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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14808 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14808 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. COSTELLA SIMONA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale del 16.01.2025
Per parte convenuta come da verbale del 16.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07/08/2023 ex art. 250 c.c. , dopo aver allegato che dall'unione con la Parte_1
convenuta era nato (20/05/2022) e che la convenuta aveva rifiutato il consenso al Persona_1
1 riconoscimento paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante e assumesse i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento del minore e al suo cognome.
La sig.ra si costituiva nulla opponendo al riconoscimento del minore. Chiedeva CP_1
assumersi provvedimenti provvisori e urgenti e presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali;
in via principale chiedeva l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, visite padre-figlio inizialmente luogo neutro con graduale liberalizzazione ovvero come ritenuto più opportuno dal Tribunale, un contributo al mantenimento per il minore in capo al padre di euro 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Formulava infine istanze istruttorie.
Le parti venivano sentite all'udienza del 04/03/2024 ove si dava atto dell'accordo sul riconoscimento del minore. In attesa della verifica dei rapporti padre-figlio, le parti chiedevano la presa in carico dei servizi sociali e si accordavano provvisoriamente per l'avvio degli incontri in LN padre-figlio e per un contributo al mantenimento in capo al sig. di euro 500 mensili. Il sig. Pt_1
dichiarava di concordare a che la sig.ra percepisse il 100% dell'assegno unico. Il Pt_1 CP_1
Giudice Delegato, all'esito disponeva in conformità all'accordo e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS.
Previa acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali competenti, sulle condizioni del minore e del nucleo familiare, il Giudice Delegato con ordinanza del 09/10/2024, in attesa del deposito in atti della certificazione dello stato civile da cui risultasse l'intervenuto riconoscimento del minore da parte del padre, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva che il minore mantenesse la collocazione presso la madre, prevedeva un calendario di incontri padre-figlio presso la casa paterna con un pomeriggio alla presenza dell'educatore e a weekend alternati o sabato o domenica senza pernotto e confermava il contributo al mantenimento per euro 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Acquisita la certificazione dalla quale risulta il riconoscimento di da parte del padre ai Per_1 sensi dell'art. 254 cc, all'udienza del 16.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Si ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessaria ulteriore istruzione.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento del minore avanzata dal ricorrente, atteso che nelle more del presente
2 giudizio lo stesso è stato formalizzato in data 05.04.2024 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile con dichiarazione resa dal sig. , cui la sig.ra non si è opposta. Pt_1 CP_1
In punto cognome, il Tribunale ritiene di accogliere la richiesta delle parti, apparendo opportuno aggiungere il cognome paterno a quello materno già esistente, garantendo così al minore la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
Non emergendo elementi di contrarietà all'interesse del minore, deve disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Quanto al regime di visita, la più recente relazione sociale ha restituito un quadro confortante, i genitori hanno trovato un equilibrio e un buon grado di comunicazione. Il minore appare sereno e a proprio agio con la figura paterna e presso la sua abitazione. Come anche concordato dalle parti, appare opportuno liberalizzare gli incontri tra padre-figlio mantenendo, come suggerito dai servizi sociali, un monitoraggio mensile da parte dell'educatore sino a quando stimato necessario. Quanto al calendario di visita tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Stante la necessità di costruzione del rapporto padre-figlio, si ritiene di confermare la presa in carico da parte dei servizi sociali, per monitoraggio e sostegno dei genitori e del minore.
Punto controverso tra le parti riguarda il contributo al mantenimento in favore di da porre Per_1
a carico del sig. . Il ricorrente ha ribadito in udienza di essere disponibile a versare 500 euro Pt_1
mensili e di essere disponibile a lasciare al 100% l'assegno unico alla madre. Parte convenuta, invece, insiste per euro 1000 mensili sostenendo che vi siano numerosi versamenti in contanti sul conto del , che il ricorrente giustifica come aiuti da parte dei propri genitori, evidenziando Pt_1
altresì di aver recentemente perso il lavoro, mentre sono ripresi i pagamenti per le rate del mutuo.
La sig.ra risulta, in effetti, ad oggi, disoccupata ed ha ripreso il pagamento del mutuo che CP_1
era stato sospeso per 8 mesi sino ad ottobre 2024 per la casa in cui vive. Percepisce integralmente l'assegno unico di euro 210 mensili, vista la disponibilità del sig. sul punto. Pt_1
Il sig. ha un reddito di euro 4.150 circa mensili (su 12 mensilità-cfr. mod. 730/24), vive in Pt_1
casa di proprietà con un mutuo di euro 630 mensili, è tenuto al versamento del mantenimento per la ex moglie, pari ad euro 300 mensili, e vive con il figlio avuto dal precedente matrimonio, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, che risulterebbe totalmente a suo carico.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del padre di
700,00 euro mensili, oltre 50% spese straordinarie.
3 Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del sostanziale accordo in ordine a riconoscimento, affidamento, collocazione e visite e considerata la soccombenza reciproca delle parti in ordine al mantenimento per il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 250 c.c.,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di riconoscimento del minore
, nato in [...] il [...]; Per_1
DISPONE che il minore aggiunga al proprio, posponendolo, il cognome paterno, Persona_1
in modo da risultare e non altrimenti;
Persona_2
DISPONE l'affidamento del minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore secondo accordo tra i genitori ed in mancanza con le modalità seguenti:
- presso l'abitazione paterna, per un pomeriggio alla settimana,
- a week end alterni nelle giornate del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie il minore potrà trascorrere con il padre, in aggiunta al normale calendario, tre giorni da concordare tra i genitori, senza pernottamento, dalle ore 10 alle ore 18,00
(in assenza di accordo il 24, 27 dicembre e 6 gennaio);
- per due giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti il giorno di Pasqua o quello di pasquetta, senza pernottamento, dalle ore 10 alle ore 18,00;
- durante le vacanze estive, una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, senza pernottamento;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, prevedendo a cadenza mensile un monitoraggio sull'andamento delle visite padre-figlio da parte di un educatore, demandando ai servizi l'introduzione graduale dei pernottamenti presso il padre, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 700,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
4 come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 28/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14808 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. COSTELLA SIMONA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale del 16.01.2025
Per parte convenuta come da verbale del 16.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07/08/2023 ex art. 250 c.c. , dopo aver allegato che dall'unione con la Parte_1
convenuta era nato (20/05/2022) e che la convenuta aveva rifiutato il consenso al Persona_1
1 riconoscimento paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante e assumesse i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento del minore e al suo cognome.
La sig.ra si costituiva nulla opponendo al riconoscimento del minore. Chiedeva CP_1
assumersi provvedimenti provvisori e urgenti e presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali;
in via principale chiedeva l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, visite padre-figlio inizialmente luogo neutro con graduale liberalizzazione ovvero come ritenuto più opportuno dal Tribunale, un contributo al mantenimento per il minore in capo al padre di euro 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Formulava infine istanze istruttorie.
Le parti venivano sentite all'udienza del 04/03/2024 ove si dava atto dell'accordo sul riconoscimento del minore. In attesa della verifica dei rapporti padre-figlio, le parti chiedevano la presa in carico dei servizi sociali e si accordavano provvisoriamente per l'avvio degli incontri in LN padre-figlio e per un contributo al mantenimento in capo al sig. di euro 500 mensili. Il sig. Pt_1
dichiarava di concordare a che la sig.ra percepisse il 100% dell'assegno unico. Il Pt_1 CP_1
Giudice Delegato, all'esito disponeva in conformità all'accordo e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei SS.
Previa acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali competenti, sulle condizioni del minore e del nucleo familiare, il Giudice Delegato con ordinanza del 09/10/2024, in attesa del deposito in atti della certificazione dello stato civile da cui risultasse l'intervenuto riconoscimento del minore da parte del padre, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva che il minore mantenesse la collocazione presso la madre, prevedeva un calendario di incontri padre-figlio presso la casa paterna con un pomeriggio alla presenza dell'educatore e a weekend alternati o sabato o domenica senza pernotto e confermava il contributo al mantenimento per euro 500 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Acquisita la certificazione dalla quale risulta il riconoscimento di da parte del padre ai Per_1 sensi dell'art. 254 cc, all'udienza del 16.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Si ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessaria ulteriore istruzione.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento del minore avanzata dal ricorrente, atteso che nelle more del presente
2 giudizio lo stesso è stato formalizzato in data 05.04.2024 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile con dichiarazione resa dal sig. , cui la sig.ra non si è opposta. Pt_1 CP_1
In punto cognome, il Tribunale ritiene di accogliere la richiesta delle parti, apparendo opportuno aggiungere il cognome paterno a quello materno già esistente, garantendo così al minore la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
Non emergendo elementi di contrarietà all'interesse del minore, deve disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Quanto al regime di visita, la più recente relazione sociale ha restituito un quadro confortante, i genitori hanno trovato un equilibrio e un buon grado di comunicazione. Il minore appare sereno e a proprio agio con la figura paterna e presso la sua abitazione. Come anche concordato dalle parti, appare opportuno liberalizzare gli incontri tra padre-figlio mantenendo, come suggerito dai servizi sociali, un monitoraggio mensile da parte dell'educatore sino a quando stimato necessario. Quanto al calendario di visita tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Stante la necessità di costruzione del rapporto padre-figlio, si ritiene di confermare la presa in carico da parte dei servizi sociali, per monitoraggio e sostegno dei genitori e del minore.
Punto controverso tra le parti riguarda il contributo al mantenimento in favore di da porre Per_1
a carico del sig. . Il ricorrente ha ribadito in udienza di essere disponibile a versare 500 euro Pt_1
mensili e di essere disponibile a lasciare al 100% l'assegno unico alla madre. Parte convenuta, invece, insiste per euro 1000 mensili sostenendo che vi siano numerosi versamenti in contanti sul conto del , che il ricorrente giustifica come aiuti da parte dei propri genitori, evidenziando Pt_1
altresì di aver recentemente perso il lavoro, mentre sono ripresi i pagamenti per le rate del mutuo.
La sig.ra risulta, in effetti, ad oggi, disoccupata ed ha ripreso il pagamento del mutuo che CP_1
era stato sospeso per 8 mesi sino ad ottobre 2024 per la casa in cui vive. Percepisce integralmente l'assegno unico di euro 210 mensili, vista la disponibilità del sig. sul punto. Pt_1
Il sig. ha un reddito di euro 4.150 circa mensili (su 12 mensilità-cfr. mod. 730/24), vive in Pt_1
casa di proprietà con un mutuo di euro 630 mensili, è tenuto al versamento del mantenimento per la ex moglie, pari ad euro 300 mensili, e vive con il figlio avuto dal precedente matrimonio, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, che risulterebbe totalmente a suo carico.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del padre di
700,00 euro mensili, oltre 50% spese straordinarie.
3 Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del sostanziale accordo in ordine a riconoscimento, affidamento, collocazione e visite e considerata la soccombenza reciproca delle parti in ordine al mantenimento per il minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 250 c.c.,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di riconoscimento del minore
, nato in [...] il [...]; Per_1
DISPONE che il minore aggiunga al proprio, posponendolo, il cognome paterno, Persona_1
in modo da risultare e non altrimenti;
Persona_2
DISPONE l'affidamento del minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore secondo accordo tra i genitori ed in mancanza con le modalità seguenti:
- presso l'abitazione paterna, per un pomeriggio alla settimana,
- a week end alterni nelle giornate del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie il minore potrà trascorrere con il padre, in aggiunta al normale calendario, tre giorni da concordare tra i genitori, senza pernottamento, dalle ore 10 alle ore 18,00
(in assenza di accordo il 24, 27 dicembre e 6 gennaio);
- per due giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti il giorno di Pasqua o quello di pasquetta, senza pernottamento, dalle ore 10 alle ore 18,00;
- durante le vacanze estive, una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, senza pernottamento;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, prevedendo a cadenza mensile un monitoraggio sull'andamento delle visite padre-figlio da parte di un educatore, demandando ai servizi l'introduzione graduale dei pernottamenti presso il padre, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 700,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
4 come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 28/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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