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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SI, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 21/05/2025 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Fabio Picuti, che, con requisitoria scritta del 23/10/2025, ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per l'ulteriore Corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21 maggio 2025 emesso nel procedimento n. 101/2023 Reg. S.I.E.P., depositato il 22 maggio 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di SI AS volta ad ottenere, ex art. 47 legge 26 luglio 1975 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3277 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 n. 354 e succ. modd. (Ord. pen.), l'affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, il beneficio della detenzione domiciliare. Ha evidenziato, a fondamento della decisione, che la richiesta, presentata dal difensore, non risulta corredata dalla prescritta dichiarazione o elezione di domicilio e, apprezzata la violazione del disposto di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha provveduto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. In data 29 luglio 2025 SI AS ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Marco Ciocchetta, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Il difensore ha evidenziato che il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione di legge atteso che il condannato aveva eletto domicilio nel corpo dell'atto con il quale lo aveva designato suo avvocato di fiducia, nonché procuratore speciale, al fine di avanzare un'istanza di concessione di misure alternative - affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o, in via subordinata, detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. - che egli aveva poi ritualmente depositato in data 21 giugno 2023. Ha altresì rappresentato che il decreto di inammissibilità non gli è mai stato notificato ma ha costituito oggetto di comunicazione informale, il 28 luglio 2025, da parte della Procura della Repubblica di Bergamo «alla quale era stata fatta richiesta di chiarimenti in ordine alla inaspettata carcerazione del AS». 3. Al ricorso per cassazione il difensore del AS ha allegato istanza ex art. 47 Ord. pen. avanzata, nel già citato procedimento n. 101/2023 S.I.E.P., il 21 giugno 2023, dichiarazione di nomina del difensore del 19 giugno 2023 sottoscritta dal condannato e con la quale quest'ultimo ha altresì dichiarato domicilio («eleggo domicilio presso la mia abitazìone sita in Villanterio, PV, via Lambro n. 7»), copia della mai' del 28 luglio 2025 e dell'istanza del 2 agosto 20225 indirizzata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo e, da ultimo, provvedimento del 4 agosto 2025 con il quale il Procuratore della Repubblica ha revocato il provvedimento di esecuzione emesso nei riguardi del AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole dì accoglimento. 2. Va in premessa evidenziato che, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'art. 678 cod. proc. pen, il procedimento di sorveglianza risulta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen previste per il procedimento di esecuzione. 2 Anche nell'ambito del procedimento di sorveglianza può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, a mente del quale il giudice competente è legittimato a formulare de plano un giudizio di inammissibilità della richiesta che appaia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o che costituisca «mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi». La prima di dette condizioni ricorre, in particolare, alloché l'istanza sia priva di quei presupposti o requisiti che discendono direttamente dalla legge e la cui mancanza sia di immediata percezione e non implichi alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice così da rendere superfluo il contraddittorio sul punto. Tra le condizioni di legge deve certamente ricomprendersi l'obbligo posto dall'art. 677, comma 2 bis cod. proc. pen. a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto di «fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza». 3. Va altresì precisato che l'obbligo di rendere la dichiarazione o l'elezione di domicilio sussiste tanto ove l'istanza sia stata presentata personalmente dal condannato non detenuto quanto ove essa sia stata sottoscritta dal suo difensore. In tal senso depone inequivocabilmente la previsione normativa di cui all'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., che stabilisce che «l'istanza..presentata dal condannato o dal difensore» deve essere in ogni caso «corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessari». Tra le «indicazioni che la domanda deve contenere, in mancanza di espressa deroga» vi è, per l'appunto, «quella di cui al citato art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiesta in generale per tutte le istanze concernenti il procedimento di sorveglianza» che può assumere o gli estremi di un allegato all'istanza presentata dal difensore o di un'indicazione riportata «nell'istanza stessa, qualora questa sia firmata anche dal condannato e depositata nella cancelleria» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01). 4. La ratio sottesa alla disposizione qui in esame appare agevolmente apprezzabile. Essa, nel corpo di numerose pronunce del Supremo Collegio, è stata di volta in volta identificata ora nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che per la sua peculiare natura e funzione «propone specifiche esigenze di interconnessione ai fini di una costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, Cisterna, Rv. 229251 - 01), ora nell'esigenza di rendere certa la reperibilità del richiedente non solo per l'istruttoria, ma anche «ai fini degli accertamenti che debbono essere svolti sulla 3 sua condotta» (Sez. 1, n. 22706 del 16/03/2004, Schiano), ora nell'utilità di «rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza» (Sez. 1, n. 34345 del 11/05/2005, Elkhinni, Rv. 232411 - 01), o, comunque, di «agevolare la trattazione della domanda» (Sez. 1, n. 14934 del 25/02/2004). 5. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. risiede, allora, nella necessità di soddisfare un'esigenza di immediata reperibilità del condannato richiedente, urgenza che per definizione non ricorre allorché quest'ultimo sia, alla data di presentazione dell'istanza, detenuto in carcere «sia pure per altro titolo» (Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi, Rv. 230344 - 01) e «restando del tutto irrilevante che l'interessato sia successivamente scarcerato così da risultare in stato di libertà al momento dell'emissione del decreto impugnato» poiché, in un caso del genere, non è certamente a lui imputabile «il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è stata presa in esame rispetto all'epoca della presentazione» (Sez. 1, n. 24 del 19/11/2014, dep. 2015, Di, Rv. 261704 - 01). 6. Tanto premesso in punto di diritto, devesi evidenziare che la verifica degli atti processuali - alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01) - consenta di ricostruire le seguenti circostanze di fatto: - in data 20 febbraio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha emesso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione nei riguardi di SI AS, condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione a due reati di furto aggravato, il primo nella forma tentata, contestatigli nel procedimento penale n. 6243/17 R.G.N.R., definito con sentenza divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2023; - il provvedimento è stato notificato al condannato ed all'avv. Stefano Vivi, del foro di Bergamo, difensore nella fase del giudizio;
- in data 28 febbraio 2023 l'avv. Stefano Vivi ha depositato, nell'interesse del condannato, istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale;
- detta istanza non risulta corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - con successiva istanza del 21 giugno 2023 avanzata in relazione al medesimo proc. n. 101/2023 S.I.E.P. e sottoscritta da diverso difensore (l'avv. Ciocchetta del foro di Monza), il condannato ha nuovamente formulato richiesta di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, a quella della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. 4 - all'istanza risulta effettivamente allegata rituale dichiarazione di domicilio operata nel corpo della dichiarazione del 19 giugno 2023 di nomina del difensore;
- l'istanza in questione risulta notificata, a mezzo pec, lo stesso 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 96, comma 2, d.P.R. 230/2000, all'indirizzo di posta elettronica della Procura competente per l'esecuzione della pena inflitta al condannato («depositoattipenali.procura.bergamo@giustiziacert.it »). 7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare oltremodo evidente che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia, nell'emettere il decreto di inammissibilità del 21 maggio 2025, abbia valutato solo la prima delle due istanze avanzate nell'interesse del condannato, quella, cioè, a firma dell'avv. Vivi, effettivamente priva del requisito di forma prescritto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., ma non anche la seconda che, pur se tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non risulta inficiata dal medesimo vizio formale, sicché la complessiva situazione processuale così determinatasi andava valutata previa l'instaurazione del contraddittorio, impregiudicata decisione che il Tribunale avrebbe poi ritenuto dover assumere. Quanto appena illustrato impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per un nuovo esame dell'istanza, all'esito del rito partecipato ex art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., libero nell'esito, ma emendato dal segnalato vizio processuale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 10/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Fabio Picuti, che, con requisitoria scritta del 23/10/2025, ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per l'ulteriore Corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21 maggio 2025 emesso nel procedimento n. 101/2023 Reg. S.I.E.P., depositato il 22 maggio 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di SI AS volta ad ottenere, ex art. 47 legge 26 luglio 1975 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3277 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 n. 354 e succ. modd. (Ord. pen.), l'affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, il beneficio della detenzione domiciliare. Ha evidenziato, a fondamento della decisione, che la richiesta, presentata dal difensore, non risulta corredata dalla prescritta dichiarazione o elezione di domicilio e, apprezzata la violazione del disposto di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha provveduto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. In data 29 luglio 2025 SI AS ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Marco Ciocchetta, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Il difensore ha evidenziato che il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione di legge atteso che il condannato aveva eletto domicilio nel corpo dell'atto con il quale lo aveva designato suo avvocato di fiducia, nonché procuratore speciale, al fine di avanzare un'istanza di concessione di misure alternative - affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o, in via subordinata, detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. - che egli aveva poi ritualmente depositato in data 21 giugno 2023. Ha altresì rappresentato che il decreto di inammissibilità non gli è mai stato notificato ma ha costituito oggetto di comunicazione informale, il 28 luglio 2025, da parte della Procura della Repubblica di Bergamo «alla quale era stata fatta richiesta di chiarimenti in ordine alla inaspettata carcerazione del AS». 3. Al ricorso per cassazione il difensore del AS ha allegato istanza ex art. 47 Ord. pen. avanzata, nel già citato procedimento n. 101/2023 S.I.E.P., il 21 giugno 2023, dichiarazione di nomina del difensore del 19 giugno 2023 sottoscritta dal condannato e con la quale quest'ultimo ha altresì dichiarato domicilio («eleggo domicilio presso la mia abitazìone sita in Villanterio, PV, via Lambro n. 7»), copia della mai' del 28 luglio 2025 e dell'istanza del 2 agosto 20225 indirizzata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo e, da ultimo, provvedimento del 4 agosto 2025 con il quale il Procuratore della Repubblica ha revocato il provvedimento di esecuzione emesso nei riguardi del AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole dì accoglimento. 2. Va in premessa evidenziato che, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'art. 678 cod. proc. pen, il procedimento di sorveglianza risulta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen previste per il procedimento di esecuzione. 2 Anche nell'ambito del procedimento di sorveglianza può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, a mente del quale il giudice competente è legittimato a formulare de plano un giudizio di inammissibilità della richiesta che appaia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o che costituisca «mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi». La prima di dette condizioni ricorre, in particolare, alloché l'istanza sia priva di quei presupposti o requisiti che discendono direttamente dalla legge e la cui mancanza sia di immediata percezione e non implichi alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice così da rendere superfluo il contraddittorio sul punto. Tra le condizioni di legge deve certamente ricomprendersi l'obbligo posto dall'art. 677, comma 2 bis cod. proc. pen. a pena di inammissibilità a carico del condannato non detenuto di «fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza». 3. Va altresì precisato che l'obbligo di rendere la dichiarazione o l'elezione di domicilio sussiste tanto ove l'istanza sia stata presentata personalmente dal condannato non detenuto quanto ove essa sia stata sottoscritta dal suo difensore. In tal senso depone inequivocabilmente la previsione normativa di cui all'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., che stabilisce che «l'istanza..presentata dal condannato o dal difensore» deve essere in ogni caso «corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessari». Tra le «indicazioni che la domanda deve contenere, in mancanza di espressa deroga» vi è, per l'appunto, «quella di cui al citato art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiesta in generale per tutte le istanze concernenti il procedimento di sorveglianza» che può assumere o gli estremi di un allegato all'istanza presentata dal difensore o di un'indicazione riportata «nell'istanza stessa, qualora questa sia firmata anche dal condannato e depositata nella cancelleria» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01). 4. La ratio sottesa alla disposizione qui in esame appare agevolmente apprezzabile. Essa, nel corpo di numerose pronunce del Supremo Collegio, è stata di volta in volta identificata ora nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che per la sua peculiare natura e funzione «propone specifiche esigenze di interconnessione ai fini di una costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, Cisterna, Rv. 229251 - 01), ora nell'esigenza di rendere certa la reperibilità del richiedente non solo per l'istruttoria, ma anche «ai fini degli accertamenti che debbono essere svolti sulla 3 sua condotta» (Sez. 1, n. 22706 del 16/03/2004, Schiano), ora nell'utilità di «rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza» (Sez. 1, n. 34345 del 11/05/2005, Elkhinni, Rv. 232411 - 01), o, comunque, di «agevolare la trattazione della domanda» (Sez. 1, n. 14934 del 25/02/2004). 5. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. risiede, allora, nella necessità di soddisfare un'esigenza di immediata reperibilità del condannato richiedente, urgenza che per definizione non ricorre allorché quest'ultimo sia, alla data di presentazione dell'istanza, detenuto in carcere «sia pure per altro titolo» (Sez. 1, n. 43462 del 01/10/2004, Tavassi, Rv. 230344 - 01) e «restando del tutto irrilevante che l'interessato sia successivamente scarcerato così da risultare in stato di libertà al momento dell'emissione del decreto impugnato» poiché, in un caso del genere, non è certamente a lui imputabile «il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è stata presa in esame rispetto all'epoca della presentazione» (Sez. 1, n. 24 del 19/11/2014, dep. 2015, Di, Rv. 261704 - 01). 6. Tanto premesso in punto di diritto, devesi evidenziare che la verifica degli atti processuali - alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01) - consenta di ricostruire le seguenti circostanze di fatto: - in data 20 febbraio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha emesso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione nei riguardi di SI AS, condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione a due reati di furto aggravato, il primo nella forma tentata, contestatigli nel procedimento penale n. 6243/17 R.G.N.R., definito con sentenza divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2023; - il provvedimento è stato notificato al condannato ed all'avv. Stefano Vivi, del foro di Bergamo, difensore nella fase del giudizio;
- in data 28 febbraio 2023 l'avv. Stefano Vivi ha depositato, nell'interesse del condannato, istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale;
- detta istanza non risulta corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - con successiva istanza del 21 giugno 2023 avanzata in relazione al medesimo proc. n. 101/2023 S.I.E.P. e sottoscritta da diverso difensore (l'avv. Ciocchetta del foro di Monza), il condannato ha nuovamente formulato richiesta di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, a quella della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. 4 - all'istanza risulta effettivamente allegata rituale dichiarazione di domicilio operata nel corpo della dichiarazione del 19 giugno 2023 di nomina del difensore;
- l'istanza in questione risulta notificata, a mezzo pec, lo stesso 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 96, comma 2, d.P.R. 230/2000, all'indirizzo di posta elettronica della Procura competente per l'esecuzione della pena inflitta al condannato («depositoattipenali.procura.bergamo@giustiziacert.it »). 7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare oltremodo evidente che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia, nell'emettere il decreto di inammissibilità del 21 maggio 2025, abbia valutato solo la prima delle due istanze avanzate nell'interesse del condannato, quella, cioè, a firma dell'avv. Vivi, effettivamente priva del requisito di forma prescritto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., ma non anche la seconda che, pur se tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non risulta inficiata dal medesimo vizio formale, sicché la complessiva situazione processuale così determinatasi andava valutata previa l'instaurazione del contraddittorio, impregiudicata decisione che il Tribunale avrebbe poi ritenuto dover assumere. Quanto appena illustrato impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per un nuovo esame dell'istanza, all'esito del rito partecipato ex art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., libero nell'esito, ma emendato dal segnalato vizio processuale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso il 10/12/2025