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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha pronunZIto la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA nata Napoli il 26.10.1948 (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Villaricca alla via Enrico Fermi n. 250 presso l'avv. Gianluca Petteruti (C.F.
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione C.F._2
telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfredo Perillo (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata telematicamente il 09.08.24
e con lui elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli CP_1
Uffici dell'Avvocatura Comunale.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'Avv. Gianluca Petteruti, quale difensore della Sig.ra , Parte_1
si riporta a tutto quanto fin qui dedotto, richiesto ed eccepito. Conclude riportandosi alle conclusioni rese in atto di appello e chiede, per i motivi ivi esposti, che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, voglia, in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado, non ammesse o rigettate dal Giudice di prime cure, e nello specifico disporsi
CTU medico legale, al fine di quantificare le lesioni riportate da nel sinistro per Parte_1
pagina 1 di 12 cui è causa;
nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ovvero accertare la responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 cc del in ordine al sinistro avvenuto il Controparte_1
04/03/2012 in danno dell'appellante, e condannare il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1 pagamento dei danni per le lesioni subite dalla sig.ra , quantificati in € 8.781,31, o Parte_1
nella diversa somma ritenuta secondo giustiZI, oltre interessi legali e rivalutazione del diritto al saldo, il tutto nei limiti di valore dichiarato pari ad € 10.000,00. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Impugna ogni avversa deduzione, produzione, eccezione e conclusione e chiede riservarsi la causa per la decisione, con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali”.
PER L'APPELLATO (si riporta il contenuto delle ultime note di udienza depositate il 21.10.2024 stante il mancato deposito di note successive): “In ottemperanza a quanto disposto da codesta On.le
Corte con provvedimento del 19 maggio 2023, l'avv. Perillo per il impugna e Controparte_1
contesta nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito ed allegato e si riporta alla documentazione ed agli scritti difensivi prodotti nel corso del giudizio. Insiste per il rigetto dell'avverso gravame siccome infondato, in fatto e diritto, e chiede che la causa sia riservata in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.01.2017 ha riferito che alle ore 10,30 circa del Parte_1
04.03.2012 si dirigeva verso l'ingresso del cimitero sito in alla via del Cassano quando, salendo CP_1 sul marciapiede, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra, procurandosi una frattura della base del quinto metacarpo della mano destra, a causa di una buca originatasi per l'assenza di un basolo della pavimentazione e non visibile stante la crescita di erbacce e l'accumulo di cartacce nella stessa.
Tanto premesso l'istante, ascrivendo la responsabilità del sinistro occorsole al lo ha Controparte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna ex art. 2051 o ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti da liquidare in € 8.781,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o nel diverso importo ritenuto di giustiZI da contenere entro i limiti di € 10.000,00.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda adducendo Controparte_1
l'addebitabilità della caduta, quand'anche risultasse dimostrato il fatto storico, alla condotta disattenta dell'infortunata.
La causa, assunta la prova testimoniale capitolata dall'attrice, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo decisa con sentenza pubblicata il 12.11.2020 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato l'istante al rimborso delle spese di lite avversarie con le seguenti argomentazioni: “…l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla
pagina 2 di 12 verificazione del fatto e alla sussistenza del nesso eziologico tra il fatto colposo addebitato e il danno subito…Esaminando detto profilo mediante la ricostruzione del fatto sul piano causale, deve verificarsi in concreto se la condotta tenuta dalla danneggiata abbia avuto, nel caso concreto, una efficienza causale idonea ad incidere sulla produzione dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c., applicabile in tema di responsabilità aquiliana, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c…
La regola di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. è da intendersi quale corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile…
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata (documentazione fotografica e prove testi che hanno riconosciuto le foto prodotte da parte attrice) emerge con evidenza la piena visibilità della buca, in considerazione delle sue larghe dimensioni e del fatto che il sinistro si è verificato in pieno giorno con ampia luminosità (cfr. ritrazioni fotografiche allegate da parte attrice e siglate dai testi che vi hanno riconosciuto il luogo e la causa della caduta).
In particolare, secondo lo stesso assunto attoreo, la sarebbe caduta mentre saliva sul Pt_1
marciapiede. Ora, come si vede dalle fotografie prodotte, proprio al di sotto del punto del marciapiede ove l'attrice è caduta vi è una buca di grandi dimensioni e perfettamente visibile. Ciò induce a ritenere, sempre secondo la stessa prospettazione attorea, che la , per salire su quel punto del Pt_1
marciapiede, abbia posto il piede dentro la grande buca.
Tale condotta sicuramente esprime un utilizzo della cosa pubblica non improntata alla cautela e prudenza richieste ai sensi dell'art. 2 Cost.
Alla condotta tenuta dalla attrice deve in sostanza rimproverarsi di non aver utilizzato le cautele necessarie ponendosi nella condizione (invece facilmente evitabile e prevedibile) di pericolo determinata dalla grande buca posta al di sotto del punto del marciapiede ove si è verificata la caduta.
Né le dichiarazioni testimoniali, secondo cui vi erano diverse macchine parcheggiate che rendevano poco visibile il dissesto, hanno, quand'anche ritenute sufficienti a dimostrare la circostanza, rilievo tale da escludere o limitare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di parte attrice, dovendo piuttosto ritenersi che, l'eventuale poca visibilità a causa delle macchine parcheggiate, avrebbe comunque dovuto indurre la vittima ad una maggiore attenzione, specie tenuto conto delle sue condizioni fisiche
(si veda sul punto dichiarazione del teste all'udienza del 4.11.2019 secondo cui “Mia Testimone_1 UO è abbastanza pesante ma si sposta autonomamente anche se a volte si fa aiutare”) Le suesposte considerazioni inducono a ritenere che detta condotta come imputabile alla attrice abbia costituito unico fatto generatore del danno.
pagina 3 di 12 La domanda va dunque rigettata, anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni (assorbimento del nesso di causalità nella condotta del danneggiato ex art. 1227, I comma, c.c.). Le spese di lite seguono la soccombenza …”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 11.05.21 ed iscritto a ruolo il 18.05.21 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliendo la domanda risarcitoria così come quantificata in prime cure e condannando controparte al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituito il che ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello ed in Controparte_1 subordine il riconoscimento della sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice con graduazione delle rispettive responsabilità.
Con ordinanza dell'01.10.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non essendo stata in alcun modo argomentata la sussistenza del requisito del periculum in mora.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
L'appello è infondato nella parte in cui si lamenta una “violazione di legge per avere il giudice di primo grado ritenuto inapplicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. trattandosi di bene demaniale affidato ad un uso generalizzato della collettività”.
Il tribunale, come chiaramente si evince da quanto si legge alla pagina 3, righi 20-25 ed alla pagina 4, righi 1-7 della sentenza impugnata, e che viene di seguito trascritto, ha infatti correttamente collocato la fattispecie “nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” per poi soggiungere: “Infatti, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., potendo ravvisarsi un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 19.11/2009 n. 24419…).
pagina 4 di 12 L'appello è altresì infondato nella parte in cui si lamenta l'inapplicabilità d'ufficio dell'art. 1227 co. 1
c.c., in tema di concorso di colpa del danneggiato, poiché si tratterebbe di un'eccezione riservata alla parte, e sottoposta ai relativi oneri di allegazione e prova, la quale non sarebbe stata tempestivamente formulata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
In tale atto difensivo il oltre a sostenere la ricorrenza dell'esimente del fortuito, ha infatti CP_1 invocato anche l'applicazione di tale previsione codicistica con tali testuali parole: “In via gradata e subordinata, si deduce che seppure il comportamento colposo dell'utente della strada non sia stato tale da interrompere completamente il nesso causale, quanto meno deve ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente, in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso (cfr.
Cass. n. 1310/12)”.
In ogni caso il tribunale ben poteva poi interrogarsi anche d'ufficio sulla ricorrenza di una colpa concorrente dell'infortunata. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 co. 1
c.c., per concorde giurisprudenza di legittimità, non concretizza infatti un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, e deve essere esaminata e verificata dal giudice anche ufficiosamente, attraverso opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione della sua incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. tra tante Cass. n. 18544/2009, Cass. n. 23734/2009 e
Cass. S.U. n. 13902/2013 che ha ritenuto prospettabile anche in appello la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine).
L'appello è invece fondato nella parte in cui si sostiene che a torto il tribunale ha ritenuto che la condotta della vittima del sinistro possa nel caso di specie integrare il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Sostiene in particolare l'appellante che era onere del per sottrarsi alla responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c., provare la ricorrenza del caso fortuito da intendersi, secondo la nozione corrente in giurisprudenza, come un un evento del tutto imprevedibile, eccezionale, inevitabile e non prevenibile tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento lesivo.
Il tribunale, invece, nell'esaminare i fatti di causa ha travisato la nozione di fortuito focalizzando la sua attenzione soltanto sulla condotta della danneggiata.
Risulta invece accertato che il fatto si è verificato per un'anomalia della strada comunale, ossia per la mancanza di un basolo sul bordo del marciapiede, e sarebbe pertanto configurabile la responsabilità dell' che ne ha la custodia il quale non ha provato che il dissesto della cosa è stato CP_2
pagina 5 di 12 causato da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato dei luoghi che, nonostante una diligente attività di controllo del territorio volta a garantire un intervento tempestivo, non ha potuto essere eliminata o segnalata per mancanza del tempo strettamente necessario.
La crescita di erba nella buca e la presenza di pezzi di pavimento sgretolato in prossimità del punto in cui si trovava il basolo mancante, evincibili nelle foto riconosciute dai testi, comproverebbero - al contrario - che per diversi anni il non ha provveduto al ripristino dei luoghi lasciando i pedoni CP_1
esposti ad una fonte costante di pericolo. Non sarebbe pertanto possibile escludere totalmente la responsabilità del quanto alla verificazione dell'incidente dal momento che l'Ente ben avrebbe CP_1 potuto riparare la strada e rendere sicuro l'uso della cosa.
Con la sentenza impugnata il tribunale ha inoltre mostrato di aderire ad una nozione di fortuito errata, che si identifica con la condotta colposa della danneggiata, senza tener conto della necessità di verificare se tale condotta presenta anche i requisiti della imprevedibilità e della non prevenibilità da parte del custode. La condotta della vittima, per escludere la responsabilità del custode, avrebbe infatti dovuto risultare non semplicemente negligente ma dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo perché eccezionale, inconsueta e del tutto inattesa.
In caso di caduta di un pedone in una buca stradale, pur in presenza di un fattore di distrazione, non si può invece sostenere che l'evento sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la presenza di una buca sulla strada possa determinare la caduta di un passante) e tanto meno può sostenersi che l'evento sia non prevenibile sussistendo, di norma, la possibilità di riparare la buca o quanto meno di segnalarla.
Per tali aspetti l'appello risulta indubitabilmente fondato.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che, in presenza di danni originati dalle condizioni manutentive di una strada pubblica e delle sue pertinenze, il danneggiato può avvalersi della tutela risarcitoria approntata dall'art. 2051 c.c., limitandosi perciò a provare la verificazione dell'evento lesivo e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia.
Se il sinistro è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, ossia da un vizio costruttivo o manutentivo che rende il rischio di danno fisiologico, la P.A. è dunque tenuta a risponderne sussistendo la possibilità di pervenire, attraverso la zonizzazione della manutenzione, ad un efficace controllo del territorio idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Se invece viene dimostrato che il danno è stato determinato da cause estrinseche o estemporanee, create da terzi e non conoscibili né eliminabili con immediatezza anche attraverso la più diligente attività manutentiva, la P.A. sarà a questo punto liberata dalla responsabilità per cose in custodia (cfr. tra tante cass. n. 15042/08, cass. n. 6101/2013 e cass. n. 16295/2019).
pagina 6 di 12 Chi agisce per il risarcimento dei danni subiti a causa di un dissesto stradale è dunque tenuto a provare la sola verificazione dell'evento dannoso e la sua derivazione causale da un vizio costruttivo o manutentivo della cosa e non anche l'esistenza di una situazione di “insidia o trabocchetto”, caratterizzata dall'esistenza di un pericolo occulto oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (cfr. ex multis cass. n. 11802/2016).
La presenza di un'insidia può invero rilevare al solo fine di escludere del tutto un eventuale concorso di colpa del pedone infortunato valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione delle normali cautele, tanto più rilevante va infatti considerata l'efficienza causale del comportamento imprudente del pedone nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. così cass. n. 287/2015 e cass. n. 23919/2013).
A tal fine non è tuttavia sufficiente l'identificazione di un qualsivoglia comportamento colposo del danneggiato che abbia concorso con la sua disattenzione o imprudenza alla verificazione dell'evento lesivo. Il fortuito è infatti costituito da un evento naturale o umano oggettivamente imprevedibile e non controllabile sicché la condotta del danneggiato, per integrare il caso fortuito, deve presentare caratteri di anomalia risultando eccezionale, inconsueta ed inattesa da una persona mediamente sensata e perciò dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
È poi naturalmente l'Ente proprietario a dover dimostrare che il danneggiato ha tenuto nel caso concreto una condotta connotata da tale eccezionale imprudenza e imprevedibilità da interrompere il nesso eziologico.
Nel caso di specie la prova testimoniale e le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi hanno fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso occorso alla . Pt_1
La teste ha infatti così descritto l'evento per cui è controversia: “L'attrice Testimone_2 Parte_1
è mia ZI;
sono a conoscenza dei fatti perché ero presente. Ricordo che era il marzo del
[...]
2012 ed io, mia ZI ed il genero di mia ZI ci stavamo recando al cimitero di Secondigliano in via
Cassano…Il genero aveva parcheggiato l'auto ed io e mia ZI avevamo iniZIto ad Testimone_1 attraversare…mentre stavamo salendo sul marciapiede, mia ZI perdette l'equilibrio perché mancava il cordolo del marciapiede e tale mancanza non era molto visibile in quanto c'erano delle erbacce che uscivano proprio dalla parte mancante;
mia ZI ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra con il polso destro con tutto il peso del corpo sopra…mia ZI è corpulenta;
è caduta sul marciapiede perché si è trovata con il vuoto sotto il piede;
ricordo che era di mattina intorno alle 10:00 circa, non pioveva e non era bagnato per terra;
preciso che mancava proprio il cordolo del marciapiede e di ciò ce ne
pagina 7 di 12 siamo resi conto solo al momento in cui mia ZI è salita con il piede anche perché c'erano delle auto in sosta che non rendevano ben visibile tale mancanza…L'ufficio dà atto che vengono firmate le prime tre foto di cui alla produzione attorea dalla teste che riconosce il luogo della caduta dove sono le erbacce
e dichiara: quando mia ZI è caduta il marciapiede si presentava così; inoltre la teste riconosce nella foto n. 10 la strada del cimitero dove si vede la buca”.
Non dissimile è il tenore della deposizione di che ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Ricordo che un giorno del mese di marzo 2012, verso le 9:30 - 10:00, ero in compagnia di mia UO e la OT eravamo diretti verso il cimitero di Secondigliano ed eravamo Testimone_2 nella mia auto…Ricordo che accostai nel parcheggio del cimitero per far scendere mia UO e la OT. Dopo aver parcheggiato l'auto…uscii dalla stessa e, in quel momento, vidi che loro si avviavano verso il cimitero e mia UO cadde. Preciso che vi è una zona di parcheggio a livello stradale e un marciapiede che precede un altro tratto di strada, il quale a sua volta precede l'ingresso del cimitero. Vi erano diverse auto in divieto di sosta. Mia UO cadde a terra sul lato destro. Non vide che mancava il cordolo del marciapiede. Mi trovavo a pochi metri da lei quando cadde. Preciso che dopo averla soccorsa le chiesi come mei era caduta. Lei mi disse che ci mancava un pezzo di marciapiede e per questo aveva perso l'equilibrio…Mia UO è abbastanza pesante ma si sposta autonomamente anche se a volte si fa aiutare.
Esibitemi le foto di cui alla produzione attorea, su cui appongo la mia sottoscrizione, ricordo che quello è il tratto di marciapiede rotto dove è caduta mia UO. In particolare, nelle foto da 10 a 12 si vede l'ingresso del cimitero e il marciapiede che delimita l'area di parcheggio. Il cordolo non era ben visibile perché vi erano diverse auto parcheggiate nelle vicinanze ed era coperto da fogliame come si evince dalle foto. Mia UO si è fatta male la mano destra…”.
Vi è dunque la prova della mancanza di una parte del bordo del marciapiede, dovuta all'assenza di uno dei basoli in pietra che lo costituivano, e della creazione al suo posto di una buca. Vi è inoltre la prova, fotografica e testimoniale, della crescita di erba nella buca, a dimostrazione del perdurante stato di abbandono dei luoghi, e del fatto che l'attrice è caduta ponendo inavvertitamente il piede nella buca.
La danneggiata ha dunque assolto l'onere probatoria da cui era gravata ex art. 2051 c.c. mentre il non ha fatto altrettanto dimostrando che il dissesto stradale all'origine del danno si è creato in CP_1
modo così improvviso ed imprevedibile da rendere del tutto impossibile la tempestiva eliminazione della situazione di pericolo anche con la più attenta attività di manutenzione e vigilanza sul territorio.
Le risultanze istruttorie non consentono, inoltre, di affermare che l'attrice si è comportata in modo assolutamente imprevedibile tenendo una condotta inconsueta e del tutto inattesa da una persona sensata. La caduta di un pedone in una buca stradale non costituisce, infatti, un evento eccezionale e del pagina 8 di 12 tutto imprevedibile ma, al contrario, rappresenta un'evenienza che, ricorrendo un fattore di rischio quale l'esistenza di un dissesto stradale, appare tutt'altro che anomala rientrando nell'ambito di una più che prevedibile e prevenibile interazione tra la condizione potenZIlmente pericolosa della cosa e l'agire umano.
Una volta accertato che la condotta della danneggiata non è stata idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno resta dunque da stabilire se, ed in quale misura, possa dirsi che l'appellante ha concorso alla verificazione dell'evento lesivo, avuto riguardo e all'apparenza o meno della situazione di pericolo.
Al quesito occorre offrire risposta senz'altro positiva. Dai rilievi fotografici in atti emerge, infatti,
l'esistenza di una buca rettangolare di ragguardevoli dimensioni, corrispondenti alla sede di alloggiamento del basolo mancante, che appaiono stimabili nell'ordine di 60 cm x 40 cm.
La stessa crescita spontanea di ciuffi d'erba all'interno della buca, piuttosto che occultarla alla vista, era inoltre un segnale di richiamo della sua esistenza spiccando la macchia di colore verde sul grigio della pavimentazione circostante e non essendo possibile immaginare la crescita di erba sulla nuda pietra. Il fatto si è inoltre verificato alle dieci del mattino, in una giornata non piovosa, e dunque in presenza di diffusa luce naturale.
Anche l'esistenza di auto parcheggiate lungo in bordo del marciapiede non può infine tradursi in un fattore di esclusione della visibilità della buca. Se infatti l'appellante, nonostante la sua corpulenza sottolineata da entrambi i testi, è passata tra le auto parcheggiate ed è salita sul marciapiede, incappando nella buca, ciò significa che il varco esistente tra i veicoli era abbastanza ampio e che, di conseguenza, la buca era visibile.
Ciò implica o che l'attrice è stata disattenta, non prestando sufficiente attenzione allo stato dei luoghi percorsi, o che la stessa è stata imprudente, sopravvalutando la sua capacità di equilibrio su un percorso accidentato. Va pertanto riconosciuta un'incidenza causale della condotta colposa della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, stimabile nell'ordine del 50%, con conseguente riduzione in ugual percentuale dell'ammontare del risarcimento dovutole, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno in questione muovendo dalla documentazione medica in atti la quale testimonia che la , sessantatreenne al momento del Pt_1
fatto, riportava per effetto della caduta una frattura della base del quinto metacarpo della mano destra refertatagli presso l'Ospedale Cardarelli dove la donna veniva trattata con confezionamento di doccia gessata e con formulazione di una prognosi di guarigione di 25 giorni.
Risulta inoltre prodotta una consulenza medica di parte redatta dal dr. la quale, Persona_1 sulla scorta dell'anzidetta documentazione sanitaria, indica tale lesione come guarita dopo un periodo pagina 9 di 12 di inabilità temporanea totale di 25 gg. seguito da un periodo di inabilità temporanea parZIle di 30 gg. al valore medio del 50% e di altri 30 gg. al valore medio del 25%, con postumi permanenti del 4-5% costituiti da esiti algo-funzionali della frattura in questione.
Detto elaborato, per quanto concerne la valutazione di ITT e ITP, appare in linea con quanto emerge dalla documentazione medica prodotta mentre, per quel che attiene ai postumi permanenti, la valutazione risulta un po' sovrastimata.
La tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità allegata al
D.M. 03.07.2003 in G.U. n. 211 dell'11.09.2003 prevede infatti, per gli esiti di frattura delle ossa carpali apprezzabili strumentalmente con sfumata limitazione funzionale, il riconoscimento di postumi permanenti fino al 3% ed analoga valutazione è contenuta nelle tabelle per la liquidazione del CP_3
danno biologico adottate in attuazione del D.M. 12.07.2000.
Anche la tabella delle lesioni costituente l'allegato A del D.P.C.M. 03.11.2000, in tema di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, prevede infine un'invalidità del 3% per la frattura del II, del III, del IV o del V metacarpo. È dunque a tale percentuale che occorre attenersi ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante.
Quest'ultima va poi operata attenendosi ai principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a S.U. n. 26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame anche alla luce delle pronunzie della Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11.
pagina 10 di 12 Tale decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, vanno individuati in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, sulla scorta delle più recenti tabelle milanesi, edite nel 2024, va dunque liquidato nella somma all'attualità di € 4.056,00 (di cui €
3.245,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 811,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è suscettibile di essere incrementata in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, attenendosi ancora al valore base di € 115,00 individuato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 5.462,50 (€
115,00 x 25 gg. = 2.875,00 + € 57,50 x 30 gg. = € 1.725,00 + € 28,75 x 30 gg. = 862,50). A titolo di danno patrimoniale emergente va infine riconosciuta la somma di € 92,30 da riferire alle spese mediche documentate sostenute in dipendenza del sinistro.
In totale si raggiunge dunque la somma di € 9.610,80, da dimezzare per la riconosciuta incidenza causale della condotta colposa dell'infortunata nella produzione del sinistro, con finale riconoscimento di € 4.805,40. Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio ed il notevole lasso temporale intercorso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenZIle inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n.
1712/1995, è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunZI gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra- compensazione, non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare iniZIlmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, al 04.03.2012 e quindi, anno per anno pagina 11 di 12 sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo la somma in favore dell'avv. Gianluca Petteruti per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunZI sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
7624/2020 pubblicata il 12.11.2020 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, condanna il al pagamento in favore della della somma a titolo di risarcimento danni di Controparte_1 Pt_1
€ 4.805,40 oltre interessi legali da computare sulle somme e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 che si liquidano in € 237,00 per esborsi vivi ed in € 2.552,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Petteruti Gianluca per dichiarato anticipo.
3) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 382,50 per esborsi vivi ed in € 2.915,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Petteruti Gianluca per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.06.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_4
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