Sentenza 7 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6497 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano 06 4 97 /02 La Corte Suprema di Cassazione Oggetto: Prev. soc. composta dai seguent dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.m. 18946/1999 Consigliere Cron. 18573 dr. Bruno D'Angelo Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.14.02.2002. dr. Natale Capitanio Consigliere dr. Attilio Celentano ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Talarico e dall'avv. Giorgio Barberis, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domicilia- to in Roma presso lo studio di quest'ultimo in viale Maz- zini n. 88, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (subentrato al Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU), in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiunta- -- 1 - 706 mente, dagli avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, come da procura speciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso in data 13 19 ottobre 1988, n. 1503/98, R.G. n. 2093/98; udita la relazione della causa svolta dal consigliere.. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 14 febbraio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Geme- bilità del ricorso. Jums rale dr. Marcella Matera, che ha concluso per l'inammissi- - 2. Svolgimento del processo. Il sig. CI HI proponeva appello avverso la sentenza pronunziata il 1° ottobre 1997 dal Pretore di Treviso, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto del- l'istante all'iscrizione nell'elenco dei coltivatori di- retti per il periodo 23.8.1962/1°.4.1968, per il quale lo SCAU aveva disposto la cancellazione della posizione contri- butiva del medesimo, escludendo che il HI si fosse po- tuto dedicare prevalentemente all'attività agricola negli anni in cui frequentava regolarmente la scuola media superio- re. L'appellante sosteneva che dalla risultanze istruttorie era emerso che in quegli anni egli collaborava con la madre alla conduzione dell'azienda agricola familiare%;B censurava in par- ticolare il difetto di motivazione della decisione del giudi- ce di primo grado, che aveva disatteso le deposizioni testi- moniali e non aveva considerato che lo SCAU non solo l'aveva iscritto nell'elenco, ma aveva attestato i giorni da lui de- dicati alla conduzione del fondo ed al governo del bestiame, con atto pubblico che faceva fede fino a querela di falso o almeno aveva efficacia probatoria privilegiata per le certifi- cazioni in esse contenute. Chiedeva pertanto l'integrale ri- forma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado;
in subordine, la parziale riforma delle sentenza e l'accertamento del suo diritto per il perio- 3 do contributivo 1.6.1967/1.4.1968. L'INPS, costituito ritualmente, contestava il diritto af- fermato dal HI per il periodo corrispondente alla fre- quenza scolastica e concludeva per il parziale accoglimento della domanda subordinata, con riferimento al periodo dal- 1'1.8.1967 al 31.3.1968. Osservava il Tribunale che era pacifico che CI HI aveva frequentato regolarmente l'I.T.S.C. "A. Martini" di Castefranco Veneto negli anni scolastici compresi tra il *62/*63 ed il '66/'67, quando era stato ammesso agli esami ed aveva conseguito il diploma%; che nel maggio del '63 il padre Bruno, titolare di impresa agricola costituita secondo la sua dichiarazione - da 1,56 ettari di terreno colti vato ad erbario, da due bovini ed un suino, aveva dichiarato di essere coltivatore diretto ed aveva indicato la moglie ed il figlio CI quali "componenti del nucleo familiare addetti in forma esclusiva o prevalente alla manuale colti- vazione dei terreni e all'allevamento e governo del bestiame". Alla luce degli impegni scolastici del ricorrente, il Tribu- nale riteneva poco attendibili le deposizioni testimoniali della sorella e dello zio del medesimo, e d'altra parte esclu- deva che l'azienda agricola di proporzioni modeste potesse im- pegnare in modo esclusivo o prevalente due persone (HI CI e sua madre). Il diritto di iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti - 4 - - poteva essere riconosciuto al HI solo nei limiti indicati dall'INPS in sede di appello. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 ottobre affi-1999, CI HI ha proposto ricorso per cassazione, dato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria. L'INPS ha resistito con controricorso notificato il 18 novem- bre 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione di legge ex art. 360 n 3 c.p.c., con riferimento al- l'art. 2 commi 2 e 3 della L. 9 del 9 gennaio 1963, il ricor- rente deduce che tutta l'istruzione probatoria svolta avanti il giudice del merito aveva dimostrato che per HI CI ricorrevano per tutto il periodo considerato (dal '62 al '68) i requisiti di legge prescritti dall'art. 2 della Legge n. 9/63 per l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti o meglio del familiare collaboratore nella conduzione dell'azienda agri- cola;
che le valutazioni del Tribunale non avevano pregio concretizzavano violazione o falsa applicazione della legge e n. 9 del 1963; che nessuna comparazione in punto di diritto era legittimo istituire fra l'occupazione produttiva di red- dito e quella non redditizia come nella specie l'attività di studio;
che la comparazione poteva istituirsi solo ed esclusi- vamente fra le varie occupazioni produttive di reddito svolte nell'anno lavorativo. -5- Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco dei coltivatori diretti per il periodo dal 1° agosto 1967 al 31 marzo 1968, ma lo ha negato per il periodo precedente (per il pe- riodo dal 23 agosto 1962). Ha ritenuto infatti il Tribunale che per detto periodo precedente non ricorresse il requisito per l'iscrizione in detti elenchi dell'abitualità nella coltivazione ma- nuale del fondo e nel governo del bestiame, che deve pos- sedere le caratteristiche dell'impegno esclusivo o alme- no prevalente del soggetto impegnato nello svolgimento di tali attività (art. 2 comma 2 della legge 9 gennaio 1963 m. 9). Il successivo comma 3 chiarisce poi che per attivi- tà prevalente deve intendersi quella che impegni il colti- vatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per l'interessato la maggior fonte di reddito. Va detto a tal punto che il Tribunale ha accertato che l'atti- vità agricola di HI CI non fosse l'attività prevalente. Invero il tempo dedicato agli studi sia per la frequenza che per l'attività di preparazione successiva alle lezioni non consentivano di poter ritenere prevalente l'attività svolta in agricoltura rispetto a quella dedicata agli studi - tenuto anche conto della modesta estensione del fondo -. Trattasi di apprezzamento dei fatti e delle risultanze istrut- 6 - torie, rimesso al giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, perchè congruamente mo- tivato ed esente da vizi sotto il profilo della correttezza logico-giuridica. Nè rileva che, ai fini del comma 3 citato, si neghi qualsiasi rilievo ad attività non redditizie, dovendo la comparazione istituirsi, ai fini della prevalenza suddetta, fra le vamie occupazioni produttive di reddito svolte nell'anno lavorativo (Cass. 30 maggio 1991 m. 6117). Pur essendo infatti l'attività di studente un'attività non redditizia, e quindi non compara- bile a tal fine com l'attività agricola del HI, l'attività agricola del medesimo non lo impegnava,, secondo quanto accertato dal Tribunale, per il maggior periodo di tempo nell'anno, e quin- di mancava il requisito dell'attività agricola prevalente. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestament infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) Shll enzlichen builh IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Il Consigliere estensore oggi, #7 MAG 2002 (dr. Donato Figurelli) State Fifmall IL CANCELLIERE T