5/20 di TR importo pari ad € 1.650,00, il credito della attrice nei confronti della sola CP_1
può essere accertato nella minor somma appena richiamata.
[...]
Alcuna somma è, infine, dovuta a titolo risarcitorio, in mancanza di idonea prova degli asseriti danni, patrimoniali e non, patiti dall'attrice. Ed infatti, dalla documentazione di causa non emerge la prova di un nesso causale tra la richiesta di finanziamento della società polacca e l'inadempimento di parte convenuta, così come il fatto che le fatture dei trasportatori (all.7) attengano proprio al trasporto rimasto impagato dalla odierna convenuta.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo im- plica che al parziale accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come TR in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, facendo riferimento alla somma liquidata piuttosto che a quella domandata. In particolare, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi (attesa la contumacia di parte convenuta e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate) dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022.
Nulla va disposto a titolo di spese di lite per il convenuto attesa la sua Controparte_2 contumacia in giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
Pag. 5 a 6 domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 TR
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provve- Controparte_2 de:
DICHIARA la contumacia di , quale titolare e legale TR rappresentante dell'omonima impresa individuale;
ACCOGLIE parzialmente la domanda e condanna , quale TR titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale (p.
i.v.a. , al pagamento, in favore della attrice, della somma di € P.IVA_2
1.650,00 oltre interessi moratori dalla domanda fino al saldo effettivo;
RIGETTA nel resto la domanda;
NN , quale titolare e legale rappresentante TR dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. , al pagamento, in P.IVA_2 favore della attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 276,21 per esborsi documentati ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta e rimborso del contributo unificato;
NULLA per le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e . Controparte_2
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 5.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: “spedizione-trasporto”
TRA
(p.i. PL ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Francesca Ruzzetta ed Emilia Anna Kruk, come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. quale titolare e legale TR CodiceFiscale_1 rappresentante dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. e P.IVA_2 CP_2
(c.f. ) quale titolare e legale rappresentante
[...] CodiceFiscale_2 dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. ; P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: per parte attrice “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste: -- dichiarare ed accertare il grave inadempimento della RA , in proprio e nella qualità, nonché del TR GN , in proprio e nella qualità e, conseguentemente, condannarli in Controparte_2 solido tra loro, o come meglio visto, al pagamento a favore della Controparte_3 della somma omnicomprensiva di € 9.850,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- condannare altresì la RA , in proprio e nella qualità, TR
Pag. 1 a 6 nonché il GN , in proprio e nella qualità, al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non subiti dalla per le ragioni di cui in pare motiva Controparte_3
e, conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di € 20.000,00 o la somma anche diversa meglio vista in corso di causa. Con ogni provvedimento necessario e/o opportuno. Vinte le spese e competenze del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30.11.2021 la società attrice esponeva quanto segue:
a) di organizzare trasporti internazionali su incarico di soggetti terzi individuando e pagando anticipatamente il vettore;
b) di essere stata contattata da , in qualità di titolare dell'omonima TR impresa individuale, che acquistava pellets da società polacche per rivenderlo a consumatori italiani;
c) di aver organizzato, per conto della , n.6 trasporti nel maggio 2020 TR
e di aver pagato anticipatamente i trasportatori;
d) di essere stata contattata da , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 impresa individuale, che chiedeva l'intestazione, a suo nome, delle fatture, pur rimanendo destinataria della merce;
TR
e) di aver emesso n.6 fatture di importo complessivamente pari ad € 12.050,00 e di aver ricevuto il pagamento, da parte di solamente della fattura del TR
7.5.2020 pari ad € 2.200,00;
f) di essere, pertanto, creditrice della somma di € 9.850,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
g) di aver vanamente sollecitato il pagamento e di aver dovuto richiedere un finanzia- mento di circa € 20.000,00 al fine di provvedere a limitare i danni causati dal dedotto inadempimento.
Ciò esposto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste: - dichiarare ed accertare il grave inadempimento della RA , in proprio e nella TR qualità, nonché del GN , in proprio e nella qualità e, conseguentemente, Controparte_2 condannarli in solido tra loro, o come meglio visto, al pagamento a favore della
[...]
della somma omnicomprensiva di € 9.850,00 oltre interessi moratori e CP_3
Pag. 2 a 6 rivalutazione monetaria;
condannare altresì la RA , in proprio e TR nella qualità, nonché il GN , in proprio e nella qualità, al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non subiti dalla per le ragioni di cui in Controparte_3 pare motiva e, conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di € 20.000,00 o la somma anche diversa meglio vista in corso di causa. Con ogni provvedimento necessario
e/o opportuno Vinte le spese e competenze del presente procedimento”.
Nessuno si è costituito per i convenuti nonostante la regolare notifica degli atti, rinnovata per ordine del Giudice. Deve, pertanto, in questa sede dichiararsi la contumacia di , non essendo stata pronunciata in corso di causa, dopo TR il rinnovo della notifica.
L'invito all'avvio del procedimento di negoziazione assistita non ha sortito esito.
La causa, di natura documentale, è giunta all'odierna decisione.
***
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di cui appresso specificato.
Va premesso, in diritto, che in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi a sostenere l'inadempimento della controparte, invece, il debitore convenuto, ha l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, rappresentato dall'avvenuto adempimento (da ultimo Cassazione civile , sez. III , 28/06/2024 , n. 17915).
Va, poi, soggiunto, sempre in diritto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cassazione civile , sez. III , 29/12/2024 , n. 34831).
Orbene, dalla documentazione di causa emerge la prova della fonte negoziale del
Pag. 3 a 6 rapporto, costituito da un contratto di trasporto internazionale, e l'avvenuta scadenza del termine per l'adempimento limitatamente ad alcune prestazioni tra quelle allegate mentre parte conventa, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine a fatti modificativi o estintivi della pretesa di parte attrice.
Più nello specifico, dalla documentazione in atti risulta, pur con le comprensibili difficoltà interpretative derivanti dalla produzione della documentazione in lingua polacca, peraltro non vietata dall'ordinamento e ammissibile nel processo civile, che solamente alcune fatture sono riferibili a merce consegnata alla ditta , TR che ha timbrato e sottoscritto i documenti di trasporto e, precisamente, il documento di trasporto allegato alla fattura del 9.5.2020 (cfr. all.ti 5 e 9), pari ad € 1.650,00, ed il documento di trasporto individuato come allegato 4 che non è possibile ricollegare ad alcuna delle fatture prodotte in causa.
Tutte le altre fatture emesse sono riferite a documenti di trasporto che evidenziano la consegna a terze persone. Nulla è stato provato in ordine al fatto che tali destinazioni fossero riconducibili ad ordini effettuati da . TR
D'altra parte, come noto, la contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore, atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio. Pertanto, alcun alleggerimento dell'onere della prova spettante all'odierna parte attrice può farsi desumere dalla contumacia dei convenuti.
Né può assumere rilievo dirimente nell'odierno giudizio – anche considerata la contumacia di parte convenuta – la documentazione attestante l'asserito scambio di mail tra le parti, nelle quali non emerge contestazione in ordine agli importi fatturati (all.8), atteso che non vi è alcuna certezza in ordine alla autenticità del contenuto della corrispondenza telematica e all'effettiva riconducibilità ai convenuti.
Quanto alla presunta, ma indimostrata, richiesta di intestazione di fattura ad altro sog- getto deve evidenziarsi che (cfr. Cass. 10916/2020) la fattura che riporta un committen- te differente da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente.
Peraltro, come già sopra ricordato, la fattura è un documento di produzione unilaterale e non comporta nessuna obbligazione di pagamento se non risulta corroborata da altri
Pag. 4 a 6 elementi che lascino, quantomeno, presumere l'effettuazione della prestazione.
Nel caso oggi all'esame del giudicante, si ribadisce, solo alcuni documenti di trasporto risultano sottoscritti da e nessuno da per cui, solo per TR Controparte_2 detti documenti il destinatario della prestazione va identificato nella sola CP_1
, in difetto di ulteriori prove di segno contrario, con la conseguenza che la stessa è
[...]
l'unico soggetto che è tenuto a rispondere del mancato pagamento.
In conclusione, considerato che il solo documento di trasporto di sicura riconducibilità all'impresa individuale è quello allegato alla fattura VAT 9/5/20 di TR importo pari ad € 1.650,00, il credito della attrice nei confronti della sola CP_1
può essere accertato nella minor somma appena richiamata.
[...]
Alcuna somma è, infine, dovuta a titolo risarcitorio, in mancanza di idonea prova degli asseriti danni, patrimoniali e non, patiti dall'attrice. Ed infatti, dalla documentazione di causa non emerge la prova di un nesso causale tra la richiesta di finanziamento della società polacca e l'inadempimento di parte convenuta, così come il fatto che le fatture dei trasportatori (all.7) attengano proprio al trasporto rimasto impagato dalla odierna convenuta.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo im- plica che al parziale accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come TR in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, facendo riferimento alla somma liquidata piuttosto che a quella domandata. In particolare, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi (attesa la contumacia di parte convenuta e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate) dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022.
Nulla va disposto a titolo di spese di lite per il convenuto attesa la sua Controparte_2 contumacia in giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
Pag. 5 a 6 domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 TR
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provve- Controparte_2 de:
DICHIARA la contumacia di , quale titolare e legale TR rappresentante dell'omonima impresa individuale;
ACCOGLIE parzialmente la domanda e condanna , quale TR titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale (p.
i.v.a. , al pagamento, in favore della attrice, della somma di € P.IVA_2
1.650,00 oltre interessi moratori dalla domanda fino al saldo effettivo;
RIGETTA nel resto la domanda;
NN , quale titolare e legale rappresentante TR dell'omonima impresa individuale (p. i.v.a. , al pagamento, in P.IVA_2 favore della attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 276,21 per esborsi documentati ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta e rimborso del contributo unificato;
NULLA per le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e . Controparte_2
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 5.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 6 a 6