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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 1219/2022 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Aspromonte il 3.01.1959, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Pio XI, II
Trav. Privata, n. 10 presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria Iaria che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
(P.I. - C.F. con sede in Roma alla via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano, nr. 10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palmi alla Via Nazionale n. 18 presso lo studio dell'avv. Carlo Oliva che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del
15.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito all'incidente occorsogli in data
12.12.2020.
Esponeva:
- che il 12.12.2020, alle ore 9:30 circa, percorreva a bordo della propria biciletta (MTB marca FRW) la Strada Statale Gallico - Gambarie (RC), a doppio senso di marcia, in direzione
Mulini di Calanna – Gallico, quando, a causa della presenza di varie deformazioni del manto stradale che occupavano l'intera carreggiata, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra;
- che, in quel momento, un tale sig. , nel percorrere la galleria Gallico- Persona_1
Gambarie a bordo della propria autovettura marca Jeep, si accorgeva dell'occorso sinistro e arrestava immediatamente la marcia. Nel vedere le condizioni gravi del dissanguato Pt_1
e privo di sensi, chiamava tempestivamente i soccorsi;
- che il tratto stradale percorso era attraversato da una galleria completamente priva di illuminazione, circostanza che comprometteva la visibilità anche nelle ore diurne, aggravando ulteriormente la pericolosità dell'arteria e rendeva il dissesto non prontamente percepibile;
- che l'improvviso e inevitabile impatto con le deformazioni del manto stradale determinava la rovinosa caduta dell'istante, il quale riportava gravi lesioni al viso e al corpo con perdita dei sensi;
- che l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti di
Reggio Calabria ove gli venivano diagnosticato “vaste ferite lacerocontuse regione frontale, piramide nasale, vestibolo nasale e frattura delle ossa nasali;
lussazione carpo-metacarpale
2-3-4-5 raggio mano sinistra”;
- che a seguito del sinistro riportava un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate;
- che in data 12.1.2021 inoltrava richiesta di risarcimento dei danni alla
[...]
la quale riscontrava Controparte_2 negativamente la suddetta richiesta eccependo la violazione, da parte del , dell'art.182 Pt_1
C.d.S., circostanza tempestivamente contestata dall'odierno istante;
2 - che in data 14.11.2021, veniva inoltrato l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita in riscontro alla quale negava la proposta risarcitoria formulata CP_1 dall'istante.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:1)accertare e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla causazione del
[...] sinistro de quo;
2) per l'effetto condannare il convenuto ut supra in favore dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
3)con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa del 18.12.2022, si costituiva contestando la pretesa CP_1 avversaria in quanto infondata e non provata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Eccepiva, in via principale, l'esclusiva responsabilità dell'attore e, in subordine, un concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. attesa la condotta negligente dallo stesso tenuta, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda proposta o riduzione del risarcimento richiesto.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale ammessa e disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulla responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. CP_1
agisce nel presente giudizio chiedendo la condanna dell' Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti a causa dell'incidente subito.
In particolare, lamenta che il 12.12.2020, alle ore 9:30 circa, percorreva a bordo della propria biciletta la Strada Statale Gallico- Gambarie (RC) con doppio senso di marcia, procedendo in direzione Mulini di Calanna – Gallico, quando, giunto all'altezza di una
3 galleria, priva di illuminazione, cadeva rovinosamente a terra a causa di varie deformazioni del manto stradale.
Deduce, quindi, la responsabilità di convenuta, nella qualità di ente CP_1
custode, per omessa manutenzione del manto stradale teatro del sinistro.
La domanda è fondata.
La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia il danneggiato
– attore che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e il relativo onere probatorio involge la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quella che effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento concretamente tenuto dal danneggiato, sia che la cosa medesima versava in condizioni tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo normale utilizzo.
La funzione dell'art. 2051 c.c. è, invero, quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode.
Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che "nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e
l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (v., tra le tante. Cass. civ. n. 1468/2014; Cass. civ. n. 56/2016; Cass. civ. n. 295/2015;).
Sul danneggiato incombe, dunque, l'onere di provare l'evento dannoso e il nesso di causalità e non anche la condotta commissiva o omissiva del custode.
Di contro, il custode, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo nonché dalla condotta dello stesso danneggiato
(v. Cass. civ. n. 21531/2017; Cass. civ. n. 13222/2016; Cass. civ. n. 1896/2015; Cass. civ. n.
4 22684/2013; Cass. civ. n. 26051 del 2008; Cass. civ. n. 24755 del 2008; Cass. civ. n. 20427 del 2008; Cass. civ. n. 4279 del 2008).
Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, esaminate le risultanze probatorie, ritiene che l'odierno istante abbia adempiuto l'onere sullo stesso incombente avendo fornito la prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la contestata insidia, ossia che la caduta è eziologicamente riconducibile ai disseti presenti sulla sede stradale (buche), divenuti potenzialmente pericolosi in quanto non visibili né segnalati.
Più precisamente, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti, nonché dalla CTU medico – legale redatta dal dott. Persona_2
Occorre, anzitutto, evidenziare che, in ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, le circostanze descritte nell'atto di citazione, hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria.
Più precisamente, il teste sebbene abbia riferito di non aver assistito Per_1
all'incidente essendo sopraggiunto sul posto solo successivamente, ha dichiarato: “ADR: […] posso però dire che qualche anno addietro io percorrevo con la macchina la strada che da
TO AN in Aspromonte porta a Gallico e all'interno della galleria ivi presente ho visto un signore in terra sulla mia stessa corsia di marcia e mi sono fermato per prestargli soccorso. Questo signore aveva il volto ricoperto di sangue, non ricordo se fosse privo di sensi;
io ho subito chiamato il 118. Preciso che accanto a questo signore, che ho poi saputo essere il sig. vi era in terra anche una bicicletta” (cfr. verbale di udienza Parte_1
del 9.1.2024).
In ordine alla descrizione dei luoghi di causa, ha precisato: “La galleria in questione non era illuminata;
ricordo che era giorno ma non ricordo se fosse mattina o pomeriggio
[…] All'interno della galleria in questione vi erano delle buche, anche nel punto in cui si trovava riverso il sig. ”. (Cfr. verbale di udienza del 6.1.2024). Pt_1
Infine, ha dichiarato di essere rimasto sul luogo del sinistro sino all'arrivo del personale del 118 provvedendo nel frattempo a segnalare il sinistro ai veicoli sopraggiungenti e di essersi allontanato solo dopo l'intervento dei sanitari (Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
5 Ebbene, le suesposte deposizioni sono perfettamente coerenti le dichiarazioni rese dal teste oculare . Testimone_1
Quest'ultima ha dichiarato: “Ho assistito all'incidente per cui è causa che ha visto coinvolto mio marito e che si è verificato lungo la strada Statale che porta a Gallico. Più precisamente l'incidente si è verificato di mattina intorno alle ore 9.30 all'interno di una galleria sprovvista di illuminazione;
mio marito si trovava davanti a me a bordo della sua bicicletta, io ero dietro a bordo della mia. Ricordo che ad un certo punto ho visto mio marito cadere in terra e quando mi sono avvicinata lo stesso aveva il volto pieno di sangue ed era privo di sensi. La galleria in questione presentava numerose buche e ricordo che mio marito aveva il volto appoggiato su una di queste buche [...] Ricordo che è sopraggiunto un signore che ha chiamato i soccorsi e mio marito è stato poi trasportato in ospedale con l'ambulanza
[…] Era la prima volta che io e mio marito percorrevamo quella strada” (Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
Dall'esame delle dichiarazioni sopra riportate emerge:
i) che il giorno dell'occorso il percorreva a bordo propria bicicletta, Pt_1
unitamente alla moglie, la Strada Statale Gallico - Gambarie in direzione Gallico (RC);
ii) che la galleria risultava priva di illuminazione e l'intero tratto stradale era connotato dalla presenza di numerose buche e dissesti;
iii) che l'attore finiva all'interno di una delle predette cavità e aveva il volto ricoperto di sangue;
iv) che in ragione delle lesioni riportate, si rendeva necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118 sul luogo del sinistro.
Deve, pertanto, ritenersi che la prova testimoniale ha fornito all'istruzione della causa elementi idonei a dimostrare le riconducibilità causale del sinistro alle deformazioni presenti sulla sede stradale, individuate, nella specie, nelle buche presenti nel tratto di galleria percorso dal . Pt_1
Al riguardo prive di pregio sono le censure sollevate da parte convenuta.
Anzitutto, la circostanza che il teste non abbia assistito al sinistro non esclude Per_1 la prova della storicità dei fatti essendo compendiata da altri indizi concordanti ed evenienze probatorie (deposizione del teste oculare certificazione medica e documentazione Tes_1 fotografica).
6 Sarebbe, invero, irragionevole nei giudizi di risarcimento danni da insidia stradale richiedere necessariamente, quale elemento indefettibile ai fini della prova dell'an, l'esistenza di un testimone oculare presente nell'esatto momento della caduta del danneggiato (peraltro nella specie esistente).
Analizzando in maniera scrupolosa le deposizioni testimoniali, valutate unitamente a tutte le risultanze probatorie, è possibile affermare secondo la regola del “più probabile che non” - quale canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che, viceversa,
è richiesta nei giudizi penali - che le lesioni riportate dal sono eziologicamente Pt_1 riconducibili al dissesto del manto stradale (Cfr., Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
Priva di pregio è, poi, la presunta ininfluenza della deposizione della teste La Tes_1 circostanza che trattasi della moglie dell'attore non comporta automaticamente l'incapacità a deporre (invero non eccepita da controparte e non rilevabile d'ufficio del Giudice), bensì impone un più rigoroso vaglio di attendibilità richiedendosi che le dichiarazioni siano corroborate dalle ulteriori risultanze istruttorie in atti.
Nella specie, la deposizione della non solo è coerente con quanto dichiarato dal Tes_1 teste ma risulta altresì supportata dalla documentazione acquisita. Per_1
Né rileva che la stessa non abbia espressamente dichiarato che il rovinava a Pt_1 causa della buca, affermazione peraltro valutativa, giacché dal tenore complessivo della deposizione può senza dubbio trarsi che l'attore rovinava a terra, non a caso proprio all'interno di una buca, a causa dell'irregolarità manto stradale che presentava avvallamenti dislocati in più punti della carreggiata per come raffigurato nella produzione fotografica in atti (si v. all. n. 1 atto di citazione) tanto che tali avvallamenti sono stati successivamente coperti con catrame (v. all. n. 11 atto di citazione).
Le deposizioni testimoniali non solo riscontrano la prospettazione attorea, ma risultano altresì supportate dalla certificazione medica e dalla produzione fotografica prodotta e segnatamente:
i) dal certificato del Pronto Soccorso dal quale risulta che il ha fatto accesso Pt_1 presso la struttura ospedaliera a mezzo del servizio 118, per come riferito dai testi, per politrauma da caduta in bicicletta (v. All. n.3 atto di citazione) il giorno dell'occorso e ad un orario (10:01) compatibile con quello dell'infortunio (ore 9:30);
7 ii) dalle fotografie versate in atti raffiguranti lo stato dei luoghi dalle quali si evince chiaramente la presenza del dissesto stradale consistente in avvallamenti di modesta lunghezza del medesimo colore del piano viabile e dislocati in più punti della carreggiata, insistenti all'interno della galleria priva di illuminazione (v. all. n.1 atto di citazione).
Alla luce di tutto quanto sinora esposto deve ritenersi provato che il sinistro si è verificato a causa del dissesto presente sulla sede stradale che ha determinato la caduta del
. Pt_1
3. Sull'omesso superamento della prova liberatoria e sul concorso di colpa del
Pt_1
L'odierna convenuta ritiene che il sinistro sia da ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente dell'attore con conseguente integrazione del caso fortuito o, in subordine, del concorso colposo del danneggiato.
A sostegno dei superiori assunti, rileva che il , anziché transitare sul margine Pt_1 destro della corsia, circolava al centro della carreggiata adottando quindi una condotta di guida in palese violazione degli artt. 143, 182, I comma, e 47 lettera c del D. Lgs.
Deduce, inoltre, l'infondatezza della pretesa attorea sul presupposto che nel giorno dell'occorso nessun altro ciclista avrebbe riportato incidenti o segnalato difficoltà di transito sul medesimo tratto stradale ritenendo tale circostanza idonea a desumere l'assenza di insidie tali da rendere inevitabile l'evento, escludendo quindi la sussistenza di anomalie oggettive del manto stradale.
Rappresenta, pertanto, che nessuna responsabilità in relazione al sinistro occorso può essere addebitata alla convenuta in quanto riconducibile unicamente alla imprudente condotta di guida tenuta dall'attore, non avendo il predetto adottato tutte le cautele richieste per evitare l'evento dannoso,
I rilievi sono infondati.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al
8 riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Sul punto, giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da
Cass. civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n.
4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa
è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Più precisamente, è stato evidenziato che nel caso, come quello di specie, di infortunio occorso in corrispondenza di una buca stradale non può evidentemente sostenersi che tale evenienza sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare un incidente nel senso che l'utente della strada possa finire all'interno della buca) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel
9 fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano (Cfr., Cass. civ. sez. III – 19.12.2022, n.
37059).
In altri termini, tornando alla vicenda in esame, la condotta del - che Pt_1 percorrendo in bici, di giorno, con andatura regolare, una strada statale rovinava in una buca
– non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi, integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che la condotta del predetto danneggiato– attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Più precisamente, sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ. sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
10 01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve escludersi che il abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro. Pt_1
Anzitutto, occorre rilevare che le contestazioni sollevate da controparte in ordine all'asserita condotta di guida assunta dal - in violazione delle norme prescritte in Pt_1 materia dal codice della strada - si risolvono in mere deduzioni prive di fondamento in quanto risultano sconfessate dalla produzione fotografica allegata agli atti di causa (v. all. 1 atto di citazione)
In particolare, dalla suddetta documentazione raffigurante lo stato dei luoghi si evince chiaramente che il tratto stradale in questione era caratterizzato dalla presenza di buche diffuse su tutta la larghezza della carreggiata nonché dissesti di diversa entità, condizioni che, pertanto, rendevano impossibile il transito sul margine destro senza esporsi a concreti rischi di caduta o di invadere la corsia opposta.
Peraltro, la sede stradale percorsa dall'attore era priva di illuminazione (circostanza, invero, confermata anche dai testi), essendo attraversata da una galleria. Pertanto, sebbene il sinistro si sia verificato di mattina (ore 9:30 circa), le circostanze caratterizzanti lo stato dei luoghi (assenza illuminazione, dissesti di modesta lunghezza del medesimo colore del manto stradale) non consentivano al di avvedersi tempestivamente dell'insidia presente sulla Pt_1
carreggiata trattandosi, tra l'altro, di una strada non conosciuta dall'odierno attore, per come confermato in sede istruttoria dalla moglie (A.D.R. “Era la prima volta che io Testimone_1
e mio marito percorrevamo quella strada” Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
A ciò si aggiunge che la guida di una bicicletta richiede tempi di reazione più lunghi rispetto a un veicolo a motore, circostanza che accentua l'impossibilità di evitare l'evento in presenza di dissesti diffusi e di visibilità compromessa.
Ancora, a riprova della pericolosità del dissesto stradale preesistente al sinistro, deve evidenziarsi che le buche insistenti sulla carreggiata sono state successivamente oggetto di ripristino da parte del personale come documentato dalle fotografie allegate dall'attore CP_1
(v. all. n. 11 atto di citazione).
11 Parimenti infondate appaiono le eccezioni avanzate dall' in ordine all'omessa CP_1
ricezione di altre segnalazioni relative al dissesto stradale pervenute da parte di terzi il giorno dell'occorso trattandosi di rilievo che non assume alcuna rilevanza in ordine ai fatti di causa.
Difatti, la pericolosità della sede stradale risulta determinata dalle condizioni oggettive dello stato dei luoghi ( assenza di luminosità all'interno della galleria in quanto sprovvista di segnaletica idonea a garantire la visibilità) nonché dalle deformazioni del manto stradale presenti in più tratti della carreggiata risultando, quindi, del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo all'ente custode, la circostanza che altri utenti, il giorno dell'occorso, non abbiano subito sinistri né tantomeno inoltrato segnalazioni al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che parte attrice abbia fornito un apporto causale nella determinazione dell'occorso dovendosi attribuire l'evento lesivo per fatti imputabili all'esclusiva responsabilità dell'ente gestore sul quale incombeva, nella qualità di custode,
l'obbligo di controllare i rischi inerenti alla cosa e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsivoglia pregiudizio a terzi nell'uso della stessa.
Ne consegue che la società convenuta va condannata, al raisarcimento dei danni riportati dall'odierno attore a causa del sinistro.
4. Sui danni patiti dal Pt_1
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi si osserva quanto segue.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il perito, Dott. nel suo elaborato peritale redatto con rigore metodologico e Persona_2 argomentazioni motivate.
Il CTU conferma la compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica Pt_1 del sinistro affermando che “Il trauma subito dal Sig. , alla luce Parte_2
di quanto evidenziato oggi, presenta rapporto causale con l'evento lesivo, ha provocato gravi ferite al volto e lussazione della mano sinistra ed ha reso necessario il ricorso a ricoveri ospedalieri, trattamento della vasta ferita al volto e ad intervento chirurgico, cure mediche e riposo. Le lesioni riportate determinano un peggioramento delle condizioni preesistenti in assenza di precedenti morbosi di importanza per l'occorso. I postumi di natura soggettiva e non rilevabili obiettivamente sono attendibili in riferimento alle lesioni riportate” (p. 6 CTU).
12 Tanto premesso, secondo le valutazioni dell'ausiliario, parte attrice, a seguito delle lesioni riportate in conseguenza dell'occorso, ha subito postumi invalidanti nella misura del
18% (come specificato in sede di controdeduzioni alle osservazioni peritali a rettifica della percentuale dell'11%, inizialmente indicata a p. 7 nella bozza peritale, con attribuzione percentuale dei postumi funzionali quantificando il 2% per il danno alla mano sinistra e il 5% per la lesione estetico-funzionale della narice destra) così ripartita:
- 11% relativa solamente alla cicatrice del viso, appianata, stabilizzata, che tuttavia determina notevole danno estetico;
- il 5 % relativa al danno oltre che estetico ma anche funzionale della narice destra;
- 2% riferita ai postumi del trauma articolare alla mano sinistra relativo ai raggi metacarpali 2,3,4,5. (pag.2 e 3 controdeduzioni CTU) ;
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITA al 100% quantificabile in n. 15 giorni;
ITP al 75% quantificabile in n. 15 giorni;
ITP al
50% quantificabile in n. 20 giorni;
ITP al 25% quantificabile in n. 43 giorni (Cfr. p. 7 CTU).
Non appaiono condivisibili le contestazioni sollevate dalla società convenuta - reiterate in comparsa conclusionali- in ordine alla presunta contraddittorietà delle valutazioni espresse dal CTU laddove ha affermato che il periziando, all'esito dell'esame obiettivo, versava “in buone condizioni generali” (p.4 CTU) pur risultando accertate in capo allo stesso ipertensione arteriosa e pregressi interventi di ernioplastica bilaterale e nefrectomia a sinistra.
Invero, si osserva che le valutazioni espresse dal CTU sulle condizioni generali del periziando non incidono sulle pregresse patologie, le quali, nel caso di specie, risultano stabilizzate e prive di influenza eziologica sulle lesioni traumatiche oggetto di causa (viso e arto superiore sinistro).
Pertanto, la qualificazione delle “buone condizioni generali” attiene esclusivamente allo stato clinico complessivo al momento dell'esame, coerente con le finalità della consulenza medico-legale, e non implica alcuna sottovalutazione dei precedenti interventi chirurgici o della condizione di ipertensione arteriosa.
Parimenti infondate risultano le censure avanzate in relazione all'omessa misurazione dei metacarpi (nella valutazione del trauma al 2°- 3°- 4° - 5° metacarpo di sinistra) nonché alla mancata indicazione comparimetrica degli arti superiori (braccia e avambracci), come evidenziato al punto 3 delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta.
13 Difatti, la mancata indicazione numerica delle misurazioni comparimetriche non inficia la validità della valutazione medico-legale, atteso che il CTU ha eseguito un esame obiettivo diretto e funzionale delle articolazioni e degli arti, rilevando le limitazioni nella flesso-estensione dei metacarpi e nella capacità prensile della mano sinistra per come meglio specificato dal CTU in sede di controdeduzioni alle osservazioni peritali (pag. 3)
Tra l'altro, l'osservazione relativa alle misurazioni comparimetriche delle braccia e degli avambracci risulta priva di rilievo in quanto non attinente alle lesioni oggetto del sinistro, che hanno interessato specificamente i metacarpi della mano sinistra e i postumi estetici del volto.
Ne consegue che le osservazioni avanzate dalla convenuta sul punto non pongono in alcun modo in dubbio la correttezza tecnica della CTU né la determinazione complessiva dell'invalidità permanente attribuita al . Pt_1
Tanto chiarito, passando adesso alla determinazione dei danni arrecati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) nella misura del 18%, e, quindi, vertendo in materia di lesioni macropermanenti, occorre quindi fare riferimento – alla luce di quanto sopra specificato - ai parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ. n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n.
12408/2011).
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 48.934,00 di cui € 44.986,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 61 anni, ed € 3.948,00 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinato: invalidità temporanea totale al 100% € 1.260,00; invalidità temporanea parziale al 75% €
945,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 840,00 ; invalidità temporanea parziale al
25% € 903,00) tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità assoluta è pari ad € 84.
14 Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Nessun importo può, difatti, essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso
– come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota (€ 84) relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass. civ., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Contrariamente a quanto dedotto dal , peraltro solo in sede nelle note Pt_1 conclusive, non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno
15 biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate dalla difesa attorea.
In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo
l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n.
25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Difatti, nel caso di specie, le conseguenze anatomo-funzionali riportate dal danneggiato a seguito del sinistro e dettagliatamente indicate dal consulente nella relazione peritale alla voce “SINTOMATOLOGIA SUBIETTIVA” – comprendenti disturbi alla chiusura dell'angolo buccale destro, ridotta sensibilità della regione destra della bocca, difficoltà respiratoria nasale con necessità di utilizzo di divaricatore nasale, algia della piramide nasale, nonché riduzione della forza prensile e impossibilità di chiusura completa a pugno della mano sinistra – che, secondo la tesi attorea giustificherebbero un aumento della personalizzazione per la “peculiarità” del danno riportato, risultano, invero, già integralmente considerate e valutate dal CTU nella determinazione della percentuale di invalidità del danno biologico (riconosciuta rispettivamente nella misura del 5% per il danno estetico e funzionale della narice destra e del 2% per i postumi del trauma articolare della mano sinistra).
In ogni caso non si tratta di conseguenze del tutto eccezionali o peculiari ed esorbitanti le conseguenze dannose “comune, ossia quelle che qualsiasi danneggiato con identica invalidità subirebbe e, dunque, inidonee a giustificare alcuna personalizzazione aggiunti che, invero, determinerebbe una duplicazione risarcitoria, trattandosi di lesione già quantificata dal consulente sottoforma di danno biologico.
Sul punto si richiama il principio ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26675 del 3 ottobre 2025, secondo cui “la personalizzazione del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, tali da giustificare un incremento rispetto alle conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione tabellare. Le conseguenze dannose
“comuni”, ossia quelle che qualsiasi danneggiato con identica invalidità subirebbe, non possono fondare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
16 In definitiva, quindi, l'unico danno risarcibile all'odierno attore è esclusivamente il pregiudizio non patrimoniale, sub specie biologico, che ammonta alla cifra sopra indicata di
€ 48.934,00.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche di € 101,64 per come documentate in atti, ritenute dal CTU giustificate e congrue per il tipo di lesioni riportate, per un importo complessivo pari ad € 49.035,64.
Al danno non patrimoniale come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. civ., n. 18771/2019; Cass. civ., n. 11899/2016; Cass. civ., SS UU,
n. 557/2009; Cass. civ., SS UU, n. 8521/2007; Cass. civ., SS UU, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
5. spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum) e della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate, con obbligo di versamento in favore dell'ER essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico dell'Assicurazione soccombente.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, la convenuta al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 49.035,64 a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21.5.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (12.12.2020) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, somma da versare in favore dell'ER essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3. pone le spese e compensi di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
18
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 1219/2022 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Aspromonte il 3.01.1959, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Pio XI, II
Trav. Privata, n. 10 presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria Iaria che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
(P.I. - C.F. con sede in Roma alla via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano, nr. 10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palmi alla Via Nazionale n. 18 presso lo studio dell'avv. Carlo Oliva che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del
15.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito all'incidente occorsogli in data
12.12.2020.
Esponeva:
- che il 12.12.2020, alle ore 9:30 circa, percorreva a bordo della propria biciletta (MTB marca FRW) la Strada Statale Gallico - Gambarie (RC), a doppio senso di marcia, in direzione
Mulini di Calanna – Gallico, quando, a causa della presenza di varie deformazioni del manto stradale che occupavano l'intera carreggiata, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra;
- che, in quel momento, un tale sig. , nel percorrere la galleria Gallico- Persona_1
Gambarie a bordo della propria autovettura marca Jeep, si accorgeva dell'occorso sinistro e arrestava immediatamente la marcia. Nel vedere le condizioni gravi del dissanguato Pt_1
e privo di sensi, chiamava tempestivamente i soccorsi;
- che il tratto stradale percorso era attraversato da una galleria completamente priva di illuminazione, circostanza che comprometteva la visibilità anche nelle ore diurne, aggravando ulteriormente la pericolosità dell'arteria e rendeva il dissesto non prontamente percepibile;
- che l'improvviso e inevitabile impatto con le deformazioni del manto stradale determinava la rovinosa caduta dell'istante, il quale riportava gravi lesioni al viso e al corpo con perdita dei sensi;
- che l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti di
Reggio Calabria ove gli venivano diagnosticato “vaste ferite lacerocontuse regione frontale, piramide nasale, vestibolo nasale e frattura delle ossa nasali;
lussazione carpo-metacarpale
2-3-4-5 raggio mano sinistra”;
- che a seguito del sinistro riportava un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate;
- che in data 12.1.2021 inoltrava richiesta di risarcimento dei danni alla
[...]
la quale riscontrava Controparte_2 negativamente la suddetta richiesta eccependo la violazione, da parte del , dell'art.182 Pt_1
C.d.S., circostanza tempestivamente contestata dall'odierno istante;
2 - che in data 14.11.2021, veniva inoltrato l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita in riscontro alla quale negava la proposta risarcitoria formulata CP_1 dall'istante.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:1)accertare e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla causazione del
[...] sinistro de quo;
2) per l'effetto condannare il convenuto ut supra in favore dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
3)con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa del 18.12.2022, si costituiva contestando la pretesa CP_1 avversaria in quanto infondata e non provata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Eccepiva, in via principale, l'esclusiva responsabilità dell'attore e, in subordine, un concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. attesa la condotta negligente dallo stesso tenuta, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda proposta o riduzione del risarcimento richiesto.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale ammessa e disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulla responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. CP_1
agisce nel presente giudizio chiedendo la condanna dell' Parte_1 CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti a causa dell'incidente subito.
In particolare, lamenta che il 12.12.2020, alle ore 9:30 circa, percorreva a bordo della propria biciletta la Strada Statale Gallico- Gambarie (RC) con doppio senso di marcia, procedendo in direzione Mulini di Calanna – Gallico, quando, giunto all'altezza di una
3 galleria, priva di illuminazione, cadeva rovinosamente a terra a causa di varie deformazioni del manto stradale.
Deduce, quindi, la responsabilità di convenuta, nella qualità di ente CP_1
custode, per omessa manutenzione del manto stradale teatro del sinistro.
La domanda è fondata.
La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia il danneggiato
– attore che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e il relativo onere probatorio involge la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quella che effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento concretamente tenuto dal danneggiato, sia che la cosa medesima versava in condizioni tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo normale utilizzo.
La funzione dell'art. 2051 c.c. è, invero, quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode.
Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che "nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e
l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (v., tra le tante. Cass. civ. n. 1468/2014; Cass. civ. n. 56/2016; Cass. civ. n. 295/2015;).
Sul danneggiato incombe, dunque, l'onere di provare l'evento dannoso e il nesso di causalità e non anche la condotta commissiva o omissiva del custode.
Di contro, il custode, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo nonché dalla condotta dello stesso danneggiato
(v. Cass. civ. n. 21531/2017; Cass. civ. n. 13222/2016; Cass. civ. n. 1896/2015; Cass. civ. n.
4 22684/2013; Cass. civ. n. 26051 del 2008; Cass. civ. n. 24755 del 2008; Cass. civ. n. 20427 del 2008; Cass. civ. n. 4279 del 2008).
Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, esaminate le risultanze probatorie, ritiene che l'odierno istante abbia adempiuto l'onere sullo stesso incombente avendo fornito la prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la contestata insidia, ossia che la caduta è eziologicamente riconducibile ai disseti presenti sulla sede stradale (buche), divenuti potenzialmente pericolosi in quanto non visibili né segnalati.
Più precisamente, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti, nonché dalla CTU medico – legale redatta dal dott. Persona_2
Occorre, anzitutto, evidenziare che, in ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, le circostanze descritte nell'atto di citazione, hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria.
Più precisamente, il teste sebbene abbia riferito di non aver assistito Per_1
all'incidente essendo sopraggiunto sul posto solo successivamente, ha dichiarato: “ADR: […] posso però dire che qualche anno addietro io percorrevo con la macchina la strada che da
TO AN in Aspromonte porta a Gallico e all'interno della galleria ivi presente ho visto un signore in terra sulla mia stessa corsia di marcia e mi sono fermato per prestargli soccorso. Questo signore aveva il volto ricoperto di sangue, non ricordo se fosse privo di sensi;
io ho subito chiamato il 118. Preciso che accanto a questo signore, che ho poi saputo essere il sig. vi era in terra anche una bicicletta” (cfr. verbale di udienza Parte_1
del 9.1.2024).
In ordine alla descrizione dei luoghi di causa, ha precisato: “La galleria in questione non era illuminata;
ricordo che era giorno ma non ricordo se fosse mattina o pomeriggio
[…] All'interno della galleria in questione vi erano delle buche, anche nel punto in cui si trovava riverso il sig. ”. (Cfr. verbale di udienza del 6.1.2024). Pt_1
Infine, ha dichiarato di essere rimasto sul luogo del sinistro sino all'arrivo del personale del 118 provvedendo nel frattempo a segnalare il sinistro ai veicoli sopraggiungenti e di essersi allontanato solo dopo l'intervento dei sanitari (Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
5 Ebbene, le suesposte deposizioni sono perfettamente coerenti le dichiarazioni rese dal teste oculare . Testimone_1
Quest'ultima ha dichiarato: “Ho assistito all'incidente per cui è causa che ha visto coinvolto mio marito e che si è verificato lungo la strada Statale che porta a Gallico. Più precisamente l'incidente si è verificato di mattina intorno alle ore 9.30 all'interno di una galleria sprovvista di illuminazione;
mio marito si trovava davanti a me a bordo della sua bicicletta, io ero dietro a bordo della mia. Ricordo che ad un certo punto ho visto mio marito cadere in terra e quando mi sono avvicinata lo stesso aveva il volto pieno di sangue ed era privo di sensi. La galleria in questione presentava numerose buche e ricordo che mio marito aveva il volto appoggiato su una di queste buche [...] Ricordo che è sopraggiunto un signore che ha chiamato i soccorsi e mio marito è stato poi trasportato in ospedale con l'ambulanza
[…] Era la prima volta che io e mio marito percorrevamo quella strada” (Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
Dall'esame delle dichiarazioni sopra riportate emerge:
i) che il giorno dell'occorso il percorreva a bordo propria bicicletta, Pt_1
unitamente alla moglie, la Strada Statale Gallico - Gambarie in direzione Gallico (RC);
ii) che la galleria risultava priva di illuminazione e l'intero tratto stradale era connotato dalla presenza di numerose buche e dissesti;
iii) che l'attore finiva all'interno di una delle predette cavità e aveva il volto ricoperto di sangue;
iv) che in ragione delle lesioni riportate, si rendeva necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118 sul luogo del sinistro.
Deve, pertanto, ritenersi che la prova testimoniale ha fornito all'istruzione della causa elementi idonei a dimostrare le riconducibilità causale del sinistro alle deformazioni presenti sulla sede stradale, individuate, nella specie, nelle buche presenti nel tratto di galleria percorso dal . Pt_1
Al riguardo prive di pregio sono le censure sollevate da parte convenuta.
Anzitutto, la circostanza che il teste non abbia assistito al sinistro non esclude Per_1 la prova della storicità dei fatti essendo compendiata da altri indizi concordanti ed evenienze probatorie (deposizione del teste oculare certificazione medica e documentazione Tes_1 fotografica).
6 Sarebbe, invero, irragionevole nei giudizi di risarcimento danni da insidia stradale richiedere necessariamente, quale elemento indefettibile ai fini della prova dell'an, l'esistenza di un testimone oculare presente nell'esatto momento della caduta del danneggiato (peraltro nella specie esistente).
Analizzando in maniera scrupolosa le deposizioni testimoniali, valutate unitamente a tutte le risultanze probatorie, è possibile affermare secondo la regola del “più probabile che non” - quale canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che, viceversa,
è richiesta nei giudizi penali - che le lesioni riportate dal sono eziologicamente Pt_1 riconducibili al dissesto del manto stradale (Cfr., Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
Priva di pregio è, poi, la presunta ininfluenza della deposizione della teste La Tes_1 circostanza che trattasi della moglie dell'attore non comporta automaticamente l'incapacità a deporre (invero non eccepita da controparte e non rilevabile d'ufficio del Giudice), bensì impone un più rigoroso vaglio di attendibilità richiedendosi che le dichiarazioni siano corroborate dalle ulteriori risultanze istruttorie in atti.
Nella specie, la deposizione della non solo è coerente con quanto dichiarato dal Tes_1 teste ma risulta altresì supportata dalla documentazione acquisita. Per_1
Né rileva che la stessa non abbia espressamente dichiarato che il rovinava a Pt_1 causa della buca, affermazione peraltro valutativa, giacché dal tenore complessivo della deposizione può senza dubbio trarsi che l'attore rovinava a terra, non a caso proprio all'interno di una buca, a causa dell'irregolarità manto stradale che presentava avvallamenti dislocati in più punti della carreggiata per come raffigurato nella produzione fotografica in atti (si v. all. n. 1 atto di citazione) tanto che tali avvallamenti sono stati successivamente coperti con catrame (v. all. n. 11 atto di citazione).
Le deposizioni testimoniali non solo riscontrano la prospettazione attorea, ma risultano altresì supportate dalla certificazione medica e dalla produzione fotografica prodotta e segnatamente:
i) dal certificato del Pronto Soccorso dal quale risulta che il ha fatto accesso Pt_1 presso la struttura ospedaliera a mezzo del servizio 118, per come riferito dai testi, per politrauma da caduta in bicicletta (v. All. n.3 atto di citazione) il giorno dell'occorso e ad un orario (10:01) compatibile con quello dell'infortunio (ore 9:30);
7 ii) dalle fotografie versate in atti raffiguranti lo stato dei luoghi dalle quali si evince chiaramente la presenza del dissesto stradale consistente in avvallamenti di modesta lunghezza del medesimo colore del piano viabile e dislocati in più punti della carreggiata, insistenti all'interno della galleria priva di illuminazione (v. all. n.1 atto di citazione).
Alla luce di tutto quanto sinora esposto deve ritenersi provato che il sinistro si è verificato a causa del dissesto presente sulla sede stradale che ha determinato la caduta del
. Pt_1
3. Sull'omesso superamento della prova liberatoria e sul concorso di colpa del
Pt_1
L'odierna convenuta ritiene che il sinistro sia da ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente dell'attore con conseguente integrazione del caso fortuito o, in subordine, del concorso colposo del danneggiato.
A sostegno dei superiori assunti, rileva che il , anziché transitare sul margine Pt_1 destro della corsia, circolava al centro della carreggiata adottando quindi una condotta di guida in palese violazione degli artt. 143, 182, I comma, e 47 lettera c del D. Lgs.
Deduce, inoltre, l'infondatezza della pretesa attorea sul presupposto che nel giorno dell'occorso nessun altro ciclista avrebbe riportato incidenti o segnalato difficoltà di transito sul medesimo tratto stradale ritenendo tale circostanza idonea a desumere l'assenza di insidie tali da rendere inevitabile l'evento, escludendo quindi la sussistenza di anomalie oggettive del manto stradale.
Rappresenta, pertanto, che nessuna responsabilità in relazione al sinistro occorso può essere addebitata alla convenuta in quanto riconducibile unicamente alla imprudente condotta di guida tenuta dall'attore, non avendo il predetto adottato tutte le cautele richieste per evitare l'evento dannoso,
I rilievi sono infondati.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al
8 riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Sul punto, giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da
Cass. civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n.
4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa
è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Più precisamente, è stato evidenziato che nel caso, come quello di specie, di infortunio occorso in corrispondenza di una buca stradale non può evidentemente sostenersi che tale evenienza sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare un incidente nel senso che l'utente della strada possa finire all'interno della buca) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel
9 fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano (Cfr., Cass. civ. sez. III – 19.12.2022, n.
37059).
In altri termini, tornando alla vicenda in esame, la condotta del - che Pt_1 percorrendo in bici, di giorno, con andatura regolare, una strada statale rovinava in una buca
– non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi, integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che la condotta del predetto danneggiato– attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Più precisamente, sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ. sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
10 01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve escludersi che il abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro. Pt_1
Anzitutto, occorre rilevare che le contestazioni sollevate da controparte in ordine all'asserita condotta di guida assunta dal - in violazione delle norme prescritte in Pt_1 materia dal codice della strada - si risolvono in mere deduzioni prive di fondamento in quanto risultano sconfessate dalla produzione fotografica allegata agli atti di causa (v. all. 1 atto di citazione)
In particolare, dalla suddetta documentazione raffigurante lo stato dei luoghi si evince chiaramente che il tratto stradale in questione era caratterizzato dalla presenza di buche diffuse su tutta la larghezza della carreggiata nonché dissesti di diversa entità, condizioni che, pertanto, rendevano impossibile il transito sul margine destro senza esporsi a concreti rischi di caduta o di invadere la corsia opposta.
Peraltro, la sede stradale percorsa dall'attore era priva di illuminazione (circostanza, invero, confermata anche dai testi), essendo attraversata da una galleria. Pertanto, sebbene il sinistro si sia verificato di mattina (ore 9:30 circa), le circostanze caratterizzanti lo stato dei luoghi (assenza illuminazione, dissesti di modesta lunghezza del medesimo colore del manto stradale) non consentivano al di avvedersi tempestivamente dell'insidia presente sulla Pt_1
carreggiata trattandosi, tra l'altro, di una strada non conosciuta dall'odierno attore, per come confermato in sede istruttoria dalla moglie (A.D.R. “Era la prima volta che io Testimone_1
e mio marito percorrevamo quella strada” Cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
A ciò si aggiunge che la guida di una bicicletta richiede tempi di reazione più lunghi rispetto a un veicolo a motore, circostanza che accentua l'impossibilità di evitare l'evento in presenza di dissesti diffusi e di visibilità compromessa.
Ancora, a riprova della pericolosità del dissesto stradale preesistente al sinistro, deve evidenziarsi che le buche insistenti sulla carreggiata sono state successivamente oggetto di ripristino da parte del personale come documentato dalle fotografie allegate dall'attore CP_1
(v. all. n. 11 atto di citazione).
11 Parimenti infondate appaiono le eccezioni avanzate dall' in ordine all'omessa CP_1
ricezione di altre segnalazioni relative al dissesto stradale pervenute da parte di terzi il giorno dell'occorso trattandosi di rilievo che non assume alcuna rilevanza in ordine ai fatti di causa.
Difatti, la pericolosità della sede stradale risulta determinata dalle condizioni oggettive dello stato dei luoghi ( assenza di luminosità all'interno della galleria in quanto sprovvista di segnaletica idonea a garantire la visibilità) nonché dalle deformazioni del manto stradale presenti in più tratti della carreggiata risultando, quindi, del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo all'ente custode, la circostanza che altri utenti, il giorno dell'occorso, non abbiano subito sinistri né tantomeno inoltrato segnalazioni al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che parte attrice abbia fornito un apporto causale nella determinazione dell'occorso dovendosi attribuire l'evento lesivo per fatti imputabili all'esclusiva responsabilità dell'ente gestore sul quale incombeva, nella qualità di custode,
l'obbligo di controllare i rischi inerenti alla cosa e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsivoglia pregiudizio a terzi nell'uso della stessa.
Ne consegue che la società convenuta va condannata, al raisarcimento dei danni riportati dall'odierno attore a causa del sinistro.
4. Sui danni patiti dal Pt_1
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi si osserva quanto segue.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il perito, Dott. nel suo elaborato peritale redatto con rigore metodologico e Persona_2 argomentazioni motivate.
Il CTU conferma la compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica Pt_1 del sinistro affermando che “Il trauma subito dal Sig. , alla luce Parte_2
di quanto evidenziato oggi, presenta rapporto causale con l'evento lesivo, ha provocato gravi ferite al volto e lussazione della mano sinistra ed ha reso necessario il ricorso a ricoveri ospedalieri, trattamento della vasta ferita al volto e ad intervento chirurgico, cure mediche e riposo. Le lesioni riportate determinano un peggioramento delle condizioni preesistenti in assenza di precedenti morbosi di importanza per l'occorso. I postumi di natura soggettiva e non rilevabili obiettivamente sono attendibili in riferimento alle lesioni riportate” (p. 6 CTU).
12 Tanto premesso, secondo le valutazioni dell'ausiliario, parte attrice, a seguito delle lesioni riportate in conseguenza dell'occorso, ha subito postumi invalidanti nella misura del
18% (come specificato in sede di controdeduzioni alle osservazioni peritali a rettifica della percentuale dell'11%, inizialmente indicata a p. 7 nella bozza peritale, con attribuzione percentuale dei postumi funzionali quantificando il 2% per il danno alla mano sinistra e il 5% per la lesione estetico-funzionale della narice destra) così ripartita:
- 11% relativa solamente alla cicatrice del viso, appianata, stabilizzata, che tuttavia determina notevole danno estetico;
- il 5 % relativa al danno oltre che estetico ma anche funzionale della narice destra;
- 2% riferita ai postumi del trauma articolare alla mano sinistra relativo ai raggi metacarpali 2,3,4,5. (pag.2 e 3 controdeduzioni CTU) ;
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITA al 100% quantificabile in n. 15 giorni;
ITP al 75% quantificabile in n. 15 giorni;
ITP al
50% quantificabile in n. 20 giorni;
ITP al 25% quantificabile in n. 43 giorni (Cfr. p. 7 CTU).
Non appaiono condivisibili le contestazioni sollevate dalla società convenuta - reiterate in comparsa conclusionali- in ordine alla presunta contraddittorietà delle valutazioni espresse dal CTU laddove ha affermato che il periziando, all'esito dell'esame obiettivo, versava “in buone condizioni generali” (p.4 CTU) pur risultando accertate in capo allo stesso ipertensione arteriosa e pregressi interventi di ernioplastica bilaterale e nefrectomia a sinistra.
Invero, si osserva che le valutazioni espresse dal CTU sulle condizioni generali del periziando non incidono sulle pregresse patologie, le quali, nel caso di specie, risultano stabilizzate e prive di influenza eziologica sulle lesioni traumatiche oggetto di causa (viso e arto superiore sinistro).
Pertanto, la qualificazione delle “buone condizioni generali” attiene esclusivamente allo stato clinico complessivo al momento dell'esame, coerente con le finalità della consulenza medico-legale, e non implica alcuna sottovalutazione dei precedenti interventi chirurgici o della condizione di ipertensione arteriosa.
Parimenti infondate risultano le censure avanzate in relazione all'omessa misurazione dei metacarpi (nella valutazione del trauma al 2°- 3°- 4° - 5° metacarpo di sinistra) nonché alla mancata indicazione comparimetrica degli arti superiori (braccia e avambracci), come evidenziato al punto 3 delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta.
13 Difatti, la mancata indicazione numerica delle misurazioni comparimetriche non inficia la validità della valutazione medico-legale, atteso che il CTU ha eseguito un esame obiettivo diretto e funzionale delle articolazioni e degli arti, rilevando le limitazioni nella flesso-estensione dei metacarpi e nella capacità prensile della mano sinistra per come meglio specificato dal CTU in sede di controdeduzioni alle osservazioni peritali (pag. 3)
Tra l'altro, l'osservazione relativa alle misurazioni comparimetriche delle braccia e degli avambracci risulta priva di rilievo in quanto non attinente alle lesioni oggetto del sinistro, che hanno interessato specificamente i metacarpi della mano sinistra e i postumi estetici del volto.
Ne consegue che le osservazioni avanzate dalla convenuta sul punto non pongono in alcun modo in dubbio la correttezza tecnica della CTU né la determinazione complessiva dell'invalidità permanente attribuita al . Pt_1
Tanto chiarito, passando adesso alla determinazione dei danni arrecati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) nella misura del 18%, e, quindi, vertendo in materia di lesioni macropermanenti, occorre quindi fare riferimento – alla luce di quanto sopra specificato - ai parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ. n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n.
12408/2011).
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 48.934,00 di cui € 44.986,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 61 anni, ed € 3.948,00 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinato: invalidità temporanea totale al 100% € 1.260,00; invalidità temporanea parziale al 75% €
945,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 840,00 ; invalidità temporanea parziale al
25% € 903,00) tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità assoluta è pari ad € 84.
14 Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Nessun importo può, difatti, essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso
– come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota (€ 84) relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass. civ., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Contrariamente a quanto dedotto dal , peraltro solo in sede nelle note Pt_1 conclusive, non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno
15 biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate dalla difesa attorea.
In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo
l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n.
25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Difatti, nel caso di specie, le conseguenze anatomo-funzionali riportate dal danneggiato a seguito del sinistro e dettagliatamente indicate dal consulente nella relazione peritale alla voce “SINTOMATOLOGIA SUBIETTIVA” – comprendenti disturbi alla chiusura dell'angolo buccale destro, ridotta sensibilità della regione destra della bocca, difficoltà respiratoria nasale con necessità di utilizzo di divaricatore nasale, algia della piramide nasale, nonché riduzione della forza prensile e impossibilità di chiusura completa a pugno della mano sinistra – che, secondo la tesi attorea giustificherebbero un aumento della personalizzazione per la “peculiarità” del danno riportato, risultano, invero, già integralmente considerate e valutate dal CTU nella determinazione della percentuale di invalidità del danno biologico (riconosciuta rispettivamente nella misura del 5% per il danno estetico e funzionale della narice destra e del 2% per i postumi del trauma articolare della mano sinistra).
In ogni caso non si tratta di conseguenze del tutto eccezionali o peculiari ed esorbitanti le conseguenze dannose “comune, ossia quelle che qualsiasi danneggiato con identica invalidità subirebbe e, dunque, inidonee a giustificare alcuna personalizzazione aggiunti che, invero, determinerebbe una duplicazione risarcitoria, trattandosi di lesione già quantificata dal consulente sottoforma di danno biologico.
Sul punto si richiama il principio ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26675 del 3 ottobre 2025, secondo cui “la personalizzazione del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, tali da giustificare un incremento rispetto alle conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione tabellare. Le conseguenze dannose
“comuni”, ossia quelle che qualsiasi danneggiato con identica invalidità subirebbe, non possono fondare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
16 In definitiva, quindi, l'unico danno risarcibile all'odierno attore è esclusivamente il pregiudizio non patrimoniale, sub specie biologico, che ammonta alla cifra sopra indicata di
€ 48.934,00.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche di € 101,64 per come documentate in atti, ritenute dal CTU giustificate e congrue per il tipo di lesioni riportate, per un importo complessivo pari ad € 49.035,64.
Al danno non patrimoniale come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. civ., n. 18771/2019; Cass. civ., n. 11899/2016; Cass. civ., SS UU,
n. 557/2009; Cass. civ., SS UU, n. 8521/2007; Cass. civ., SS UU, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
5. spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum) e della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate, con obbligo di versamento in favore dell'ER essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico dell'Assicurazione soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, la convenuta al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 49.035,64 a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21.5.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (12.12.2020) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, somma da versare in favore dell'ER essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3. pone le spese e compensi di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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