Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
Integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, applicati in sostituzione di altra e meno grave misura cautelare, quando la condotta sia posta in essere in data antecedente all'annullamento dell'ordinanza di aggravamento, poiché, prima della caducazione della misura, le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari sono pienamente efficaci e il soggetto cautelato ha l'obbligo di rispettarle.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
06394-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1616/2019 MIRELLA CERVADORO - Presidente - CC 09/10/2019 MARCO MARIA ALMA MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 27748/2019 PIERLUIGI CIANFROCCA ANTONIO SARACO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del PG STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/06/2019, il Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'impugnazione cautelare personale, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Salerno che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, aggravava la misura cautelare applicata a AC NT per il reato di estorsione.
2. AC NT, per mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi:
2.1. Violazione degli artt. 273, 274, 275, 276, 299, cod. proc.pen. e dell'art. 385, cod.pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codproc.pen.zio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in relazione al capo d'imputazione contestato. La difesa premette al motivo la ricostruzione della vicenda cautelare e 1 AN segnala come NT fosse originariamente sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno unito all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
che tale misura veniva aggravata con la sua sostituzione con gli arresti domiciliari;
che la misura degli arresti domiciliari veniva a sua volta aggravata con l'ordinanza del G.i.p. all'origine dell'odierno giudizio, perché NT veniva sorpreso fuori dall'abitazione, a due metri dal cancello di ingresso;
che la prima ordinanza - che aveva aggravato la misura dell'obbligo di soggiorno mediante la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, veniva annullata dallo stesso Tribunale del Riesame. Sulla base di tale premessa, deduce la contraddittorietà e l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, che ha confermato l'aggravamento di una misura cautelare che, in ragione dell'annullamento del provvedimento che la istituiva, era da considerarsi inesistente. Aggiunge che la misura della custodia in carcere è comunque sproporzionata rispetto ai fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il Tribunale ha correttamente richiamato l'insegnamento della Corte di cassazione contenuto nella sentenza n. 33874 del 12/05/2015 (Sez. 6, De Tursi, Rv. 2644589) dalla quale -con argomentazione a contrario- si ricava il principio di diritto applicabile al caso concreto. Tale sentenza, infatti, chiarisce che «il delitto previsto dall'art. 385 cod. pen. sanziona la condotta di colui il quale, essendo legalmente arrestato o detenuto, evada dal luogo di carcerazione ovvero giusta previsione del terzo comma dal " - domicilio o da altro luogo designato nel provvedimento coercitivo. Come si trae dalla ratio della incriminazione e dalla stessa lettera del disposto normativo, la condotta è punibile in quanto l'arresto o la detenzione siano legittimi, cioè a condizione che siano giustificati da un titolo legale di restrizione. Dalle considerazioni che precedono discende che l'integrazione del delitto deve essere esclusa qualora il soggetto si sia sottratto all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare, allorquando il provvedimento coercitivo originario sia stato annullato con un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, segnatamente con pronuncia rescindente della Corte di cassazione, antecedentemente all'allontanamento dal luogo di restrizione». Come visto, la sentenza pone l'accento sul momento in cui è stata realizzata la condotta astrattamente riconducibile al reato di evasione rispetto a un eventuale provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva ed esclude l'integrazione del delitto quando la condotta di evasione sia stata compiuta dopo l'annullamento dell'ordinanza che la disponeva. Una tale conclusione è strettamente correlata alla semplice e ovvia 2 considerazione che se l'ordinanza era già stata annullata al momento dell'allontanamento del domicilio, il cautelato non aveva alcuna prescrizione da osservare e, segnatamente, non aveva l'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in quanto la misura era già stata caducata. Da ciò si ricava -a contrario- che il reato di evasione deve ritenersi configurato nella diversa ipotesi in cui l'allontanamento dal domicilio sia avvenuto prima della caducazione della misura giacché, in tal caso, le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari sono pienamente efficaci e il cautelato ha l'obbligo di rispettarle. Il tribunale ha fatto corretta applicazione di quanto esposto, con la conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
1.2. Le ulteriori obiezioni di sproporzione della misura sono generiche e, comunque, meramente valutative e, in quanto tali, inammissibili.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. .
3. Va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1- ter, cod.proc.pen. Così deciso il 9 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Mirella Cerva Абонли DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 8 FEB, 2020 IL CANGELEERE Claudia Pianeli I O N E Z * 3