Articolo 16 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
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20 giugno 1975
Art. 16. Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975