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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16729 dell'anno 2024, vertente
TRA con gli Avv. ti LEPORELLI FEDERICA e MASTROMAURO Parte_1
ROSALINA per procura in atti
E
, in p. del l.r.p.t con l'Avv.to PELLEGRINO SALVATORE per procura generale CP_1
alle liti in atti
OGGETTO: accertamento postumi infortunio e condanna al pagamento di rendita in conto capitale per inabilità permanente
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere rimasta vittima di infortunio sul lavoro il 1 marzo 2020, chiedeva al Tribunale di accertare la menomazione all'integrità pisco-fisica subita nella misura pari al 8% di invalidità e di condannare l' convenuto al pagamento in proprio CP_2
favore, della rendita in conto capitale per danno biologico subito, come da perizia di parte depositata.
1 L' si opponeva alla prospettazione offerta ed chiedeva il rigetto CP_1
delle domande.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali in atti ed veniva altresì disposta consulenza medico legale;
all'esito del deposito di note scritte di trattazione è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Si premette che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto dell' estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre sotto forma di rendita quando la menomazione sia superiore al 16%.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che dalla espletata consulenza tecnica, svolta con accuratezza ed immune da vizi logico-giuridici,risulta che il ricorrente
è affetto da ..” quadro clinico menomativo attuale si caratterizza per lieve decalage della
2 spalla sinistra con ipotonotrofia muscolare, scrosci articolari alla mobilizzazione passiva e riferito dolore;
limitazione per circa un/terzo dei gradi nei movimenti di postergazione
(mano intraruotata e dietro la schiena) ed extrarotazione, l'elevazione è possibile oltre
120°, abduzione fino a 90°; deficit di forza contro resistenza a causa di riferito dolore;
tale quadro menomativo merita di essere valutato nella misura del 7% (sette per cento) facendo riferimento alle seguenti voci delle tabelle di cui al D. L.vo 38/2000.. “
Le valutazioni espresse dal nominato CTU non risultano contestate specificatamente, meritando pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
Di conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n.
38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire indennizzo subìto a seguito dell'infortunio subito sul lavoro nella misura dell' 7% del danno biologico, oltre ad interessi legali, dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza, liquidate con separato decreto,
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 aprile 2024 così provvede:
1 - Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale per danno biologico a causa dell' infortunio sul lavoro subìto, nella misura del 7 %, oltre ad interessi legali dalla domanda amministrativa del 4 giugno 2021 ;
2 - Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 2500,00 oltre 15% per spese generali, iva e cp.a. con distrazione ai difensori antistatari, Avv.ti
LEPORELLI FEDERICA e MASTROMAURO ROSALINA.
3 Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16729 dell'anno 2024, vertente
TRA con gli Avv. ti LEPORELLI FEDERICA e MASTROMAURO Parte_1
ROSALINA per procura in atti
E
, in p. del l.r.p.t con l'Avv.to PELLEGRINO SALVATORE per procura generale CP_1
alle liti in atti
OGGETTO: accertamento postumi infortunio e condanna al pagamento di rendita in conto capitale per inabilità permanente
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere rimasta vittima di infortunio sul lavoro il 1 marzo 2020, chiedeva al Tribunale di accertare la menomazione all'integrità pisco-fisica subita nella misura pari al 8% di invalidità e di condannare l' convenuto al pagamento in proprio CP_2
favore, della rendita in conto capitale per danno biologico subito, come da perizia di parte depositata.
1 L' si opponeva alla prospettazione offerta ed chiedeva il rigetto CP_1
delle domande.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali in atti ed veniva altresì disposta consulenza medico legale;
all'esito del deposito di note scritte di trattazione è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Si premette che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto dell' estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre sotto forma di rendita quando la menomazione sia superiore al 16%.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che dalla espletata consulenza tecnica, svolta con accuratezza ed immune da vizi logico-giuridici,risulta che il ricorrente
è affetto da ..” quadro clinico menomativo attuale si caratterizza per lieve decalage della
2 spalla sinistra con ipotonotrofia muscolare, scrosci articolari alla mobilizzazione passiva e riferito dolore;
limitazione per circa un/terzo dei gradi nei movimenti di postergazione
(mano intraruotata e dietro la schiena) ed extrarotazione, l'elevazione è possibile oltre
120°, abduzione fino a 90°; deficit di forza contro resistenza a causa di riferito dolore;
tale quadro menomativo merita di essere valutato nella misura del 7% (sette per cento) facendo riferimento alle seguenti voci delle tabelle di cui al D. L.vo 38/2000.. “
Le valutazioni espresse dal nominato CTU non risultano contestate specificatamente, meritando pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
Di conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n.
38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire indennizzo subìto a seguito dell'infortunio subito sul lavoro nella misura dell' 7% del danno biologico, oltre ad interessi legali, dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza, liquidate con separato decreto,
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 aprile 2024 così provvede:
1 - Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale per danno biologico a causa dell' infortunio sul lavoro subìto, nella misura del 7 %, oltre ad interessi legali dalla domanda amministrativa del 4 giugno 2021 ;
2 - Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessivi € 2500,00 oltre 15% per spese generali, iva e cp.a. con distrazione ai difensori antistatari, Avv.ti
LEPORELLI FEDERICA e MASTROMAURO ROSALINA.
3 Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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