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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 826/2022, a cui è riunita la R.G. 846/2002, promossa da:
(c.f. ), rappresentata dall'avv. Claudia Lembo per Parte_1 P.IVA_1
mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Alessandro Pasquini per mandato in Controparte_1 C.F._1
atti
1 APPELLATO
(c.f. ) e per la stessa (c.f. ), quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 con rappresentanza di (c.f. ) rappresentata Controparte_4 P.IVA_4 dall'avv. Giovanni Simone per mandato in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Come da atto di appello: “acché l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova voglia: “contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 91/2022 rep. n. 129/2022, R.G. 2020/2017, emessa dal Dott. Ilario
Ottobrino del Tribunale di Massa in composizione monocratica, in data 06.02.2022, pubblicata il 07.02.2022,
1) ritenere fondate le eccezioni, anche in via preliminare, proposte da in comparsa di costituzione e Pt_2
risposta depositata nel primo grado di giudizio e negli atti e verbali di causa depositati nell'interesse della e riproposte in questa sede per estremo scrupolo difensivo in considerazione della complessità della Pt_1
causa e del valore della stessa. Il tutto ex art. 346 Cpc.
2) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto che la conformità delle clausole della fideiussione specifica del 29.04.2014 sino alla concorrenza di Euro 150.000,00 relativa allo scoperto di conto anticipi n. 3944/280261 e della fideiussione generica del 02.03.2016 sino alla concorrenza di Euro 250.000,00 relativa allo scoperto di conto corrente n. 3944/815, conformi allo schema ABI (e nello specifico quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8) comportasse automaticamente, sulla scorta del provvedimento a suo tempo reso dalla Banca
D'Italia, la violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, con conseguente nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole indicate, senza considerare, viceversa, che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 e che parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una sussunta intesa restrittiva per il periodo
2014 – 2016, anni di sottoscrizioni delle fideiussioni di cui è causa. Per l'effetto rigettare la domanda per tutte le motivazioni di cui al punto (I) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Pt_2
di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo del Fallimento Pt_2 della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso Parte_3
2 monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni.
3) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto, come conseguenza della sussunta parziale nullità della fideiussione specifica del 29.04.2014 e della fideiussione omnibus del 02.03.2016 per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, la liberazione del debitore ex art. 1957 c.c., in difetto, in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di tempestiva proposizione dell'eccezione di intervenuta decadenza della per non aver la stessa agito nel termine semestrale ivi stabilito. Per l'effetto rigettare la domanda per Pt_1
tutte le motivazioni di cui al punto (II) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Pt_2
di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo del Fallimento Pt_2 della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso Parte_3 monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni.
4) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia, e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto irrilevante la distinzione tra natura specifica ovvero omnibus della singola fideiussione, al fine della violazione dell'art. 2 L. 287/1990, non potendo viceversa parte opponente avvalersi della natura di prova privilegiata di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia riservata solo alle fideiussioni omnibus e non avendo la stessa fornito alcuna prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale quanto alla fideiussione specifica. Per l'effetto rigettare la domanda per tutte le motivazioni di cui al punto (III) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Pt_2
dell'importo di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo
[...] Pt_2
del Fallimento della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del Parte_3
deposito del ricorso monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni.
5) Condannare il Sig. , previo accoglimento del presente gravame, al pagamento integrale Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio di appello e del primo grado di giudizio.”
Per l'Appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 91/2022, pubblicata il 7 febbraio 2022, e tenuto conto di quanto già accertato in Sentenza, nonché delle eccezioni, difese e istanze formulate in primo grado e qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in accoglimento delle difese e dei motivi di appello formulati in atti:
- respingere integralmente l'appello formulato da con Parte_1
3 conseguente conferma dei capi di sentenza oggetto dell'impugnativa avversaria;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a Controparte_1 Parte_1
per tutte le ragioni e i motivi meglio esposti in atti ivi inclusa la nullità e/o annullamento e/o invalidità
[...]
e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fideiussioni azionate in causa da nei Parte_1 confronti del Sig. nonché l'avvenuta estinzione delle obbligazioni del debitore principale Controparte_1
asseritamente garantite dalle fideiussioni azionate in causa da nei confronti Parte_1
del Sig. Controparte_1
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni anche in ragione delle difese formulande dalla parte appellata. Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge”.
Per l'intervenuta CP_2
“Contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 91/2022 rep. n. 129/2022, R.G. 2020/2017, emessa dal Dott. Ilario Ottobrino del Tribunale di Massa in composizione monocratica, in data 06.02.2022, pubblicata il 07.02.2022, ritenere fondate le eccezioni, anche in via preliminare, proposte da in comparsa di Pt_2
costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio e negli atti e verbali di causa depositati nell'interesse della e riproposte in questa sede per estremo scrupolo difensivo in considerazione della Pt_1
complessità della causa e del valore della stessa. Il tutto ex art. 346 Cpc;
2) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto che la conformità delle clausole della fideiussione specifica del 29.04.2014 sino alla concorrenza di Euro 150.000,00 relativa allo scoperto di conto anticipi n. 3944/280261 e della fideiussione generica del 02.03.2016 sino alla concorrenza di Euro 250.000,00 relativa allo scoperto di conto corrente n. 3944/815, conformi allo schema ABI (e nello specifico quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8) comportasse automaticamente, sulla scorta del provvedimento a suo tempo reso dalla Banca
D'Italia, la violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, con conseguente nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole indicate, senza considerare, viceversa, che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 e che parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una sussunta intesa restrittiva per il periodo
2014 – 2016, anni di sottoscrizioni delle fideiussioni di cui è causa. Per l'effetto rigettare la domanda per tutte le motivazioni di cui al punto (I) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Pt_2
di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo del Fallimento Pt_2
4 della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso Parte_3
monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni;
3) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto, come conseguenza della sussunta parziale nullità della fideiussione specifica del 29.04.2014 e della fideiussione omnibus del 02.03.2016 per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, la liberazione del debitore ex art. 1957 c.c., in difetto, in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di tempestiva proposizione dell'eccezione di intervenuta decadenza della per non aver la stessa agito nel termine semestrale ivi stabilito. Per l'effetto rigettare la domanda per Pt_1
tutte le motivazioni di cui al punto (II) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Pt_2 di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo del Fallimento Pt_2 della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso Parte_3
monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni;
4) In riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'erroneità, l'ingiustizia, e la falsa applicazione della legge nella parte in cui il Giudice del Tribunale di Massa ha ritenuto irrilevante la distinzione tra natura specifica ovvero omnibus della singola fideiussione, al fine della violazione dell'art. 2 L. 287/1990, non potendo viceversa parte opponente avvalersi della natura di prova privilegiata di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia riservata solo alle fideiussioni omnibus e non avendo la stessa fornito alcuna prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale quanto alla fideiussione specifica. Per l'effetto rigettare la domanda per tutte le motivazioni di cui al punto (III) della trattazione nel merito di cui sopra da ritenersi quivi integralmente ritrascritte e condannare conseguentemente il Sig. al pagamento, in favore di CP_1 Pt_2
dell'importo di Euro 300.000,00 e di cui al credito di accertato in sede di insinuazione al passivo
[...] Pt_2
del Fallimento della società oltre interessi nella misura di legge dalla data del Parte_3
deposito del ricorso monitorio, il tutto in virtù delle prestate singole fideiussioni;
5) Condannare il Sig. , previo accoglimento del presente gravame, al pagamento integrale Controparte_1
delle spese e competenze del presente giudizio di appello e del primo grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata pronunciata a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n.552/2017 emesso dal Tribunale di Massa a favore di e nei confronti della soc. Parte_1 [...]
quale debitrice principale, in corso di causa fallita, e di quale fideiussore, per Parte_3 Controparte_1
l'importo relativo alla somma di € 109.091,01 quale residuo debito di un finanziamento chirografo, €
5 148.016,68 quale scoperto di un conto anticipi ed € 241.960,24 quale scoperto di un conto corrente, e limitato ad € 400.000,00 per il garante, oltre interessi contrattuali dal 1.4.2017 e spese liquidate, il Tribunale di Massa ha così deciso:
“Il Tribunale di Massa, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo del Tribunale di Massa n. 552\2017 e, per l'effetto, ne dispone la revoca, condannando parte opposta alla restituzione delle somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecuzione del titolo, oltre interessi dalla data del pagamento, salvo che per gli importi di cui al punto che segue;
2) condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
65.211,33, oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso monitorio, in virtù della fideiussione di cui all'art. 4 bis del contratto di finanziamento CI 46189 del 29.4.2014;
3) compensa per 2\3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_1
a e spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 5.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.”
In particolare, con detta pronuncia il Tribunale ha ritenuto a) che, a seguito del fallimento della soc.
e della domanda di insinuazione al passivo fallimentare di Parte_3 Parte_2 tra quest'ultima e la Curatala era intervenuto un accordo transattivo (recepito dal Tribunale), con il quale dette parti si accordavano di limitare il credito dell'insinuante all'importo di € 300.000,00 in via chirografaria;
b) che l'opponente, pur insistendo nella sua opposizione, aveva dichiarato in subordine di voler approfittare di tale transazione;
c) che la transazione in oggetto era una transazione conservativa e non novativa, intervenuta al solo fine dell'ammissione del credito di al Parte_2
passivo fallimentare e, sebbene l'importo individuato per i 3 diversi rapporti fosse unico, attraverso un foglio di calcolo, il medesimo poteva considerarsi corrispondere allo 0,582757477% del credito inziale e quindi ad € 65.211,33 per il finanziamento, € 87.658,75 per il conto anticipi ed € 147.129,93 per conto corrente;
d) che l'opponente fin dall'atto di citazione aveva opposto la nullità delle fideiussioni, a cui aveva aggiunto con la 1° memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. la nullità per conformità al c.d. schema ABI;
e) che, attesa la pronuncia della Suprema Corte n.41994/2021, andava dichiarata la nullità parziale delle clausole delle fideiussioni di cui ai conti correnti e quindi l'intervenuta decadenza di nell'agire in giudizio per l'intervenuto decorso dei 6 mesi, Parte_2
mentre nessuna nullità poteva essere rilevata per la fideiussione specifica rilasciata per il contratto di finanziamento;
f) che quindi il decreto ingiuntivo andava revocato e andava Controparte_1
6 condannato a pagare la somma di € 65.211,33, oltre interessi dalla data della proposizione del ricorso monitorio.
Con atto di appello notificato in data 29 agosto 2022 ha impugnato la Parte_1 sentenza gravata, instaurando il giudizio R.G. n.826/2022.
Con atto di appello notificato in data 5 settembre 2022 ha impugnato, a sua volta, la sentenza Controparte_1
gravata, instaurando il giudizio R.G. n.846/2022.
Con ordinanza del 24 marzo 2023, questa Corte ha riunito il giudizio n.846/2022 al n.826/2022.
Quindi con ordinanza del 13 aprile 2023, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria proposta dal non CP_1
ravvisandone i presupposti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 28 febbraio 2024, chiedendone la sua riforma, nonché in via preliminare la sospensione della sua provvisoria esecutività e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 20 novembre
2024.
In data 7 novembre 2024 è intervenuta in giudizio e per la stessa Controparte_2 [...]
che a sua volta agiva attraverso la mandataria con il patrocinio Controparte_4 Controparte_3
dell'avv. Andrea Fioretti del foro di Roma, che in virtù della sua procura generale alle liti associava l'avv.
Riccardo Rosaria Ciampa del foro di Roma.
In data 12 novembre 2024, per e per la stessa Controparte_2 Controparte_4 che a sua volta agiva attraverso la mandataria è intervenuto l'avv. Giovanni Simone del Controparte_3
foro di Milano.
Sulle note depositate da e da contenenti la precisazione delle rispettive Controparte_2 Controparte_1
conclusioni, con ordinanza depositata in data 5 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
In data 8 gennaio 2025, gli avv.ti Andrea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa hanno depositato una “rinuncia atto di intervento ex art.111 c.p.c.”, dichiarando che l'atto dagli stessi depositato per conto di CP_2 [...]
CP_ era avvenuto “per mero errore perché l'incarico era stato conferito ad altro legale”, per cui rinunciavano al loro intervento depositato.
e hanno depositato le note conclusive. Controparte_2 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 A) Eccezione in ordine all'inammissibilità dell'intervento di Controparte_2
Preliminarmente questa Corte rileva che deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento per difetto di legittimazione attiva di formulata da , per essere tale società Controparte_2 Controparte_1 intervenuta solo in questo grado in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, pur dichiarandosi cessionaria del relativo credito, per non aver depositato il contratto di cessione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Questa Corte rileva infatti che il titolo si è formato in giudizio in primo grado esclusivamente nei confronti di ed anche in grado di appello, la soc. nell'intervenire nel Parte_1 Controparte_2
giudizio, attraverso il suo procuratore ha formulato esclusivamente un intervento adesivo, Controparte_3
tanto da aver concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale il titolo si è formato era il diritto della banca creditrice e titolare del decreto ingiuntivo, cui la soc. era estranea al pagamento. Controparte_2
L'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento della posizione di “interveniente” della soc. Controparte_2
Occorre solo verificare l'ammissibilità dell'intervento ex art. 268 c.p.c, sussistente nel caso in esame, risultando l'intervento tempestivo;
nonché della validità della procura, rilevante per liquidazione delle spese processuali, che risulta ritualmente allegata.
B) I motivi d'appello di
[...]
ha impugnato sulla base di 3 motivi la sentenza gravata: Parte_4
1) per “Erroneità, ingiustizia e falsa applicazione di legge nella parte della sentenza in cui il Giudice ha dichiarato la parziale nullità della fideiussione specifica del 29.04.2014 e della fideiussione omnibus del
02.03.2016 con riferimento alle clausole conformi allo schema ABI per violazione dell'art. 2 della L.
287/1990”;
2) per “Erroneità, ingiustizia e falsa applicazione di legge nella parte della sentenza in cui il Giudice ha ritenuto, come conseguenza della parziale nullità della fideiussione specifica del 29.04.2014 e della fideiussione omnibus del 02.03.2016 per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, la liberazione del debitore ex art. 1957 c.c.”;
3) per “Erroneità, ingiustizia e falsa applicazione di legge nella parte della sentenza in cui il Giudice ha ritenuto irrilevante la distinzione tra natura specifica ovvero omnibus della singola fideiussione, al fine della violazione dell'art. 2 L. 287/1990”
8 C) I motivi d'appello di Controparte_1
ha impugnato sulla base di 4 motivi la sentenza gravata: Controparte_1
1) per “erroneità ed illegittimità della Sentenza per aver escluso il carattere novativo della Sentenza
e, per l'effetto, escluso l'estinzione delle obbligazioni di garanzia di cui alle fideiussioni oggetto di causa per novazione delle obbligazioni del debitore principale”;
2) per “erroneità ed illegittimità della Sentenza perché il Giudice a quo, dopo aver escluso il carattere novativo della , ha comunque omesso di pronunciarsi sull'estinzione di tutte le Parte_5 fideiussioni oggetto di causa in ragione dell'avvenuto adempimento del debitore principale Parte all'obbligazione verso per come modificata in Transazione”;
3) per “erroneità ed illegittimità della Sentenza per aver omesso di pronunciarsi su tutte le eccezioni di nullità e/o, comunque, invalidità della Fideiussione Finanziamento”;
4) per “erroneità ed illegittimità della Sentenza per aver ritenuto determinato il debito garantito dalla
Fideiussione Finanziamento, tramite un ragionamento che non trova conforto in alcuna disposizione della legge, né della Transazione”.
D) Questa Corte ritiene di dover esaminare in via prioritaria il primo motivo d'appello proposto da
, che ha carattere pregiudiziale ed assorbente. Controparte_1
Con il primo motivo assume che la transazione stipulata tra la Curatela Controparte_1 Parte_2
del fallimento della soc. avrebbe carattere novativo e non conservativo, Parte_3
come attribuito dal giudice di prime cure, il quale ha statuito a giustificazione di tale decisione a) che con la medesima le parti non avevano modificato l'oggetto del credito, ma avevano superato una lite;
b) che era irrilevante il fatto che il credito fosse stato individuato in un unico importo, anziché nei singoli 3 rapporti azionati;
c) che il caso sarebbe stato sovrapponibile a quanto già deciso dalla
Suprema Corte (Cass. n.25361/2008).
In realtà, secondo l'appellante, dalla lettura dell'atto di transazione, emergerebbero i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti nell'ipotesi di transazione novativa dall'art.1230 c.c. in quanto le parti
i) avrebbero sostituito l'obbligazione originaria, rappresentata da 3 distinti rapporti bancari
(finanziamento, conto anticipi e conto corrente) con una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diversi, senza alcuna specificazione in relazione al quantum dei singoli rapporti e quindi senza alcun collegamento con l'originaria causa petendi, essendo l'importo concordato unico;
ii) avrebbero espressamente manifestato la volontà di estinguere l'obbligazione precedente, come le stesse avevano dato atto nel corpo della transazione, allorchè deducono che “in seguito al corretto adempimento delle prestazioni convenute… integralmente soddisfatta ogni reciproca pretesa, riferibile ai rapporti dedotti, dalla transazione così perfezionata” e poi “a totale tacitazione di ogni reciproca posizione presente e futura, richiesta ed eccezione per la vicenda sopra riassunta in premessa e meglio descritta nel procedimento nanti il Tribunale di Massa al n. R.G.
9 604/2018”, senza alcuna previsione/riserva in relazione alla posizione del garante ed indicazione del carattere “non” novativo della transazione.
Dal carattere novativo della transazione deriverebbe non solo l'estinzione dell'obbligazione principale originaria, ma anche quella accessoria di garanzia, prestata dal CP_1
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte rileva:
- che nell'atto di transazione depositato da in primo grado, che si compone da uno scambio tra le Parte_2 due parti di un testo unico e condiviso, la creditrice opponente e la Curatela, pur dando atto nella parte in premessa a) dell'esistenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché di quella di accertamento negativo del credito;
b) del giudizio di opposizione allo stato passivo e delle reciproche posizioni assunte in quella sede dalle parti e cioè l'ammissione per dell'intero credito già azionato monitoriamente per Parte_2
€ 514.793,91 oltre interessi come da domanda e per la Curatela in via principale il rigetto dell'opposizione per nullità dei rapporti bancari (“un conto corrente ordinario di corrispondenza e i negozi accessori di finanziamento regolati sugli altri due conti correnti ordinari”) per mancanza di forma scritta o in subordine la rideterminazione/riduzione del saldo tramite CTU;
c) del raggiungimento dell'accordo transattivo con consequenziale abbandono della causa ed ammissione di al passivo per l'importo concordato di € Parte_2
300.000,00; hanno poi convenuto di modificare lo stato passivo del fallimento Parte_3
riconoscendo all'istituto di credito il limitato importo di € 300.000,00;
- che in tale accordo si legge che da un lato la accetta tale riduzione e “rinuncia espressamente ed Pt_1
irrevocabilmente (e conferma di rinunciare) alla rivendicazione dei maggiori importi di cui alla propria originaria domanda di ammissione al passivo n.3 di originari euro 514.793,91, per i titoli ivi indicati”; e dall'altro “Per effetto della sottoscrizione e dell'inoltro del presente atto, la Curatela a sua volta rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi contestazione e/o eccezione e/o domanda … relativa alla domanda di ammissione al passivo n.3 presentata dalla (punto B) della Parte_1
transazione);
- che, in virtù dei reciproci impegni, “le parti in seguito al corretto adempimento delle prestazioni convenute, dichiarano, con esclusivo ed unico riferimento ai rapporti dedotti ed oggetto della causa di opposizione allo stato passivo Rg. 604/2018 Tribunale di Massa, di non aver più nulla da pretendere, a qualsiasi altro titolo
e/o ragione, nessuna esclusa ed accettata, l'una nei confronti dell'altra, in considerazione ed in ragione delle motivazioni e/o titoli e/o delle causali di cui al sopra descritto procedimento Rg. 604/2018 e rendono la presente dichiarazione per sé e per i propri aventi causa, intendendosi transatto il dedotto ed il deducibile in relazione ai predetti rapporti, di cui alle cause indicate in premessa e alla domanda di insinuazione al passivo
n.3, intercorsi tra le parti ed integralmente soddisfatta ogni reciproca pretesa, riferibile ai rapporti dedotti, dalla transazione così perfezionata” (punto E) della transazione);
10 - che, quale norma di chiusura degli intercorsi accordi, le parti hanno espressamente convenuto che “i termini
e le condizioni della presente scrittura costituiscono l'intero ed unico accordo tra le parti e sostituiscono qualsiasi diverso e precedente accordo relativo alla materia trattata nella presente scrittura. Il presente contratto non può essere modificato dalle parti, se non per atto scritto e nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche o integrazioni allo stesso” (punto F) della transazione);
- che dal testo dell'accordo, quindi, emerge che, se la transazione in oggetto ha avuto lo scopo di dirimere la lite sorta tra le parti (RG 604/2018) davanti al Tribunale di Massa e relativa al giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da contro la Curatela del fallimento della debitrice principale, tuttavia con Parte_2
la medesima, che ha comportato una riduzione del credito richiesto e degli interessi nel frattempo maturati, le parti hanno espressamente convenuto di sostituire al credito azionato da fondato su 3 rapporti Parte_2 bancari distinti, un nuovo e diverso titolo, fondato sull'atto transattivo, incompatibile con quello inizialmente vantato dall'istituto di credito, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche come fonte di regolamento del credito (c.f.r. Cass. 14.6.2006 n.13717: “Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali”);
- che, in sostanza, atteso che è pacifico in giurisprudenza che “La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (così Cass. 14.7.2011 n.15444), nel caso di specie, atteso che sono le stesse parti della transazione a confermare il loro animus novandi, nonché tenuto conto che rappresenta un'evidente forzatura, non rinvenibile nell'accordo, la riduzione proporzionale effettuata dal giudice di prime cure “mediante foglio di calcolo” per pervenire al presunto ammontare dei singoli e distinti 3 rapporti bancari, la transazione stipulata tra e la Curatela del fallimento della Parte_1
debitrice principale è una transazione novativa; Parte_3
11 - che, quindi, considerato che “La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante;
peraltro, la novazione dell'obbligazione garantita determina l'estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia "accessorie", in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia "autonome" in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito” (così Cass. 31.3.2017 n.8342),
a seguito dell'intervenuta transazione tra la banca e la Curatela, si è estinta l'obbligazione fideiussoria di
. Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo di gravame proposto da è dirimente ed assorbente, Controparte_1
anche per il principio della ragione più fluida, di tutti gli altri motivi di entrambi gli appelli.
E) Sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame, attesa la soccombenza di e della parte interveniente, Parte_1
esse sono tenute in via solidale al pagamento di tutte le fasi di giudizio cui hanno partecipato, secondo i parametri di cui al dm 55/2014, e succ. mod, in ragione del valore della causa (scaglione da € 260.000,00 ad
€ 520.000,00).
Part Sono compensate tra e la parte interveniente.
Le spese sono così liquidate:
A. Davanti al Tribunale:
1. Studio controversia: € 3.544,00=
2. Fase introduttiva: € 2.338,00=
3. Fase trattazione: € 10.411,00=
4. Fase decisionale: € 6.164,00 =totale per compensi avvocato € 22.457,00;
12 B. Davanti alla Corte
1. Studio controversia: € 4.389,00=
2. Fase introduttiva: € 2.552,00=
3. Fase trattazione: € 5.880,00=
4. Fase decisionale: € 7.298,00 =totale per compensi avvocato € 20.119,00;
oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge per tutte le fasi.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando nei due appelli riuniti (R.G. 826/2022 e R.G. 846/2002):
1) In accoglimento dell'appello di ed in riforma della sentenza impugnata dichiara estinte le Controparte_1 obbligazioni fideiussorie rilasciate da a favore di Controparte_1 Parte_1
2) respinge l'appello di Parte_1
3) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite dell'intero Parte_1
giudizio di merito che liquida a favore di : Controparte_1
I. per il giudizio davanti al Tribunale in € 22.457,00 per compensi di avvocato;
II. per il giudizio davanti alla Corte in € 20.119,0 per compensi di avvocato, in via solidale con la parte intervenuta;
oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge per tutte le fasi;
4) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione di Parte_1
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 11/2/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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