Articolo 125 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 124Articolo 126
Versione
14 maggio 1967
Art. 125.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967