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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11976/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo BALDI nel cui C.F._1 studio in Pian del Voglio (BO), Via Toscana n. 18 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025 Il P.M. ha concluso: “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10 giugno Parte_1 Controparte_1
2018 a Minerbio (BO). Dalla loro unione non sono nati figli.
***** Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 la signora ha Parte_1 chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i pagina 1 di 2 termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Con sentenza n. 1444/2024 pubblicata il 16 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. All'udienza del 16 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
***** La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 il 3 novembre 1983, unitisi in matrimonio il 10 giugno 2018 a Minerbio (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n.6 p. 2 s. A anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo BALDI nel cui C.F._1 studio in Pian del Voglio (BO), Via Toscana n. 18 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025 Il P.M. ha concluso: “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10 giugno Parte_1 Controparte_1
2018 a Minerbio (BO). Dalla loro unione non sono nati figli.
***** Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 la signora ha Parte_1 chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i pagina 1 di 2 termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Con sentenza n. 1444/2024 pubblicata il 16 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. All'udienza del 16 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
***** La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 il 3 novembre 1983, unitisi in matrimonio il 10 giugno 2018 a Minerbio (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n.6 p. 2 s. A anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2