Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 27994/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27994/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Terzigno alla Via Panoramica 84 Parte_1 presso l'avv. Patrizia Gentile, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1
Corso Umberto I 381 presso l'avv. Stefano Pellegrino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli alla Via M. Cervantes 52 presso l'avv. Andrea Mazio, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTE
Oggetto: Risarcimento danni da presenza di animale sulla sede stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
.
[...]
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo di dichiararle responsabili in solido o Controparte_1 alternativamente di un sinistro verificatosi in data 12/2/2021 in Ercolano, quando l'autovettura Ford Mustang tg GC449SH di proprietà dell'attrice, mentre stava percorrendo l'autostrada Napoli/Salerno in direzione Napoli, poco prima dell'uscita di Ercolano Scavi era andata ad impattare con un montone vagante – e condannare entrambe le convenute o una di esse a risarcire i danni subiti nell'evento dal predetto veicolo, da liquidare in euro 26000 compresi sosta tecnica, rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita spa chiedendo di dichiarare nulla la citazione, e di rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva, o perché inammissibile e improcedibile la domanda o perché infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di rigettare la domanda nei propri confronti per Parte_2 carenza di legittimazione passiva, o perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata escussa la teste , ed è stata espletata Testimone_1 consulenza tecnica d'ufficio dal p.a. ; ora la causa va decisa. Persona_1
L'attrice, come si è visto, ha convenuto nel presente giudizio Controparte_2
come si legge in citazione “per essere il tratto autostradale in
[...] oggetto …” (quello in cui si sarebbe verificato il dedotto sinistro) “…di loro competenza”; la stessa attrice ha prodotto un verbale dell'incidente per cui è causa redatto su modulo intestato “ ”, e Controparte_3 quindi è che dev'essere considerata gestore e custode del tratto Controparte_1 autostradale in cui si verificò l'evento; oltretutto, si è costituita Parte_2 Cont negando di gestire la e depositando un estratto della pagina web di Controparte_1 Cont
in cui quest'ultima risulta il soggetto che gestisce la sia pure come
[...]
“Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Parte_2
: ma gli artt. 2497 e ss cc non prevedono che le società che esercitano attività di
[...] direzione e coordinamento di altre società, siano responsabili verso terzi degli illeciti commessi dalle società soggette a tali attività. In ogni caso, costituendo,
[...] Cont non ha chiaramente negato di essere custode dell Per Controparte_4 quanto detto, la domanda dell'attrice nei confronti di va Parte_2 rigettata per carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Contr Costituendosi, ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo “risultando assolutamente vaga e generica l'esposizione dei fatti di causa così come descritti nel libello introduttivo, sia in punto di an che di quantum debeatur, tanto da non consentire alla comparente una efficace e valida difesa, con evidente ingiusta violazione del proprio relativo diritto costituzionalmente garantito. Infatti, l'atto di citazione è molto generico sia sulle circostanze che hanno caratterizzato i fatti di causa, che in ordine alla trascrizione del contenuto dei documenti in esso menzionati.”. L'atto di citazione, invece, pagina 2 di 5 descrive compiutamente, sia pur sinteticamente, 'evento lesivo: il veicolo che precedeva quello dell'attrice cambiò repentinamente corsia, ed il conducente della Ford Mustang di si trovò improvvisamente dinanzi un montone vagante che agitandosi gli veniva Pt_1 contro – e non poté fare niente per evitarlo;
un evento così descritto, come si vedrà tra breve, è sufficiente per ritenere responsabile la società che gestiva l'autostrada; per l'entità del danno l'atto di citazione si riferisce validamente al preventivo in atti. Contr
, inoltre, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva perché “non è proprietaria di alcun animale e men che mai ha in custodia degli animali”: ma non è stata chiamata a rispondere del danno quale proprietaria del montone col quale l'attrice asserisce abbia impattato la propria autovettura, bensì quale gestore e custode del tratto di autostrada in cui si sarebbe verificato l'evento. La stessa convenuta ha poi eccepito “che parte attrice non ha provato la propria legittimazione attiva in evidente violazione della disciplina di cui all'art. 100 c.p.c. che prevede che per agire in giudizio è necessario avere un interesse e non anche il titolo che legittimava il transito sulla rete autostradale.”; non è chiarissimo il senso della frase, ma l'attrice ha prodotto la carta di circolazione dell'autovettura Ford Mustang targata GC449SH, dalla quale risulta che al momento del sinistro lei ne era proprietaria, e da qui discende il suo interesse ad agire: vedersi risarciti i danni che assume essersi verificati all'autovettura di sua proprietà. Che l'evento si sia verificato, lo si ricava dal “modello per annotazione di incidenti stradali” intestato a di cui si è detto prima: l'autovettura Controparte_1 dell'attrice, danneggiata alla parte frontale, fu rinvenuta dai redattori del modello 320 metri più avanti di una carcassa di agnello;
non vi è alcuna ragione per ritenere che sia stato qualche altro veicolo ad impattare con l'animale. Come afferma Cass. 9610/2022: “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo Contr ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.”; la convenuta non ha in alcun modo provato che l'agnello (indicato come montone in citazione, ma la differenza è poco rilevante: l'agnello è il piccolo della pecora, il montone ne è il maschio Cont adulto) si sia trovato a vagare sull'autostrada per un fatto imprevedibile ed inevitabile. Ma la comparsa dell'agnello sulla carreggiata autostradale, può in questo caso definirsi
“repentina”, come chiede la sentenza perché possa applicarsi l'art. 2051 cc alla società di gestione dell'autostrada? Una cosa è affermare che la società che gestisce l'autostrada è responsabile ex art. 2051 cc del fatto che sulla carreggiata si venne a trovare un animale;
altra cosa stabilire se, trovandosi l'animale sulla carreggiata, l'impatto col veicolo a motore fosse inevitabile, o se il conducente sia in tutto o in parte responsabile dell'evento. Anche se questo non è un caso in cui si applichi l'art. 2052 cc, comunque per valutare l'impatto tra veicolo e animale vale il principio enunciato da Cass. 11107/2023:
“Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la pagina 3 di 5 presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.”; ciò equivale al concetto che la comparsa dell'animale dev'essere stata “repentina”, ossia improvvisa, in modo tale da rendere l'impatto inevitabile. L'attrice ha dedotto che il conducente della sua autovettura si trovò l' Pt_3 di fronte all'improvviso, dopo che l'autovettura che precedeva la Ford Mustang aveva improvvisamente cambiato corsia per evitare di urtarlo, ma ciò non è provato. La teste ha riferito che al momento del sinistro era trasportata a bordo del veicolo Tes_1 dell'attrice, e un “montone vagante invadeva improvvisamente la sede stradale”, per poi confermare la versione sostenuta in citazione;
non è però una teste attendibile, in quanto nel verbale si legge che a bordo dell'autovettura Ford Mustang non era trasportato nessuno;
ed anche se la teste ha riferito di essersi allontanata dal luogo del sinistro dopo più di mezz'ora, prima che arrivasse la polizia, nel modello redatto dai dipendenti di Contr
(non un verbale di Polstrada) si legge che furono avvisati dell'incidente alle 11.59 ed intervennero alle 12.18, molto meno di mezz'ora dopo – e comunque ci si deve aspettare che il conducente dell'autovettura avrebbe specificato a chi scrisse il rapporto che al momento del sinistro c'era una persona trasportata su quel veicolo. Però l'incidente si verificò in autostrada, in un tratto in cui non è provato che fosse segnalata la possibile presenza di animali, in un orario notoriamente di grande traffico, ed obiettivamente la presenza di un agnello sulla carreggiata in tali circostanze è altamente imprevedibile - per cui la situazione era così pericolosa, che bla responsabilità non può essere ascritta in toto al conducente del veicolo. Si ritiene, in mancanza di dati certi sulla Contr esatta dinamica, di considerare la convenuta responsabile nella misura (minima presumibile) del 50%. Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, e rispondendo compiutamente alle osservazioni dei CTP, ha determinato in euro 7.402,96 il danno subito dal veicolo dell'attrice, a prezzi dell'epoca dei fatti, cui vanno aggiunti euro Contr 50 per giorni 3,5 di fermo tecnico, per un totale di euro 7.452,96. La convenuta va quindi condannata, in ragione del concorso di colpa, il 50% di tale cifra, pari ad euro 3.726,48; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 12/2/2021 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 12/2/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Contr Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti dell'attrice, e dell'attrice nei confronti di , e si liquidano come in dispositivo. Parte_2
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27994/2021 RGAC tra: Part
, attrice;
e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 convenute;
così provvede: 1) Dichiara responsabile al 50% dell'evento per cui è causa;
Controparte_1
2) Condanna a pagare all'attrice la somma di euro 3.726,48; Controparte_1 oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 12/2/2021 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 12/2/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna a rimborsare all'attrice ogni somma che Controparte_1 questa documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna a rimborsare all'attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 125 per esborsi ed € 2.552 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) Rigetta la domanda dell'attrice nei confronti di;
Parte_2
6) Condanna l'attrice a rimborsare a le spese del giudizio, Parte_2 che liquida in euro 1300, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 10/4/2025 Il giudice unico
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