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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2784 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2021 tra
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 person difesa tiana Lupi
- appellante - e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante pro – tempore ing. Controparte_2
- appellata/contumace -
oggetto: appello – opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1247/2021 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 3.8.2021, depositata in Cancelleria il 26.8.2021 – a conclusione del procedimento iscritto al n. 1412/2020 r.g., relativo ad opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 068762020000001340000 – il Giudice di Pace ha accolto la domanda spiegata dal contribuente, dichiarando estinto per prescrizione il credito relativo alla cartella di pagamento n. 06920110391650223000, richiamato nell'atto opposto. A siffatta statuizione il Giudice di prime cure è giunto anzitutto qualificando la domanda attorea quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., visto il tenore del motivo di opposizione, afferente alla sopravvenuta prescrizione del titolo di credito. In secondo luogo, lo stesso Giudice, ritenuta documentata la notifica della cartella anzidetta (avvenuta in data 19.8.2011), ma non ravvisata la prova della notifica di un successivo atto interruttivo della prescrizione – stante la meramente enunciata esistenza, non dimostrata dall'agente della riscossione, di un'intimazione di pagamento – ha considerato estinto il credito, per inerzia ultraquinquennale, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite del grado.
1 2.Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_2
, la quale ha censurato la statuizione del Giudice di prime cure per le seguenti
[...] ragioni: a) perché avrebbe erroneamente ritenuta non dimostrata la notifica di un atto interruttivo della prescrizione, quando, invece, essa aveva prodotto “documentazione attestante, la rituale notificazione, in data 24.5.2016, della intimazione di pagamento n. 06820169017503440000 eseguita, mediante messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (all. 5). Invero, all'indirizzo di Milano, Via Durini n. 14 – come risultante e come confermato dalla visura camerale – la società risultava irreperibile, con conseguente legittima attivazione della modalità di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”; b) perché l'avrebbe ingiustamente condannata alle spese di lite del grado, non valorizzando l'ineccepibile attività svolta per ottenere il soddisfacimento del credito. L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza 1247/2021 resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, Dott.ssa Divina Alfano, depositata in data 26.08.2021 e notificata in forma esecutiva in data 26.08.2021, e per l'effetto: NEL MERITO accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n. 06820110391650223000 e della intimazione di pagamento n. 06820169017503440000 per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alla sopra indicata cartella di pagamento, condannando la al pagamento del relativo importo;
Controparte_1
IN OGNI CASO revocare la condanna alle spese di lite disposte carico dell'Agente della Riscossione, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale titolo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”
2.1.La società originariamente opponente, sebbene ritualmente evocata nel secondo grado di giudizio, è rimasta contumace.
3.Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.L'appello è infondato. 4.1.Esaminati gli atti ed i documenti allegati al fascicolo di primo grado dell' , emerge, come allegata e documentata, Parte_2 un'intimazione di pagamento, riguardante anche la cartella recante il credito dichiarato estinto in primo grado, astrattamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale. Tuttavia, come esposto dal Giudice di prime cure, non vi è prova in atti della notifica del predetto atto. Sul punto, pur censurando la decisione del Giudice di pace di Reggio Calabria, l'appellante ha omesso di indicare il numero di pagina degli allegati ove rinvenire detta notifica che, per l'appunto, non risulta prodotta. 4.2.Solo in grado d'appello, del resto, l' ha versato in atti la Parte_2 notifica dell'intimazione anzidetta. Tale produzione documentale, tuttavia, è tardiva e soggiace alla preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La prova di una siffatta impossibilità, però, non è stata offerta dalla parte
2 interessata all'utilizzo del documento e, a dire il vero, nemmeno prospettata. Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità della produzione tardivamente depositata. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha chiarito che “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cassazione civile n. 20786/2025). In definitiva, in mancanza della prova di un atto avente effetto interruttivo della prescrizione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5.La mancata costituzione dell'appellata esime dal provvedere sulle spese del grado di giudizio.
6.In considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1247/2021 del Giudice di pace di Reggio Calabria proposto dall' nei confronti della società Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025.
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
3
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 person difesa tiana Lupi
- appellante - e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante pro – tempore ing. Controparte_2
- appellata/contumace -
oggetto: appello – opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1247/2021 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 3.8.2021, depositata in Cancelleria il 26.8.2021 – a conclusione del procedimento iscritto al n. 1412/2020 r.g., relativo ad opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 068762020000001340000 – il Giudice di Pace ha accolto la domanda spiegata dal contribuente, dichiarando estinto per prescrizione il credito relativo alla cartella di pagamento n. 06920110391650223000, richiamato nell'atto opposto. A siffatta statuizione il Giudice di prime cure è giunto anzitutto qualificando la domanda attorea quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., visto il tenore del motivo di opposizione, afferente alla sopravvenuta prescrizione del titolo di credito. In secondo luogo, lo stesso Giudice, ritenuta documentata la notifica della cartella anzidetta (avvenuta in data 19.8.2011), ma non ravvisata la prova della notifica di un successivo atto interruttivo della prescrizione – stante la meramente enunciata esistenza, non dimostrata dall'agente della riscossione, di un'intimazione di pagamento – ha considerato estinto il credito, per inerzia ultraquinquennale, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite del grado.
1 2.Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_2
, la quale ha censurato la statuizione del Giudice di prime cure per le seguenti
[...] ragioni: a) perché avrebbe erroneamente ritenuta non dimostrata la notifica di un atto interruttivo della prescrizione, quando, invece, essa aveva prodotto “documentazione attestante, la rituale notificazione, in data 24.5.2016, della intimazione di pagamento n. 06820169017503440000 eseguita, mediante messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (all. 5). Invero, all'indirizzo di Milano, Via Durini n. 14 – come risultante e come confermato dalla visura camerale – la società risultava irreperibile, con conseguente legittima attivazione della modalità di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”; b) perché l'avrebbe ingiustamente condannata alle spese di lite del grado, non valorizzando l'ineccepibile attività svolta per ottenere il soddisfacimento del credito. L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza 1247/2021 resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, Dott.ssa Divina Alfano, depositata in data 26.08.2021 e notificata in forma esecutiva in data 26.08.2021, e per l'effetto: NEL MERITO accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n. 06820110391650223000 e della intimazione di pagamento n. 06820169017503440000 per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alla sopra indicata cartella di pagamento, condannando la al pagamento del relativo importo;
Controparte_1
IN OGNI CASO revocare la condanna alle spese di lite disposte carico dell'Agente della Riscossione, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale titolo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”
2.1.La società originariamente opponente, sebbene ritualmente evocata nel secondo grado di giudizio, è rimasta contumace.
3.Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.L'appello è infondato. 4.1.Esaminati gli atti ed i documenti allegati al fascicolo di primo grado dell' , emerge, come allegata e documentata, Parte_2 un'intimazione di pagamento, riguardante anche la cartella recante il credito dichiarato estinto in primo grado, astrattamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale. Tuttavia, come esposto dal Giudice di prime cure, non vi è prova in atti della notifica del predetto atto. Sul punto, pur censurando la decisione del Giudice di pace di Reggio Calabria, l'appellante ha omesso di indicare il numero di pagina degli allegati ove rinvenire detta notifica che, per l'appunto, non risulta prodotta. 4.2.Solo in grado d'appello, del resto, l' ha versato in atti la Parte_2 notifica dell'intimazione anzidetta. Tale produzione documentale, tuttavia, è tardiva e soggiace alla preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La prova di una siffatta impossibilità, però, non è stata offerta dalla parte
2 interessata all'utilizzo del documento e, a dire il vero, nemmeno prospettata. Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità della produzione tardivamente depositata. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha chiarito che “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cassazione civile n. 20786/2025). In definitiva, in mancanza della prova di un atto avente effetto interruttivo della prescrizione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5.La mancata costituzione dell'appellata esime dal provvedere sulle spese del grado di giudizio.
6.In considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1247/2021 del Giudice di pace di Reggio Calabria proposto dall' nei confronti della società Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025.
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
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